Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2000
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Pomodoro di Pachino", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. l, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Vista la domanda presentata dalla "Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino", con sede in Pachino (Siracusa), via Torino n. 24, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Pomodoro di Pachino", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, come indicazione geografica protetta;
Vista la nota prot. n. 62882 del 2 agosto 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata dalla "Associazione per la tutela dei prodotti tipici di Pachino", intesa ad ottenere la protezione a titolo transitono della denominazione "Pomodoro di Pachino" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo "So.Cert. - Societa' di certificazione S.r.l.", con sede in Catania, via Castello Ursino n. 55, ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Pomodoro di Pachino", come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Pomodoro di Pachino", come indicazione geografica protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione "Pomodoro di Pachino" secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Pomodoro di Pachino".
 
Art. 2.
La denominazione "Pomodoro di Pachino" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
 
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato "So.Cert. - Societa' di certificazione S.r.l." con sede in Catania, via Castello Ursino n. 55, che sara' specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Pomodoro di Pachino", come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"POMODORO DI PACHINO"

Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" e' riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2.
Tipologie di frutto
L'indicazione geografica protetta I.G.P. "Pomodoro di Pachino" designa i pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.
L'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" e' rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:
tondo liscio;
costoluto;
cherry (o ciliegino).
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino", di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:
Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 Il S.E.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.
Carta I.G.M. Pantano-Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada provinciale n. 22 PachinoIspica.
La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada fondo Panze Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.
La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al km VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di bonifica. Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimita' della foce Vecchio al km 4 della strada provinciale 67.
Art. 4.
Modalita' di coltivazione
La coltivazione della indicazione geografica protetta I.G.P. "Pomodoro di Pachino" deve essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita', seguendo le seguenti fasi:
il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si puo' effettuare tutto l'anno;
la densita' d'impianto e' di n. 2-6 piante per mq;
le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. E' consentito l'uso di piantine innestate;
la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu' branche;
durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;
e' ammessa l'operazione colturale di cimatura;
l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. La qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una salinita' che varia da 1.500 a 10.000 (eta)s;
l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; e' vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;
la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda le condizioni climatiche.
Il "Pomodoro di Pachino" I.G.P. puo' essere condizionato direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta.
Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.
La produzione massima consentita di I.G.P. "Pomodoro di Pachino" non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
pomodoro tondo liscio: t 100/Ha;
pomodoro costoluto: t 75/Ha;
pomodoro ciliegino o cherry: t 50/Ha.
Non sono ammesse, per le produzioni I.G.P. "Pomodoro di Pachino", coltivazioni fuori suolo.
Art. 5.
Adempimenti
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno curati da appositi organismi che rispondano ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia.
I produttori del I.G.P. "Pomodoro di Pachino" devono iscriversi in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.
L'organismo di controllo e' tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.
Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il mese di settembre.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le medesime modalita' e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. "Pomodoro di Pachino" devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono essere:
interi;
di aspetto fresco;
sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
privi di odori e/o sapori estranei.
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" in relazione alle diverse tipologie di frutto di cui all'art. 2:
----> vedere tabelle a pag. 65 della G.U. <----

Art. 7.
Designazione e presentazione
L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" deve avvenire secondo le modalita' di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. "Pomodoro di Pachino", deve essere confezionato in cassette.
Il peso massimo di ogni cassetta non puo' superare i 15 Kg di peso netto.
Devono essere utilizzate solo cassette nuove.
Sulle cassette deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.
Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.
Il contenuto di ciascuna cassetta deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varieta', tipologia di frutto, categoria e calibro; in particolare i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturita' e la colorazione.
Le cassette devono essere identificate con la seguente dicitura: I.G.P., anche per esteso, "Pomodoro di Pachino".
E' altresi' consentito indicare le tipologie di frutto riportate all'art. 2:
tondo liscio;
costoluto;
ciliegino.
Sulle cassette deve essere altresi' riportato:
il contrassegno, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;
il nome dell'imballatore e/o speditore;
le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo;
la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;
il simbolo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998.
I caratteri con cui e' indicata la dicitura I.G.P. "Pomodoro di Pachino" o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni . E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del prodotto. Marchio dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino".
Il marchio ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica e' tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura "POMODORO DI PACHINO" inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.
Il marchio reca nella zona piu' bassa la scritta "I.G.P." di colore paglierino Pantone 607 CVC.
----> vedere LOGO a pag. 66 della G.U. <----
 
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