Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 10 ottobre 2000, n. 322
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16.2 dello stesso Scambio di note.
 
Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 ottobre 2000

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
 
Vienna, 28 gennaio 1999

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica d'Austria ed
il Governo della Repubblica italiana
sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici

Signora Segretario di Stato,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"Tenuto conto dei precedenti Scambi di Note sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, esecutivi dell'art. 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 14 marzo 1952 per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, nonche' dei risultati dei lavori svolti dalla Commissione di Esperti italoaustriaca nella 13o riunione (tenutasi dal 11 al 13 novembre 1997 a Vienna), nella 14o riunione (tenutasi dal 13 al 14 marzo 1998 a Roma) e nella 15o riunione tenutasi dal 27 al 28 luglio 1998 a Vienna), ho l'onore di proporre a nome del mio Governo la seguente intesa:

1. (1) Con il presente Scambio di Note viene modificato lo Scambio di Note con il relativo allegato sul reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria, firmato a Roma l'11.9.1996. La lista allegata di corrispondenza dei titoli e gradi accademici e' parte integrante (Allegato) del presente Scambio di Note.

S.E. Dr. Benita Ferrero-Waldner Segretario di Stato nel Ministero degli Affari Esteri VIENNA

2) La Commissione di Esperti italo-austriaca si riunira' tutte le volte che una delle due Parti lo ritenga necessario, per esaminare modifiche sostanziali verificatesi nel frattempo nella legislazione vigente in materia degli studi per determinati corsi di laurea. Modifiche che non tocchino aspetti sostanziali saranno comunicate direttamente all'altra Parte che ne prendera' atto, salvo che ritenga necessario convocare una riunione della Commissione. Le due Parti si trasmetteranno tempestivamente sempre prima della riunione tabelle riepilogative sulle modifiche dei corsi di laurea ed eventuali proposte per l'integrazione della lista. L'aggiornamento dell'allegata lista dei titoli e gradi accademici equiparati avverra' sulla base dei contenuti essenziali di ogni percorso di formazione. Ai fini dell'entrata in vigore delle integrazioni decise dalla Commissione di Esperti si applichera' la disposizione del seguente punto 16 (2).

2. (1)Nel caso che entri in vigore una nuova lista di corrispondenza di titoli e gradi accademico, coloro che siano gia' in corso di studio e non lo abbiano interrotto hanno diritto al termine degli studi di chiedere l'equipollenza per il corso di laurea prescelto in base alla lista di corrispondenza vigente al momento rispettivamente dell'ammissione in Austria o dell'immatricolazione in Italia. Non puo' considerarsi interruzione degli studi il trasferimento dello studente ad altra Universita' dello stesso Stato per continuare lo stesso tipo di studio senza interruzione.

(2) Se il corso corrispondente e' stato soppresso e/o trasformato in un corso nuovo con un nuovo titolo o grado accademica, il richiedente dovra' chiedere l'equipollenza con il nuovo titolo o grado alle condizioni poste dalla lista di corrispondenza vigente al momento della domanda di riconoscimento.

(3) Nel caso di modifica delle condizioni di equipollenza, senza che sia stato modificato l'ordinamento del corso di studio, lo studente potra' ottenere l'equipollenza in base alla lista vigente al momento della domanda di riconoscimento se le condizioni di equipollenza previste da tale lista sono per lui piu' favorevoli.

3. Ai fini del riconoscimento in Italia degli studi austriaci soggetti all'obbligo della combinazione, e' determinante - se non previsto diversamente dall'Allegato - esclusivamente il corso di studi scelto come primo corso di laurea e precisamente quel corso per il quale e' stata redatta la tesi di laurea. Ove tale indicazione non fosse riportata nel diploma di laurea austriaco (per i gradi conferiti prima del 31.7.1997) o nel decreto di conferimento del grado accademico (per i gradi conferiti dopo il 1.8.97), e' determinante il certificato di valutazione della tesi di diploma (Zeugnis hber die Beurteilung der Diplomarbeit) con l'indicazione del relativo corso di studio.

4. Se nello Stato in cui viene richiesto il riconoscimento e' prevista l'indicazione dell'indirizzo nel diploma, il titolo finale straniero va assegnato a quell'indirizzo le cui materie caratterizzanti corrispondono alle aree disciplinari (materie opzionali) e all'argomento della tesi di laurea scelti dal candidato.

5. Se un titolo o grado accademico di uno Stato viene considerato equivalente con due o piu' titoli o gradi accademici dell'altro Stato, il possessore di detto titolo o grado accademico ha diritto a richiedere l'equipollenza con uno solo dei titoli o gradi accademici di tale ultimo Paese.

6. (1) Non possono essere richiesti esami integrativi in aggiunta a quelli espressamente indicati nell'Allegato.

(2) Gli esami integrativi possono essere sostenuti in uno dei due Stati, a scelta del richiedente il riconoscimento, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nello Stato prescelto.

7. Ai fini dell'equipollenza dei titoli o gradi accademici o del riconoscimento dei periodi di studio e degli esami, le persone che intendono iscriversi quali studenti ordinari ad Universita' in Italia o in Austria dovranno essere in possesso di un diploma di maturita' conseguito presso un Istituto di istruzione secondaria che consenta loro l'accesso agli studi universitari nell'altro Stato.

8. (1) Ai fini del riconoscimento in Italia di un grado accademico austriaco, i richiedenti presentano la relativa domanda all' Universita' prescelta che prendera' la decisione al piu' presto possibile, al piu' tardi comunque entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La domanda sara' corredata, oltre che dagli altri documenti di rito, dal diploma di laurea austriaco per i gradi conferiti prima del 31.7.1997, ovvero dal decreto di conferimento del grado accademico per i gradi conferiti successivamente al 1.8.1997.

(2) Ai fini del riconoscimento in Austria di un titolo accademico italiano, i richiedenti devono indirizzare la relativa domanda, corredata dai documenti di rito, al Bundesministerium fhr Wissenschaft und Verkehr che prendera' la decisione al piu' presto possibile, al piu' tardi comunque entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

9 (1) Le disposizioni del presente Scambio di Note non si applicano a cittadini di Stati terzi.

(2) In egual modo le disposizioni degli Scambi di Note non si applicano a titoli e gradi accademici rilasciati da Universita' di Stati terzi riconosciuti in base a convenzioni internazionali o in base a procedure di equipollenza.

10. In conformita' alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa di promuovere la mobilita' degli studenti ed ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione Europea sull'equipollenza dei periodi di studio compiuti presso Universita' del 15 dicembre 1956 si stabilisce che i periodi di studio compiuti in uno dei due Stati volti al conseguimento di un titolo o grado accademico equiparato nei due Stati vengano pienamente riconosciuti in caso di proseguimento degli studi nell'altro Stato.

11. Gli esami sostenuti presso un Istituto di Istruzione superiore italiano o austriaco saranno riconosciuti dalle competenti Autorita' Accademiche dell'altro Stato in quanto siano equivalenti agli esami prescritti dagli ordinamenti di studio ivi vigenti. Tale disposizione vale anche per gli studi volti al conseguimento di titoli o gradi accademici che non sono ancora stati riconosciuti tra l'Italia e l'Austria.

12. Per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti conformemente alle norme giuridiche vigenti in Austria in base alla normativa sull'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, non indicati nell'Allegato, non e' possibile riconoscere l'equipollenza con titoli italiani; ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana, i periodi di studio compiuti potranno tuttavia essere riconosciuti.

13. La Commissione di Esperti di cui al punto 1 (2) potra' determinare i criteri di corrispondenza dei voti dei singoli esami e del voto o giudizio del titolo o grado finale. Con l'entrata in vigore del presente Scambio di Note le Universita' austriache rilasceranno, su richiesta, agli studenti un voto complessivo, comprensivo di tutti gli esami sostenuti in base all'ordinamento di studio e della tesi di laurea.

14. Ai fini dell'esercizio della professione devono venir adempiuti tutti i presupposti previsti dalle norme giuridiche dello Stato in cui si vuole esercitare la professione.

15. In caso di problemi inerenti all'applicazione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici vanno consultati, ai fini dell'interpretazione, i processi verbali della Commissione di Esperti in materia di equipollenze.

16. (1) Modifiche del presente Scambio di Note verranno concordate tra gli Stati contraenti ed entreranno in vigore con le stesse procedure di questo Scambio di Note.

(2) L'allegata lista dei titoli e gradi accademici equiparati che e' parte integrante del presente Scambio di Note potra' venir modificata dalla Commissione di Esperti di cui al punto 1.2 del presente Scambio di Note; la rispettiva modifica entrera' in vigore attraverso uno scambio di note per via diplomatica, e precisamente il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della nota di risposta. Qualora il Governo italiano concordi sulla proposta che precede, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica d'Austria ed il Governo della Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, che entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui gli Stati contraenti si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative procedure interne."

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica italiana e' daccordo in merito al contenuto della Lettera sopradescritta.

Voglia gradire, Signora Segretario di Stato, l'espressione della mia piu' alta considerazione,

mi creda suo

(Umberto Ranieri)
 
Allegato

Lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti

Premesse;

- I corsi di studio e i corrispettivi titoli e gradi accademici soppressi o in via di soppressione sono stampati in corsivo.

- Le note relative agli esami integrativi e ad altre condizioni per ottenere il riconoscimento sono numerate progressivamente e riportate in calce alla tabella.

- L'elencazione dei corsi di studio e dei titoli e gradi accademici e' effettuata in ordine alfabetico. In caso di studi identici, le corrispondenze basate sulla normativa vigente precedono sempre quelle derivanti dalla normativa soppressa o in via di soppressione.

----> parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----

Note

(1) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia:
Paleontologia / Paläontologie.

(2) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
in: Letteratura italiana / Italienischer Literatur, qualora
non sia stato scelto l'italiano come seconda materia
dell'esame di laurea (Tale equiparazione e' limitata a
quegli studenti che hanno sostenuto l'esame di abilitazione
all'insegnamento senza il quinto anno integrativo ai sensi
della legge italiana n. 910 dell'11 dicembre 1969.)

(3) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
in: Letteratura italiana / Italienischer Literatur, qualora
non sia stato scelto l'italiano come seconda materia
dell'esame di laurea.

(4) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
in: Letteratura italiana / Italienischer Literatur, qualora
non sia stato scelto l'italiano come seconda materia

(5) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
a scelta in: Lingua e letteratura italiana / Italienischer
Sprache und Literatur oppure Letteratura italiana /
Italienischer Literatur, qualora il richiedente non abbia
sostenuto tale esame gia' in Austria.

(6) L'equipollenza del grado accademico austriaco "Magister
der Philosophie" ("Mag.phil.") conseguito in base a corsi
di laurea filologici e culturali (corso di laurea
"Anglistik und Amerikanistik"; corso di laurea "Deutsche
Philologie"; corso di laurea "Finno-Ugristik; corso di
laurea Nederlandistik; corsi di laurea di "Romanistik";
corso di laurea Skandinavistik; corsi di laurea di
"Slawistik") sussiste in Italia solo qualora lo studente
abbia combinato in Austria due corsi di laurea filologici e
culturali.

(7) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
dell'indirizzo Humanbiologie: Chimica organica / Organische
Chemie; Chimica biologica / Biochemie.

(8) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Austria: Allgemeine Technologie und Warenwirtschaftslehre.
Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia in:
Fisiologia vegetale / Pflanzenphysiologie; Geografia fisica
/ Physische Geographie.

(9) I laureati dell'indirizzo di studio "Chemie (Lehramt an
höheren Schulen)" devono sostenere, ai fini del
riconoscimento in Italia con la "Laurea in chimica", esami
integrativi in materie caratterizzanti dell'indirizzo di
studio italiano prescelto.

( 10) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Italia: Letteratura italiana / Italienische Literatur.

(11) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Italia: Italianistica / Italianistik (a scelta Letteratura
italiana / Italienische Literatur oppure Lingua e
letteratura italiana / Italienische Sprache und Literatur),
qualora il richiedente non abbia sostenuto tale esame gia'
in Austria.

(12) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Italia: Letteratura italiana / Italienische Literatur,
Materia filosofica / ein philosophisches Fach.

(13) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in Italia
in: Reti logiche / Logisehe Netze e Calcolatori elettronici
/ Elektonische Rechner, qualora il richiedente non abbia
sostenuto tali esami gia' in Austria.

(14) Esami integrativi ai fini del riconoscimento
dell'indirizzo di studio Mineralogie Kristallographie in
Italia: Rilevamento geologico / Geologisches
Vermessungswesen; Geochimica / Geochemie; Geologia
applicata / Angewandte Geologie.

(15) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
in: Storia economica / Wirtschaftsgeschichte, qualora non
sia stata scelta Storia come seconda materia.

(16) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
Scienza delle costrizioni / Konstruktionslehre.

(17) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in
Italia: Botanica sistematica ed applicata / Systematische
und Angewandte Botanik; Morfologia e fisiologia animale /
Tiermorphologie und Tierphysiologie; Zootecnica generale /
Allgemeine Tierzucht.

(18) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in Italia
in: Tecnica urbanistica / Städtebau e Ingegneria del
territorio / Landseheftsingenieurwesen, qualora il
richiedente non abbia sostenuto tali esami gia' in Austria.

(19) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in
Italia: Italiano / Italienisch; un'altra lingua / eine
weitere Sprache.

(20) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Austria Deutsehe Spraehe; Esame integrativo ai fini del
riconoscimento in Italia Lingua italiana / Italienische
Sprache.

(21) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Austria in: Technologie und Verarbeitung der Kunststoffe
(qualora venga sostenuto in Austria) oppure Materie
plastiche (qualora venga sostenuto in Italia). Esame
integrativo ai fini del riconoscimento in Italia: Chimica
industriale I con laboratorio di Chimica industriale I /
Industriechemie I mit Laboratorium aus Industriechemie I;
Chimica industriale II con laboratorio di Chimica
industriale II / Industriechemie II mit Laboratorium aus
Industriechemie II.

(22) Tale equiparazione vale solo per gli studenti che
hanno iniziato il loro studio prima del 1º dicembre 1997 e
lo hanno continuato senza interruzione (cfr. cifra 2 dello
Scambio di Note).

(23) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Italia: Elementi di diritto, di economia e di legislazione
sociale / Grundlagen des Rechtes, der Wirtschaft und der
Sozialgesetzgebung.

(24) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in Italia
in: Sistemi e misure elettrici / Elektrische Systeme und
Messungen e Disegno tecnico / Technisches Zeichnen, qualora
il richiedente non abbia sostenuto tali esami gia' in
Austria.

(25) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Italia: Chimica generale ed inorganica con elementi di
chimica organica / Allgemeine und Anorganische Chemie mit
Elementen der Organischen Chemie; Topografia e cartografia
/ Topographie und Kartographie.

(26) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in
Italia: Chimica / Chemie; Scienza delle costruzioni /
Konstruktionslehre.

(27) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in Italia
in: Storia della filosofia / Geschichte der Philosophie e
Antropologia sociale / Sozialanthropologie, qualora il
richiedente non abbia sostenuto tali esami gia' in Austria.

(28) Ai fini del riconoscimento in Italia, il titolare del
grado accademico austriaco dovra' presentare un certificato
dell'Ordine dei Farmacisti Austriaco Zeugnis über die
Aspiranten, prüfung") dal quale risulta che ha espletato un
tirocinio professionale dopo il conseguimento del grado
accademico.

(29) Nel riconoscimento dell'equipollenza in Italia si
indica quell'indirizzo di studio in cui il laureato del
corso di laurea austriaco Psychologie ha sostenuto esami,
nell'ambito della materia facoltativa prescritta in
Austria, corrispondenti ad uno degli indirizzi di studio
italiani ("Psicologia generale e sperimentale"; "Psicologia
della sviluppo e dell'educazione"; "Psicologia clinica e di
comunita'"; "Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni"). L'argomento della tesi di diploma deve
essere stato scelto tra una delle materie facenti parte
delle materie caratterizzanti dell'indirizzo di studio
italiano. I laureati del corso di laurea austriaco
Psychologie devono comprovare questi criteri nella
certificazione finale (Absolutorium) Nella quale sono
contenuti tutti gli esami prescritti dagli ordinamenti di
studio, quindi anche la materia facoltativa e i relativi
esami. Qualora la materia facoltativa ed i relativi esami
sostenuti dal laureato austriaco non corrispondano
all'indirizzo di studio italiano richiesto, il richiedente
deve sostenere, ai fini del riconoscimento, un esame
integrativo globale nelle materie caratterizzanti
l'indirizzo di studio richiesto ("materie costitutive").
Cio' non vale per gli studenti che hanno iniziato il loro
studio prima del 1 dicembre 1997 e che l'hanno continuato
senza interruzione.

(30) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Italia: Elementi di diritto pubblico / Grundlagen des
öffentlichen Rechts.

(31) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in
Italia: Scienze delle finanze / Finanzwissensehaften;
Economia monetaria e creditizia / Geld- und Kreditwirtscha.

(32) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in Italia
Filosofia morale / Moralphilosophie; Psicologia sociale /
Sozialpsychologie; Psicologia / Psychologie.

(33) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
in: Psicologia / Psychologie, qualora tale esame non sia
stato gia' sostenuto in Austria.

(34) Il grado accademico austriaco "Mag.phil." ("Ur- und
Frühgeschichte") e' riconosciuto equipollente alla "Laurea
in Storia", ma limitatamente ai titoli accademici austriaci
gia' conseguiti e agli studenti che risultino gia' iscritti
al corso di laurea austriaco "Ur- und Frühgeschichte" fino
all'anno accademico 1989/90 e che terminino il loro studio
senza interruzione.

(35) Esame integrativo ai fini di riconoscimento in Italia:
Fisica tecnica / Technisehe Physik.

(36) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in
Italia: Lingua e letteratura italiana / Italienische
Sprache und Literatur; Lingua e letteratura tedesca /
Deutsche Sprache und Literatur; un'altra lingua e
letteratura straniera / eine weitere Sprache und Literatur.

(37) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in
Italia: Scienza delle costruzioni / Konstruktionslehre;
Tecnica delle costruzioni / Konstruktionstechnik.

(38) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in Italia
a scelta in: Lingua e letteratura italiana / Italienische
Sprache und Literatur oppure Tradizioni popolari italiane /
Italienische Volkskunde.

(39) Esame integrativo ai fini del riconoscimento in
Austria in: Werkstoffe und Werkstoffwissenschaften (se
sostenuto in Austria) oppure Scienza e tecnica dei
materiali (se sostenuto in Italia). Esami integrativi ai
fini del riconoscimento in Italia: Chimica industriale I
con laboratori o di Chimica industriale I /
Industrie-chemie I mit Laboratorium aus Industriechemie I;
Chimica industriale II con laboratorio di Chimica
industriale II / Industriechemie II mit Laboratorium aus
Industriechemie II.

(40) Esami integrativi ai fini del riconoscimento in
Italia: Matematica finanziaria / Finanzmathematik;
Ragioneria generale ed applicata / Allgemeine und
Angewandte Buchhaltung; Storia economica /
Wirtschaftsgeschichte; Geografia economica /
Wirtschaftsgeographie; Merceologia / Warenkunde.

----> parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6313):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 4
agosto 1999.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 settembre 1999, con pareri delle
commissioni I, V, e VII.

Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 23 giugno 2000 ed approvato il 27
luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4781):

Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 settembre 2000 con pareri delle commissioni
1a, 5a, e 7a.

Esaminato dalla 3a commissione il 21 settembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 26 settembre 2000 (atto n.
4781 /A - relatore sen. MAGGIORE).

Esaminato ed approvato in aula il 4 ottobre 2000.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone