Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 319
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformita' alle norme di cui al presente decreto.
2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attivita' di vigilanza.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 20 novembre 1972.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 234, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 31 maggio 1977.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 5, primo comma, n. 3), dello
statuto e' il seguente:
"Art. 5. - La regione, nei limiti del precedente
articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato,
emana norme legislative nelle materie:
1) - 2) (Omissis);
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di
credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse
rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere
regionale.".
- Il testo dell'art. 11 dello statuto e' il seguente:
"Art. 11. - La provincia puo' autorizzare l'apertura e
il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito
a carattere locale provinciale e regionale, sentito il
parere del Ministero del tesoro.
L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella
provincia di sportelli bancari delle altre aziende di
credito e' data dal Ministero del tesoro sentito il parere
della provincia interessata.
La provincia nomina il presidente e il vice presidente
della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero
del tesoro.".



 
Art. 2.
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:
a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.".
 
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".
2. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "degli enti e delle aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "delle banche".
3. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "detti enti ed aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "dette banche".
4. Al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della program-mazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.
234, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3. - Rientrano nella competenza regionale i
provvedimenti riguardanti le banche di cui al precedente
art. 2 ed aventi in particolare per oggetto:
a) l'istituzione, l'autorizzazione alla costituzione
e alla fusione;
b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;
c) l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad
operare fuori dei limiti territoriali purche' nell'ambito
regionale;
d) l'approvazione delle modifiche statutarie;
e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli
enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione
e degli altri organi amministrativi per trattare questioni
attinenti alla materia di competenza regionale;
f) l'amministrazione straordinaria nonche' la revoca
dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle
aziende di credito nei casi previsti dal regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni;
g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e
quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n.
933;
h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi
in cui la nomina e' demandata per legge agli organi di
vigilanza bancaria all'infuori del casi di cui all'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, nonche' i "benestare che la legge demanda agli
organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio
decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204).".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 5. - 1. Con legge della regione puo' essere
disposto, a carico delle banche di cui all' art. 5, punto
3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione alla giunta
regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonche'
dei verbali delle assemblee.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della giunta regionale circa dette banche devono
essere tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni.
3. La regione fornisce alle province autonome di Trento
e di Bolzano, su loro richiesta, i dati ritenuti necessari
per la programmazione delle attivita' di loro competenza
fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.
4. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere
elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni
riferimento a singoli nominativi e non possono essere
diversi dai documenti che le banche di cui all' art. 5,
punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a
produrre alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da
essa emanate.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone