Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2000
Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visti in particolare gli articoli 7, commi 2, 3 e 7, e 9 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di solidarieta' sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, come successivamente modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991, n. 444 e 9 maggio 1994, n. 412, concernente l'attuale organizzazione del Dipartimento degli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata l'esigenza di procedere, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, al riordino delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino al trasferimento ad altra amministrazione ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo;
Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale;
Decreta:
Art. 1. Dipartimento per gli affari sociali
1. Il Dipartimento per gli affari sociali e' la struttura generale di supporto che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'area funzionale inerente l'elaborazione e il coordinamento delle politiche sociali e in particolare:
a) le azioni di contrasto della poverta' e dell'emarginazione;
b) le politiche in favore della famiglia;
c) le iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia;
d) gli interventi in favore dei giovani;
e) le politiche in favore della terza eta';
f) la promozione dell'associazionismo e del volontariato;
g) la lotta alla tossicodipendenza e alcooldipendenza;
h) l'integrazione sociale degli immigrati.
2. Il Dipartimento provvede, altresi', allo svolgimento dei compiti e delle attivita' finalizzate ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei decreti concernenti le competenze attribuite al Ministro per la solidarieta' sociale o, per il periodo precedente il 31 maggio 1996, al Ministro per gli affari sociali ed al Dipartimento per gli affari sociali, in particolare relativi all'applicazione dei provvedimenti di seguito indicati:
a) testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo";
c) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose";
d) legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge quadro sul volontariato";
e) legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e legge 21 maggio 1998, n. 162;
f) decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante: "Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania";
g) legge 28 agosto 1997, n. 284, recante: "Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati";
h) legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza";
i) legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante: "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";
j) legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 59, commi 44-46;
k) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
l) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali", titolo IV, capo II;
m) decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante: "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento";
n) legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'";
o) legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", relativamente all'applicazione degli articoli 65 e 66, concernenti gli assegni per il nucleo familiare e di maternita';
p) legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993: Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";
q) legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", relativamente all'applicazione dell'art. 49, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternita';
r) legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'".
3. Il Dipartimento assicura, inoltre, il supporto all'attivita' delle Commissioni, dei Comitati e degli altri organi collegiali costituiti presso il Dipartimento medesimo.
 
Art. 2.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola al suo interno nei seguenti sette uffici di livello dirigenziale generale:
a) ufficio gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali;
b) ufficio per le tematiche familiari e sociali;
c) ufficio minori;
d) ufficio per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
e) ufficio per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;
f) ufficio per l'immigrazione;
g) ufficio per la comunicazione istituzionale.
2. Il Dipartimento si articola, altresi', in non piu' di sedici servizi di livello dirigenziale.
3. E' altresi' struttura del Dipartimento la segreteria tecnica della Commissione centrale per le adozioni internazionali, disciplinata dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492.
4. All'ulteriore organizzazione interna del Dipartimento provvede il Ministro per la solidarieta' sociale.
 
Art. 3.
Disposizioni finali e transitorie
1. La precedente organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali vige fino alla entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4. Dall'entrata in vigore del decreto medesimo cessano di avere efficacia le precedenti norme di organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. Sono fatti salvi i provvedimenti di costituzione delle Commissioni, dei Comitati e degli altri organi collegiali costituiti presso il Dipartimento medesimo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco
 
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