Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000
Chiusura del procedimento avviato ai sensi della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98 con riferimento agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e gli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992. (Deliberazione n. 188/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2000;
Premesso che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') con delibera 24 giugno 1998, n. 61/98 (di seguito: delibera n. 61/98) ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di aggiornamento di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 22, comma 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
l'Autorita', con deliberazione 8 giugno 1999, n. 81/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 81/99), ha da un lato aggiornato i sopracitati prezzi e contributi, limitatamente ai soggetti i cui livelli di contribuzione nel settore delle energie rinnovabili e assimilate non fossero sicuramente "congelati" per effetto dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) (vale a dire i soggetti titolari di iniziative diverse da quelle cosiddette "prescelte"), dall'altro lato ha deciso di prolungare l'istruttoria limitatamente all'estensione dell'aggiornamento alle cosiddette "iniziative prescelte";
in particolare, con riferimento alle cosiddette "iniziative prescelte" e a motivo della controversa formulazione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995, l'Autorita' ha preso atto, anche in ragione delle osservazioni presentate dai soggetti interessati nel corso della consultazione, che detta disposizione potesse essere interpretata anche nel senso della "legificazione" di disposizioni del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), finalizzata a riconoscere una particolare tutela ai titolari delle iniziative inserite sino alla VI delle graduatorie di priorita' di programmazione degli interventi realizzativi dell'Enel S.p.a. e degli altri produttori degli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate (le soprarichiamate "iniziative prescelte"), nonche' agli altri soggetti a questi equiparati;
il Consiglio di Stato, investito della questione di cui al precedente alinea ha, con parere della sezione prima, 9 dicembre 1999, n. 996/99, interpretato l'art. 3, comma 7, della legge n. 481/1995, affermando che in forza di tale disposizione le "iniziative prescelte" sono, per tutta la durata delle relative convenzioni, "congelate" nella struttura e nel regime dei prezzi incentivanti all'epoca fissati con il provvedimento CIP n. 6/92, e quindi poste al riparo dal generale potere di revisione tariffaria riconosciuto all'Autorita' dal primo periodo dello stesso articolo 3, comma 7, della legge n. 481/1995;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
l'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993;
gli articoli 3, comma 1, e 3, comma 7, della legge n. 481/1995;
l'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 12, e l'art. 15, comma 1;
Visto il provvedimento CIP n. 6/92, nonche' la relazione tecnica allegata allo stesso provvedimento;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
Viste:
la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorita';
la delibera dell'Autorita' 24 giugno 1998, n. 61/98;
la deliberazione dell'Autorita' n. 81/99, che integra i meccanismi di aggiornamento prima operanti, attuando una previsione contenuta nel provvedimento CIP n. 6/92, dove e' disposto che i prezzi ed i contributi siano aggiornati tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e proroga il termine di chiusura del procedimento avviato con delibera n. 61/98;
Considerato che:
la pronuncia del Consiglio di Stato abbia consentito di acquisire elementi conoscitivi dirimenti in ordine al valore da attribuire al disposto dell'art. 3, comma 7, legge n. 481/1995, quanto all'estensibilita' dell'aggiornamento biennale alle cosiddette "iniziative prescelte";
non si rendono piu' necessari ulteriori approfondimenti istruttori in ordine al significato da attribuire alla richiamata disposizione dell'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995;
Ritenuto che, stante l'inquadramento operato dal Consiglio di Stato nel sopracitato parere nell'ambito del quadro normativo vigente, l'Autorita' non sia legittimata a disporre l'aggiornamento tariffario nei confronti delle "iniziative prescelte";
Ritenuto di non poter estendere, a legislazione invariata, l'efficacia della deliberazione n. 81/99 agli impianti di cui alle cosiddette "iniziative prescelte";
Delibera:
Di chiudere il procedimento avviato con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 61/98 il cui termine di chiusura e' stato prorogato con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 81/99, escludendo l'estensione dell'efficacia della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 81/99 agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e agli impianti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992, per i quali sia stato adempiuto l'onere imposto dal medesimo articolo.
Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con efficacia dal giorno della pubblicazione.
Milano, 12 ottobre 2000
Il presidente: Ranci
 
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