Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000
Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000. (Deliberazione n. 10/00/CIR).

L'AUTORITA' PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8, e 5 della suddetta legge;
Vista la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione della Commissione C (1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;
Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio1999;
Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";
Vista la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;
Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portabiliy)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante ""Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2000;
Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
Vista la propria delibera n. 3/00/CIR del 28 marzo 2000, recante "Disposizioni relative all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability";
Vista la propria delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, recante: "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;
Vista la propria delibera n. 5/00/CIR recante "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e carrier preselection";
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 7/00/CIR del 1 agosto 2000, recante: "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portabilita' (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista l'appendice all'Offerta di interconnessione di Riferimento presentata da Telecom Italia in data 28 gennaio 2000, ai sensi delle delibere n. 3/CIR/99 e 4/CIR/99, in relazione ai servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di preselezione dell'operatore e portabilita' del numero;
Viste le comunicazioni trasmesse da Telecom Italia in merito ai servizi di trasporto per il traffico internazionale originato in Italia e diretto all'estero;
Vista la revisione dell'Offerta di interconnessione di riferimento 1999 effettuata da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 1/00/CIR e trasmessa in data 20 marzo 2000, nonche' la successiva corrispondenza intercorsa con l'Autorita';
Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2000, pervenuta all'Autorita' in data 3 aprile 2000;
Vista la consultazione pubblica sull'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000 avviata in data 20 aprile 2000 ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;
Viste le lettere di richiesta di informazioni e dati dell'Autorita' inviate a Telecom Italia ed agli operatori in merito alle condizioni di competitivita' del mercato del traffico internazionale e le risposte pervenute;
Sentite le societa' Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Albacom S.p.a., Blu S.p.a., Colt Telecom S.p.a., MCI WorldCom S.p.a., Metroweb, Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia S.p.a. nell'ambito dell'istruttoria "Linee affittate e circuiti di interconnessione";
Sentite le Associazioni Assoprovider, Associazione Italiana Internet Providers e Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni, nell'ambito dell'istruttoria "Linee affittate e circuiti di interconnessione";
Vista la lettera dell'Autorita' del 31 maggio 2000 in merito alla corretta applicazione della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi non geografici di altri operatori;
Vista la documentazione trasmessa da Telecom Italia in data 30 maggio 2000 "Revisione dell'OIR per il 2000 in materia di CPS";
Vista la decisione di Consiglio del 6 luglio 2000 relativa all'autorizzazione provvisoria del pacchetto tariffario di Telecom Italia "Teleconomy 24";
Vista la decisione, assunta nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 luglio 2000, di far confluire le istruttorie aperte in merito alle condizioni di fornitura dei servizi di carrier preselection e portabilita' del numero all'interno del provvedimento relativo alla valutazione dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2000;
Visti gli atti del procedimento;
Sentita la societa' Telecom Italia in sede di audizione in data 19 luglio 2000;
Vista la documentazione presentata da Telecom Italia;
Udita, nella riunione della Commissione del 1 agosto 2000, la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Vista la decisione assunta nella riunione della Commissione del 1 agosto 2000 nella quale e' stato approvato il relativo schema di provvedimento;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 21 settembre 2000;
Visto il parere della Commissione europea (Direzione generale concorrenza e Direzione generale Societa' dell'informazione) pervenuto in data 13 ottobre 2000;
Udita nella riunione del 18 ottobre 2000 la relazione conclusiva dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Considerato quanto segue:

1. Riferimenti normativi.

L'art. 18, comma 2, della direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 pone in capo alle Autorita' nazionali di regolamentazione l'obbligo di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che detengono, nell'ambito di ciascuno Stato membro, una "notevole forza di mercato". L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, sulla base delle indicazioni dell'articolo 4, comma 3, della suddetta direttiva, fissa i criteri per la individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato".
Con delibera dell'Autorita' n. 197/99 del 7 settembre 1999, la societa' Telecom Italia e' stata notificata alla Commissione europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate e dell'interconnessione.
In ragione di tale determinazione, la societa' Telecom Italia e' tenuta a provvedere, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Al fine di consentire lo sviluppo di condizioni di interconnessione concorrenziali, Telecom Italia e' tenuta a garantire, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, che la propria offerta di interconnessione di riferimento rispetti i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettivita' ed orientamento ai costi.
L'Autorita' ha il potere di imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e agli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, deve comprendere anche le interfacce offerte in conformita' con le esigenze di mercato e le condizioni di accesso alla rete di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Tale articolo pone in capo all'Autorita' la facolta' di intervenire in qualunque momento ed il dovere di intervento in capo di richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
L'Autorita' dispone inoltre, ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, del potere di fissare in anticipo condizioni atte a garantire una concorrenza effettiva, quali le condizioni tecniche ed economiche, le condizioni di fornitura e d'impiego nonche' la conformita' ai requisiti essenziali dei servizi contenuti nell'offerta di interconnessione di riferimento. Ulteriori specifici riferimenti normativi in merito all'interconnessione sono contenuti nel decreto ministeriale 23 aprile 1998 e nelle proprie delibere n. 1/CIR/98 e 1/00/CIR.
La delibera n. 6/00/CIR aggiorna il piano di numerazione nazionale, ampliando la gamma di risorse di numerazione accessibili per la fornitura di servizi, prevedendo, tra l'altro, numerazioni specifiche per accesso ai servizi Internet.
In materia di Carrier Preselection, la delibera n. 3/CIR/99 ha disciplinato le regole di fornitura della prestazione di Carrier Selection in modalita' "equal access" (Carrier Preselection). La delibera n. 3/00/CIR ha fissato disposizioni in merito all'appendice all'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia "Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta di Carrier Preselection e Service Provider Portability" con le quali e' stato dichiarato inammissibile il contributo annuo integrativo per il servizio di accesso su linea preselezionata; la delibera n. 4/00/CIR ha definito le disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Carrier Preselection e sui contenuti degli accordi di interconnessione.
Con riferimento alla portabilita' del numero, la delibera n. 4/CIR/99 ha disciplinato le regole per la fornitura della portabilita' del numero tra Operatori (Service Provider Portability).
In termini generali, si richiama la direttiva 98/61/CE che pone in capo alle Autorita' di regolamentazione il compito di favorire l'introduzione nei tempi piu' brevi possibili della portabilita' del numero di operatore, sia per servizi geografici che non geografici, ed il compito di renderla operativa entro il 1 gennaio 2000. La stessa direttiva afferma che entro tale data devono essere attivate opzioni che permettano all'abbonato di usufruire della carrier preselection. Alle Autorita' nazionali di regolamentazione e' altresi' attribuito il compito di provvedere affinche' la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura di tali prestazioni sia basata sui costi e che eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilita'.
Una puntuale disciplina e' definita in merito all'interconnessione di linee affittate: la direttiva 97/33/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (art. 4, comma 9, e allegato 1, parte 2) delineano in capo all'operatore notificato l'obbligo di fornire un servizio d'interconnessione di linee affittate; la fornitura di servizi di interconnessione per linee dedicate e' inoltre espressamente prevista all'art. 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed e' richiamata al successivo comma 19, lettera a), n. 7 del medesimo decreto nell'ambito dei contenuti minimi dell'offerta d'interconnessione di riferimento dell'operatore notificato.

2. L'attivita' istruttoria e le modifiche ai contenuti dell'offerta di interconnessione di riferimento.

L'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000, presentata all'Autorita' in data 1 aprile 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), della delibera n. 1/00/CIR, ha costituito oggetto di una attivita' istruttoria dell'Autorita', aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari. L'Autorita' ha formalmente richiesto agli operatori licenziatari di far pervenire i propri commenti sull'Offerta di Interconnessione di Riferimento ed ha avviato un confronto con Telecom Italia sui contenuti di tale offerta. Tale attivita' istruttoria ha evidenziato che alcuni aspetti dell'Offerta di interconnessione di riferimento non rispondono esaustivamente ai principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Sulla base delle risultanze istruttorie, si e' ritenuto opportuno intervenire sull'Offerta di interconnessione di riferimento presentata da Telecom Italia prevedendo:
a) la modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi;
b) l'inserimento di nuovi servizi da fornire all'interfaccia di interconnessione;
c) la valutazione dei valori economici richiesti per la remunerazione dei servizi contenuti nell'Offerta di riferimento.
Sono inoltre confluite nell'istruttoria di cui al presente provvedimento, in quanto strettamente connesse all'applicazione dell'Offerta di riferimento per il 2000 di Telecom Italia, le risultanze di attivita' istruttorie gia' avviate dall'Autorita' e, segnatamente:
d) i risultati dell'istruttoria "Linee affittate e circuiti di interconnessione", con specifico riferimento alle tematiche dei collegamenti d'interconnessione e delle funzionalita' di centrale connesse, nonche' dei c.d. "circuiti parziali";
e) i risultati delle attivita' di verifica del grado di concorrenzialita' raggiunto dal mercato dei servizi di instradamento del traffico internazionale uscente; tali attivita', avviate dall'Autorita' sulla base delle considerazioni riportate nella delibera 1/00/CIR, sono volte ad una verifica di sussistenza dei presupposti per un eventuale intervento regolamentare di scorporo delle condizioni economiche per la fornitura di tali servizi dall'Offerta d'interconnessione di riferimento;
f) i risultati della attivita' di verifica delle condizioni tecnico-economiche relativi alla fornitura della prestazione di Carrier Preselection proposte da Telecom Italia con l'appendice all'Offerta d'interconnessione di riferimento presentata ai sensi della Delibera n. 3/CIR/99, e successiva revisione inviata da Telecom Italia in data 30 maggio 2000;
g) i risultati della attivita' di verifica delle condizioni tecnico-economiche relative alla fornitura della prestazione di Service Provider Portability (SPP), proposte da Telecom Italia con l'appendice all'Offerta d'interconnessione di riferimento presentata ai sensi della delibera n. 4/CIR/99 il 28 gennaio 2000 e successivo aggiornamento all'interno dell'Offerta di riferimento del 3 aprile 2000;
A. A supporto delle decisioni di modifica delle condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di alcuni servizi, l'Autorita' considera quanto segue:
1. Una piena e corretta applicazione del principio generale definito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR, comporta la necessita' di una serie di modifiche ed integrazioni all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Secondo tale principio, nel caso di accesso da parte di abbonati di un operatore ai servizi non geografici di un altro operatore, l'operatore di accesso deve essere remunerato esclusivamente per la fornitura del servizio di trasporto delle chiamate originate da propri abbonati sino al punto di interconnessione, nonche' in ragione di eventuali attivita' di fatturazione o per la copertura di rischio di insolvenza. In tal modo, fatto salvo il caso di servizi a tariffa predefinita, il prezzo finale del servizio sara' la risultante della somma della quota dovuta all'operatore di accesso e della quota richiesta dall'operatore assegnatario della numerazione per la fornitura del servizio finale. Nel caso di operatori d'accesso notificati come aventi notevole forza di mercato, i corrispettivi richiesti per le attivita' di raccolta, fatturazione e copertura del relativo rischio di insolvenza debbono essere contenute all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento. Cio' premesso, si rileva che l'offerta di riferimento proposta da Telecom Italia risulta incompleta sotto piu' profili: sotto un profilo formale, in quanto non riporta esplicitamente l'applicabilita' di tale principio alla generalita' delle numerazioni non geografiche in contrasto con il principio di trasparenza; sotto un profilo sostanziale, in quanto non esplicita le condizioni economiche praticate per l'espletamento di attivita' di fatturazione, nonche' i corrispettivi previsti per eventuali rischi d'insolvenza. L'Autorita', pur tenendo conto della specificita' che caratterizza le condizioni di fornitura di tali prestazioni da parte dell'operatore d'accesso, ritiene tuttavia che l'esplicitazione di tali valori sia necessaria ai fini del pieno rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e ritiene che tale esplicitazione possa essere adeguatamente realizzata mediante una classificazione dei servizi in esame in diverse fasce, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, con corrispettivi diversi predefiniti per ciascuna fascia in relazione al relativo rischio di insolvenza e valorizzati in termini di quota percentuale in relazione al valore degli importi fatturati dall'operatore d'accesso. Con riferimento all'attivita' di fatturazione dei servizi in oggetto, e' opportuno chiarire che tale attivita' e' inscindibilmente collegata alla fornitura del servizio telefonico da parte di Telecom Italia alla propria clientela e pertanto si configura come fattispecie distinta rispetto alla fattispecie di fatturazione conto terzi, quest'ultima intesa come fornitura disaggregata da parte di un operatore delle proprie funzionalita' per la fatturazione di servizi forniti da un altro operatore alla propria clientela. Nel caso di servizi di accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore, infatti, il cliente chiamante e' un cliente di Telecom Italia, non ha rapporti contrattuali con l'operatore che gestisce la numerazione, e puo', al limite, non essere nemmeno a conoscenza di quale sia l'operatore titolare di tale numerazione. In relazione a tali attivita', L'Autorita' ritiene pertanto possibile e necessaria una formalizzazione generalizzata dei relativi costi, da valorizzare in rapporto al numero di transazioni (ovvero, di chiamate fatturate).
2. Una specifica applicazione del sopra richiamato principio si configura nel caso di accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilita' attraverso la rete di Telecom Italia ed in particolare il 1515 (Corpo Forestale dello Stato), il 1530 (Capitaneria di Porto e Guardia Costiera) ed il 1518 (CISS - Viaggiare Informati). L'Offerta di riferimento di Telecom Italia prevede che i rapporti economici tra Telecom Italia e l'operatore interconnesso siano definiti nell'ambito di negoziazioni bilaterali. Tali servizi si configurano come servizi con addebito al chiamato e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del predetto principio.
3. Analoghe considerazioni si estendono all'accesso di abbonato di altro operatore a servizi non geografici offerti da Telecom Italia, quali, ad esempio, i servizi Audiotex, Numero unico e Numero personale. L'offerta di riferimento prevede il rinvio ad accordi commerciali, precisando, nel caso di servizi Audiotex, che sono dovuti a Telecom Italia, oltre ai corrispettivi per le normali funzioni di trasporto commutato, anche i corrispettivi relativi a funzioni specifiche riguardanti l'instradamento sulla base del riconoscimento del codice, la contabilizzazione del traffico tipo premium e l'intermediazione finanziaria. L'Autorita' ritiene che tali fattispecie rientrino nell'ambito d'applicazione del principio generale di cui al richiamato art. 1, comma 1, lettera a), della delibera 1/00/CIR e che pertanto vada esplicitato all'interno dell'Offerta di Riferimento e degli accordi di interconnessione che i ricavi percepiti dagli utenti chiamanti spettano all'operatore a cui e' assegnata la numerazione (in questo caso, Telecom Italia), il quale dovra' rimborsare all'operatore di accesso (in questo caso, l'operatore interconnesso) i costi per la raccolta della chiamata ed eventuali attivita' di fatturazione e relativo rischio insolvenza.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi di addebito al chiamato e addebito ripartito degli operatori interconnessi, l'offerta di interconnessione di riferimento prevede una specifica riserva secondo cui "nel caso in cui il servizio venga sottoscritto da clientela direttamente attestata alla rete di Telecom Italia, verranno bilateralmente concordate ... specifiche condizioni di fornitura del servizio". A tal riguardo, l'Autorita' ritiene necessario che, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, Telecom Italia fornisca informazioni a carattere tecnico di maggior dettaglio, quali, ad esempio, i requisiti minimi di dimensionamento delle linee telefoniche attestate al centro servizi in funzione dei volumi di traffico. In tal senso l'Autorita' ritiene che tali informazioni debbano essere contenute nell'ambito del Service Level Agreement (SLA).
5. Con riferimento al servizio di accesso da parte di abbonato Telecom Italia ai servizi di Rete privata virtuale forniti da altro operatore, si evidenzia che Telecom Italia richiede, oltre al codice di RPV assegnato all'operatore, un routing number aggiuntivo a sei cifre (180 + OP ID) per l'instradamento delle chiamate. Le informazioni richieste risultano ridondanti nella valorizzazione del campo Address signal, in quanto il routing number non aggiunge alcuna informazione a quanto gia' contenuto nel codice di accesso remoto a RPV, 149X(Y(Z)), che identifica gia' univocamente l'operatore gestore della RPV. Tale inserimento peraltro pone agli operatori interconnessi alcuni vincoli all'instradamento di alcune numerazioni (in particolare, di alcune numerazioni internazionali), in contrasto con quanto disposto all'articolo 14, comma 13, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
6. Relativamente alla qualita' del traffico interconnesso, Telecom Italia si impegna a garantire determinati livelli di qualita' del traffico interconnesso esclusivamente per il traffico di telefonia vocale e rinvia invece ad accordi bilaterali per la eventuale definizione di parametri di qualita' diversi in relazione a diverse tipologie di traffico (essenzialmente, traffico Internet). L'Autorita' ritiene necessario prendere visione dei contenuti di tali negoziazioni bilaterali in relazione alle varie tipologie di traffico; cio', anche al fine di determinare le modalita' di disciplina della tematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
7. Per cio' che concerne le prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita' di cui al paragrafo 16, vi e' una breve elencazione di tali prove con un rinvio ad accordi tra le parti per la definizione delle condizioni economiche e delle modalita' di effettuazione delle stesse. In accordo con il principio di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita' ritiene che l'Offerta di riferimento debba contenere le condizioni economiche e tecniche relative alle prove in oggetto.
8. In termini generali, anche sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nella delibera numero 1/00/CIR, l'Autorita' ritiene che il Service Level Agreement debba costituire parte integrante dell'Offerta di interconnessione di riferimento. Tale SLA deve definire in modo completo le modalita' operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione, cio' al fine di definire in modo chiaro e trasparente le regole relative alla fornitura dei servizi di interconnessione, tempi di ripristino, livelli di qualita' e previsioni di penali, in modo da consentire agli operatori interconnessi di poter correttamente programmare le proprie attivita' e la fornitura dei sevizi ai propri clienti.
9. Per cio' che concerne il servizio di transito verso numerazioni non geografiche di operatori terzi, Telecom Italia, ritenendo che "... le condizioni tecnico/ economiche non sono definibili a priori (a causa della peculiarita' dei servizi, degli eventuali instradamenti particolari richiesti) ...", rinvia ad uno specifico accordo commerciale tra le parti. La previsione all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento del servizio di transito e' prevista all'articolo 14, comma 19, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; il rinvio da parte di Telecom Italia ad accordi commerciali e' pertanto in contrasto con tale disposizione. Al fine di garantire i principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo si ritiene pertanto necessario che l'offerta di interconnessione di riferimento contempli le condizioni tecniche ed economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi, in coerenza con il principio generale sancito all'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR. Inoltre, si ritiene necessario, al fine di permettere e sviluppare meccanismi competitivi tra operatori e nel rispetto del principio di disaggregazione, prevedere almeno due fattispecie per la gestione del servizio:
a) servizio di transito senza attivita' di intermediazione finanziaria da parte di Telecom Italia, ovvero con possibilita' di direct billing tra operatore d'accesso e operatore di destinazione della chiamata;
b) servizio di transito con attivita' di intermediazione finanziaria da parte di Telecom Italia.
Nel caso di cui alla lettera a), l'operatore di origine e quello di destinazione, pur in assenza di interconnessione diretta, possono concordare tra di loro le modalita' di trasferimento dei flussi finanziari e richiedere a Telecom Italia esclusivamente il servizio di transito. Nel caso di cui alla lettera b), puo' non esservi alcun accordo tra i due operatori; in tal caso l'operatore d'accesso comunica a Telecom Italia quanto richiede per la raccolta, fatturazione e rischio di insolvenza, e l'operatore di terminazione comunica a Telecom Italia i corrispettivi richiesti per la fornitura del servizio (fa eccezione il caso di servizi con tariffa predefinita). Telecom Italia effettuera' l'attivita' di compensazione/intermediazione finanziaria tra l'operatore di accesso e l'operatore di terminazione versando quanto dovuto all'operatore d'accesso per le attivita' di raccolta, eventuale fatturazione e rischio insolvenza, e trattenendo la remunerazione del servizio di transito, e versando all'operatore di terminazione eventuali ricavi fatturati al chiamante, al netto del corrispettivo per l'attivita' di intermediazione finanziaria.
B. Con riferimento alla necessita' di inserimento di nuovi servizi all'interno dell'Offerta di Riferimento, si rileva quanto segue:
1. L'Autorita' ritiene che il principio generale a cui ispirarsi, al fine di garantire la completa interoperabilita' delle reti e dei servizi, deve essere quello di offrire l'accesso a tutte le numerazioni geografiche e non geografiche contenute nel piano nazionale di numerazione e successive modifiche. In tal senso, l'Autorita' rileva che l'Offerta di interconnessione di riferimento proposta da Telecom Italia non sia esauriente e ne richiede una integrazione con la indicazione delle condizioni tecnico-economiche di interconnessione relative all'accesso di abbonati Telecom Italia a tutti i numeri non geografici assegnati all'operatore interconnesso, al fine di garantire la parita' di accesso, nonche' il rispetto di quanto disposto all'articolo 14, comma 19, lettera b), n. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Tale principio e' stato tra l'altro recepito dalla delibera n. 6/00/CIR la quale, a seguito dell'introduzione di nuove numerazioni non geografiche, quali ad esempio i servizi a tariffazione specifica (899 e 892), prevede che le condizioni per l'accesso da parte degli utenti siano definite sulla base delle negoziazioni tra le parti e, ove applicabile, contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento, anche sulla base dei principi indicati nella delibera n. 1/00/CIR e successive modificazioni.
2. Particolare rilievo assume la tematica dell'accesso ai servizi Internet e dei conseguenti rapporti di interconnessione tra operatori per la fornitura di tale accesso. Ad oggi, l'accesso ai servizi Internet avviene tramite numerazioni geografiche e non geografiche assegnate agli operatori licenziatari, alle cui reti sono attestati i diversi ISP (Internet Service Provider); pertanto, i servizi di interconnessione che consentono l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia ai servizi Internet offerti sulle reti di altri operatori sono oggi contenuti e disciplinati all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento. Un importante sviluppo e' rappresentato dall'introduzione all'interno del Piano di numerazione nazionale, di cui alla delibera n. 6/00/CIR, di una specifica numerazione (Decade 7) dedicata ai servizi Internet. In prospettiva, la possibilita' di identificazione univoca del traffico Internet potra' consentire lo sviluppo di specifiche modalita' di instradamento (ad es. modalita' che separino il traffico Internet dal traffico voce, con instradamento del traffico Internet su una rete dati). D'altro canto, indipendentemente dall'architettura di rete sottostante, e' ipotizzabile lo sviluppo di nuove modalita' di pricing dei servizi di interconnessione (ad es. soluzioni di tipo "forfettario", ovvero con condizioni economiche indipendenti dalla quantita' di traffico interconnesso). In ogni caso, le modalita' di interconnessione che eventualmente si realizzeranno, dovranno essere tali da garantire lo sviluppo di dinamiche competitive sull'accesso ai servizi Internet di tutti gli operatori da parte della clientela finale, tenendo anche in considerazione la posizione dominante detenuta da Telecom Italia nel mercato delle infrastrutture di accesso. Al riguardo, la stessa delibera n. 6/00/CIR prevede, all'articolo 21, comma 9, che le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'Offerta di interconnessione di riferimento. L'Autorita' valutera' quindi ogni eventuale proposta da parte di Telecom Italia per la modifica alle modalita' di fornitura dei servizi di instradamento del traffico verso servizi Internet, anche sulla base delle risultanze dell'istruttoria in corso presso l'Autorita' per la definizione di una nuova architettura di interconnessione.
Cio' premesso, si rileva che l'immediata operativita' della nuova numerazione in Decade 7 si realizzera' sulla base all'architettura esistente e, dunque, con modalita' analoghe a quelle previste per l'accesso a numerazioni geografiche e non geografiche di altri operatori; a cio' consegue, ad avviso dell'Autorita', l'esigenza di un adeguamento dell'Offerta di interconnessione di riferimento.
3. Una approfondita considerazione merita la tematica relativa all'introduzione all'interno dell'Offerta di Riferimento, accanto alle attuali condizioni su base minutaria, di condizioni di interconnessione su base forfettaria, ovvero indipendenti dalla quantita' di traffico interconnesso, nell'ottica di assicurare e garantire la parita' di trattamento interno-esterno. Tale esigenza e' stata d'altro canto segnalata anche dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel parere pervenuto all'autorita' il 21 settembre 2000. Secondo l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato tale integrazione appare essenziale in considerazione del recente sviluppo da parte di Telecom Italia di nuove modalita' di offerte commerciali di tipo forfettario per la clientela finale, le quali incidono sulla capacita' competitiva dei potenziali concorrenti di Telecom stessa, i quali non sono messi in condizioni di formulare offerte concorrenziali. L'Autorita' condivide tali riflessioni e ritiene pertanto applicabile il principio generale per cui l'offerta al pubblico da parte di Telecom Italia di nuove proposte commerciali debba avere come prerequisito la valutazione delle condizioni e servizi di interconnessione disponibili ad altri operatori e, in particolare, la sussistenza di soluzioni di interconnessione che permettano a quest'ultimi di competere con pari opportunita', nel rispetto del principio di non discriminazione e nel perseguimento dell'obiettivo di assicurare i presupposti per una piena ed effettiva concorrenza a beneficio degli utenti finali.
C. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi previsti nell'Offerta di interconnessione, si rileva quanto segue:
1. Telecom Italia indica che "le condizioni economiche relative ai servizi offerti a listino sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' del contributo previsto dall'articolo 20 della legge n. 448/1998". Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'Autorita' nella delibera n. 1/CIR/98, in merito all'eliminazione della quota aggiuntiva, derivante dalle disposizioni sul canone di concessione, proposta da Telecom Italia sui servizi di interconnessione nell'ambito dell'Offerta di interconnessione per il 1998. Si ritiene che il medesimo principio sia applicabile a fortiori in relazione al contributo in esame, in quanto tale contributo e' dovuto dalla generalita' degli operatori licenziatari e una sua eventuale attribuzione anche nell'ambito delle tariffe di interconnessione comporterebbe il rischio di una doppia contribuzione a loro carico.
2. Con riferimento alle condizioni economiche proposte da Telecom Italia per i servizi di trasporto commutato, si richiamano i poteri di intervento attribuiti all'Autorita' dalla legge n. 249/1997 (articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (art. 14, comma 16) al fine di assicurare una concorrenza effettiva. Si richiama altresi' l'articolo 14, comma 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, in cui si dispone che i valori proposti da Telecom Italia in relazione ai servizi di interconnessione per il traffico commutato debbano collocarsi "all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea", e si individua dunque nella c.d. "migliore prassi corrente europea" un utile strumento per il perseguimento dei sopra richiamati obiettivi. Appare peraltro evidente, ancorche' contestato da Telecom Italia nell'ambito del procedimento istruttorio, che, alla luce del quadro regolamentare sopra richiamato, il mero allineamento ai valori massimi della migliore prassi corrente, da un lato non costituisce un riferimento obbligato ed esclusivo per l'approvazione delle condizioni economiche da parte dell'Autorita', dall'altro, non puo' far venir meno i poteri dell'Autorita' in merito alla possibilita' di revisione di tali valori in coerenza con le esigenze di promozione di un quadro pienamente concorrenziale. In tal senso si esprime la stessa Commissione europea, nell'ambito dell'aggiornamento dei valori della Raccomandazione europea per l'anno 2000, in cui invita le Autorita' di regolamentazione a fare pieno uso dell'intervallo di valori all'interno della migliore prassi corrente per evitare possibili effetti di compressione dei prezzi (c.d. price squeeze) tra prezzi finali e tariffe di interconnessione. Tale posizione e' stata riconfermata dalla Commissione stessa nel parere pervenuto all'Autorita' in data 13 ottobre 2000. Cio' premesso, si rileva che le condizioni proposte da Telecom Italia all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento sono allineate ai valori massimi dell'intervallo di valori indicato dalla Commissione per il 2000 e si ritiene che tali condizioni non garantiscano una piena concorrenzialita' del mercato italiano dei servizi telefonici. Gia' in occasione della valutazione dell'Offerta di Interconnessione per il 1999, l'Autorita' ha considerato tale tematica; in tal senso, si richiama l'articolo 4, comma 1, lettera e) della delibera n. 1/00/CIR in cui si legge: "L'Autorita' si riserva di valutare le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento rispetto ai valori della migliore prassi corrente anche alla luce delle condizioni economiche praticate per la fornitura dei servizi alla clientela finale, con particolare riferimento ai servizi in ambito locale". L'analisi effettuata dall'Autorita' ha evidenziato una particolare criticita' con riferimento alle tariffe di interconnessione a livello di SGU ed SGT. I valori economici proposti, infatti, non consentono agli operatori interconnessi di effettuare offerte competitive rispetto alle offerte commerciali di Telecom Italia, come peraltro si e' osservato in occasione delle recenti proposte di pacchetti tariffari da parte di quest'ultima. In merito sia la Commissione europea che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato hanno espresso parere positivo circa la proposta di riduzione delle tariffe di interconnessione a livello di SGU ed SGT al fine di assicurare condizioni di interconnessione che possano favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale.
3. Rispetto al 1999, l'analisi delle condizioni economiche ha evidenziato la modifica del gradiente tariffario applicato da Telecom Italia ed il conseguente aumento delle condizioni di interconnessione in orario ridotto. L'Autorita' ha chiesto a Telecom Italia di fornire una giustificazione di tale modifica e di evidenziare la metodologia utilizzata per il calcolo del gradiente tariffario. Telecom Italia ha fornito tali informazioni, evidenziando, tra l'altro, che la modifica del valore del gradiente rispetto a quello dell'anno precedente e' dovuta non tanto a modifiche dei volumi di traffico, quanto alle variazioni apportate alle tariffe retail. L'Autorita' si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla metodologia piu' idonea ai fini della determinazione del gradiente tariffario per i servizi di interconnessione e di verificare, su tali basi, se la soluzione proposta da Telecom Italia sia effettivamente adeguata a rappresentare eventuali variazioni dei parametri di riferimento in grado di incidere sui prezzi d'interconnessione (in particolare: costi di rete e volumi di traffico instradato).
4. In relazione al servizio di accesso di abbonato Telecom ai servizi interni di rete forniti da altro operatore, l'offerta Telecom, pur affermando che il servizio verra' fornito alle medesime condizioni tecniche del servizio di raccolta in Carrier Selection, richiede un contributo aggiuntivo alle tariffe di trasporto del traffico commutato a copertura dei costi per la realizzazione della prestazione. La necessita' di tale quota aggiuntiva deriva, secondo Telecom Italia, dalla ripartizione dei costi di adeguamento del software al fine di consentire chiamate verso servizi interni di rete in modalita' Carrier Selection. Si evidenzia che l'attivita' di filtro delle chiamate in Carrier Selection, da parte di Telecom Italia, non risulta necessaria alla realizzazione del servizio di interconnessione e che, pertanto, non si ritiene ammissibile la richiesta di Telecom Italia di recupero di costi non strettamente necessari alla realizzazione della prestazione. Al riguardo, si richiama il principio di disaggregazione contenuto nella normativa nazionale, sulla base del quale non possono essere richiesti oneri non strettamente attinenti al servizio prestato (articolo 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998).
5. In relazione alla quota aggiuntiva fissa per comunicazione che Telecom Italia dichiara di voler addebitare, a partire dal 31 maggio 2000, per la remunerazione di funzionalita' di rete intelligente, l'Autorita', a seguito di ulteriori approfondimenti, conferma la decisione assunta nella propria delibera n. 1/00/CIR e ribadita con lettera del 31 maggio 2000 e ritiene che i valori economici richiesti da Telecom Italia per i servizi di trasporto del traffico commutato includano gia' eventuali costi per le funzionalita' di rete intelligente per l'instradamento dei servizi non geografici. Per quanto riguarda la richiesta di Telecom Italia di remunerare il ricorso a risorse di rete intelligente per la portabilita' del numero, si rinvia al successivo paragrafo G.
6. In relazione alle condizioni economiche relative alla configurazione delle numerazioni geografiche e non geografiche degli operatori interconnessi sulle centrali di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene che i tempi dichiarati da Telecom Italia per l'espletamento delle singole attivita' siano superiori a quelli che contraddistinguono un operatore efficiente. Ci si riferisce in particolare ai costi per l'attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e prove. In tal senso, l'Autorita' ritiene opportuno introdurre un incentivo alla riduzione di tali costi, al fine di minimizzare le barriere all'entrata per gli operatori alternativi.
7. Con riferimento ai costi di configurazione proposti da Telecom Italia per l'apertura di numerazioni non geografiche con parametri di configurazione specifici in funzione dell'arco di numerazione assegnato all'operatore, l'Autorita' ritiene che, alla luce del prevedibile sviluppo dei servizi non geografici, ogni operatore sara' tenuto ad adeguare i propri sistemi di fatturazione al fine di garantire l'accesso da parte dei propri abbonati a tutte le numerazioni del Piano di numerazione nazionale, siano esse geografiche o non geografiche, ed ai relativi servizi, alla luce del principi generali in tema d'interconnessione e al fine di garantire l'interoperabilita' dei servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Dato il carattere di reciprocita' di tali attivita' ed alla luce dei benefici derivanti ai consumatori finali dalla disponibilita' di nuovi servizi, si ritiene opportuno che ogni operatore si faccia carico dei propri costi.
D. Con riferimento ai circuiti di interconnessione, sulla base del vigente quadro regolamentare e dando seguito alle puntuali indicazioni in tal senso sancite dalla delibera n. 101/99, l'Autorita' ha avviato un'attivita' istruttoria volta ad analizzare il quadro tecnologico e di mercato di riferimento per i circuiti d'interconnessione, unitariamente ad un'analisi del mercato delle linee affittate (conclusasi con l'emanazione della delibera n. 389/00/CONS), nell'ambito della quale sono stati esaminati anche i contenuti dell'Offerta d'Interconnessione 2000. Tale attivita' istruttoria ha evidenziato l'esigenza di un intervento regolamentare in merito ai seguenti aspetti:
1) ampliamento della gamma dell'offerta di interfacce e collegamenti trasmissivi di interconnessione di capacita' superiore a 2 Mbit/s;
2) inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di circuiti parziali di breve distanza.
1. Ampliamento dell'offerta di collegamenti e interfacce d'interconnessione di Telecom Italia a capacita' superiori a 2 Mbit/s. L'ampliamento appare innanzitutto ragionevole alla luce del progressivo consistente aumento dei volumi di traffico d'interconnessione e della conseguente esigenza che, parallelamente, anche le modalita' tecniche di fornitura dell'interconnessione da parte di Telecom Italia evolvano in modo da garantire una interconnessione aperta ed efficace, nonche' l'interoperabilita' tra le reti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997). Sotto un profilo tecnico, la fornitura di collegamenti d'interconnessione a velocita' piu' elevate consente una piu' razionale utilizzazione delle risorse infrastrutturali di Telecom Italia e un risparmio di attivita' e risorse tecniche (attivita' e risorse che, nella situazione odierna, si rendono necessarie per limitare l'interconnessione a flussi a velocita' di 2 Mbit/s).
Anche sotto un profilo economico, l'ampliamento della gamma dell'offerta di circuiti di interconnessione soddisfa le esigenze di promozione di una interconnessione aperta ed efficace e di garanzia di condizioni di concorrenza effettive; in tal senso, la verifica del rapporto tra i prezzi finali dei collegamenti a 2 Mbit/s e prezzi finali dei collegamenti di velocita' superiori evidenzia che la fornitura di collegamenti di capacita' superiore nell'ambito dell'offerta d'interconnessione di riferimento consente agli operatori interconnessi di beneficiare delle economie di scala sottese alla realizzazione di tali infrastrutture.
Sotto il profilo regolamentare, oltre ai citati articoli 4, comma 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, appare determinante, in materia di circuiti d'interconnessione, il richiamo all'articolo 14, comma 19, lettera a), n. 9, del decreto ministeriale 24 aprile 1998 che cita, tra i contenuti minimi dell'offerta d'interconnessione di riferimento di Telecom Italia "l'interconnessione con interfacce di capacita' superiore a 2 OMbit/s", nonche' alle successive lettere f) e g) del medesimo comma, che prevedono la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche, nonche' delle condizioni economiche di fornitura dei circuiti d'interconnessione e delle relative interfacce.
Si ritiene d'altro canto che gli operatori interconnessi non debbano essere in alcun modo condizionati nella valutazione delle soluzioni d'interconnessione piu' efficaci rispetto al loro rispettivo profilo; al riguardo, l'Autorita' vigila affinche' Telecom Italia non pratichi condizioni tecniche, economiche, contrattuali ed operative che risultino in qualsiasi modo ostative alla conversione dei flussi d'interconnessione da parte degli operatori interconnessi.
2. Inserimento nell'ambito dei servizi di interconnessione di linee dedicate, dell'offerta di una gamma di circuiti parziali di breve distanza. In merito all'inserimento nell'Offerta d'Interconnessione di Telecom Italia di una gamma di collegamenti parziali di breve distanza e di diverse capacita' tra il nodo dell'operatore interconnesso e il proprio cliente, al fine di consentire la fornitura da parte dell'operatore interconnesso di un servizio finale di linee affittate, si rileva, in primo luogo, che l'interpretazione data sinora da Telecom Italia all'obbligo di cui all'art. 14, comma 11, lettera b) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, ha portato ad una configurazione del servizio, descritta all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento, ad oggi del tutto inutilizzata. Ad avviso dell'Autorita', la corretta configurazione del servizio deve consistere nella fornitura da parte di Telecom Italia all'operatore interconnesso del semi-collegamento dalla sede del cliente al nodo dell'operatore, in modo da consentire a quest'ultimo di fornire un servizio "end-to-end" di linee affittate alla clientela finale. L'obbligo di fornitura di collegamenti parziali di breve distanza, nell'ambito dell'Offerta d'interconnessione da parte dell'operatore notificato, oltre ad assicurare il pieno rispetto del dettato normativo, costituisce un ulteriore passo nel senso dell'apertura alla concorrenza del mercato locale e della diffusione dei servizi innovativi, in coerenza con una serie di interventi gia' intrapresi in ambito regolamentare. Un importante punto di riferimento in materia e' costituito dalla Raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999 che, sulla base di considerazioni analoghe a quelle sopra esposte, ha definito fattispecie e modalita' di utilizzazione dei circuiti parziali nell'ambito della disciplina dell'interconnessione, ha individuato la gamma e le distanze dell'offerta e fissato indicazioni di prezzo per ciascuno dei servizi individuati, sulla base dell'applicazione dello strumento della migliore prassi corrente.
E. Con riferimento alla richiesta avanzata da Telecom Italia relativa all'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento del servizio di trasporto internazionale, si evidenzia quanto segue:
1. L'Autorita' ha effettuato un'analisi delle condizioni di competitivita' del mercato internazionale, anche alla luce delle riflessioni maturate all'interno della valutazione dell'Offerta di interconnessione di Telecom Italia per il 1999, rilevando la persistenza di una posizione dominante di Telecom Italia, sia in termini di quota di mercato, sia in termini di presenza di alcune barriere all'entrata per altri operatori. D'altra parte, fermo restando l'obbligo definito dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 di inserimento del servizio di instradamento del traffico internazionale all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento, l'Autorita', gia' nell'ambito della delibera n. 1/00/CIR, aveva riconosciuto la possibilita' di una maggiore flessibilita' nella determinazione delle condizioni economiche di tali servizi alla luce di riduzioni di costo per Telecom Italia su alcune direttrici. Sulla base di tali considerazioni, Telecom Italia ha proposto all'Autorita' una modalita' di offerta del traffico internazionale "a prenotazione" che consiste nella pubblicazione sul sito web di Telecom Italia di un'offerta per il trasporto verso estero caratterizzata da direttrici di traffico, prezzo, volume di traffico minimo e massimo, periodo di validita', livelli di qualita', termini per aderire all'offerta. Le condizioni di tale offerta si basano sul principio di "first come, first served". Nel corso dell'istruttoria, sono emersi due elementi: da un lato, la conferma della sopra richiamata posizione dominante di Telecom Italia; dall'altro, l'evidenziazione da parte degli operatori alternativi di un certo grado di concorrenzialita', soprattutto verso le tratte europee e nordamericane e la concomitante permanenza di alcune barriere competitive (in particolare relative alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini), con la conseguente preoccupazione per possibili comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia. Su tali basi, l'Autorita', fermo restando la sussistenza degli obblighi a carattere generale di orientamento al costo, non discriminazione e trasparenza anche per il traffico internazionale, ritiene opportuno consentire il proseguimento, a titolo di sperimentazione, della modalita' di offerta "a prenotazione" proposta da Telecom Italia, fino al 31 dicembre 2000 e limitatamente ad alcune tratte ritenute maggiormente competitive, al fine di verificarne la rispondenza ai principi sopra menzionati. Si ritiene peraltro opportuno ribadire che tale offerta debba avvenire, nel rispetto di quanto dichiarato nella delibera n. 1/00/CIR, con modalita' di comunicazione preventiva all'Autorita', che consentano di effettuare le necessarie attivita' di verifica delle condizioni di offerta. L'Autorita' si riserva di continuare l'attivita' di monitoraggio sull'evoluzione del mercato in esame, effettuando ulteriori approfondimenti sulle modalita' di offerta proposte da Telecom Italia, nonche' sui risultati della sperimentazione.
2. L'analisi condotta dall'Autorita' ha individuato una specifica situazione di barriera competitiva sul mercato del traffico internazionale nella circostanza che, ad oggi, la fornitura di servizi di accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini e' nella disponibilita' esclusiva di Telecom Italia e, piu' in particolare, nelle modalita' con cui l'accesso a tali servizi e' offerto da Telecom Italia stessa. L'Autorita' ritiene che l'attuale offerta commerciale da parte di Telecom Italia non sia in linea con il principio di disaggregazione dei servizi, in quanto essa prevede una offerta aggregata dell'accesso alle cd. cable stations e dei cd. circuiti di backhauling necessari a collegare la cable station al nodo dell'operatore interconnesso. Inoltre, le attuali condizioni di offerta dei collegamenti di backhauling sono limitate alle capacita' di 2 Mbit/s e presentano una struttura tariffaria invariabile alla distanza. Entrambi tali fattori non trovano giustificazione dal punto di vista tecnico ed economico e limitano la capacita' di competere di altri operatori. Si ritiene pertanto necessaria la previsione all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle cable stations, in maniera disaggregata rispetto ai circuiti di backhauling (quest'ultimi dovranno essere offerti in base alle condizioni commerciali previste per le linee affittate).
F. Con riferimento alle condizioni economiche del servizio di Carrier Preselection, l'Autorita' ha esaminato le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nella versione presentata nel gennaio 2000, nei successivi aggiornamenti di cui all'Offerta di Riferimento del 3 aprile e nell'integrazione del 31 maggio 2000. L'Autorita' ritiene che tali condizioni economiche non siano coerenti con i principi contenuti nella direttiva 98/61/CE ne' con quelli di cui alle proprie delibere n. 3/CIR/99, 3/00/CIR e 4/00/CIR. In particolare, con riferimento alle diverse categorie di costo relative alla prestazione di Carrier Preselection, si rileva quanto segue:
1. Quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema. L'Autorita' ha richiesto a Telecom Italia di fornire il modello di calcolo per la definizione della quota minutaria addizionale. Il modello di calcolo proposto si basa su una stima dei costi sostenuti per l'adeguamento del sistema (pari a 46,22 Mld.) e sul recupero degli stessi entro il 2002, ripartendo tali costi sulla base di previsioni in termini di numero di clienti CPS e volumi di traffico in CPS generato da tali clienti. L'analisi effettuata dall'Autorita' ha evidenziato alcune criticita' in merito alle voci di costo ammissibili tra i costi di set up ed il tempo di recupero di tali costi previsto da Telecom Italia. Sul primo aspetto, l'Autorita' ritiene non giustificato l'importo relativo ad "autoformazione ed apprendimento del personale sul campo". Tale voce (pari a 12,3 Mld) si riferisce all'obiettivo di riduzione di 9 minuti nei tempi di lavorazione delle domande di CPS. L'Autorita', pur ritenendo che l'obiettivo di riduzione dei tempi di lavorazione sia in linea con le disposizioni della n. 3/CIR/99 di incentivo alla massima efficienza, ritiene non giustificabile la richiesta di Telecom Italia di poter capitalizzare tale recupero e che il raggiungimento di maggiore efficienza non possa oggettivamente essere riversata sugli altri operatori o sui consumatori finali. Inoltre, il modello di calcolo prevede il recupero dei costi entro il 2002, ovvero con un tempo di recupero di due anni e mezzo, inferiore al tempo minimo di tre anni previsto dalla delibera n. 3/CIR/99. Si ritiene tale periodo inadeguato e tale da imporre un onere eccessivo sulle condizioni economiche dei servizi di interconnessione che disincentiva gli operatori licenziatari all'offerta del servizio e tale da costituire barriere per permettere ai consumatori finali di beneficiare della prestazione. L'Autorita' ha ritenuto pertanto che il periodo debba essere fissato, alla luce dei costi presentati da Telecom Italia, in 4 anni e mezzo, in quanto tale periodo appare adeguato al fine di non determinare in capo agli operatori interconnessi oneri tali da disincentivare la fornitura del servizio di carrier preselection anche alla luce dei principi contenuti nella direttiva 98/61/CE. Inoltre, l'Autorita' ha ritenuto sottostimate le previsioni di Telecom Italia in merito al numero di attivazioni giornaliere di utenti in CPS, coerentemente con le disposizioni della delibera 4/00/CIR che prevede un minimo di 12.000 attivazioni al giorno. Ai fini del calcolo per il recupero dei costi di adeguamento del sistema, l'Autorita' ha ipotizzato un numero di attivazioni giornaliere pari a 12.000 (nei giorni lavorativi) per il primo anno, 9.000 per il secondo anno ed un numero di attivazioni pari a 6.000 per gli anni successivi. In ogni caso, al raggiungimento del numero di attivazioni effettive necessarie al recupero dei costi di adeguamento del sistema (eventualmente anche prima del termine sopra richiamato di 4 anni e mezzo), la quota aggiuntiva non potra' piu' essere richiesta.
2. Costi per operatore (riconfigurazione degli autocommutatori): i costi addebitati da Telecom Italia agli operatori per la riconfigurazione degli autocommutatori sono stati ritenuti elevati in quanto in base alla delibera n. 3/CIR/99 possono essere addebitati solo i costi incrementali rispetto ai costi gia' sostenuti dagli operatori per l'attivazione della prestazione di Carrier Selection. L'Autorita' ritiene peraltro che i tempi di lavorazione proposti da Telecom Italia siano tali da imporre oneri eccessivi per gli operatori interconnessi, disincentivanti rispetto alla diffusione del servizio, eccessivi alla luce del confronto internazionale e tali da non stimolare una maggiore efficienza e l'utilizzo di tecnologie piu' avanzate per la configurazione delle centrali.

=====================================================================
|Telecom Italia| AGCOM ===================================================================== Configurazione profilo operatore su SGT (per| | ogni SGT) | 1 ora |20 minuti --------------------------------------------------------------------- Configurazione profilo operatore e | | configurazione instradamento su SGU (per | | ogni SGU) | 4 ore 1/2 |30 minuti --------------------------------------------------------------------- Prove su SGU (per centrale SGU) | 3 ore |30 minuti

Costi per singola linea preselezionata: in base alle disposizioni della delibera n. 3/CIR/99, i costi per linea devono essere i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle piu' recenti tecnologie e tenendo altresi' conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea. L'Autorita', tenuto conto delle risultanze di un confronto internazionale con altri Stati membri, ritiene eccessivi i costi proposti da Telecom Italia e tali da costituire una barriera alla diffusione del servizio. Si ritiene opportuno fissare un valore massimo equivalente alla media delle condizioni economiche praticate in altri Stati membri.
4. Contributo per linea in caso di formato diverso da quello standard: la delibera n. 4/00/CIR ha indicato puntualmente le informazioni che l'Operatore preselezionato deve inviare a Telecom Italia ai fini della gestione dell'ordine. Ad oggi, Telecom Italia richiede ulteriori informazioni ai fini dell'attivazione della pre-stazione in mancanza delle quali vi e' o un rifiuto alla lavorazione dell'ordine inoltrato o un ricorso alla gestione in modalita' non automatica, con un conseguente aggravio di costi dovuti all'espletamento di tali attivita'. Tale attivita', dovuta ad un'errata interpretazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR, non e' riconosciuta dall'Autorita' come costo aggiuntivo da imputare agli operatori che richiedono il servizio.
5. Contributo annuo integrativo per il Servizio di Accesso su linea preselezionata per clientela affari e residenziale: tale contributo e' stato gia' dichiarato inammissibile dalla delibera n. 3/00/CIR.
G. Relativamente alla fornitura del servizio di Portabilita' del numero tra operatori, si rileva quanto segue:
1. l'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia richiama espressamente la portabilita' del numero per i servizi di addebito al chiamato, addebito ripartito e a tariffa premio. Ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 4/CIR/99 si ritiene che l'offerta di interconnessione di riferimento debba includere la portabilita' del numero per la generalita' dei servizi non geografici disponibili.
2. La delibera n. 4/CIR/99 prevede, all'allegato A, art. 10, comma 3, l'adozione di "una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento", individuando come soluzione tecnica di immediata implementazione quella di "onward routing" e riconoscendo in tale ambito l'applicazione di un costo aggiuntivo di trasporto. Telecom Italia ha dato concreta applicazione a tali disposizione adottando come soluzione tecnica interna di rete un meccanismo di "onward routing" tramite "call forwarding" e richiedendo un corrispettivo per il trasporto basato su tale tecnica. La soluzione non appare in prospettiva in grado di conseguire l'obiettivo di massima efficienza e minimizzazione dei costi, in quanto prevede l'instradamento verso il punto di interconnessione a partire dall'SGU donor ove il numero era precedentemente attestato. Tale modalita' comporta un aggravio di costi dovuti ad un utilizzo di risorse di rete aggiuntive rispetto a soluzioni maggiormente efficienti. Fermo restando l'obiettivo finale dell'Autorita' dell'adozione di una soluzione tecnica basata sull'utilizzo di un database centralizzato per l'immediata interrogazione e corretto instradamento delle chiamate verso numeri portati, esistono soluzioni alternative e maggiormente efficienti (quale, ad esempio, la soluzione denominata "call drop back", intesa come il reinstradamento a ritroso in segnalazione dall'SGU donor all'SGU di origine od all'SGT di competenza e il conseguente instradamento fonico a partire da esso) rispetto a quella implementata da Telecom Italia le quali riducono in modo sostanziale i costi di trasporto addizionale, al punto da poterli considerare assorbiti nelle normali tariffe di trasporto commutato. In tale ottica, l'Autorita' ritiene opportuno riconoscere i costi addizionali di trasporto relativi alla soluzione attualmente implementata da Telecom Italia solo per un periodo di tempo limitato in modo tale da incentivare Telecom Italia ad adottare una soluzione tecnica piu' efficiente.
3. Relativamente alla richiesta della c.d. "block number portability" si ritiene che tale prestazione rientri a tutti gli effetti nell'obbligo generale di fornire la prestazione di portabilita' del numero e non implica una diversa titolarita' della numerazione assegnata, analogamente al caso generale. Dal punto di vista delle modalita' tecnico-economiche con cui tale portabilita' puo' essere realizzata, si ritiene che in una prima fase le richieste per tale servizio possano essere gestite con la migliore efficienza utilizzando le normali modalita' per la fornitura della number portability previste per i singoli numeri appartenenti ad un decamigliaio.
4. Infine, con riferimento ai costi per numero portato, si ritiene che la somma proposta da Telecom Italia non sia coerente con i principi contenuti nella delibera n. 4/CIR/99 e nella direttiva 98/61/CE, anche alla luce del confronto internazionale. In tale ottica si ritiene opportuno fissare un tetto massimo alle condizioni economiche per numero portato equivalente al valore massimo praticato nell'esperienza a livello comunitario, tenuto conto delle diverse soluzioni tecniche adottate nei singoli Paesi che non permettono un adeguato livello di comparabilita'.
5. Con riferimento alla portabilita' di numeri geografici, l'Autorita' ritiene applicabile il principio di cui alla delibera n. 1/00/CIR (art. 3, comma 1, lettera i) e ribadito nella citata lettera del 31 maggio 2000, di non ritenere ammissibile l'addebito agli altri operatori di un costo addizionale per chiamata dovuto all'interrogazione del database della rete intelligente, in quanto ritiene tali costi gia' inclusi nelle tariffe di trasporto commutato. In relazione alla portabilita' di numeri non geografici, tale servizio da un punto di vista funzionale e' assimilabile al servizio di riconoscimento da parte di Telecom Italia di una numerazione non geografica di altro Operatore e pertanto le relative condizioni economiche devono essere identiche alle condizioni economiche previste per la raccolta di una chiamata verso il punto di interconnessione dell'Operatore Recipient, senza addebito di costi di trasporto addizionali e di interrogazione del database di rete intelligente.
6. In data 4 ottobre 2000, e' pervenuta all'Autorita' una comunicazione da parte di Telecom Italia con cui sono stati presentati ulteriori costi non previsti nell'Offerta di riferimento analizzata dall'Autorita' relativi alla fornitura della prestazione di portabilita' del numero e derivanti dall'adeguamento alle disposizioni della delibera n. 7/00/CIR. La verifica di tale proposta e' in corso presso questa Autorita' e sara' oggetto di separato provvedimento.
Delibera:
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di
interconnessione di riferimento di Telecom Italia.

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi contenuti nell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia:
a) esplicitazione dell'applicazione del principio generale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 1/00/CIR con riferimento alle condizioni economiche per i servizi d'accesso di altri operatori ai servizi di pubblica utilita' 1515, 1518, 1530 di Telecom Italia, di cui ai Parr. 7.1.3, 7.1.4., 7.1.5. dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;
b) esplicitazione del principio generale di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della delibera n. 1/00/CIR con riferimento al servizio di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi Audiotex forniti sulla rete di Telecom Italia, di cui al Par. 7.4.4 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;
c) eliminazione nel campo Address Signal dell'indicativo fittizio e del codice identificativo dell'operatore (OP ID) con riferimento alle modalita' di accesso ai servizi di Rete privata virtuale forniti da altro operatore, di cui al Par. 8.3 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento;
d) eliminazione della quota per comunicazione di cui alla tabella 16 relativa alle tariffe di interconnessione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi accessori e supplementari forniti sulla rete dell'operatore interconnesso di cui al Par. 4.5 delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento.
2. Si dispone l'integrazione dell'Offerta di interconnessione con le seguenti informazioni:
a) esplicitazione delle condizioni economiche per la remunerazione delle eventuali attivita' di fatturazione e relativo rischio di insolvenza nel caso di servizi di accesso ai servizi non geografici di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, di cui al Par. 4.5 delle "Condizioni Economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento";
b) esplicitazione delle condizioni economiche e delle modalita' di effettuazione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilita' di cui al Par. 16 dell'Offerta di riferimento;
c) esplicitazione delle procedure tecniche e delle condizioni economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par. 6 dell'Offerta di interconnessione di riferimento, sia in relazione al caso di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in cui Telecom Italia svolga l'attivita' di intermediazione finanziaria;
d) pubblicazione, nell'ambito del Service Level Agreement, di indicazioni di dettaglio in merito alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore di cui al Par. 4.5 delle "Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione", ai fini della salvaguardia della qualita' del traffico e dell'integrita' della rete ed, in particolare, al dimensionamento minimo richiesto dei flussi/linee attestate al centro servizi in funzione dei volumi di traffico, nel caso in cui il servizio venga sottoscritto da clientela direttamente attestata alla rete di Telecom Italia;
e) pubblicazione, nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento, in quanto parte integrante di essa, di un Service Level Agreement, che definisca esaustivamente le modalita' operative e gestionali connesse alla fornitura dei servizi di interconnessione da parte di Telecom Italia quali, in particolare, tempi di fornitura, tempi di ripristino, livelli di qualita' e penali progressive in caso di ritardo ed in caso di inadempimento.
 
Art. 2. Nuovi servizi da inserire nell'offerta di interconnessione di
riferimento di Telecom Italia

1. Si dispone l'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, delle modalita' tecniche e condizioni economiche di fornitura dei seguenti servizi, ivi comprese le condizioni economiche per le attivita' di fatturazione e rischio insolvenza:
a) servizi di accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso e previste all'interno del piano di numerazione nazionale quali:
1) numerazione per servizi di tariffa premio (144 e 166);
2) numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);
3) numerazione per servizi di numero unico (199X);
4) numerazione per servizi di numero personale (178X(Y)).
b) servizio di accesso da parte di abbonati Telecom Italia alle numerazioni in decade 7 di altri operatori.
 
Art. 3. Condizioni economiche dell'Offerta di interconnessione di Riferimento

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni economiche contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento:
a) l'eliminazione del richiamo del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 448/1998, riportato al punto b) della premessa;
b) la modifica dei valori per le tariffe per il trasporto commutato a livello di SGU ed SGT secondo quanto segue:
Peak Off-peak
-- --

SGU 14,5 lire 10,2 lire SGT 25,8 lire 18,1 lire

c) l'eliminazione della quota aggiuntiva sulle tariffe di trasporto del traffico commutato per il servizio di accesso di abbonato Telecom Italia ai servizi interni di rete forniti da altro operatore di cui alla tabella 17 del Par. 4.5.5.
d) la modifica dei valori contenuti nelle tabelle relative ai costi di configurazione delle centrali di cui ai Parr. 9.1 e 9.2 (tabelle 29, 30, 31 e 32), con riferimento alla voce di costo relativa all'attuazione in centrale dell'instradamento relativo alla numerazione e prove, secondo quanto segue:

Attuazione in centrale 41.000 lire per numero di
dell'instradamento centrali (SGU e SGT)
relativo alla interessate
numerazione e prove

e) l'eliminazione della tabella 33 di cui al Par. 9.5 relativa alle condizioni economiche per l'apertura di numerazioni non geografiche.
 
Art. 4. Condizioni tecniche ed economiche di fornitura per collegamenti
trasmissivi ed interfacce di interconnessione.

1. In relazione a ciascuna delle modalita' di interconnessione descritte ai Parr. 2.1, 2.2 e 2.3 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento, Telecom Italia e' tenuta a inserire le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione ed interfacce di rete a 155 Mbit/s.
2. Telecom Italia e' tenuta ad inserire le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei collegamenti trasmissivi di interconnessione in estensione a velocita' di 34 e 155 Mbit/s, di cui ai Parr. 2.2.3 e 2.3.3;
 
Art. 5. Condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali
per l'interconnessione di linee dedicate

1. Telecom Italia e' tenuta ad inserire, al Par. 14 dell'Offerta d'interconnessione di riferimento, le condizioni tecniche di fornitura dei seguenti servizi:
a) circuiti parziali a 64 Kbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;
b) circuiti parziali a 2 Mbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;
c) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a 2 chilometri;
d) circuiti parziali a 34 Mbit/s di lunghezza fino a 5 chilometri;
2. I servizi di cui al precedente comma sono destinati a realizzare un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di consentire all'operatore interconnesso di fornire un servizio finale di linee affittate.
3. Telecom Italia e' tenuta ad inserire, al Par. 8 delle Condizioni economiche dell'Offerta d'interconnessione di riferimento, le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di cui al comma 1.
4. L'Autorita' si riserva di valutare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 proposte da Telecom Italia, anche sulla base delle indicazioni riportate nella raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 e eventuali modifiche.
 
Art. 6.
Traffico internazionale

1. Si dispone il mantenimento all'interno dell'Offerta di interconnessione di riferimento del servizio di instradamento del traffico verso estero.
2. L'Offerta di riferimento deve essere integrata per includere l'offerta disaggregata dell'accesso alle stazioni di approdo dei cavi sottomarini e relative interfacce per l'attestazione dei circuiti di backhauling.
3. Eventuali modalita' di offerta del tipo "a prenotazione" possono essere proposte da Telecom Italia a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2000, e con esclusivo riferimento a direttrici di traffico relative all'Unione europea e al Nord America. Telecom Italia e' tenuta a comunicare all'Autorita', con un congruo preavviso rispetto alla data prevista per l'offerta e comunque in anticipo rispetto alla comunicazione agli operatori interconnessi, ogni informazione utile relativa a tale offerta ed, in particolare, la data di avvio dell'offerta e la durata prevista, le direttrici di traffico interessate, le caratteristiche in termini di volumi, qualita' e condizioni economiche, modalita' di comunicazione agli operatori, modalita' di instradamento previste. Telecom Italia e' altresi' tenuta a fornire all'Autorita' una relazione dettagliata sull'esito della sperimentazione.
4. L'Autorita' si riserva ulteriori approfondimenti sugli sviluppi dei meccanismi concorrenziali del mercato del traffico internazionale, anche alla luce degli esiti della sperimentazione di cui al comma 3, al fine di un eventuale intervento in materia al termine della sperimentazione.
 
Art. 7.
Condizioni economiche del servizio di Carrier Preselection

1. La quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema di cui alla tabella 21, come riportata nella revisione dell'Offerta di riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, e' modificata come segue:

Tabella 21: Quota supplementare alle tariffe di interconnessione di raccolta per prestazione CPS a recupero dei costi di adeguamento del sistema
Punta Ridotta
-- --
lire/Min. lire/Min.

0,423 0,296 Gradiente tariffario.... 1,156 0,810

2. La Tabella 22, come riportata nella revisione dell'Offerta di riferimento per la fornitura della CPS, inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, relativa ai costi per operatore per la riconfigurazione degli autocommutatori e' modificata come segue:

Tabella 22: Costi per Operatore (riconfigurazione degli autocommutatori):
Attività Valori economici
Lire
-- -- Configurazione profilo Operatore
su SGT (per ciascuna centrale SGT) 27.300

Configurazione profilo Operatore
e configurazione instradamento su
SGU (per centrale SGU) 41.000

Prove su SGU (per centrale SGU) 41.000

3. La tabella 23, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, relativa ai costi per singola linea preselezionata e' modificata come segue:

Tabella 23: Costi per singola linea preselezionata
Voce di costo Valori economici
Lire
-- -- Contributo una tantum, per attivazione CPS
su singolo accesso o per cambio profilo 14.100

4. La tabella 24, come riportata nella revisione dell'Offerta di Riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio, Par. 6, delle condizioni economiche dell'offerta di interconnessione di riferimento, relativa al contributo annuo aggiuntivo per il Servizio di accesso su linea preselezionata e' eliminata.
5. La tabella 5 della revisione dell'Offerta di riferimento per la fornitura della CPS inviata in data 30 maggio relativa al contributo aggiuntivo per linea in caso di formato diverso da quello standard e' eliminata.
 
Art. 8.
Number portability

1. Le condizioni economiche relative alla portabilita' del numero tra operatori sono cosi' modificate:
a) La tabella 18 relativa ai costi per singolo numero portato e' modificata come segue:
Valori economici
Lire
-- Contributo una tantum per singolo
numero portato geografico Linea
POTS simplex, ISDN BRA, ISDN PRA,
PBX, GNR 19.400

Contributo una tantum per singolo
numero portato non geografico 19.400

Contributo aggiuntivo una tantum per
ogni numero nel caso di tipologie
di accesso multinumero 3.000

b) La tabella 19 relativa ai costi aggiuntivi dall'SGU donor fino al punto di interconnessione con l'operatore recipient si applica per un periodo di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente delibera.
c) La tabella 20 relativa al costo di interrogazione del data base di rete intelligente e' eliminata.
 
Art. 9.
Disposizioni finali

1. Si dispone inoltre quanto segue:
a) le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell'Offerta di interconnessione di Riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa;
b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto retroattivo al 1 gennaio 2000, ad eccezione della modifica di cui all'art. 3, comma 1, lett. b del presente provvedimento che ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente delibera;
c) Telecom Italia e' tenuta a fornire all'Autorita' puntuali indicazioni in relazione ai parametri di qualita' del traffico per servizi diversi dal traffico di telefonia vocale eventualmente contenuti negli accordi di interconnessione, unitamente ai criteri adottati per la definizione di tali accordi;
d) Telecom Italia e' tenuta ad integrare l'offerta di interconnessione di riferimento, su richiesta dell'Autorita' ed in coerenza con offerte "forfettarie" praticate da parte di Telecom Italia alla clientela finale, con un servizio di interconnessione su base "forfettaria";
e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
f) il presente provvedimento per la societa' Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 18 ottobre 2000

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Monaci

Il segretario degli organi collegiali
Belati
 
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