Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2000, n. 311
Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;
Visto l'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che le elezioni del suddetto consesso hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio;
Considerato che nel disegno di legge n. 4336-B, attualmente all'esame del Senato in terza lettura, e' previsto il differimento dei termini concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza per un periodo di circa quattordici mesi, come risulta dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 84;
Considerato che tali disposizioni non sono state ancora approvate in via definitiva e pertanto non entreranno in vigore prima delle predette elezioni, gia' fissate, con decreto del Ministro delle finanze in data 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, per il prossimo 12 novembre 2000;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di differire i termini per il rinnovo del predetto Consiglio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono indette, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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