Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

VISTO lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, emanato con proprio decreto n. 5626 del 18 settembre 1995, pubblicato nella G.U. n. 233 del 5 ottobre 1995, successivamente modificato con proprio decreto n. 1119 del 30 marzo 1999, pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 aprile 1999;

VISTO l'art. 72, comma 1, dello Statuto che stabilisce che le modifiche dello stesso sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico assunte a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e, se di competenza, il Consiglio degli studenti;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2000 e del Senato Accademico del 16 marzo 2000, con le quali e' stato modificato e/o integrato lo Statuto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 30 maggio 2000 da cui si evincono rilievi di legittimita' alle predette modifiche;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 14 luglio 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2000, con le quali si e' stabilito di conformarsi ai rilievi ministeriali;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 29 maggio 2000 e del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2000, con le quali e' stato modificato ed integrato l'articolo 77 dello Statuto;

VISTA la nota del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 ottobre 2000, prot. 887, da cui risulta che la modifica citata e' esente da rilievi sia di merito che di legittimita';

DECRETA:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

In forza delle modifiche di cui all'art. 1, lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II e' riportato nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.

Napoli, 19 ottobre 2000

Il Rettore: TESSITORE
 
Allegato 1

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 2 - Finalita' istituzionali

Il comma 4 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"4. L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei loro stati giuridici, la liberta' e l'autonomia della ricerca e la liberta' e l'autonomia dell'insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei curricula didattici previsti dalle strutture di appartenenza."

Dopo il comma 4 dell'articolo 2 e' inserito il seguente nuovo comma 5:

"5. L'Universita', nel rispetto della propria unita' e, a salvaguardia della pluralita' delle culture che contribuiscono alla sua identita', realizza il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Ateneo mediante l'articolazione in Poli."

Il previgente comma 5 dell'articolo 2 assume la numerazione di comma 6.

Il previgente comma 6 dell'articolo 2 assume la numerazione di comma 7 ed al rigo terzo vengono soppresse le parole: "consorzi ed altre".

Il previgente comma 7 dell'articolo 2 assume la numerazione di comma 8 ed e' cosi riformulato:

8. L'Universita' puo' partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento."

Articolo 3 - Ricerca e didattica

Il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"1. L'Universita', riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, programma, mediante piani di sviluppo, le attivita' di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati mediante apposito Nucleo di valutazione di Ateneo previsto dal presente Statuto all'articolo 21."

Articolo 6 - Amministrazione

Il comma 1 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"1. L'Universita' adotta nell'attivita' amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica dell'efficacia e della economicita' della attivita' svolta, avvalendosi anche dell'apposito Nucleo di valutazione di Ateneo, cosi' come previsto nel presente Statuto all'articolo 21".

Il comma 4 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"4. In attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'universita' si articola in Poli."

TITOLO II - ORGANI

Articolo 9 - Organi dell'Universita'

L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Sono organi dell'Universita': a)il Rettore;

b)il Senato Accademico;

c)il Consiglio di Amministrazione;

d)la Giunta federativa dei Poli;

e)il Consiglio degli studenti di Ateneo."

Articolo 10 - Rettore

Il comma 1 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Rettore rappresenta l'universita' ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza. Convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva."

Articolo 11 - Elezione del Rettore

Alle lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 11 sono soppresse le parole: "se attivati".

Articolo 13 - Senato Accademico

Il comma 2 dell'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

"2. In particolare il Senato Accademico:

a) elabora il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita' sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica tenendo conto altresi' delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; lo approva previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, del Consigli di Polo e del Consiglio degli studenti di Ateneo;

b) promuove e coordina le attivita' di ricerca dell'Universita' anche alla luce del programmi definiti dai Poli;

c) determina la ripartizione tra i Poli dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;

d) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Universita';

e) sentite le Facolta' interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;

f) determina, anche su proposta del Consigli di Polo, i criteri generali per la promozione e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

g) delibera in merito all'attivazione dei Poli, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nonche', su parere favorevole dei Consigli di Polo interessati, in ordine a modifiche di aderenza da parte delle strutture interessate;

h) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonche' dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;

i) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonche', sentito il Dipartimento da ciascuno prescelto, in ordine alle afferenze;

l) delibera il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti; approva il regolamento degli studenti di Ateneo, sentiti il Consiglio degli studenti di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli;

m) approva altresi', sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli, i regolamenti quadro delle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio;

n) approva ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto o ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture;

o) definisce gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti l'attivita' didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' per conto terzi;

p) indica al Consiglio di Amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Poli e tra le strutture non aderenti ai Poli sulla base delle richieste avanzate;

q) ripartisce tra i Poli, sulla base delle richieste delle Facolta', le risorse finanziarie destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita';

r) determina i criteri di funzionalita' complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

s) formula il piano di attribuzione delle risorse per le attivita' culturali dell'Universita', per i professori a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i Dottorati di ricerca, per le Scuole di specializzazione e per l'istituzione di borse di studio e di addestramento;

t) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle sue variazioni;

u) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';

v) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo;

z) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

aa) nel rispetto dell'autonomia del Nucleo di valutazione di Ateneo, sovraintende ai meccanismi di valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche;

bb) definisce e attua, con il contributo dei Poli, la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio;

cc) promuove corsi di studio trasversali a piu' Poli e sovraintende alle corrispondenti attivita', sentita la Giunta federativa dei Poli;

dd) promuove progetti di ricerca interdisciplinari che coinvolgano piu' Poli; ee) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti."

Dopo il comma 2 dell'articolo 13 si aggiunge il comma 3:

"3. In mancanza di pareri e proposte previsti nel presente articolo da parte di strutture collegiali, il Senato Accademico procede di propria iniziativa."

Articolo 15
Consiglio di Amministrazione

Il comma 2 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "2. In particolare il Consiglio di Amministrazione: a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

b) sentito il Senato Accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il piano edilizio definendo le risorse per i relativi interventi attuativi e provvedendo alla loro destinazione ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;

c) sentito il Senato Accademico, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie ai Poli e alle strutture non aderenti ai Poli;

d) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, delibera la pianta organica del personale e definisce i contingenti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare ai Poli, alle strutture non aderenti ai Poli e alla amministrazione centrale;

e) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori aderenti alle strutture aggregate nei Poli;

f) sentito il Senato Accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';

g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita' e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;

h) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del Direttore Amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

i) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del Direttore Amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;

l) sentiti il Senato Accademico, la Giunta federativa dei Poli e il Consiglio degli studenti di Ateneo, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;

m) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto in tema di diritto allo studio e di attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive;

n) attua il piano di attribuzione delle risorse di cui alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 13 del presente Statuto;

o) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

p) adotta provvedimenti in ordine alle determinazioni conseguenti alle osservazioni e ai rilievi del Nucleo di valutazione di Ateneo;

q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti."

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il comma 1 dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

"1 Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:

a) il Rettore;

b) il Prorettore;

e) il Direttore Amministrativo che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante;

d) tre Direttori di Dipartimento aderenti a Poli diversi;

e) quattro professori ordinari;

f) quattro professori associati;

g) quattro ricercatori;

h) quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che siano in servizio effettivo presso l'universita' individuati in modo che ciascun Polo e l'amministrazione centrale abbiano un rappresentante;

i) sei studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo nel suo seno;

l) un membro designato dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

m) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Universita' in misura annuale fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita'."

Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente nuovo articolo rubricato "Giunta federativa del Poli" che assume la numerazione di articolo 17:

"Articolo 17 - Giunta federativa del Poli

1. Al fine di garantire la realizzazione della interconnessione federativa e' costituita la Giunta federativa dei Poli, che e' composta:

a) dal Rettore, che la presiede;

b) dal Prorettore;

c) dai Presidenti dei Poli;

d) dal Direttore amministrativo che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante;

e) dal Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo.

2. Qualora, in seguito a modifica di Statuto, i Poli e, di conseguenza, i componenti della Giunta risultino di numero pari, il Rettore nomina un nuovo componente della Giunta federativa dei Poli, scegliendolo tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

3. La Giunta federativa ha il compito di coordinare l'attivita' dei Poli e di istruire proposte su argomenti attinenti ai Poli da sottoporre per la delibera agli organi di governo, ove previsto dallo Statuto."

Il previgente articolo 17 rubricato "Consiglio degli studenti di Ateneo" assume la numerazione di articolo 18.

Il previgente articolo 18 rubricato "Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo" assume la numerazione di articolo 19. I commi 3 e 4 del citato articolo sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente e' membro del Senato Accademico e della Giunta federativa dei Poli.

4. Il Consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico."

Dopo l'articolo 19 rubricato "Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo" sono inseriti i seguenti nuovi articoli 20 e 21:

"Articolo 20 - Commissioni e Centri di Ateneo

1. Per la programmazione e l'organizzazione di particolari servizi di attivita' di interesse generale dell'Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, possono provvedere alla costituzione e attivazione di Commissioni e Centri di Ateneo di tipologia diversa da quella di cui all'articolo 30, disciplinati da propri regolamenti. Tali Commissioni e Centri possono essere costituiti anche su proposta della Giunta federativa dei Poli per esigenze specifiche del Poli. 2. Le proposte delle Commissioni sono trasmesse agli organi di governo. 3. Le Commissioni sono sciolte una volta realizzate le finalita' che ne hanno richiesto la costituzione.

4. Ai Centri previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30.

Articolo 21 - Nucleo di valutazione di Ateneo

"1. Per conseguire il costante miglioramento del livello di qualita', efficienza ed efficacia delle attivita' formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa e' istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo. li Nucleo esprime la sua valutazione circa l'attuazione del principi di cui agli articoli 3, 6 (comma 1) e 7 (comma 1) del presente Statuto.

2. Il Nucleo e' autonomo e l'Ateneo ne assicura la piena operativita', il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Tutti gli uffici e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni e a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo, che redige apposita relazione annuale.

4. Il Nucleo e' composto da sette membri di cui almeno quattro esterni all'Ateneo e fra questi non meno di due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

5. Nomina e modalita' di funzionamento sono stabilite con decreto rettorale su proposta del Senato Accademico d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.

6. Ai componenti del Nucleo e' corrisposta un'indennita' nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Nucleo si avvale della collaborazione delle Commissioni scientifiche e didattiche del Poli."

TITOLO III - RICERCA

Il previgente articolo 19 rubricato "Strutture per la ricerca" assume la numerazione di articolo 22.

Il previgente articolo 20 rubricato "Dipartimenti" assume la numerazione di articolo 23. Il comma 3 del citato articolo e' sostituito dal seguente:

"3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del Rettore, previa delibera e Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati. Modalita' di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite da regolamento, che deve prevedere per le modifiche il parere obbligatorio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati."

Il previgente articolo 21 rubricato "Funzioni dei Dipartimenti " assume la numerazione di articolo 24. Il comma 2 del citato articolo e' sostituito dal seguente:

"2. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale amministrativo, bibliotecario, tecnico ed ausiliario occorrenti al proprio funzionamento, nonche' di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Polo, utilizzando le risorse assegnate a ciascun Polo dal Consiglio di Amministrazione."

La lettera d) del comma 3 del citato articolo e' sostituita dalla seguente:

"d) richiedono strutture, personale tecnico, amministrativo e ausiliario e risorse finanziarie al Consiglio di Polo cui afferiscono, sulla base dell'attivita' di ricerca svolta o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati;"

Al comma 6 del citato articolo sono eliminate le parole: "il Consiglio dei Dipartimenti se costituito ovvero i Dipartimenti".

Dopo il comma 6 del citato articolo si aggiunge il comma 7:

"7. Il Consiglio di Amministrazione puo' prevedere un'indennita' per i Direttori dei Dipartimenti a carico dei bilanci dei Dipartimenti stessi e determinare la misura in ragione delle dimensioni e delle specificita' funzionali e gestionali dei Dipartimenti."

Il previgente articolo 22 rubricato "Organi del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 25.

Il previgente articolo 23 rubricato "Direttore del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 26 ed e' sostituito dal seguente:

"Articolo 26 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. In caso di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' responsabile con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilita' dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Dipartimento.

2. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno aderenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del Dipartimento.

3. In caso di indisponibilita' di professori a tempo pieno il Direttore puo' essere eletto eccezionalmente per la durata di un anno tra i professori a tempo definito.

4. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.

5. Il Direttore puo' chiedere una limitazione dell'attivita' didattica secondo le norme vigenti.

6. Il Direttore nomina fra i professori membri della Giunta un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il sostituto cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.

7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori ordinari o, in mancanza, dal Decano dei professori di ruolo, che provvede a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del Dipartimento."

Il previgente articolo 24 rubricato "Consiglio del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 27. La lettera c) del comma 2 del citato articolo e' sostituita dalla seguente:

"c) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo interessati, l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente e provvede a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi;"

Il previgente articolo 25 rubricato "Giunta del Dipartimento" assume la numerazione di articolo 28. Il comma 3 del citato articolo e' sostituito dal seguente:

"3. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Della Giunta fa parte, con voto consultivo, il Segretario amministrativo che svolge altresi' la funzione di segretario verbalizzante."

Il previgente articolo 26 rubricato "Centri di ricerca" assume la numerazione di articolo 29. I commi 2, 3 e 5 del citato articolo sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'istituzione dei Centri di ricerca interdipartimentali e' deliberata dal Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentiti i Consigli di Polo cui aderiscono i Dipartimenti proponenti.

3. I Dipartimenti interessati debbono garantire le risorse minime, anche di spazi, per il funzionamento dei Centri. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati possono deliberare interventi di sostegno.

5. L'attivita' dei singoli Centri e' sottoposta a verifica periodica, da parte del Senato Accademico, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo, il Centro e' disattivato con decreto del Rettore."

Il previgente articolo 27 rubricato "Centri di servizio" assume la numerazione di articolo 30. I commi 2 e 5 del citato articolo sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'istituzione dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacolta' e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico e i Consigli di Polo interessati.

5. L'attivita' dei singoli Centri e' sottoposta a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo il Centro e' disattivato con decreto del Rettore."

Il previgente articolo 28 rubricato "Orto botanico" assume la numerazione di articolo 31. Il previgente articolo 29 rubricato "Azienda agraria" assume la numerazione di articolo 32.

Il previgente articolo 30 rubricato "Azienda Policlinico" assume la numerazione di articolo 33. Il citato articolo e' sostituito dal seguente:

"Articolo 33 - Azienda ospedaliero-universitaria

"1. L'Azienda ospedaliero-universitaria e' costituita, in via sperimentale fino allo scadere del termine previsto dall'art. 2 del D.L.vo 21.12.99 n.517 con autonoma personalita' giuridica, dall'Universita' d'intesa con la Regione, con le modalita' e secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Universita'.

2. L'Universita' concorre alle attivita' dell'Azienda con l'apporto di risorse finanziarie, di beni mobili e immobili, di personale docente e ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo.

3. L'utilizzazione di tali risorse e' disciplinata da appositi accordi tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda.

4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda resta di proprieta' dell'Ateneo e non puo' essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.

5. All'atto della costituzione dell'Azienda di cui al comma 1 cessano di avere effetto le disposizioni organizzative e gestionali dell'Azienda Universitaria Policlinico previste dal Decreto rettorale n. 10847 del 18.10.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.10.94 n. 255 (Allegato B)."

Il previgente articolo 31 rubricato "Sistema bibliotecario" assume la numerazione di articolo 34. Il citato articolo e' sostituito dal seguente:

"Articolo 34 - Sistema bibliotecario

"1. Le Biblioteche di Polo, le Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta' e le Biblioteche di Dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Universita', volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovativi e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita'.

2. Le Biblioteche di Polo e le Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta' hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.

3. I principi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da regolamento.

4. Possono essere istituite, con convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici o privati.

5. I Consigli di Facolta', mediante apposita commissione, definiscono i criteri scientifici della politica degli acquisti da parte delle Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta'. La commissione esercita altresi' funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri scientifici fissati.

6. I Consigli di Polo, avvalendosi delle Commissioni scientifiche, definiscono i criteri della politica degli acquisti delle Biblioteche di Polo e ne verificano l'attuazione.

7. Le Biblioteche di Polo, quando costituite, riassorbono le Biblioteche di Facolta' o interfacolta'."

Il previgente articolo 32 rubricato "Sistema museale " assume la numerazione di articolo 35.

I previgenti articoli 33 e 34 rubricati rispettivamente "Commissione scientifica di Ateneo" e "Consiglio dei Dipartimenti" sono soppressi.

TITOLO IV - DIDATTICA

Il previgente articolo 35 rubricato "Titoli universitari" assume la numerazione di articolo 36.

Il previgente articolo 36 rubricato "Strutture per la didattica" assume la numerazione di articolo 37. La lettera d) del comma 1 del citato articolo e' soppressa. Al comma 2 del citato articolo le parole: "Azienda Policlinico" sono sostituite da: "Azienda ospedaliero-universitaria". Nel comma 4 del citato articolo sono eliminate le parole: "che costituisce parte integrante del presente Statuto".

Il previgente articolo 37 rubricato "Regolamenti didattici" assume la numerazione di articolo 38.

Il previgente articolo 38 rubricato "Regolamento degli studenti" assume la numerazione di articolo 39.

Il previgente articolo 39 rubricato "Attivita' di orientamento e corri di formazione" assume la numerazione di articolo 40. Il citato articolo e' sostituito dal seguente:

"Articolo 40 - Attivita' di orientamento e corsi di formazione. "1. L'Universita' organizza le seguenti attivita':

a) orientamento agli studi universitari anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;

b) orientamento degli studenti per l'elaborazione dei piani di studio;

c) corsi di lingue straniere per gli studenti;

d) corsi di aggiornamento professionale;

e) corsi per la formazione permanente e ricorrente.

2. L'Universita' puo' istituire corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, con pari impegno di studio e pari dignita' didattica rispetto ai corsi ordinari.

3. L'Universita' puo' inoltre organizzare:

a) corsi preliminari per studenti dei primi anni;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi master;

d) corsi di formazione integrata superiore;

e) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; sp; f) corsi per la promozione culturale dei lavoratori e degli anziani;

g) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

4. I corsi di cui al presente articolo sono organizzati anche in collaborazione con altri atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici e privati. Essi sono istituiti e regolamentati, su iniziativa delle strutture per la didattica, con deliberazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati.

5. L'Universita' rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo."

Il previgente articolo 40 rubricato "Tutorato" assume la numerazione di articolo 41.

Il previgente articolo 41 rubricato "Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali" assume la numerazione di articolo 42.

Il previgente articolo 42 rubricato "Altri servizi per gli studenti" assume la numerazione di articolo 43.

Il previgente articolo 43 rubricato "Adeguamento alle norme comunitarie" assume la numerazione di articolo 44.

Il previgente articolo 44 rubricato "Organi della Facolta'" assume la numerazione di articolo 45.

Il previgente articolo 45 rubricato "Preside" assume la numerazione di articolo 46. Dopo il comma 5 del citato articolo e' inserito il comma 6:

"6. Al Preside e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione."

Il previgente articolo 46 rubricato "Consiglio di Facolta'" assume la numerazione di articolo 47.

Il previgente articolo 47 rubricato "Composizione del Consiglio di Facolta'" assume la numerazione di articolo 48. Il comma 3 del citato articolo e' sostituito dal seguente:

"3. Al Consiglio partecipano altresi', con voto consultivo, i professori ufficiali che non facciano gia' parte di altro Consiglio e, in base ai criteri previsti da apposito regolamento, i professori a contratto."

Il previgente articolo 48 rubricato "Organi dei Corsi di laurea e di indirizzo" assume la numerazione di articolo 49.

Il previgente articolo 49 rubricato "Presidente del Corso di laurea o di indirizzo" assume la numerazione di articolo 50.

Il previgente articolo 50 rubricato "Consiglio del Corso di laurea o di indirizzo " assume la numerazione di articolo 51.

Il previgente articolo 51 rubricato "Organi del Corso di diploma" assume la numerazione di articolo 52.

Il previgente articolo 52 rubricato "Organi delle Scuole di specializzazione" assume la numerazione di articolo 53.

Il previgente articolo 53 rubricato "Direttore della Scuola di specializzazione " assume la numerazione di articolo 54.

Il previgente articolo 54 rubricato "Consiglio della Scuola di specializzazione " assume la numerazione di articolo 55.

Il previgente articolo 55 rubricato "Dottorato di ricerca" assume la numerazione di articolo 56.

Il previgente articolo 56 rubricato "Consiglio degli studenti di Facolta'" assume la numerazione di articolo 57.

Il previgente articolo 57 rubricato "Composizione del Consiglio degli studenti di Facolta'" assume la numerazione di articolo 58.

Il previgente articolo 58 rubricato "Commissione didattica di Ateneo" e' soppresso.

TITOLO V - ARTICOLAZIONE IN POLI

Articolo 59 - Costituzione e finalita'

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 59 sono cosi sostituiti:

"1. I Poli sono aggregazioni di strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio volti a conseguire, anche attraverso la riarticolazione territoriale, il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Universita' e a favorire una maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e di servizio. I Poli promuovono e coordinano, fornendo anche le risorse necessarie, le attivita' delle strutture aggregate al fine di valorizzare le specificita' culturali e un piu' alto livello di integrazione delle risorse, nonche' di potenziare le capacita' di interazione con il tessuto sociale e produttivo."

"2. I Poli, in numero non superiore a quattro, sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo iniziative per la realizzazione dell'autonomia didattica e dell'organizzazione della ricerca da parte delle strutture di propria afferenza".

"3. I Poli sono:

a) il Polo delle Scienze umane e sociali;

b) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;

c) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie.

I Poli sono costituiti e attivati con decreto del Rettore in conformita' con le disposizioni di cui ai seguenti commi quarto e quinto."

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti nuovi commi 4 e 5:

"4. Tutte le strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio devono afferire a uno dei Poli previsti nel presente articolo."

"5. Le modifiche di aderenza sono deliberate dal Senato Accademico su richiesta delle strutture aggregate, sentiti i Consigli di Polo interessati e la Giunta federativa dei Poli."

Il previgente comma 4 assume la numerazione di comma 6.

Il previdente comma 5 assume la numerazione di comma 7 ed e' cosi riformulato:

"7. In sede di attivazione, il Polo viene dotato di uffici decentrati, nonche' di un direttore con poteri analoghi a quelli del Direttore Amministrativo, limitatamente alla gestione del Polo. Il direttore del Polo e' uno dei dirigenti dell'Ateneo o, in caso di obiettiva indisponibilita', un titolare di funzioni equiparate."

Articolo 60 - Competenze

Il comma 1 dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito degli indirizzi generali e del programma di sviluppo fissati dagli organi di governo dell'Universita' e delle proprie disponibilita' finanziarie e di personale, il Polo provvede:

a) alla gestione delle risorse ad esso attribuite dagli organi centrali dell'Ateneo;

b) all'adozione di ogni misura atta a potenziare le risorse dei Poli;

c) al coordinamento delle attivita' dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario sulla base delle proposte e della programmazione delle strutture di competenza;

d) alla fruizione, ove non diversamente regolamentato, del patrimonio edilizio debitamente individuato, alla sua manutenzione nonche' alla realizzazione delle opere di organizzazione distributiva;

e) alla individuazione dei settori della propria amministrazione;

f) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di pertinenza del Polo;

g) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;

h) all'utilizzazione e coordinamento, compresa la mobilita', del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle strutture aggregate e degli uffici del Polo;

i) all'individuazione ed attuazione di iniziative e interventi tesi a potenziare le attivita' istituzionali;

l) all'acquisizione, alla ristrutturazione e alla trasformazione di strutture edilizie, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le strutture acquisite rientrano nel patrimonio dell'Universita';

m) alla ripartizione tra le strutture aggregate nel Polo delle risorse finanziarie comunque attribuite al Polo stesso."

Il comma 2 dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente:

"2. Non rientrano nelle attribuzioni del Polo le competenze proprie di ciascuna struttura aggregata ne' la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse."

Il comma 4 dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente:

"4. I bilanci dei Poli sono formulati in termini finanziari di cassa e, unicamente a quelli delle strutture ad essi aggregate, vanno consolidati nel bilancio dell'Universita'. Resta ferma la responsabilita' degli organi di ciascun Polo e di ciascuna struttura."

Articolo 62 - Presidente del Polo

Il comma 1 dell'articolo 62 e' sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente rappresenta il Polo ed esercita funzioni di iniziativa, di attuazione e di controllo. Convoca e presiede il Consiglio e ne esegue le deliberazioni."

Dopo il comma 1 e' inserito il seguente nuovo comma 2:

"2. Il Presidente, sentiti il Consiglio di Polo e la Giunta federativa dei Poli, puo' istituire la Consulta dei Dipartimenti come organo consultivo per le questioni attinenti la gestione dei Dipartimenti stessi."

Il previgente comma 2 assume la numerazione di comma 3.

Il previgente comma 3 assume la numerazione di comma 4 ed e' sostituito dal seguente:

"4. Il Presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. Il corpo elettorale e' costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento aderenti al Polo. Il regolamento stabilisce le modalita' elettorali."

Il previgente comma 4 assume la numerazione di comma 5.

Il previgente comma 5 assume la numerazione di comma 7 ed e' sostituito dal seguente:

"7. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo un vice presidente che, in caso d'impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni."

Dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma 8:

"8. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Rettore provvede a convocare il corpo elettorale tra il 30º e il 60º giorno successivo alla data di cessazione."

Articolo 63 - Consiglio di Polo

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 e' sostituita dalla seguente:

e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del Polo, ivi compresi quelli delle strutture afferenti al Polo, ove superino i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi quinto e settimo del presente Statuto;"

Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 sono inserite le seguenti lettere f) e g):

"f) ripartisce tra le strutture aggregate, in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico e sulla base dei programmi di attivita' e di sviluppo del Polo, le risorse finanziarie attribuite al Polo;

g) esprime pareri sugli argomenti che riguardano il Polo."

Il comma 2 dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio e' composto da:

a) il presidente;

b) il vicepresidente;

c) il direttore che svolge, altresi', le funzioni di segretario verbalizzante;

d) otto professori di ruolo;

e) tre ricercatori;

f) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

g) tre rappresentanti degli studenti eletti nel proprio seno dai Consigli degli studenti di Facolta' aderenti al Polo."

Il previgente comma 3 dell'artico lo 63 e' soppresso.

Il previgente comma 4 dell'articolo 63 assume la numerazione di comma 3 ed e' sostituito dal seguente:

"3. I membri di cui alle lettere d) e) f) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. Il corpo elettorale e' costituito per i membri di cui alle lettere d) ed e) dai componenti dei Consigli di Dipartimento aderenti al Polo; per i membri di cui alla lettera f) dal personale in servizio presso le strutture aggregate e gli uffici del Polo."

Il previgente comma 5 dell'articolo 63 assume la numerazione di comma 4 ed e' sostituito dal seguente:

"4. I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalita' di elezione, stabilite da regolamento, devono conformarsi al principio del voto limitato e, per quanto possibile, dell'equilibrata rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari."

Dopo il comma 4 dell'articolo 63 e' inserito il seguente nuovo comma 5:

"5. Limitatamente agli studenti, le modalita' di elezione devono conformarsi all'equilibrata rappresentanza delle Facolta' e, ove non sia possibile, all'eventuale alternanza."

Il previgente articolo 64 rubricato "Verifica di funzionalita'" e' sostituito dal seguente:

"Articolo 64 - Commissioni scientifiche e didattiche

1. I Poli costituiscono, con appositi regolamenti, Commissioni scientifiche e didattiche in modo da garantire la rappresentanza e l'equilibrio tra le aree scientifiche e disciplinari di ciascun Polo. La rappresentanza studentesca e' regolata dalla legge.

2. Delle Commissioni possono avvalersi, quali organi consultivi, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione."

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 66 - Direttore Amministrativo

Il comma 1 dell'articolo 66 e' sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Universita' e' conferito, mediante contratto di lavoro di tipo subordinato, dal Consiglio di Amministrazione a un dirigente della stessa Universita' o, con motivata deliberazione, a un dirigente di altra amministrazione pubblica. Il contratto dura cinque anni e puo' essere rinnovato."

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 66 e' sostituita dalla seguente:

"f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale agli uffici centrali e ai Poli, nonche' alle strutture non aderenti ai Poli;"

Articolo 67 - Dirigenti

I commi 1 e 2 dell'articolo 67 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai Poli e ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal Direttore amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, e' preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal Direttore amministrativo."

2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Universita'. I requisiti di ammissione e i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso."

Il previgente articolo 68 rubricato "Qualifica ed indennita' di funzione " e' sostituito dal seguente:

"Articolo 68 Trattamento economico del Direttore Amministrativo e
retribuzione di posizione dei dirigenti

1. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, in conformita' a criteri e parametri individuati per legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il trattamento accessorio dei dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto."

Il previgente articolo 70 rubricato "Nucleo di valutazione della gestione " e' soppresso.

Il previgente articolo 71 rubricato "Collegio dei revisori dei conti" assume la numerazione di articolo 70.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Il previgente articolo 72 rubricato "Modifiche dello Statuto" assume la numerazione di articolo 71. Il comma 3 del citato articolo e' sostituito dal seguente:

"3. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A e C conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore."

Il previgente articolo 73 rubricato "Equiparazioni" assume la numerazione di articolo 72.

Il previgente articolo 74 rubricato "Durata delle cariche elettive" assume la numerazione di articolo 73. Il comma 2 del citato articolo e' sostituito dal seguente:

"2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con l'iscrizione al quarto anno consecutivo come fuori corso o con la perdita della qualita' di studente dell'Universita'."

Il previgente articolo 75 rubricato "Arrotondamenti numerici" assume la numerazione di articolo 74.

Dopo l'articolo 74 e' inserito il seguente nuovo articolo 75:

"Articolo 75 - Regolamenti di Ateneo

Tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto, o comunque adottati, sono emanati con decreto del Rettore."

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il previgente articolo 76 rubricato "Istituti " e' soppresso.

Il previgente articolo 77 rubricato "Scuole dirette a fini speciali" e' soppresso.

Il previgente articolo 78 rubricato "Assistenti ordinari e Tecnici laureati" assume la numerazione di articolo 76 ed e' sostituito dal seguente:

"Articolo 76 - Assistenti ordinari

Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati."

Il previgente articolo 79 rubricato "Limitazioni delle eleggibilita'" assume la numerazione di articolo 77 ed e' sostituito dal seguente:

"Articolo 77 - Durata mandati elettivi

1. I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale.

2. In sede di prima applicazione i suddetti mandati scadono con il rinnovo dell'organo collegiale da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di cui al comma I."

Il previgente articolo 80 rubricato "Approvazione dei regolamenti" assume la numerazione di articolo 78 ed e' sostituito dal seguente:

"Articolo 78 - Approvazione dei Regolamenti per le elezioni degli organi di Polo

1. Ciascun Polo determina, con autonomo provvedimento, modalita' e tempi di espletamento delle elezioni dei propri organi.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, provvede il Rettore con proprio decreto."

Il previgente articolo 81 rubricato "Entrata in vigore" e' soppresso.
 
Allegato 2

STATUTO DELL'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

TITOLO I
PRINCIPI

Articolo 1
Personalita' giuridica

1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "Universita'".

2. L'Universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico, che esplica nel rispetto dei propri fini istituzionali.

3. Il funzionamento dell'Universita' e' disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale, dal presente Statuto e dai regolamenti in esso previsti. Sono altresi' applicabili le norme legislative concernenti l'universita', vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, che non siano incompatibili con lo stesso.

4. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'imperatore Federico II assiso sul trono, e' custodito dal Rettore.

5. Simboli dell'Universita' sono la raffigurazione dell'imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone.

6. I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Universita' di Napoli e ai membri del Corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Articolo 2
Finalita' istituzionali

1. L'Universita' afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell'Ateneo.

3. Fine primario dell'Universita' e' l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze. Esso viene perseguito promovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti.

4. L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto dei loro stati giuridici, la liberta' e l'autonomia della ricerca e la liberta' e l'autonomia dell'insegnamento nel rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei curricula didattici previsti dalle strutture di appartenenza.

5. L'Universita', nel rispetto della propria unita' e, a salvaguardia della pluralita' delle culture che contribuiscono alla sua identita', realizza il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Ateneo mediante l'articolazione in Poli.

6. L'Universita' avversa l'utilizzazione dei risultati delle proprie attivita' per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza fra i popoli.

7. L'Universita' concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivita' culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'Universita' puo' partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata da apposito regolamento.

Articolo 3
Ricerca e didattica

1. L'Universita', riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, programma, mediante piani di sviluppo, le attivita' di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati mediante apposito Nucleo di valutazione di Ateneo previsto dal presente Statuto all'articolo 21.

2. L'Universita' definisce con regolamento le modalita' che consentono una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonche' della qualita' e della produttivita' delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Universita' incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina.

3. L'Universita', utilizzando le risorse finanziarie, le strutture ed il personale che lo Stato le garantisce nell'ambito della programmazione universitaria nazionale, realizza le condizioni per consentire lo svolgimento delle attivita' istituzionali a professori, ricercatori, strutture ed a quanti altri vi operano.

4. L'Universita' puo' beneficiare di contributi, lasciti e donazioni.

5. L'Universita', purche' non vi osti lo svolgimento delle funzioni di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalita' fissate da regolamento, puo' svolgere attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse, strutture e personale.

6. L'Universita' puo' commettere a proprie strutture lo svolgimento di attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio.

7. Nessuno, senza il proprio consenso, puo' essere tenuto a svolgere ricerca e consulenza per conto terzi, nell'ambito di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente.

8. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo regolamento, che dovra' riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate ed una quota al finanziamento della ricerca scientifica in attuazione del secondo comma del presente articolo.

Articolo 4
Diritto allo studio

1 L'Universita' rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se del caso, a strutture decentrate. Favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparita' e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societa'. 2. L'Universita' collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 5
Altre attivita'

L'Universita' favorisce le attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive, pur se autogestite, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora altresi' con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.

Articolo 6
Amministrazione

1. L'Universita' adotta nell'attivita' amministrativa il metodo della programmazione, della trasparenza e del controllo, che si fonda sulla verifica dell'efficacia e della economicita' della attivita' svolta, avvalendosi anche dell'apposito Nucleo di valutazione di Ateneo, cosi' come previsto nel presente Statuto all'articolo 21.

2. L'attivita' amministrativa e' informata ai principi della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni.

3. Fatte salve le competenze degli organi di governo, i compiti di attuazione e gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'universita' verso l'esterno, sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ai responsabili di strutture.

4. In attuazione dei principi dell'autonomia e del decentramento, l'universita' si articola in Poli.

Articolo 7
Informazione

1. L'Universita' riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza.

2. E' istituito il "Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II", nel quale saranno pubblicati, secondo le modalita' stabilite da regolamento, gli atti a rilevanza esterna, in particolare in materia di finanziamento.

3. L'accesso ai documenti amministrativi e' effettuato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo modalita' stabilite da regolamento.

4. Chiunque appartenga all'Universita' puo' consultare, fatte salve le riserve di legge, i verbali delle adunanze degli organi dell'Universita' negli uffici presso i quali sono custoditi.

Articolo 8
Commissione etica di Ateneo

1. A garanzia della correttezza e dell'imparzialita' dell'attivita' dell'Universita' in tutte le sue manifestazioni, e' istituita, quale alta autorita' morale cui chiunque puo' rivolgersi, la Commissione etica di Ateneo. Essa e' composta da tre personalita' eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito anche di altra universita'.

2. Il Rettore nomina i tre componenti di cui uno su indicazione del Senato Accademico ed uno su indicazione del Consiglio degli studenti. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la Commissione, che suggerisce al Rettore gli opportuni provvedimenti.

3. I componenti della Commissione adempiono il loro ufficio a titolo onorario.

TITOLO II
ORGANI

Articolo 9
Organi dell'Universita'

Sono organi dell'Universita':

a) il Rettore;

b) il Senato Accademico;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) la Giunta federativa dei Poli;

c) il Consiglio degli studenti di Ateneo.

Articolo 10
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza. Convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli. Esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

2. Il Rettore dura in carica cinque anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile.

3. Al Rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'ufficio di Rettore e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Universita'.

5. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.

Articolo 11
Elezione del Rettore

1. Il Rettore e' eletto, su candidatura espressa sulla base di un programma, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) ai rappresentanti dei ricercatori nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facolta' e nei Consigli di Polo;

c) ai membri del Consiglio degli studenti di Ateneo;

d) ai rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facolta' e nei Consigli di Polo.

3. Il corpo elettorale e' convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari e' il professore piu' anziano in ruolo. L'anzianita' e' determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parita' di anzianita' in ruolo, prevale l'eta'.

4. Il Decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore.

L'avviso di convocazione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di settembre.

5. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Rettore sono assunte dal Decano dei professori ordinari, che provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e' inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.

6. Ciascuna votazione e' valida se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

7. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Nell'eventuale quarta votazione valida si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.

8. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal Decano ed e' nominato dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

9. In caso di elezione per anticipata cessazione, la carica e' assunta all'atto della nomina ed il Rettore resta in carica per l'anno in corso e per i quattro anni accademici successivi.

Articolo 12
Prorettore e delegati del Rettore

1. Il Rettore nomina il Prorettore tra i professori straordinari o ordinari di ruolo o fuori ruolo.

2. In caso di impedimento o di assenza del Rettore, il Prorettore lo supplisce in tutte le sue funzioni.

3. Al Prorettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Prorettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.

5. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni a professori di ruolo dell'Universita'.

Articolo 13
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' l'organo di indirizzo, programmazione e sviluppo dell'Universita', sulle cui attivita' esercita funzioni di alta vigilanza.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) elabora il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita' sulla base delle proposte delle strutture per la ricerca e per la didattica tenendo conto altresi' delle relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; lo approva previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Polo e del Consiglio degli studenti di Ateneo;

b) promuove e coordina le attivita' di ricerca dell'Universita' anche alla luce dei programmi definiti dai Poli;

c) determina la ripartizione tra i Poli dei fondi in bilancio destinati alla ricerca;

d) stabilisce il calendario accademico; sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture sia interne che esterne all'Universita';

e) sentite le Facolta' interessate, programma gli accessi ai corsi di studio;

f) determina, anche su proposta dei Consigli di Polo, i criteri generali per la promozione e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

g) delibera in merito all'attivazione dei Poli, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nonche', su parere favorevole dei Consigli di Polo interessati, in ordine a modifiche di afferenza da parte delle strutture interessate;

h) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica nonche' dei corsi di studio su proposta delle strutture didattiche competenti;

i) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo, in merito alla costituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture per la ricerca, nonche', sentito il Dipartimento da ciascuno prescelto, in ordine alle afferenze;

l) delibera il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme di legge vigenti; approva il regolamento degli studenti di Ateneo, sentiti il Consiglio degli studenti di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli;

m) approva altresi', sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta federativa dei Poli, i regolamenti quadro delle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio;

n) approva ogni altro regolamento previsto dal presente Statuto o ritenuto necessario, che non rientri nell'autonomia delle singole strutture;

o) definisce gli indirizzi per la stipula di contratti e convenzioni inerenti l'attivita' didattica e di ricerca e per lo svolgimento delle attivita' per conto terzi;

p) indica al Consiglio di Amministrazione i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i Poli e tra le strutture non afferenti ai Poli sulla base delle richieste avanzate;

q) ripartisce tra i Poli, sulla base delle richieste delle Facolta', le risorse finanziarie destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programmadi attivita' e di sviluppo dell'Universita';

r) determina i criteri di funzionalita' complessiva e i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

s) formula il piano di attribuzione delle risorse per le attivita' culturali dell'Universita', per i professori a contratto, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica, per i Dottorati di ricerca, per le Scuole di specializzazione e per l'istituzione di borse di studio e di addestramento;

t) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sulle sue variazioni;

u) esprime parere sul regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';

v) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo;

z) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

aa) nel rispetto dell'autonomia del Nucleo di valutazione di Ateneo, sovraintende ai meccanismi di valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche;

bb) definisce e attua, con il contributo dei Poli, la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio;

cc) promuove corsi di studio trasversali a piu' Poli e sovraintende alle corrispondenti attivita', sentita la Giunta federativa dei Poli;

dd) promuove progetti di ricerca interdisciplinari che coinvolgano piu' Poli;

cc) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In mancanza di pareri e proposte previsti nel presente articolo da parte di strutture collegiali, il Senato Accademico procede di propria iniziativa.

Articolo 14
Composizione del Senato Accademico

Il Senato Accademico e' composto da:

a) il Rettore;

b) il Prorettore;

c) i Presidi delle Facolta';

d) due Direttori di Dipartimento;

e) sei professori ordinari;

f) sei professori associati;

g) sei ricercatori;

h) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

i) il Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo e sei studenti eletti dal Consiglio stesso nel suo seno. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le rappresentanze di cui alle lettere e), f) e g) devono garantire complessivamente l'equilibrio tra lediverse aree scientifico-disciplinari.

3. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

4.Le elezioni del Senato Accademico sono disciplinate da regolamento.

5. Il Senato Accademico disciplina il proprio funzionamento con regolamento apposito.

Articolo 15
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di indirizzo e di governo dell'Universita' in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

b) sentito il Senato Accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva il piano edilizio definendo le risorse per i relativi interventi attuativi e provvedendo alla loro destinazione ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;

c) sentito il Senato Accademico, provvede alla destinazione delle risorse finanziarie ai Poli e alle strutture non afferenti ai Poli;

d) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, delibera la pianta organica del personale e definisce i contingenti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario da destinare ai Poli, alle strutture non afferenti ai Poli e alla amministrazione centrale;

e) in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico, definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate nei Poli;

f) sentito il Senato Accademico, approva il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';

g) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita' e, fatte salve le competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi provvedimenti;

h) approva contratti e convenzioni, quando non di competenza del Direttore Amministrativo e degli organi delle strutture con autonomia di gestione; delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

i) delibera in ordine alle liti, salva la competenza del Direttore Amministrativo; nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;

l) sentiti il Senato Accademico, la Giunta federativa dei Poli e il Consiglio degli studenti di Ateneo, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;

m) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto in tema di diritto allo studio e di attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive;

n) attua il piano di attribuzione delle risorse di cui alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 13 del presente Statuto;

o) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;

p) adotta provvedimenti in ordine alle determinazioni conseguenti alle osservazioni e ai rilievi del Nucleo di valutazione di Ateneo;

q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 16
Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:

a) il Rettore;

b) il Prorettore; sp; c) il Direttore Amministrativo che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante;

d) tre Direttori di Dipartimento afferenti a Poli diversi;

e) quattro professori ordinari;

f) quattro professori associati;

g) quattro ricercatori;

h) quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che siano in servizio effettivo presso l'Universita' individuati in modo che ciascun Polo e l'amministrazione centrale abbiano un rappresentante;

i) sei studenti eletti dal Consiglio degli studenti di Ateneo nel suo seno;

l) un membro designato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

m) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Universita' in misura annuale fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita'.

2. Qualora i membri di cui alla lettera m) siano superiori a tre, le rappresentanze dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno aumentate secondo modalita' stabilite con deliberazioni conformi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. I membri di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno.

4. Le elezioni del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da regolamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti degli studenti cessano con il decadere della loro appartenenza al Consiglio degli studenti di Ateneo.

6. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Articolo 17
Giunta federativa dei Poli

1. Al fine di garantire la realizzazione della interconnessione federativa e' costituita la Giunta federativa dei Poli, che e' composta:

a) dal Rettore, che la presiede;

b) dal Prorettore;

c) dai Presidenti dei Poli;

d) dal Direttore Amministrativo che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante;

e) dal Presidente del Consiglio degli studenti di Ateneo.

2. Qualora, in seguito a modifica di Statuto, i Poli e, di conseguenza, i componenti della Giunta risultino di numero pari, il Rettore nomina un nuovo componente della Giunta federativa dei Poli, scegliendolo tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

3. La Giunta federativa ha il compito di coordinare l'attivita' dei Poli e di istruire proposte su argomenti attinenti ai Poli da sottoporre per la delibera agli organi di governo, ove previsto dallo Statuto.

Articolo 18
Consiglio degli studenti di Ateneo

1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo e' organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In particolare deve essere sentito sui seguenti argomenti:

a) regolamento didattico di Ateneo e regolamento degli studenti;

b) indirizzi concernenti la disciplina delle attivita' e dei servizi didattici;

c) tasse e contributi degli studenti;

d) utilizzazione delle risorse per il funzionamento degli organismi studenteschi;

e) criteri di attuazione del diritto allo studio;

f) criteri di organizzazione delle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti.

2. Il Consiglio e' tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.

3. Il Consiglio stabilisce i criteri generali per lo svolgimento di attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. Formula proposte a tutti gli organi e strutture dell'Universita' sulle materie di sua competenza e per tutto quanto attiene alle liberta', alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.

Articolo 19
Composizione del Consiglio degli studenti di Ateneo

1. Il Consiglio degli studenti di Ateneo e' composto da due a quattro membri per ciascuna Facolta', eletti, in rapporto al numero degli iscritti, secondo quanto previsto da regolamento. Essi durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

2. La prima adunanza del Consiglio e' convocata dal Rettore.

3. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente e' membro del Senato Accademico e della Giunta federativa dei Poli.

4. Il Consiglio elegge tra i propri membri gli studenti che fanno parte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Articolo 20
Commissioni e Centri di Ateneo

1. Per la programmazione e l'organizzazione di particolari servizi di attivita' di interesse generale dell'Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, possono provvedere alla costituzione e attivazione di Commissioni e Centri di Ateneo di tipologia diversa da quella di cui all'articolo 30, disciplinati da propri regolamenti. Tali Commissioni e Centri possono essere costituiti anche su proposta della Giunta federativa dei Poli per esigenze specifiche dei Poli.

2. Le proposte delle Commissioni sono trasmesse agli organi di governo.

3. Le Commissioni sono sciolte una volta realizzate le finalita' che ne hanno richiesto la costituzione.

4. Ai Centri previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30.

Articolo 21
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Per conseguire il costante miglioramento del livello di qualita', efficienza ed efficacia delle attivita' formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa e' istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo. Il Nucleo esprime la sua valutazione circa l'attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 6 (comma 1) e 7 (comma 1) del presente Statuto.

2. Il Nucleo e' autonomo e l'Ateneo ne assicura la piena operativita', il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Tutti gli uffici e gli organi dell'Universita' sono tenuti a fornire informazioni e a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo, che redige apposita relazione annuale.

4. Il Nucleo e' composto da sette membri di cui almeno quattro esterni all'Ateneo e fra questi non meno di due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

5. Nomina e modalita' di funzionamento sono stabilite con decreto rettorato su proposta del Senato Accademico d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.

6. Ai componenti del Nucleo e' corrisposta un'indennita' nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Nucleo si avvale della collaborazione delle Commissioni scientifiche e didattiche dei Poli.

TITOLO III
RICERCA

Articolo 22
Strutture per la ricerca

1. Sono strutture per la ricerca:

a) i Dipartimenti;

b) i Centri di ricerca.

2. Cooperano all'attivita' di ricerca l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e l'Azienda Policlinico.

3. Contribuiscono all'attivita' di ricerca le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio.

4. Le strutture per la ricerca sono elencate in allegato al presente Statuto (Allegato A).

Articolo 23
Dipartimenti

1. L'Universita' si articola in Dipartimenti. Ogni professore e ricercatore deve afferire ad un Dipartimento.

2. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

3. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati. Modalita' di costituzione, di modificazione e di disattivazione sono definite da regolamento, che deve prevedere per le modifiche il parere obbligatorio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati.

4. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento e' di sedici unita', di cui almeno sei professori di ruolo. I Dipartimenti sono disattivati qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di afferenti sia inferiore a dodici unita', e comunque quando il numero dei professori di ruolo sia inferiore a quattro. In casi eccezionali, il Senato accademico puo' consentire deroghe di durata limitata con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Per particolari esigenze di carattere scientifico e' possibile istituire Dipartimenti interuniversitari con altri atenei della Campania.

Articolo 24
Funzioni dei Dipartimenti

1. Ferma restando la liberta' di ricerca di ogni professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti, i Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico-disciplinari.

2. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Dispongono di spazi, strutture e personale amministrativo, bibliotecario, tecnico ed ausiliario occorrenti al proprio funzionamento, nonche' di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Polo, utilizzando le risorse assegnate a ciascun Polo dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Dipartimenti:

a) promuovono l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne l'attivita';

b) cooperano alle attivita' didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione, se necessario, spazi, attrezzature e personale propri;

c) nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, esprimono pareri e formulano proposte sulla destinazione dei posti di professori di ruolo e di ricercatori e sull'attivazione o disattivazione degli insegnamenti; concorrono inoltre, con relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori ed esprimono pareri sul conferimento di incarichi di insegnamento, affidamenti e supplenze da parte delle Facolta';

d) richiedono strutture, personale tecnico, amministrativo e ausiliario e risorse finanziarie al Consiglio di Polo cui afferiscono, sulla base dell'attivita' di ricerca svolta o programmata e dei servizi di supporto alla didattica prestati;

e) concorrono con altri Dipartimenti alla costituzione ed al funzionamento di Centri di ricerca interdipartimentali ed interuniversitari;

f) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Nei settori di competenza e nei limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 5 e 7 del presente Statuto, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio.

5. Modalita' di funzionamento e di esercizio delle predette attivita' sono definite da ciascun Dipartimento con proprio regolamento, che puo' prevedere anche l'accesso e l'uso delle strutture dipartimentali da parte di non appartenenti all'Universita'.

6. Per le attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, il Rettore adotta un regolamento quadro deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

7. Il Consiglio di Amministrazione puo' prevedere un'indennita' per i Direttori dei Dipartimenti a carico dei bilanci dei Dipartimenti stessi e determinarne la misura in ragione delle dimensioni e delle specificita' funzionali e gestionali dei Dipartimenti.

Articolo 25
Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta.

Articolo 26
Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. In caso di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' responsabile con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilita' dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Dipartimento.

2. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti; nelle successive a maggioranza relativa. Le procedure per l'elezione sono stabilite dal regolamento del Dipartimento.

3. In caso di indisponibilita' di professori a tempo pieno il Direttore puo' essere eletto eccezionalmente per la durata di un anno tra i professori a tempo definito.

4. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.

5. Il Direttore puo' chiedere una limitazione dell'attivita' didattica secondo le norme vigenti.

6. Il Direttore nomina fra i professori membri della Giunta un sostituto, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il sostituto cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.

7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori ordinari o, in mancanza, dal Decano dei professori di ruolo, che provvede a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento del Dipartimento.

Articolo 27
Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attivita' del Dipartimento.

2. In particolare, il Consiglio:

a) approva, entro tre mesi dalla costituzione del Dipartimento, il regolamento a maggioranza assoluta dei presenti;

b) promuove le attivita' del Dipartimento;

c) delibera, anche su proposta dei Consigli di Polo interessati, l'attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente e provvede a quanto necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi;

d) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo;

e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale;

f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;

g) approva convenzioni e contratti verificandone possibilita' di attuazione e congruenza con le finalita' istituzionali del Dipartimento;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio e' composto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonche' da rappresentanti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e degli iscritti ai dottorati di ricerca. Ne fa parte il Segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il regolamento del Dipartimento fissa il numero e le modalita' di designazione dei rappresentanti nel Consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle componenti.

5. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio e' regolata dalla legge.

Articolo 28
Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. In caso di necessita' e di urgenza puo' adottare delibere di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva.

2. Il regolamento del Dipartimento determina composizione, modalita' di elezione, competenze e regole di funzionamento della Giunta.

3. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Della Giunta fa parte, con voto consultivo, il Segretario amministrativo che svolge altresi' la funzione di segretario verbalizzante.

Articolo 29
Centri di ricerca

1. Possono essere istituiti Centri di ricerca interdipartimentali e Centri di ricerca interuniversitari per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico che coinvolgano, anche per l'impegno finanziario, piu' Dipartimenti anche di diversi atenei.

2. L'istituzione dei Centri di ricerca interdipartimentali e' deliberata dal Senato Accademico, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentiti i Consigli di Polo cui afferiscono i Dipartimenti proponenti.

3. I Dipartimenti interessati debbono garantire le risorse minime, anche di spazi, per il funzionamento dei Centri. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati possono deliberare interventi di sostegno.

4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio.

5. L'attivita' dei singoli Centri e' sottoposta a verifica periodica, da parte del Senato Accademico, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo, il Centro e' disattivato con decreto del Rettore.

6. Organi e funzionamento dei Centri sono stabiliti, sul modello normativo dei Dipartimenti, da regolamento, che puo' prevedere anche l'adesione a pieno titolo di singoli professori e ricercatori afferenti ad altre strutture di ricerca universitarie.

7. L'istituzione ed il funzionamento dei Centri di ricerca interuniversitari sono regolati da convenzioni.

Articolo 30
Centri di servizio

1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione di risorse e competenze, possono essere istituiti Centri di servizio interdipartimentali, interfacolta' e interuniversitari, per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse di uso comune a piu' strutture per la ricerca o per la didattica.

2. L'istituzione dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacolta' e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico e i Consigli di Polo interessati.

3. L'Universita' garantisce il personale ed eventualmente gli spazi necessari per il funzionamento dei Centri.

Concorre con le strutture interessate alle spese di funzionamento.

4. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per svolgere attivita' per conto terzi, in conformita' al regolamento di cui al comma quinto dell'articolo 24.

5. L'attivita' dei singoli Centri e' sottoposta a verifica periodica da parte del Consiglio di Amministrazione, che si avvale del Nucleo di valutazione di Ateneo. Se la verifica ha esito negativo il Centro e' disattivato con decreto del Rettore.

6. Sono organi del Centro:

a) il Direttore, scelto dal Consiglio di Amministrazione, di norma tra il personale tecnico che abbia competenza specifica adeguata;

b) il Comitato scientifico, composto da rappresentanti delle strutture per la ricerca e per la didattica aderenti al Centro, nonche', se prevista dal regolamento, da una rappresentanza degli studenti. Il Comitato puo' eleggere un Direttore scientifico del Centro tra i professori di ruolo che ne fanno parte.

7. Modalita' di istituzione e di funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali ed interfacolta', nonche' composizione e modalita' di elezione del Comitato scientifico sono stabilite da regolamento.

8.L'istituzione e il funzionamento dei Centri di servizio interuniversitari sono regolati da convenzioni.

Articolo 31
Orto Botanico

1. L'Orto Botanico dell'Universita' ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e far oggetto di ricerca. Analoga funzione e' riconosciuta all'Orto Botanico esistente presso la Facolta' di Agraria.

2. L'Orto Botanico dell'Universita' ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali.

3. Le modalita' di funzionamento dell'Orto Botanico sono stabilite da regolamento.

Articolo 32
Azienda Agraria

1. L'Azienda Agraria dell'Universita' e' struttura per la sperimentazione agraria in connessione con le attivita' istituzionali didattiche e di ricerca della Facolta' di Agraria.

2. E' disciplinata dalla legge e da regolamento interno adottato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 9 dicembre 1985 n. 705 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 33
Azienda ospedaliero-universitaria

1. L'Azienda ospedaliero-universitaria e' costituita, in via sperimentale fino allo scadere del termine previsto dall'art. 2 del D.L.vo 21.12.99 n. 517 con autonoma personalita' giuridica, dall'Universita' d'intesa con la Regione, con le modalita' e secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Universita'.

2. L'Universita' concorre alle attivita' dell'Azienda con l'apporto di risorse finanziarie, di beni mobili e immobili, di personale docente e ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo.

3. L'utilizzazione di tali risorse e' disciplinata da appositi accordi tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda.

4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda resta di proprieta' dell'Ateneo e non puo' essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.

5. All'atto della costituzione dell'Azienda di cui al comma 1, cessano di avere effetto le disposizioni organizzative e gestionali dell'Azienda Universitaria Policlinico previste dal Decreto rettorato n. 10847 del 18.10.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.10.94 n. 255 (Allegato B).

Articolo 34
Sistema bibliotecario

1. Le Biblioteche di Polo, le Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta' e le Biblioteche di Dipartimento o interdipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario dell'Universita', volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita'.

2. Le Biblioteche di Polo e le Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta' hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.

3. I principi di funzionamento del sistema bibliotecario sono stabiliti da regolamento.

4. Possono essere istituite, con convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici o privati.

5. I Consigli di Facolta', mediante apposita commissione, definiscono i criteri scientifici della politica degli acquisti da parte delle Biblioteche centrali di Facolta' o interfacolta'. La commissione esercita altresi' funzioni di vigilanza sull'attuazione dei criteri scientifici fissati.

6. I Consigli di Polo, avvalendosi delle Commissioni scientifiche, definiscono i criteri della politica degli acquisti delle Biblioteche di Polo e ne verificano l'attuazione.

7. Le Biblioteche di Polo, quando costituite, riassorbono le Biblioteche di Facolta' o interfacolta'.

Articolo 35
Sistema museale

1. I Musei ed i Centri museali costituiscono il sistema museale dell'Universita', volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Universita'.

2. I Musei ed i Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio.

3. I principi di funzionamento del sistema museale sono stabiliti da regolamento.

4. Possono essere istituiti, con convenzioni, Musei e Centri museali interuniversitari o comuni con altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO IV
DIDATTICA

Articolo 36
Titoli universitari

L'Universita' rilascia i seguenti titoli:

a) diploma universitario;

b) diploma di laurea; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca.

Articolo 37
Strutture per la didattica

1 Sono strutture per la didattica:

a) le Facolta', eventualmente articolate in Corsi o Indirizzi di laurea e in Corsi di diploma;

b) le Scuole di specializzazione;

c) i Corsi di Dottorato di ricerca.

2. Cooperano alle attivita' didattiche i Dipartimenti ed i Centri di ricerca che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. Cooperano altresi' l'Orto Botanico, l'Azienda agraria, l'Azienda ospedaliero-universitaria.

3. Contribuiscono all'attivita' didattica le Biblioteche, i Musei, i Centri e le altre strutture di servizio.

4. Le Facolta', i Corsi o Indirizzi di laurea, i Corsi di diploma e i Corsi delle Scuole di specializzazione sono elencati nell'allegato C.

5. Le modificazioni concernenti i Corsi o Indirizzi di laurea, i Corsi di diploma e le Scuole di specializzazione sono proposte dalle Facolta' interessate.

Articolo 38
Regolamenti didattici

1. L'attivita' didattica e' disciplinata, nel rispetto della liberta' di insegnamento, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.

2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.

3. I regolamenti didattici delle singole strutture determinano in particolare:

a) l'articolazione dei corsi;

b) i piani di studio, con specificazione degli insegnamenti fondamentali obbligatori e delle propedeuticita';

c) i moduli didattici;

d) le tipologie delle forme didattiche e di tutorato, nonche' le attivita' di laboratorio e pratiche;

e) le modalita' degli obblighi di frequenza, con riguardo anche alla condizione degli studenti lavoratori;

f) gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi;

g) i crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, nonche' i riconoscimenti di esami sostenuti anche in altre universita' italiane o straniere;

h) i limiti delle iscrizioni fuori corso, con peculiare disciplina per gli studenti lavoratori;

i) le prove di valutazione della preparazione degli iscritti e la composizione delle relative commissioni.

Articolo 39
Regolamento degli studenti

Diritti e doveri degli studenti sono disciplinati dal regolamento degli studenti.

Articolo 40
Attivita' di orientamento e corsi di formazione

1. L'Universita' organizza le seguenti attivita':

a) orientamento agli studi universitari anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;

b) orientamento degli studenti per l'elaborazione dei piani di studio;

c) corsi di lingue straniere per gli studenti;

d) corsi di aggiornamento professionale;

e) corsi per la formazione permanente e ricorrente.

2. L'Universita' puo' istituire corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, con pari impegno di studio e pari dignita' didattica rispetto ai corsi ordinari.

3. L'Universita' puo' inoltre organizzare:

a) corsi preliminari per studenti dei primi anni;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi master;

d) corsi di formazione integrata superiore;

e) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

f) corsi per la promozione culturale dei lavoratori e degli anziani;

g) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

4. I corsi di cui al presente articolo sono organizzati anche in collaborazione con altri atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici e privati. Essi sono istituiti e regolamentati, su iniziativa delle strutture per la didattica, con deliberazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Polo interessati.

5. L'Universita' rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

Articolo 41
Tutorato

L'Universita' organizza e disciplina, con regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, ostacoli alla proficua frequenza ed a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.

Articolo 42
Osservatorio sulle carriere e sogli sbocchi professionali

1. L'Universita' organizza, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un Osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati.

2. L'Osservatorio:

a) opera analisi delle tendenze delle iscrizioni a Facolta' e Corsi;

b) fornisce alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinche' se ne rimuovano le cause;

c) coopera con l'ente per il diritto allo studio universitario anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficolta' personali, economiche, sociali ed ambientali;

d) valuta, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando all'ufficio di cui all'articolo seguente le opportunita' esistenti nei diversi settori;

e) provvede, su segnalazione di relatori e commissioni, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati.

Articolo 43
Altri servizi per gli studenti

1. L'Universita', anche in collaborazione con ordini professionali, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunita' di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti da apposito ufficio con la collaborazione degli studenti.

2. L'Universita' istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero, e puo' fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti burocratici.

3. L'Universita' promuove convenzioni per attivita' sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

4. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Universita' puo' stipulare convenzioni con i propri studenti per commettere loro specifiche attivita' a tempo parziale da svolgere senza vincolo di subordinazione.

Articolo 44
Adeguamento alle norme comunitarie

Le modificazioni alle materie di cui al presente titolo prescritte da norme del diritto comunitario europeo o da accordi con Stati membri dell'Unione europea sono recepite di diritto dal presente Statuto e dai regolamenti. E' fatta salva la possibilita' di adottare norme transitorie e di salvaguardia.

Articolo 45
Organi della Facolta'

Sono organi della Facolta':

a) il Preside;

b) il Consiglio;

c) la Giunta, ove prevista dal regolamento di Facolta'.

Articolo 46
Preside

1. Il Preside rappresenta la Facolta' e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Facolta'

2. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Facolta'.

3. L'ufficio di Preside e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Universita'.

4. Il Preside e' eletto dal Consiglio di Facolta' tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Preside e' nominato con decreto del Rettore.

5. Il Preside, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.

6. Al Preside e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 47
Consiglio di Facolta'

1. Il Consiglio di Facolta':

a) definisce l'ordinamento degli studi della Facolta', sentiti, per quanto di loro competenza, i Consigli dei Corsi di laurea, di indirizzo e di diploma;

b) pianifica lo sviluppo della Facolta';

c) programma ed organizza l'attivita' didattica della Facolta', coordinando le attivita' dei Corsi di laurea, di indirizzo e di diploma;

d) delibera sull'attivazione dei corsi, sulla copertura degli insegnamenti vacanti, sulla designazione dei professori a contratto;

e) delibera sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il regolamento di Facolta' e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In relazione al primo comma del presente articolo, prevede le modalita' di acquisizione degli atti di cui agli articoli 24, comma terzo, lettera c) e 51, comma primo, lettera d) del presente Statuto. Puo', altresi', prevedere la confluenza in Settori di piu' Corsi o Indirizzi di laurea; la possibilita' di delega di competenze; l'articolazione dei Consigli in commissioni; la istituzione di Giunte; la pubblicita' di sedute.

Articolo 48
Composizione del Consiglio di Facolta'

1. Fanno parte del Consiglio di Facolta':

a) i professori straordinari e ordinari di ruolo e fuori ruolo afferenti alla Facolta';

b) i professori associati afferenti alla Facolta';

c) ricercatori in numero pari al quindici per cento dei professori di ruolo e comunque in numero non superiore al venticinque per cento dei ricercatori inquadrati presso la Facolta';

d) studenti iscritti alla Facolta' in numero di cinque sino a duemila iscritti, in numero di sette sino a cinquemila e in numero di nove oltre cinquemila;

e) da due a quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario afferente alla Facolta' in relazione al numero dei professori di ruolo.

2. Le modalita' di elezione dei rappresentanti, l'elettorato attivo e passivo e il numero dei rappresentanti di cui alla lettera e) del comma precedente sono stabiliti da regolamento.

3. Al Consiglio partecipano altresi', con voto consultivo, i professori ufficiali che non facciano gia' parte di altro Consiglio e, in base ai criteri previsti da apposito regolamento, i professori a contratto.

4. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni e' regolata dalla legge.

Articolo 49 Organi dei Corsi di laurea e di indirizzo

1. Sono organi dei Corsi di laurea, dei Corsi di Indirizzo o dei Settori:

a) il Presidente;

b) il Consiglio.

2. Sono disattivati gli organi dei Corsi di laurea o di Indirizzo che confluiscono in un Settore.

Articolo 50
Presidente del Corso di laurea o di indirizzo

1. Il Presidente del Corso di laurea o di Indirizzo o di Settore promuove e coordina l'attivita' dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Corso o del Settore.

2. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo.

3. Il Presidente e' eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene, nella prima votazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Presidente e' nominato con decreto del Rettore.

Articolo 51
Consiglio del Corso di laurea o di indirizzo

1. Il Consiglio del Corso di laurea o di Indirizzo o di Settore, per quanto di sua competenza:

a) coordina l'attivita' didattica;

b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti;

c) sperimenta nuove modalita' didattiche;

d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facolta';

e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facolta';

2. Fanno parte del Consiglio:

a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso, dell'indirizzo o del Settore;

b) ricercatori in numero non superiore al venti per cento dei professori di ruolo del Corso;

c) studenti in numero massimo di tre sino a duemila iscritti al Corso, di cinque sino a cinquemila e di sette oltre cinquemila.

3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono stabiliti da regolamento.

4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Facolta'.

Articolo 52
Organi del Corso di diploma

1. Sono organi del Corso di diploma:

a) il Presidente;

b) il Consiglio.

2. Agli organi del Corso di diploma si applicano le disposizioni del presente Statuto riguardanti i Corsi di laurea.

Articolo 53
Organi delle Scuole di specializzazione

Sono organi delle Scuole di specializzazione:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

Articolo 54
Direttore della Scuola di specializzazione

1. Il Direttore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha la responsabilita' amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Scuola.

2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari della Scuola o, in mancanza, il Decano dei professori di ruolo.

3. Il Direttore e' eletto tra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola. Per la validita' della seduta e' necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza degli aventi diritto al voto; nelle successive a maggioranza dei votanti. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore.

Articolo 55
Consiglio della Scuola di specializzazione

1. Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. Fanno parte del Consiglio:

a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella Scuola;

b) tre rappresentanti degli specializzandi secondo modalita' stabilite da regolamento.

3. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Corso di laurea.

Articolo 56
Dottorato di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca, ordinato all'approfondimento delle metodologie di uno o piu' settori disciplinari ed alla produzione di dissertazioni che apportino contributi originali alle conoscenze del settore, costituisce elemento primario della formazione scientifica successiva alla laurea.

2. L'istituzione dei Dottorati di ricerca e' deliberata ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, lettera c) e dell'articolo 13, secondo comma, lettera h) del presente Statuto. La proposta di attivazione deve prevedere la sede amministrativa ed indicare il Dipartimento che provvede alle attivita' gestionali, organizzative e di spesa.

3. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dalla legge e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri atenei italiani e stranieri.

Articolo 57
Consiglio degli studenti di Facolta'

1. Il Consiglio degli studenti di Facolta' e' organo consultivo del Preside, del Consiglio di Facolta' e degli altri Consigli delle strutture didattiche. In particolare esprime pareri sulle materie disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Consiglio degli studenti e' tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni possono essere comunque assunte.

3. Il Consiglio degli studenti formula proposte a tutti gli organi della Facolta' nelle materie di sua competenza ed in particolare per quanto attiene alle liberta', alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.

4. Gestisce gli spazi e le attrezzature necessarie per il proprio funzionamento che la Facolta' gli assicura nei limiti delle proprie disponibilita'.

Articolo 58
Composizione del Consiglio degli studenti di Facolta'

1. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti degli studenti nelle singole strutture per la didattica della Facolta'. Qualora il numero di tali rappresentanti sia inferiore a dieci, il Consiglio viene integrato fino a tale numero con gli studenti non eletti, ove esistano, che abbiano riportato il maggior numero di voti per la rappresentanza nei Consigli di Facolta'.

2. La prima adunanza del Consiglio e' convocata dal Preside.

3. Il Consiglio degli studenti elegge nel proprio seno il Presidente, che lo convoca e ne esegue le deliberazioni.

TITOLO V
ARTICOLAZIONE IN POLI

Articolo 59
Costituzione e finalita'

1. I Poli sono aggregazioni di strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio volti a conseguire, anche attraverso la riarticolazione territoriale, il decentramento strutturale, funzionale e amministrativo dell'Universita' e a favorire una maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e di servizio. I Poli promuovono e coordinano, fornendo anche le risorse necessarie, le attivita' delle strutture aggregate al fine di valorizzare le specificita' culturali e un piu' alto livello di integrazione delle risorse, nonche' di potenziare le capacita' di interazione con il tessuto sociale e produttivo.

2. I Poli, in numero non superiore a quattro, sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Possono proporre agli organi di governo dell'Ateneo iniziative per la realizzazione dell'autonomia didattica e dell'organizzazione della ricerca da parte delle strutture di propria afferenza.

3. I Poli sono:

a) il Polo delle Scienze Umane e Sociali;

b) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;

c) il Polo delle Scienze e delle Tecnologie.

I Poli sono costituiti e attivati con decreto del Rettore in conformita' con le disposizioni di cui ai seguenti commi quarto e quinto.

4. Tutte le strutture per la didattica, per la ricerca e di servizio devono afferire a uno dei Poli previsti nel presente articolo.

5. Le modifiche di afferenza sono deliberate dal Senato Accademico su richiesta delle strutture aggregate, sentiti i Consigli di Polo interessati e la Giunta federativa dei Poli.

6. L'attivazione di ciascun Polo e' deliberata dal Senato Accademico, su richiesta delle strutture interessate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che delibera altresi' in ordine alle dotazioni patrimoniali di avvio delle attivita' istituzionali assegnate al Polo.

7. In sede di attivazione, il Polo viene dotato di uffici decentrati, nonche' di un direttore con poteri analoghi a quelli del Direttore Amministrativo, limitatamente alla gestione del Polo. Il direttore del Polo e' uno dei dirigenti dell'Ateneo o, in caso di obiettiva indisponibilita', un titolare di funzioni equiparate.

Articolo 60
Competenze

1. Nell'ambito degli indirizzi generali e del programma di sviluppo fissati dagli organi di governo dell'Universita' e delle proprie disponibilita' finanziarie e di personale, il Polo provvede:

a) alla gestione delle risorse ad esso attribuite dagli organi centrali dell'Ateneo;

b) all'adozione di ogni misura atta a potenziare le risorse dei Poli;

c) al coordinamento delle attivita' dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario sulla base delle proposte e della programmazione delle strutture di competenza;

d) alla fruizione, ove non diversamente regolamentato, del patrimonio edilizio debitamente individuato, alla sua manutenzione nonche' alla realizzazione delle opere di organizzazione distributiva;

e) alla individuazione dei settori della propria amministrazione;

f) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di pertinenza del Polo;

g) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;

h) all'utilizzazione e coordinamento, compresa la mobilita', del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle strutture aggregate e degli uffici del Polo;

i) all'individuazione ed attuazione di iniziative e interventi tesi a potenziare le attivita' istituzionali;

l) all'acquisizione, alla ristrutturazione e alla trasformazione di strutture edilizie, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le strutture acquisite rientrano nel patrimonio dell'Universita';

m) alla ripartizione tra le strutture aggregate nel Polo delle risorse finanziarie comunque attribuite al Polo stesso.

2. Non rientrano nelle attribuzioni del Polo le competenze proprie di ciascuna struttura aggregata ne' la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse.

3. Per il perseguimento delle proprie finalita' il Polo dispone di personale e di risorse finanziarie assegnate dagli organi di governo dell'Universita'. Puo' altresi' stabilire rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali, mediante contratti e convenzioni, pure in forme consortili, nei limiti e con le modalita' fissate da regolamento.

4. I bilanci dei Poli sono formulati in termini finanziari di cassa e, unitamente a quelli delle strutture ad essi aggregate, vanno consolidati nel bilancio dell'Universita'. Resta ferma la responsabilita' degli organi di ciascun Polo e di ciascuna struttura.

Articolo 61
Organi del Polo

Sono organi del Polo:

a) il Presidente;

b) il Consiglio.

Articolo 62
Presidente del Polo

1. Il Presidente rappresenta il Polo ed esercita funzioni di iniziativa, di attuazione e di controllo. Convoca e presiede il Consiglio e ne esegue le deliberazioni.

2. Il Presidente, sentiti il Consiglio di Polo e la Giunta federativa dei Poli, puo' istituire la Consulta dei Dipartimenti come organo consultivo per le questioni attinenti la gestione dei Dipartimenti stessi.

3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Universita'.

4. Il Presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. Il corpo elettorale e' costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo. Il regolamento stabilisce le modalita' elettorali.

5. Al Presidente e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.

7. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo un vice presidente che, in caso d'impedimento o di assenza, lo supplisce in tutte le sue funzioni.

8. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Rettore provvede a convocare il corpo elettorale tra il 30o e il 60o giorno successivo alla data di cessazione.

Articolo 63
Consiglio di Polo

1. Il Consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e gestione del Polo. In particolare:

a) definisce il programma di attivita' e di sviluppo del Polo;

b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del Polo, rispettando eventuali vincoli di destinazione;

c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Presidente;

d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di locali e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del Polo, ivi compresi quelli delle strutture afferenti al Polo, ove superino i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, commi quinto e settimo del presente Statuto;

f) ripartisce tra le strutture aggregate, in coerenza con i criteri fissati dal Senato Accademico e sulla base dei programmi di attivita' e di sviluppo del Polo, le risorse finanziarie attribuite al Polo;

g) esprime pareri sugli argomenti che riguardano il Polo.

2. Il Consiglio e' composto da:

a) il presidente;

b) il vicepresidente;

c) il direttore che svolge, altresi', le funzioni di segretario verbalizzante;

d) otto professori di ruolo;

e) tre ricercatori;

f) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

g) tre rappresentanti degli studenti eletti nel proprio seno dai Consigli degli studenti di Facolta' afferenti al Polo.

3. I membri di cui alle lettere d) e) f) sono eletti dalle rispettive categorie. Sono eleggibili i professori ed i ricercatori a tempo pieno. Il corpo elettorale e' costituito per i membri di cui alle lettere d) ed e) dai componenti dei Consigli di Dipartimento afferenti al Polo; per i membri di cui alla lettera f) dal personale in servizio presso le strutture aggregate e gli uffici del Polo.

4. I membri del Consiglio durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. Le modalita' di elezione, stabilite da regolamento, devono conformarsi al principio del voto limitato e, per quanto possibile, dell'equilibrata rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari.

5. Limitatamente agli studenti, le modalita' di elezione devono conformarsi all'equilibrata rappresentanza delle Facolta' e, ove non sia possibile, all'eventuale alternanza.

Articolo 64
Commissioni scientifiche e didattiche

1. I Poli costituiscono, con appositi regolamenti, Commissioni scientifiche e didattiche in modo da garantire la rappresentanza e l'equilibrio tra le aree scientifiche e disciplinari di ciascun Polo. La rappresentanza studentesca e' regolata dalla legge.

2. Delle Commissioni possono avvalersi, quali organi consultivi, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE

Articolo 65
Fonti regolamentari

La gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita' e' disciplinata dalla legge e da apposito regolamento e si conforma ai principi di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

Articolo 66
Direttore amministrativo

1. Su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Universita' e' conferito, mediante contratto di lavoro di tipo subordinato, dal Consiglio di Amministrazione a un dirigente della stessa Universita' o, con motivata deliberazione, a un dirigente di altra amministrazione pubblica. Il contratto dura cinque anni e puo' essere rinnovato.

2. Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Universita', secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attivita' ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Universita', i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';

d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;

e) provvede, secondo le indicazioni degli organi di governo dell'Universita', all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale agli uffici centrali e ai Poli, nonche' alle strutture non afferenti ai Poli;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

h) indirizza, verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita';

i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Universita', procede al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Universita';

m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza dei Poli e delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Universita'; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

n) provvede in ordine alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione; propone eventuali transazioni delle liti;

o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali;

p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

q) fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Universita' ed agli organi delle strutture per la ricerca e per la didattica;

r) e' responsabile della realizzazione di programmi, attivita', interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Universita'.

Articolo 67
Dirigenti

1. Ai Poli e ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione, e' preposto, con posizione di vertice, un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Le nomine sono disposte dal Direttore Amministrativo.

2. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Universita'. I requisiti di ammissione e i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.

3. I dirigenti hanno la responsabilita' della gestione del settore e del risultato delle attivita' degli uffici cui sono preposti. In particolare:

a) organizzano, d'intesa con il Direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione;

b) verificano i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici;

c) esercitano autonomi poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore amministrativo;

d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

e) adottano gli atti, anche provvedimentali, esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;

f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'Universita'.

Articolo 68 Trattamento economico del Direttore amministrativo e retribuzione di
posizione dei dirigenti

1. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, in conformita' a criteri e parametri individuati per legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il trattamento accessorio dei dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

Articolo 69
Aggiornamento e perfezionamento del personale

L'Universita' organizza corsi di aggiornamento professionale, di perfezionamento e di riqualificazione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Articolo 70
Collegio dei revisori dei conti

1. E' costituito il Collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Rettore.

2. Tre revisori effettivi sono designati dal Senato Accademico:

a) uno tra magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a Consigliere, il quale assume le funzioni di presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;

c) uno tra esperti di comprovata qualificazione in materia amministrativa e contabile che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'.

Il Senato Accademico designa anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra.

3. Due revisori effettivi sono scelti dal Rettore:

a) uno fra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato;

b) uno fra i dirigenti del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Rettore sceglie anche uno dei revisori supplenti, nell'ambito delle categorie di cui sopra.

4. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due trienni.

5. Ai membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

6. Compiti e modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione la finanza e la contabilita'.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico assunte a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di Amministrazione e, se di competenza, il Consiglio degli studenti. Esse sono trasmesse al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le modifiche dello Statuto decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A e C conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore.

Articolo 72
Equiparazioni

1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente Statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.

2. Possono concorrere alle cariche elettive per le quali e' previsto il tempo pieno anche i professori ed i ricercatori che, anteriormente alla data della prima votazione, abbiano presentato dichiarazione di opzione per il tempo pieno da far valere in caso di elezione.

Articolo 73
Durata delle cariche elettive

1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente rieleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con l'iscrizione al quarto anno consecutivo come fuori corso o con la perdita della qualita' di studente dell'Universita'.

Articolo 74
Arrotondamenti numerici

Ai fini dell'applicazione del presente Statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.

Articolo 75
Regolamenti di Ateneo

Tutti i Regolamenti previsti dal presente Statuto, o comunque adottati, sono emanati con decreto del Rettore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 76
Assistenti ordinari

Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

Articolo 77
Durata mandati elettivi

1. I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale.

2. In sede di prima applicazione i suddetti mandati scadono con il rinnovo dell'organo collegiale da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di cui al comma 1.

Articolo 78
Approvazione dei Regolamenti per le elezioni degli organi di Polo

1.Ciascun Polo determina, con autonomo provvedimento, modalita' e tempi di espletamento delle elezioni dei propri organi. 2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma precedente, provvede il Rettore con proprio decreto.
 
Allegato A

STRUTTURE PER LA RICERCA

DIPARTIMENTI

ANALISI DELLE DINAMICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

ANALISI DEI PROCESSI ECONOMICI - SOCIALI LINGUISTICI PRODUTTIVI E TERRITORIALI

ANALISI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE

ARBORICOLTURA, BOTANICA E PATOLOGIA VEGETALE

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE

BIOLOGIA E PATOLOGIA CELLULLARE E MOLECOLARE "L. CALIFANO"

BIOLOGIA EVOLUTIVA E COMPARATA

BIOLOGIA VEGETALE

CHIMICA

CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA

CHIMICA DELLE SOSTANZE NATURALI

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA

CHIRURGIA GENERALE, GERIATRICA, ONCOLOGICA E TECNOLOGIE AVANZATE CONFIGURAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ARCHITETTURA

CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI

COSTRUZIONI E METODI MATEMATICI IN ARCHITETTURA

DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO

DIRITTO DEI RAPPORTI CIVILI ED ECONOMICO SOCIALI

DIRITTO DELL'ECONOMIA

DIRITTO ROMANO E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA

DISCIPLINE STORICHE

ECONOMIA AZIENDALE

ECONOMIA E POLITICA AGRARIA

ENDOCRINOLOGIA ED ONCOLOGIA MOLECOLARE E CLINICA

ENERGETICA, TERMOFLUIDODINAMICA APPLICATA E CONDIZIONAMENTI AMBIENTALI

ENTOMOLOGIA E ZOOLOGIA AGRARIA

FARMACOLOGIA SPERIMENTALE

FILOLOGIA CLASSICA "FRANCESCO ARNALDI"

FILOLOGIA MODERNA

FILOSOFIA "A. ALIOTTA"

FILOSOFIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE

FISIOLOGIA GENERALE ED AMBIENTALE

GENETICA, BIOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE

GEOFISICA E VULCANOLOGIA

INFORMATICA E SISTEMISTICA

INGEGNERIA IDRAULICA ED AMBIENTALE "GIROLAMO IPPOLITO"

INGEGNERIA AGRARIA E AGRONOMIA DEL TERRITORIO

INGEGNERIA CHIMICA

INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE

INGEGNERIA DEI TRASPORTI "LUIGI TOCCHETTI"

INGEGNERIA ECONOMICO- GESTIONALE

INGEGNERIA EDILE

INGEGNERIA ELETTRICA

INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

INGEGNERIA GEOTECNICA

INGEGNERIA MECCANICA PER L' ENERGETICA

INGEGNERIA NAVALE

MATEMATICA E APPLICAZIONI "R. CACCIOPPOLI"

MATEMATICO STATISTICO

MEDICINA CLINICA E SCIENZE CARDIOVASCOLARI E IMMUNOLOGICHE

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

MEDICINA PUBBLICA E DELLA SICUREZZA SOCIALE

NEUROSCIENZE E DI SCIENZE DEL COMPORTAMENTO

PATOLOGIA E SANITA ANIMALE

PATOLOGIA SISTEMATICA

PEDIATRIA

PIANIFICAZIONE E SCIENZA DEL TERRITORIO

PROGETT. ARCH. E AMB.: TEORIE E METOD. OPERATIVE

PROGETTAZIONE AERONAUTICA

PROGETTAZIONE E GESTIONE INDUSTRIALE

PROGETTAZIONE URBANA

SCIENZA DEGLI ALIMENTI

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

SCIENZA E INGEGNERIA DELLO SPAZIO "LUIGI G. NAPOLITANO"

SCIENZE AGRONOMICHE E GENETICA VEGETALE

SCIENZE BIOMORFOLOGICHE E FUNZIONALI

SCIENZE CHIMICO AGRARIE

SCIENZE CHIRURGICHE, ANESTESIOLOGICHE - RIANIMATORIE E DELL'EMERGENZA

SCIENZE CHIRURGICHE, ORTOPEDICHE, TRAUMATOLOGICHE ED EMERGENZE

SCIENZE CLINICHE VETERINARIE

SCIENZE DELLA TERRA

SCIENZE DELLO STATO

SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI

SCIENZE FISICHE

SCIENZE INTERNAZIONALISTICHE E DI STUDI SUL SISTEMA POLITICO ED ISTITUZIONALE EUROPEO SCIENZE MEDICHE PREVENTIVE

SCIENZE NEUROLOGICHE

SCIENZE ODONTOSTOMATICOLOGICHE E MAXILLO - FACCIALE

SCIENZE OFTALMOLOGICHE

SCIENZE OSTETRICO GINECOLOGICHE UROLOGICHE E MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE

SCIENZE PENALISTICHE, CRIMINOLOGICHE E PENITENZIARIE

SCIENZE RELAZIONALI "GUSTAVO IACONO"

SCIENZE STATISTICHE

SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI

SOCIOLOGIA

STORIA DELL'ARCHITETTURA E RESTAURO

STRUTTURE, FUNZIONI E TECNOLOGIE BIOLOGICHE

TEORIA E STORIA DELL'ECONOMIA PUBBLICA

TEORIA ECONOMICA E APPLICAZIONI

URBANISTICA

ZOOLOGIA

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA AUDIOVISUALE PER LO STUDIO DELLA CULTURA POPOLARE

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI INGEGNERIA PER I BENI CULTURALI (CIBEC)

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L.U.P.T.)

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LO STUDIO DELLE TECNICHE TRADIZ. NELL'AREA MEDITERRANEA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER L'ANALISI E LA SINTESI DEI SEGNALI

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "AMBIENTE" (CIRAM)

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA "ICONOGRAFIA DELLA CITTA' EUROPEA"

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA CRIACQ-CENTRO DI RICERCHE INTERDIPARTIMENTALE PER L'ACQUACOLTURA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN URBANISTICA ALBERTO CALZABINI

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI BIOMATERIALI (CRIB)

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE URBAN/ECO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI ROMANISTICI "ARANGIO RUIZ"
 
Allegato B

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1994

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994) (Omissis).
 
Allegato C

STRUTTURE PER LA DIDATTICA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA I Corso di Laurea in Giurisprudenza; II Corso di Laurea in Giurisprudenza.

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE Corso di Laurea in Scienze Politiche indirizzi: a) politico-amministrativo; b)politico-sociale; c)storico-politico; d) politico-internazionale; e) politico-economico; Corso di Diploma Universitario in Statistica.

FACOLTA' DI ECONOMIA Corso di Laurea in Economia e Commercio indirizzi: a) economia politica; b) economia industriale; c) economia e legislazione per l'impresa; Corso di Laurea in Economia Aziendale; Corso di Diploma Universitario in Statistica e Informatica per la Gestione delle imprese; Corso di Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese. Corso di Diploma Universitario in Gestione delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni non Profit.

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea in Lettere indirizzi. a) classico; b) moderno. Corso di Laurea in Filosofia. Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (europee) indirizzi: a) filologico-letterario; b) linguistico-glottodidattico; c) storico-culturale. Corso di Laurea in Storia indirizzi: a) antico; b) medioevale; c) moderno; d) contemporaneo e/o tematico-disciplinare: - orientale; - storico-religioso; - storico-sociale; - storico-artistico. Corso di Diploma Universitario di Operatore dei Beni Culturali; Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale; Corso di Diploma Universitario in Assistenti Educatori di Prima Infanzia.

FACOLTA' DI SOCIOLOGIA Corso di Laurea in Sociologia indirizzi: a) organizzativo, economico e del lavoro; b) comunicazioni e mass-media; c) socio-antropologico e dello sviluppo; d) politico istituzionale; e) territorio e ambiente; f) pianificazione sociale.

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia; Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; Corso di Laurea in Biotecnologie indirizzo: a) biotecnologie mediche. Corso di diploma universitario di dietista; Corso di diploma universitario di igienista dentale; Corso di diploma universitario di infermiere; Corso di diploma universitario di logopedista; Corso di diploma universitario di ostetrica/o; Corso di diploma universitario di tecnico audiometrista; Corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista; Corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia; Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica; Corso di diploma universitario di fisioterapista; Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Corso di diploma universitario di tecnico ortopedico; Corso di diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia.

FACOLTA' DI FARMACIA Corso di Laurea in Farmacia; Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche indirizzi: a) farmacologico; b) chimico delle sostanze naturali; c) farmaceutico; d) alimentare farmaco-tecnologico. Corso di Laurea in Biotecnologie indirizzo: a) biotecnologie farmaceutiche. Corso di Diploma Universitario in Controllo di Qualita' nel Settore Industriale Farmaccutico.

FACOLTA'DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Corso di laurea in chimica indirizzi: a) chimica fisica; b) chimica inorganica; c) chimica organica; d) chimica biologica; Corso di laurea in chimica industriale indirizzi: a) ricerca e sviluppo dei materiali; b) ricerca e sviluppo dei prodotti; Corso di laurea in fisica indirizzi: a) fisica nucleare e subnucleare; b) fisica della materia; c) astrofisica e fisica dello spazio; d) teorico-generale; e) didattico e di storia della fisica; f) fisica dei biosistemi; g) fisica terrestre e dell'ambiente; h) elettronico-cibernetico; i) fisica applicata; Corso di laurea in matematica indirizzi: a) generale; b) didattico; c) applicativo; Corso di laurea in scienze naturali indirizzi: a) didattica delle scienze naturali; b) conservazione e gestione degli ambienti naturali; c) paleobiologia e paleoecologia; d) museologia naturalistica; I Corso di laurea in scienze biologiche indirizzi: a) bioecologico; b) biomolecolare; c) biotecnologico; d) biologia integrata; e) fisiopatologico; II Corso di laurea in scienze biologiche indirizzi: a) bioecologico; b) biomolecolare; c) biotecnologico; d) biologia integrata; e) fisiopatologico; Corso di laurea in scienze geologiche indirizzi: a) geologico-paleontologico; b) mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico; c) geofisico e geologico strutturale; d) geologico applicato; Corso di laurea in biotecnologie indirizzo: a) biotecnologie industriali; Corso di laurea in scienza dei materiali indirizzi: a) materiali funzionali; b) materiali strutturali; c) modellistica-teorico; Corso di laurea in informatica; Corso di diploma universitario in scienza dei materiali; Corso di diploma universitario in matematica; Corso di diploma universitario in metodologie fisiche; Corso di diploma universitario in biologia; Corso di diploma universitario in chimica; Corso di diploma universitario in informatica; Corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

FACOLTA' DI INGEGNERIA Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale; Corso di Laurea in Ingegneria Chimica; I Corso di Laurea in Ingegneria Civile indirizzi: a) geotecnica; b) idraulica; c) strutture; d) trasporti. II Corso di Laurea in Ingegneria Civile: indirizzi: a) geotecnica; b) idraulica; c) strutture; d) trasporti. Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali; I Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni; II Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni; Corso di Laurea in Ingegneria Edile; Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica: indirizzi: a) automazione industriale; b) energia. Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica; Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale; Corso di Laurea in Ingegneria Informatica; I Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica: indirizzi a) automazione industriale e robotica; b) costruzioni; c)energia; d) produzione; e) veicoli terrestri. II Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica: indirizzi: a) automazione industriale e robotica; b) costruzioni; c) energia; d) produzione; e) veicoli terrestri. Corso di Laurea in Ingegneria Navale; Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio: indirizzi: a) ambiente; b) difesa del suolo; c) pianificazione e gestione territoriale. Corsi di Diploma Universitario in: a) Ingegneria delle Infrastrutture; b) Ingegneria Informatica; c) Ingegneria Meccanica; d) Ingegneria delle Telecomunicazioni.

FACOLTA' DI ARCHTETTURA Corso di Laurea in Architettura; Corso di Diploma Universitario in Edilizia. FACOLTA' DI AGRARIA Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie; Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari; Corso di Laurea in Biotecnologie indirizzo: a) biotecnologie agrarie vegetali Corsi di Diploma Universitario in: a) produzioni vegetali; b) tecnologie alimentari.

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA Corso di laurea in Medicina Veterinaria; Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; Corso di Laurea in Biotecnologie indirizzo: a) biotecnologie veterinarie Corso di Diploma Universitario in Igiene e Sanita' Animale.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

1) DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE 2) DIRITTO CIVILE 3) DIRITTO COMMERCIALE 4) DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI 5) DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO 6) DIRITTO INTERNAZIONALE 7) DIRITTO E PROCEDURA PENALE 8) ISTITUZIONI REGIONALI FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

1) ARCHEOLOGIA 2) PSICOLOGIA CLINICA 3) PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA 4) PSICOLOGIA SOCIALE APPLICATA 5) STORIA DELL'ARTE

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

1) ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

2) ANATOMIA PATOLOGICA 3) ANESTESIA E RIANIMAZIONE 4) AUDIOLOGIA E FONIATRIA 5) BIOCHIMICA CLINICA 6) CARDIOCHIRURGIA 7) CARDIOLOGIA 8) CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA 9) CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO CHIRURGIA D'URGENZA 10) CHIRURGIA GENERALE I - INDIRIZZO CHIRURGIA GENERALE 11) CHIRURGIA GENERALE II - INDIRIZZO CHIRURGIA GENERALE 12) CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 13) CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA 14) CHIRURGIA PEDIATRICA 15) CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 16) CHIRURGIA TORACICA 17) CHIRURGIA VASCOLARE 18) DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 19) EMATOLOGIA 20) ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO 21) FARMACOLOGIA 22) GASTROENTEROLOGIA 23) GERIATRIA 24) GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 25) IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 26) MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 27) MALATTIE INFETTIVE 28) MEDICINA DEL LAVORO 29) MEDICINA DELLO SPORT 30) MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 31) MEDICINA INTERNA 32) MEDICINA LEGALE 33) MEDICINA NUCLEARE 34) MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 35) NEFROLOGIA 36) NEUROCHIRURGIA 37) NEUROLOGIA 38) OFTALMOLOGIA 39) ONCOLOGIA 40) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 41) OTORINOLARINGOIATRIA 42) PATOLOGIA CLINICA 43) PEDIATRIA 44) P SICHIATRIA 45) PSICOLOGIA CLINICA 46) RADIODIAGNOSTICA 47) RADIOTERAPIA 48) REUMATOLOGIA 49) SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE 50) UROLOGIA.

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 1) APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE

FACOLTA' DI ECONOMIA 1) DIRITTO DELL'ECONOMIA.

FACOLTA' DI FARMACIA 1) FARMACIA OSPEDALIERA 2) FARMACOLOGIA 3) SCIENZA E TECNICA DELLE PIANTE OFFICINALI

FACOLTA' DI INGEGNERIA 1) INFRASTRUTTURE TERMINALI DI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO, TERRESTRE 2) INGEGNERIA SANITARIA ED AMBIENTALE 3) SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

FACOLTA' DI ARCHITETTURA 1) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANA 2) RESTAURO DEI MONUMENTI 3) DISEGNO INDUSTRIALE 4) MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA URBANA 5) PIANIFICAZIONE URBANISTICA 6) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA II

FACOLTA' DI AGRARIA

1) AGRICOLTURA TROPICALE E SUBTROPICALE 2) BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 3) BIOTECNOLOGIE VEGETALI 4) ECONOMIA DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE 5) FITOPATOLOGIA 6) COLTURE IRRIGUE 7) MIGLIORAMENTO GENETICO E PRODUZIONE DELLE SEMENTI 8) GESTIONE DELLA QUALITA' NELLE IMPRESE AGRO-ALIMENTARI 9) VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI AMBIENTI AGRICOLI E FORESTALI 10) SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE 11) COLTURE PROTETTE 12) PARCHI E GIARDINI 13) TECNOLOGIE DEGLI ALLEVAMENTI ANIMALI 14) TECNOLOGIE FRUTTICOLE 15) VALUTAZIONI IMMOBILIARI E D'IMPRESA.

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA 1) ALIMENTAZIONE ANIMALE 2) FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 3) ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 4) MALATTIE INFETTIVE, PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA 5) TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE, DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE INTERFACOLTA'

1) FISICA SANITARIA (IN COLLABORAZIONE TRA LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA E QUELLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI) 2) FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA (IN CONVENZIONE CON LE ALTRE UNIVERSITA' E ISTITUTI UNIVERSITARI DELLA CAMPANIA).
 
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