Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. 308
Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-sexies, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, ed e' previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e imposta di bollo;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a
"il seguente regolamento:
Art. 1. Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma
digitale
1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione, assolvono l'obbligo della registrazione, della trascrizione, dell'iscrizione, dell'annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 18 gennaio 2000, n. 9:
"Art. 1 (Utilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili). - 1.
Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo
l'art. 3, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico
informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di
atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione,
all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari,
nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere
dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del
servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a
specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di
atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico
immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di
trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di
annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per
i quali e' attivata la procedura telematica, sono
presentate su un modello unico informatico da trasmettere
per via telematica unitamente a tutta la documentazione
necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo'
essere prevista la presentazione del predetto modello unico
su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla
quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico
informatico per via telematica, le modalita' di cui al
comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti
in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, fermo il
predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via
telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto
informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro
fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la
presentazione del modello unico informatico rileva
unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione
e alla voltura catastale .
"Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle
autoliquidazioni). - 1. Gli uffici controllano la
regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle
imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili
dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificato,
anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni
dalla presentazione del modello unico informatico, apposito
avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta
versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti
di cui all'art. 10, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986,
n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata
notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi
moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile
per la richiesta della registrazione e si applica la
sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave
nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano
le irregolarita' agli organi di controllo competenti per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per
i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme
versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le
imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente
esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso
all'amminitrazione finanziaria .
"Art. 3-quater (Modifica alla normativa in materia di
imposta di registro). - 1. Nell'art. 42, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: `1. E' principale l'imposta applicata al momento
della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se
diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede
di autoliquidazione nei casi di presentazione della
richiesta di registrazione per via telematica; e'
suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a
correggere errori od omissioni dell'ufficio; e'
complementare l'imposta applicata in ogni altro caso'. .".
"Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina
dell'imposta di bollo). - 1. Nell'art. 1 della tariffa
dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente `1-bis. -
Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri
pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili,
sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro
copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di
formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed
iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi
dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678
del codice civile: lire 320.000.';
b) nelle note, e' aggiunta in fine, la seguente:
`1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto
della richiesta di formalita', mediante versamento da
eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento
degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle
formalita' per via telematica'. .
"Art. 3-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono approvate le
modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis, ed e' previsto un unico
criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla
disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo
unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643;
e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, e' approvato il modello
unico informatico e sono stabilite le modalita' tecniche
necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla
procedura telematica di cui all'art. 3-bis .".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
reca: "Semplificazione in materia di versamenti unitari per
tributi determinati da enti impositori e di adempimenti
connessi agli uffici del registro a norma dell'art. 3,
comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
1998, n. 2 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, reca: "Disciplina dell'imposta di bollo" ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292 - supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, reca: "Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili" ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 -
supplemento ordinario.
- Il decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 650, reca: "Perfezionamento e revisione del
sistema catastale".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: "Modifiche al
libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
immobiliari (in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 1985).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99 -
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277 - supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa":
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti commissioni".
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 39 e 40,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica":
"39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate
puo' essere effettuato anche con sistemi di pagamento
diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se
l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile,
il versamento si considera omesso.
40. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze".
- Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17
giugno 1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 162/I del 19 giugno 1997.
- Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del
3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale -
n. 76 del 28 settembre 1998.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli da 3-bis a 3-sexies del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' riportato
alle note alle premesse nel testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.



 
Art. 2. Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma
digitale
1. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonche' per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, e' trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell'atto.
2. Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtu' di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonche' i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale e' conservata dal pubblico ufficiale.
3. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell'originale dell'atto.
4. A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalita'.
5. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.
6. Gli uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3-sexies, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 si rinvia alle note
alle premesse ove e' riportato il testo dell'art. 1 del
decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, recante: "Istituzione dell'imposta comunale sugli
immobili":
"Art. 18. - 1. I cedenti, donatori, gli eredi e tutte
le altre persone obbligate a presentare gli atti o le
denunce agli effetti delle imposte di registro o di
successione debbono contestualmente produrre una
dichiarazione su modello fornito gratuitamente
dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del
precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell'atto o della
denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne
determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato
per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili;
c) il valore finale dell'area e quello iniziale del
fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma
dell'art. 6".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131:
"4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e
delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed
il numero della registrazione ed appone la quietanza della
somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e'
stata eseguita a debito: l'annotazione dell'avvenuta
registrazione deve essere fatta anche sugli atti
eventualmente allegati".



 
Art. 3. Modalita' tecniche e date di attivazione della trasmissione
telematica
1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalita' tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all'articolo 1 e di quella di cui all'articolo 2 del presente regolamento.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463, e' riportato nelle note alle
premesse nel testo dell'art. 1 del decreto legislativo
18 gennaio 2000, n. 9.



 
Art. 4.
Termine per la richiesta di registrazione
1. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131:
"Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione). -
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in
termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto
dall'art. 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data
dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se
formato all'estero.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di
cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non
sono stati formati in un solo giorno il termine decorre
dalla data di chiusura dell'atto: per le scritture private
autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima
autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della
loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma
3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e
degli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono
richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello
in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato
quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli
elementi previsti dal comma 4-bis dell'art. 67 e, in
mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data
di acquisizione degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la
registrazione deve essere richiesta entro venti giorni
dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso
non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal
trasferimento della sede amministrativa, legale o
secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre
operazioni di cui all'art. 4".



 
Art. 5.
Voltura catastale
1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, e' eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.
3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unita' originaria inscritta in atti.
4. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650, recante: "Perfezionamento e revisione del sistema
catastale":
"Art. 3 (Obbligo delle volture catastali). - Ogni
qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziari
od amministrativi che diano origine al trasferimento di
diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono
tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresi'
l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti
per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla
presentazione delle denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante
presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta
giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle
denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico
erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il
quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della
provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i
diritti trasferiti.
E' data facolta' di inviare le domande di voltura per
posta, mediante plico raccomandato.
Art. 4 (in vigore dal 20 giugno 1996) (Domande di
volture). - Le domande di voltura devono essere compilate
sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione,
unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da
eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti
trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo
comma del precedente art. 3, cosi' come nelle domande di
volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono
essere descritti con gli estremi con i quali sono
individuati in catasto da desumersi da certificati
catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a
quelle dei medesimi atti o denunce. E' pero' consentito
derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di
eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle
dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita
dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti
gli immobili di cui si chiede la voltura, benche' desunti
da certificati di data posteriore agli atti, identificano
esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti
trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle
frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle
derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi
di frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di voltura vanno allegate:
a) copie in carta libera degli atti civili o
giudiziari od amministrativi che danno origine alle domande
stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte,
queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi
alla successione;
b) (soppresso).
Le copie di cui al punto a) devono recare una
attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai
competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli
estremi dell'avvenuta registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto
di trasferimento non vi e' concordanza fra la ditta
iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al
trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche
contenere un elenco specificante gli atti o documenti che
hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui
sopra; ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati
convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte
cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od
emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso
di trasferimento per causa di morte, dimostranti la
cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente quarto comma alla
domanda di voltura deve essere altresi' unita una copia del
corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme
all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione
od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.
Coloro che sono obbligati a presentare le domande di
volture dipendenti da successioni senza testamento, pur
rimanendo responsabili delle domande medesime, che
sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione
l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreche'
abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della
regolare denuncia al competente ufficio".
"Art. 14 (Volture dei beni iscritti nel catasto
edilizio urbano). - Le norme sulle volture catastali
contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni
iscritti nel catasto edilizio urbano".



 
Art. 6.
Formalita' ipotecarie
1. Per l'esecuzione delle formalita' ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalita' stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale e' certificata l'esecuzione della formalita' a norma del codice civile.
2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalita'.



Nota all'art. 6:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 2658 del codice civile:
"Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore). - La
parte che domanda la trascrizione del titolo deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari copia
autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze,
e, se si tratta di scritture private, deve presentare
l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
basta la presentazione di una copia autenticata
dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la
scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre
presentare copia autenticata del documento che la contiene,
munito della relazione di notifica (145 c.p.c.) alla
controparte (2659, 2669, 2670).".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 2658 del codice civile:
"Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore). - La
parte che domanda la trascrizione del titolo deve
presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia
autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze,
e, se si tratta di scritture private, deve presentare
l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un
pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
basta la presentazione di una copia autenticata
dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la
scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre
presentare copia autenticata del documento che la contiene,
munito della relazione di notifica (148 c.p.c.) alla
controparte (2659, 2669, 2670).".



 
Art. 7.
Arrotondamento
1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unita', per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
 
Art. 8.
Imposta di registro
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 41:
1) al comma 1, le parole: "10 mila" sono sostituite dalla parola "mille" e le parole: "5 mila" sono sostituite dalla parola: "cinquecento" e, dopo la parola "superiore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore";
2) al comma 2, le parole: "inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa";
b) all'articolo 76, comma 2, dopo le parole: "presentati per la registrazione", sono inserite le seguenti parole: "o registrati per via telematica".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato
dal decreto qui pubblicato:
"Art. 41 (Liquidazione dell'imposta). - 1. L'imposta,
quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata
dall'ufficio mediante applicazione dell'aliquota indicata
nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le
disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire
mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire
cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unita',
nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per
difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per
eccesso se non inferiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere
in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata
nell'art. 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto
disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato
dal decreto qui pubblicato:
"Art. 76 (Decadenza dell'azione della finanza). - 1.
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi
dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni
dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14,
avrebbero dovuto essere richiesta la registrazione o, a
norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato
il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello
stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero
dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta
dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve
essere notificato entro il termine di decadenza di due anni
dal pagamento dell'imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta
deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per
la registrazione, o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di
imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia
di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare:
dalla data della notificazione della decisione delle
commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa
e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto
ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di
corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla
data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla
data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se
si tratta di imposta suppletiva.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere
notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3
dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere
applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per
chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se
questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
in cui e' avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento
dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando
si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6".
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 76, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
"Art. 41 (Liquidazione dell'imposta). - 1. L'imposta,
quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata
dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata
nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le
disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire
10 mila, per difetto se la frazione non e' superiore a lire
5 mila e per eccesso se superiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere
in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella
tariffa".
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 136/1986, come modificato
dal decreto qui pubblicato:
"Art. 76 (Decadenza dell'azione della finanza). - 1.
(Omissis).
1-bis. (Omissis).
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta
deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per
la registrazione:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di
imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia
di cui all'art. 19, se si tratta di imposta complementare:
dalla data della notificazione della decisione delle
commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa
e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto
ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di
corrispettivo di cui all'art. 72, il termine decorre dalla
data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla
data di presentazione della denuncia di cui all'art. 19, se
si tratta di imposta suppletiva.
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. (Omissis)".



 
Art. 9.
Imposta di bollo
1. Nell'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "all'articolo 2678 del codice civile", sono aggiunte le seguenti: "nonche' le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della tariffa
dell'imposta di bollo, parte prima annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo), come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 1. - 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da
notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti
di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi
all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio
(2/a).
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o
da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli
immobili, sottoposti a registrazione con procedure
telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed
esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di
trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di
voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di
cui all'art. 2678 del codice civile, nonche' le conseguenti
istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e
relativi decreti: all'atto della richiesta di formalita',
mediante versamento da eseguire con le stesse modalita'
previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per
l'esecuzione delle formalita' per via telematica".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-bis, della
tariffa, parte I, connessa al decreto del Presidente della
Repubblica concernente la "Disciplina dell'imposta di
bollo":
"Art. 1. - 1-bis. TARIFFA (Parte I) (Atti, documenti e
registri soggetti all'imposta fin dall'origine)

=====================================================================
Articolo Indicazione degli atti Imposte dovute (lire)
------------------------- della tariffa soggetti ad imposta Fisse Proporzionali ---------------------------------------------------------------------

1. Omissis L. 320.000
1-bis Atti rogati, ricevuti
o autenticati da notaio o da
altri pubblici ufficiali,
relativi a diritti sugli
immobili, sottoposti a
registrazione con procedure
telematiche, loro copie
conformi per uso registrazione
ed esecuzione di formalità
ipotecarie, comprese le note
di trascrizione ed iscrizione,
le domande di annotazione e
di voltura da essi dipendenti
e l'iscrizione nel registro di
cui all'art. 2678 del codice
civile

- Si riporta il testo dell'art. 2678 del codice civile:
"Art. 2678 (Registro generale). - Il conservatore e'
obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui
giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di
presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia
trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il
giorno della richiesta ed il relativo numero di
presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per
cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota,
l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per
trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le
persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione
o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota,
il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera
all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene
l'indicazione del numero di presentazione.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante "Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale":
"Art. 18 (Misura minima dell'imposta proporzionale e
arrotondamento). - 1. Le imposte ipotecaria e catastale
dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori
alla misura fissa e sono arrotondate a lire diecimila per
difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquemila e
per eccesso se superiore".



 
Art. 10.
Imposte ipotecaria e catastale
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 18, la parola: "diecimila" e' sostituita dalla parola: "mille" e la parola: "cinquemila" e' sostituita dalla parola "cinquecento" e, dopo la parola: "superiore", sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 10



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 18 (Misura minima dell'imposta proporzionale e
arrotondamento). - 1. Le imposte ipotecaria e catastale
dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori
alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per
difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento
e per eccesso se superiore, ovvero all'unita', nel caso in
cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la
frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non
inferiore".



 
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