Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 ottobre 2000
Integrazione al decreto direttoriale 31 luglio 2000 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Scandiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli di Scandiano e di Canossa" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 1997 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto direttoriale 31 luglio 2000 recante modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa";
Considerato che, per mero errore materiale, non e' stata presa in considerazione la possibilita' dell'utilizzo del vitigno "Ancellotta" fra i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata ""Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon", cosi' come richiesto dagli interessati;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 e 28 settembre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica del comma 8 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa" da detto Comitato formulata;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il comma 8 dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Scandiano e di Canossa", approvato con decreto dirigenziale 14 luglio 2000, concernente l'elenco dei vitigni complementari che possono concorrere alla produzione del vino a denominazione di origine controllata ""Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon", e' modificato nel modo seguente: "Colli di Scandiano e di Canossa" Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85% per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.
 
Art. 2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
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