Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 23 ottobre 2000
Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 27, della predetta legge n. 488/1999 con i quali, nel prevedere l'istituzione di un canone a favore dello Stato a decorrere dall'anno 2000, si demanda la disciplina delle modalita' attuative ad apposito decreto interministeriale;
Viste le istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli 393 e 394;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante "Proroga dei termini in materia di radiodiffusione", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo";
Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1o dicembre 1998, n. 78/98, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Decreta:
Art. 1.
1. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura e nei limiti ivi previsti.
 
Art. 2.
1. Il pagamento del canone e' effettuato entro il 31 del mese di ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2000, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenuto conto, per quanto concerne la concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico, al netto dei diritti dell'erario.
2. Ai fini della determinazione del canone, per fatturato, si intende il volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le somme sono versate direttamente allo sportello della sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento modello 124T ovvero a mezzo del servizio dei conti cor-renti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il canone. Il versamento deve affluire al capitolo 2569, art. 1 ("Proventi per attivita' e servizi radiotelevisivi privati in ambito nazionale e locale"), del capo XXVI dell'entrata del bilancio dello Stato salvo per quanto concerne la concessionaria pubblica, il cui versamento deve affluire al capitolo 2355 ("Canone annuo dovuto dalla RAI" ) del capo X dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 3.
1. Le somme corrisposte a titolo di canone indebitamente versate possono essere recuperate dai soggetti di cui all'art. 1 detraendole da quanto dovuto in occasione dei successivi versamenti; dell'avvenuta compensazione e' data comunicazione al Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento sul quale e' stato operato il predetto recupero.
2. I predetti soggetti possono, in alternativa, chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di canone, mediante apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale provvede, previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le disposizioni degli articoli 393, 394 e 254 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969 (allegato A).
 
Art. 4.
1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone le societa' sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data dello stesso, al Ministero delle comunicazioni, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche' all'Autorita' di cui al comma 2, copia della attestazione di versamento. Unitamente a detta attestazione, sono inviati, con apposita nota, sottoscritta dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, i dati relativi al fatturato cui il canone si riferisce nonche' copia del bilancio di esercizio approvato.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5.
1. In caso di ritardato versamento delle somme relative al canone, le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine indicato all'art. 2, calcolati al tasso legale vigente.
 
Art. 6.
1. In caso di mancato pagamento del canone e degli interessi da parte dei soggetti di cui all'art. 1, al loro recupero si provvede a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro delle telecomunicazioni
Cardinale

Il Ministro delle finanze
Del Turco
 
Allegato A

Art. 393 (Rimborso di somme indebitamente versate all'erario). - Nel caso di versamento all'erario di somme non dovute, l'amministrazione ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato.
La Direzione provinciale del Tesoro e' competente a disporre, con le modalita' di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a favore di persone fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), concernenti, in via di massima:
le somme versate in piu' per l'acquisto di materiale fuori uso da amministrazioni dello Stato, quando l'importo del contratto sia stato determinato in via presuntiva;
le quote indebite o inesigibili, versate dagli esattori delle imposte dirette o dai ricevitori provinciali per tassa ispezione farmacie e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per contributi delle farmacie non rurali, ecc.;
le trattenute in piu' effettuate sulle pensioni e sugli stipendi;
i versamenti erroneamente effettuati al capo X, per i quali le tesorerie provinciali non hanno potuto provvedere alla rettifica di imputazione;
le somme relative ai vaglia del Tesoro incamerati per perenzione amministrativa;
i depositi provvisori incamerati perche' di data remota;
i sospesi di Tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle tesorerie provinciali alle amministrazioni dello Stato e versate erroneamente all'erario all'atto della restituzione.
La direzione provinciale del Tesoro e' altresi' competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate a capi diversi dal capo X, nel caso in cui le amministrazioni centrali competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione della spesa, uno specifico stanziamento.
Ove si tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria, e per le quali non sia stata ancora emessa quietanza di entrata, si procede nei modi previsti dal precedente art. 254.
Art. 394 (Documenti occorrenti per il rimborso). - Per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in conto entrate del Tesoro (capo X), gli aventi diritto devono produrre alla direzione provinciale del Tesoro motivata istanza su carta bollata, salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti dalla legge,
corredata dai seguenti documenti:
a) quietanza originale comprovante l'avvenuto versamento della somma di cui si chiede il rimborso, ovvero certificato mod. 128T., sostitutivo della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla sezione di Tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento.
Nel caso che si tratti di quietanza collettiva, puo' prodursi copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti;
b) nulla osta al rimborso da parte dell'ufficio che ha disposto il versamento all'erario della somma chiesta in restituzione;
c) certificazioni per attestare la rappresentanza legale, nei casi in cui si renda necessario.
L'istanza, di cui al comma precedente, puo' essere rivolta a una direzione provinciale del Tesoro diversa da quella coesistente alla Tesoreria che ha rilasciato la quietanza.
Qualora il rimborso riguardi somme non affluite al capo X, la domanda va indirizzata all'amministrazione centrale competente, la quale - ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa, apposito capitolo per il rimborso - trasmette, facendo risultare tale circostanza, l'istanza alla direzione provinciale del Tesoro coesistente alla Tesoreria che ha rilasciato la quietanza, per le conseguenti operazioni di rimborso.
Art 254 (Somme erroneamente accreditate al conto corrente postale di Tesoreria). - Le somme erroneamente accreditate, in tutto o in parte, al conto corrente postale di Tesoreria e per le quali non siano state ancora emesse le corrispondenti quietanze di entrata,
sono restituite al versante.
La restituzione e' disposta:
a) dagli uffici competenti ad apporre il visto sulle distinte di cui al successivo art. 267, quando per i relativi versamenti sia prevista tale formalita';
b) dalla direzione provinciale del Tesoro, negli altri casi.
I predetti uffici, accertato che il versamento e' in tutto o in parte non dovuto, autorizzano la Tesoreria a disporre il rimborso delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo.
La Tesoreria, in base alla predetta autorizzazione, emette, per l'importo erroneamente versato vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire all'indirizzo del versante, previa annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle lettere della direzione provinciale del Tesoro.
 
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