Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto della R & P Assicurazioni S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 01706).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP 20 novembre 1998, n. 1041, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla R & P Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;
Viste le delibere assunte in data 7 aprile 2000 e 12 maggio 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della R & P Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli ex articoli 1, 5, 8 e 17 dello statuto sociale, abrogati e sostituiti dagli attuali articoli 1, 5, 8 e 18, nonche' l'inserimento di un nuovo articolo 16-bis, rinumerato 17, e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della R & P Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:
abrogazione dell'ex art. 1 (denominazione - sede - durata - oggetto); denominazione sociale;
nuovo art. 1 (denominazione - sede - durata - oggetto); variazione della denominazione sociale in "R & P Webins S.p.a., Societa' per azioni";
abrogazione dell'ex art. 5 (capitale); precedente ammontare del capitale sociale in lire: 10.000.000.000. Versamenti in conto capitale o in conto aumento di capitale: effetti e modalita';
nuovo art. 5 (capitale); nuova determinazione del capitale sociale in euro: 5.160.000 (cinquemilionicentosessantamila), diviso in n. 1.032.000 (unmilionetrentaduemila) azioni da euro 5 (cinque) ciascuna;
abrogazione dell'ex art. 8 (assemblee); convocazione delle assemblee;
nuovo art. 8 (assemblee); modalita' di convocazione delle assemblee e luogo di tenuta delle stesse. Termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano. Possibilita' di convocazione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio sindacale. Casi di regolarita' di costituzione delle assemblee pur in mancanza di regolare convocazione;
inserimento nuovo art. 16-bis rinumerato 17 (amministrazione); introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita';
abrogazione dell'ex art. 17 (collegio sindacale); nomina ed emolumento dei sindaci;
nuovo art. 18 (collegio sindacale); nomina dei sindaci e designazione del presidente del collegio sindacale. Cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi. Retribuzione dei sindaci: modalita';
ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili); invariato nel testo;
ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili); invariato nel testo;
ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili); invariato nel testo;
ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili); invariato nel testo;
ex art. 22, rinumerato art. 23 (scioglimento e liquidazione); invariato nel testo;
ex art. 23, rinumerato art. 24 (scioglimento e liquidazione); invariato nel testo;
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2000
Il presidente: Manghetti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone