Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 20 luglio 2000
Definizione della misura del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, recante "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213", di seguito definito "regolamento";
Considerato che l'art. 2 del regolamento, dispone che il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto avente efficacia triennale, adottato previo parere della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalita' di cui al regolamento medesimo, oltre che la misura percentuale del contributo in favore dei soggetti produttori delle opere, e del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento, la misura percentuale del contributo in favore dei soggetti produttori delle opere deve essere articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile;
Ritenuto di dover procedere alla definizione del limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalita' di cui al regolamento citato, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, oltre che dei contributi in favore dei produttori dei film ed in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani;
Visto il parere della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, espresso nella riunione del 12 giugno 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'erogazione del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' destinata, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, la somma di lire trentacinque miliardi, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo.
 
Art. 2.
1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento, in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, destinato al patrimonio dell'impresa produttrice del film, e' fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:
a) per la parte degli incassi da lire cento milioni a lire cinque miliardi, il 25% degli incassi medesimi;
b) per la parte degli incassi superiori a lire cinque miliardi e fino a lire dieci miliardi, il 20% degli incassi medesimi;
c) per la parte degli incassi che superano lire dieci miliardi, e sino al limite massimo ammissibile, fissato in lire quaranta miliardi, il 10% degli incassi medesimi.
 
Art. 3.
1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del regolamento, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia, e' fissata in misura corrispondente all'1% degli incassati realizzati dall'opera medesima, nei termini ed alle condizioni di cui al regolamento.
 
Art. 4.
1. In nessun caso potranno essere disposte liquidazioni dei contributi in violazione del limite complessivo di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organi competenti per il controllo.
Roma, 20 luglio 2000
Il Ministro: Melandri Registrato alla Corte di conti, il 9 ottobre 2000 Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 85
 
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