Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 ottobre 2000
Procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 22 ottobre 1999, n. 437, che stabilisce che la procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale, da parte del Ministero delle finanze, ai fini del rilascio della carta di identita' e del documento di identita' elettronico, sia disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, che detta disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale", che, all'art. 2, disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della richiamata legge n. 63/1993, ha stabilito le modalita' tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che il Ministero delle finanze, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, tramite il proprio sistema informativo, genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicita';
Considerato che il Ministero dell'interno ha predisposto il sistema di accesso e interscambio anagrafico, inserito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, per lo scambio telematico tra i comuni dei dati anagrafici e la loro diffusione agli enti pubblici destinatari di tali informazioni per fini istituzionali;
Considerato che la realizzazione di tale progetto, gia' avviata dal 1o gennaio 1999, e' stata ritenuta prioritaria dal Governo nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, in vista del pieno conseguimento della semplificazione burocratica, della riduzione dei costi dei servizi pubblici e del rilascio della carta d'identita' elettronica;
Considerato che il Ministero delle finanze ha predisposto il sistema di interscambio tra anagrafe tributaria ed enti locali, inserito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, per lo scambio telematico dei dati in materia tributaria;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per D.P.C.M.: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;
b) per documento: la carta di identita' elettronica e/o il documento d'identita' elettronico, di cui all'art. 2 del D.P.C.M., costituito dall'insieme del supporto fisico e dei supporti informatici;
c) per SAIA: il sistema predisposto dal Ministero dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico;
d) per SIATEL: il sistema predisposto dal Ministero delle finanze per l'interscambio dei dati in materia tributaria;
e) per anagrafi comunali: l'anagrafe della popolazione residente e l'anagrafe degli italiani residenti all'estero tenute dai comuni;
f) per cittadino/i: i cittadini italiani e i cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali.
 
Art. 2.
Principi generali
1. Il codice fiscale e' generato e assegnato dal Ministero delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976.
2. Ai fini del rilascio del documento, i comuni devono inserire nelle proprie anagrafi il codice fiscale del cittadino, secondo le modalita' indicate nei successivi articoli 4 e 5, con l'indicazione della conferma della sua validita' effettuata dal Ministero delle finanze.
3. A regime, l'interscambio dei dati necessari all'attribuzione dei codici fiscali tra i comuni e il Ministero delle finanze avviene, telematicamente, tramite il SAIA ovvero tramite il SIATEL.
 
Art. 3.
Adempimenti dei comuni
1. Ai fini dell'acquisizione del codice fiscale da attribuire a chi ne sia sprovvisto ovvero a seguito di prima iscrizione nelle proprie anagrafi, i comuni trasmettono telematicamente al Ministero delle finanze i seguenti dati anagrafici del cittadino al quale deve essere rilasciato il documento:
cognome;
nome;
data di nascita;
luogo di nascita;
sesso;
residenza.
2. Ove intervengano aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 o in caso di decesso del cittadino, i comuni trasmettono telematicamente le relative informazioni al Ministero delle finanze.
3. Nel caso di difformita' tra i dati anagrafici comunali e quelli in possesso del Ministero delle finanze, i comuni provvedono tempestivamente ad effettuare gli accertamenti necessari e a dare comunicazione dell'esito degli stessi al predetto dicastero, ai fini dell'attribuzione del codice fiscale definitivo.
4. Acquisiti dal Ministero delle finanze, con le modalita' indicate nei successivi articoli 4 e 5, i codici fiscali di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, i comuni provvedono ad aggiornare tempestivamente le proprie anagrafi, informandone contestualmente il Ministero dell'interno, tramite il SAIA.
 
Art. 4.
Adempimenti del Ministero delle finanze
1. Il Ministero delle finanze, ricevuti i dati anagrafici dei cittadini di cui al precedente art. 3, provvede a comunicare telematicamente ai comuni i relativi codici fiscali, garantendone l'unicita'.
 
Art. 5.
Fase iniziale di confronto
1. Ai fini dell'allineamento iniziale dei dati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell'archivio del Ministero delle finanze, i comuni trasmettono al predetto Ministero le informazioni anagrafiche necessarie per la validazione dei codici fiscali degli iscritti nelle anagrafi comunali. La trasmissione delle predette informazioni e' effettuata per via telematica, tramite il SAIA ovvero tramite il SIATEL, oppure su supporto informatico, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con apposita circolare dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.
2. Il Ministero delle finanze, effettuato il controllo, trasmette i codici validati ai comuni con le modalita' di cui al comma 1.
3. I comuni aggiornano le proprie anagrafi con i codici validati dal Ministero delle finanze, informandone il Ministero dell'interno tramite il SAIA.
4. Le posizioni che dopo il predetto confronto risultassero ancora non allineate saranno definite con le modalita' indicate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 6.
Fase di sperimentazione del documento
1. I comuni che intendono partecipare alla fase di sperimentazione prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel presentare il relativo progetto al Ministero dell'interno, devono dichiarare di aver effettuato il confronto di cui al precedente art. 5.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i comuni devono altresi' specificare di aver effettuato o avviato, gli accertamenti necessari alla verifica dei casi di difformita' tra i dati anagrafici dagli stessi detenuti e quelli in possesso del Ministero delle finanze e di averne dato comunicazione a tale Ministero ai fini dell'attribuzione del codice fiscale definitivo.
Roma, 6 ottobre 2000
Il Ministro dell'interno
Bianco

Il Ministro delle finanze
Del Turco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone