Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2000
Direttiva sull'applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo ai poteri di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale prevede che cliente idoneo del mercato elettrico e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
Visto l'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, per il quale hanno tra l'altro diritto alla qualifica di clienti idonei le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, i consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui;
Visto il comma 3, lettera b), del citato art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh, e il comma 4, lettera b), del medesimo art. 14, in base al quale a decorrere dal 1o gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
Vista la delibera n. 91/99 dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, avente ad oggetto la definizione delle modalita' di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei e i relativi allegati;
Visto l'art. 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ove ne ricorrano le condizioni;
Considerato che lo scopo perseguito dal citato art. 25 della legge n. 488 del 1999 e' quello di agevolare l'accesso delle pubbliche amministrazioni al mercato liberalizzato dell'energia elettrica, tramite la costituzione o la partecipazione a consorzi per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo;
Considerato che l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica abilita le pubbliche amministrazioni a stipulare, in regime di libera concorrenza, contratti di fornitura di energia elettrica a condizioni piu' vantaggiose direttamente con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, consentendo di ottenere una riduzione significativa della spesa pubblica inerente i consumi energetici;
Sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Sentita, altresi', l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

E m a n a
la seguente direttiva:
1. Oggetto e ambito di applicazione.
La presente direttiva definisce i criteri e le modalita' per la costituzione dei consorzi e per la partecipazione ai consorzi medesimi delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei contenute nell'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nella delibera n. 91/99 dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
La presente direttiva e' indirizzata alle pubbliche amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Costituzione e disciplina dei consorzi.
2.1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della costituzione dei consorzi previsti dall'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si attengono ai seguenti criteri:
a) le amministrazioni interessate procedono alla costituzione dei consorzi sulla base di un'attenta analisi costi-benefici che tenga conto di tutte le condizioni tecniche, economiche e di mercato che possono rendere utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica in qualita' di clienti idonei ai sensi della normativa sopra richiamata rispetto al ricorso al mercato vincolato, avuto riguardo all'esigenza di razionalizzare la spesa e di ridurre gli oneri attualmente sostenuti per il soddisfacimento del proprio ordinario fabbisogno energetico;
b) il consorzio e le pubbliche amministrazioni ad esso partecipanti, per ubicazione e consumi annuali di energia elettrica, devono possedere, all'atto della costituzione del singolo consorzio ed anche come somma dei consumi dei singoli componenti il consorzio stesso, i requisiti specificati dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento della qualita' di cliente idoneo del mercato elettrico, come previsti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dalle eventuali successive modificazioni di tale disciplina;
c) il consorzio non deve avere scopo di lucro;
d) il consorzio, deve avere per esclusivo oggetto sociale, attraverso il conseguimento della qualita' di cliente idoneo ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'acquisto, alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero, dell'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei consorziati. Il consorzio potra' svolgere anche attivita' di promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico in favore dei consorziati, nonche' la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati per materie attinenti all'oggetto sociale;
e) e' esclusa ogni prestazione di servizi o forniture in favore di terzi.
2.2. Il funzionamento del consorzio e' disciplinato dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento consortile, con l'osservanza delle condizioni previste al punto 2.1 e nel rispetto dei principi di par condicio, di non discriminazione e di trasparenza.
2.3. Gli atti di cui al precedente punto 2.2 individuano e disciplinano, tra l'altro:
a) la sede del consorzio;
b) la durata del consorzio;
c) le modalita' di ammissione dei nuovi consorziati, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi 2, 3 e 4, lettera b), del decreto legislativo n. 79 del 1999, e successive modificazioni;
d) le modalita' e i casi di recesso e di esclusione dei consorziati, prevedendo in ogni caso l'esclusione del consorziato qualora abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti specificati dall'art. 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
e) la determinazione del fondo consortile e l'entita' dei contributi dovuti dai consorziati, nonche' le modalita' e i criteri per la determinazione di eventuali contributi una tantum;
f) gli obblighi dei consorziati, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla fornitura dell'energia elettrica ed ai casi di insolvenza nei relativi pagamenti;
g) le modalita' di utilizzo dell'energia elettrica acquistata e la sua attribuzione ai consorziati, nonche' i criteri di imputazione della relativa spesa, modellando preferibilmente i rapporti secondo lo schema giuridico del mandato con rappresentanza.
2.4. La partecipazione delle pubbliche amministrazioni a consorzi gia' esistenti e' consentita qualora i consorzi stessi rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti per la costituzione di nuovi consorzi ai quali partecipino, in via o meno esclusiva, le pubbliche amministrazioni medesime, secondo quanto previsto nei punti 2.1, 2.2 e 2.3.
Si invitano il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito delle rispettive competenze, ad adottare direttamente o indirettamente tutte quelle iniziative di informazione, sensibilizzazione, promozione, organizzazione e consulenza dirette a favorire la costituzione, la partecipazione e lo sviluppo di consorzi tra le pubbliche amministrazioni per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo.
Si invitano altresi' le regioni, in attuazione della facolta' loro riservata dall'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 79 del 1999, ad adottare, ove non abbiano gia' provveduto, gli atti di programmazione regionale ivi previsti, al fine di facilitare e sviluppare la costituzione di consorzi tra pubbliche amministrazioni ubicate in aree anche diverse da quelle individuate attraverso il criterio di contiguita' territoriale tra singoli comuni, estendendo in tal modo le opportunita' connesse all'accesso al libero mercato dell'energia elettrica al maggior numero possibile di pubbliche amministrazioni.
Roma, 18 settembre 2000
Il Presidente: Amato Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 319
 
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