Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2000, n. 301
Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;
Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino della Scuola centrale tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 287 del 1999, nonche' della riforma del Ministero delle finanze con l'istituzione delle Agenzie fiscali e della progressiva realizzazione del federalismo fiscale con il trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;
Ritenuto, quindi, necessario far si' che la Scuola centrale tributaria possa offrire, in concorrenza con altre istituzioni pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la professionalita' di tutti gli addetti al settore della fiscalita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;
Considerato che il presente regolamento, come affermato dal citato Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso puo' essere disposta l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Natura e compiti della Scuola Centrale Tributaria
1. La Scuola Centrale Tributaria, di seguito denominata Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, autonomia organizzativa e contabile.
2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonche', su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalita', del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attivita' formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresi', nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria. Puo' svolgere attivita' formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro delle finanze.
3. La Scuola continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni, societa' e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- L'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato
dall'art. 9 del presente regolamento, recitava: "Art. 5
(Scuola centrale tributaria). - 1. La Scuola centrale
tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro
delle finanze, provvede alla formazione, alla
specializzazione, all'addestramento del personale
finanziario. Organizza, altresi', d'intesa con la Direzione
generale degli affari generali e del personale, con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le
organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per
il reclutamento del personale amministrativo e tecnico
dell'amministrazione finanziaria, nonche' corsi per
l'accesso alla dirigenza.
2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale
tributaria e' scelto tra i dipendenti del Ministero delle
finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi
didattici ed al conferimento degli incarichi di
insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto
tra i professori ordinari dell'Universita'. Il rettore e'
coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui
stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro
docenti, i direttori generali del Ministero, compreso
quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonche' il direttore amministrativo.
3. L'insegnamento e' affidato anche ad un corpo stabile
di docenti nei limiti di un contingente stabilito con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i
magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello
Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati
a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola
sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento,
oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma
3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono
essere svolti corsi in materia tributaria anche per il
personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni
dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale
appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati
esteri, purche' l'organizzazione di tali corsi non comporti
oneri di spesa a carico della Scuola.
5. E' prevista, infine, l'istituzione di un convitto
interno per gli impiegati partecipanti ai corsi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996, n. 526, reca: "Regolamento recante norme per il
funzionamento della Scuola centrale tributaria". - Il
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556, reca: "Disposizioni urgenti in
materia di imposizione diretta ed indiretta, di
funzionalita' dell'amministrazione finanziaria di gestione
fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso
tributario". - Il comma 4, dell'art. 7, del citato
decreto-legge n. 437/1996, abrogato dall'art. 9 del
presente regolamento, recitava: "4. La Scuola centrale
tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della
legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del
Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di
settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei
predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento
di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e
consorziarsi con universita', enti di ricerca ed istituti
italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare
compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare
pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro
materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle
attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo
di restituzione".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca:
"Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59". - L'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 287 del 1999, recita: "Art. 8 (Riordino
della Scuola centrale tributaria). - 1. Le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3,
commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4
e 5, e all'art. 6, comma 1, nonche' i princi'pi desumibili
dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7
del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per
il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria
del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.
17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
e con corrispettivo a carico del committente, svolgere
attivita' formative e di ricerca anche in favore di
soggetti privati, eventualmente consorziandosi o
associandosi con enti e societa'.
3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991,
n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonche' quelle recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". - I commi 3 e 4-bis
dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988, recitano:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, reca: "Riordino della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica".
- L'ultimo comma dell'art. 63 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, recita:
"Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e
sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e'
istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.".



 
Art. 2.
Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola
1. Sono organi della Scuola: il Rettore, il Direttore amministrativo ed il Consiglio direttivo. Il rettore, in qualita' di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali e ne e' responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.
2. Il Rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con decreto del Ministro delle finanze.
3. All'ufficio del Direttore amministrativo e' preposto un dirigente il quale ha la responsabilita' gestionale ed organizzativa della Scuola.
4. Il Direttore amministrativo e' scelto, dal Ministro delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; e' ordinatore primario di spesa.
5. Il Rettore nomina un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Rettore.
6. Il Rettore ed il Prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attivita' per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualita' didattica e scientifica nei settori di competenza. Il Prorettore ed i Responsabili di area sono scelti fra i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo.
7. Il Consiglio direttivo e' composto dal rettore che lo presiede, dal consigliere per le politiche della formazione, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attivita' didattiche per le finalita' di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalita' di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennita'. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi l'opportunita'.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- L'art. 23 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993, recita: "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). -
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo
agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a
quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento
degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in
sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti
generali in servizio alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i
dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai
sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque
anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri
dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e
tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la
necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' di elezione del componente del
comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il
regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di
carattere finanziario, per la gestione del personale
dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune
forme di collegamento con le altre amministrazioni
interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una
banca dati informatica contenente i dati curricolari e
professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere
la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi
fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e
locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione
europea".



 
Art. 3.
Nomina e durata degli organi e dei responsabili
1. Il Rettore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore puo' essere, altresi' scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione.
2. Il Rettore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma.
3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonche' i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, incrementato da un'indennita' di carica stabilita, con le modalita' previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza.
4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e' definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.



Note all'art. 3:
- Il comma 6, dell'art. 19, del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, recita: "6. Gli incarichi
di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con
contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure,
entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".



 
Art. 4.
Sede della Scuola
1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere.
 
Art. 5.
Incarichi
1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalita' collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.
4. I professori della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'.
 
Art. 6. Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa
della Scuola
1. Il Rettore definisce, sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalita' di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore e l'erogazione delle relative indennita' e compensi; i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennita' ed i compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato.
 
Art. 7.
Incompatibilita'
1. Il Rettore, il Prorettore, i Responsabili di area e i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa non possono svolgere, pena la cessazione immediata dell'incarico, attivita' libero professionale, in via diretta o indiretta; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa e' informato il Rettore, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.
 
Art. 8.
Modalita' di funzionamento e norme transitorie
1. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Rettore, sentito il Direttore amministrativo, trasmette al Ministro delle finanze un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorita' indicati dal Ministro stesso, individuando la dotazione finanziaria minima occorrente.
2. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati.
3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti a conferma gli incarichi di rettore e professore stabile della Scuola, ovvero sono revocati con provvedimento espresso.
 
Art. 9.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce altresi' dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 6.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 settembre 2000
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 213



Note all'art. 9:
- Per il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, vedi nota alle premesse.
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze". - Per
l'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato dal
presente regolamento, vedi nelle note alle premesse. -
Per il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556,
abrogato dal presente regolamento, vedi nelle note alle
premesse. - La legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in
materia di imposizione diretta e indiretta, di
funzionalita' dell'amministrazione finanziaria, di gestioni
fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso
tributario". - Il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: "Regolamento
recante norme per il funzionamento della Scuola centrale
tributaria".



 
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