Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 3 agosto 2000, n. 294
Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;
Sentito il Ministro dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 258 del 23 marzo 2000;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 10 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 3262 del 25 luglio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10.
3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificita' della materia, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come "decreto n. 34".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge
quadro in materia di lavori pubblici", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
19 febbraio 1994, n. 41:
"11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, recante: "Istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n.
41.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in
materia di lavori pubblici", si veda in note alle
premesse".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
1999, n. 302.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Requisiti generali
1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34.
2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attivita' economica "conservazione e restauro di opere d'arte".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
"Art. 17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I
requisiti d'ordine generale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono
a Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei
riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna
passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale a carico del titolare, del legale
rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico
per reati che incidono sulla moralita' professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarita', definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le
competenti camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, ovvero presso i registri professionali dello
Stato di provenienza, con indicazione della specifica
attivita' di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di
liquidazione o di cessazione dell'attivita';
h) inesistenza di procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di
lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di
lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2. L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione
i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano
l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione.
Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da
sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle societa' commerciali,
delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra
imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa'
in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli
accomandatari se si tratta di societa' in accomandita
semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti
di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di
societa' o di consorzio".



 
Art. 3.
Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:
a) adeguata idoneita' tecnica;
b) adeguata idoneita' organizzativa per le imprese con piu' di quattro addetti;
c) adeguata capacita' economica e finanziaria.
 
Art. 4.
Idoneita' tecnica
1. L'adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;
b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Societa' organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione;
c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui e' chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione.
 
Art. 5
Idoneita' organizzativa

1. Le imprese con piu' di quattro addetti devono avere una adeguata idoneita' organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al cinquanta per cento del medesimo organico.
2. Le imprese con un numero di addetti superiore a venti devono avere una adeguata idoneita' organizzativa dimostrata dalla contestuale presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7 e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore rispettivamente al trenta ed al quaranta per cento dell'organico complessivo.
3. Il calcolo delle unita' previste dai commi 1 e 2 e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore.
4. I restauratori e gli operatori qualificati previsti dai commi 1 e 2 devono avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa, ovvero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.
 
Art. 6
Capacita' economica e finanziaria

1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da referenze bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, idonee a garantire la solvibilita' dell'impresa in relazione all'importo della classifica per la quale l'impresa chiede la qualificazione.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.



 
Art. 7
Restauratore di beni culturali

1. Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende:
a) per i lavori relativi alle superfici decorate di beni architettonici e ai beni mobili di interesse artistico, storico e
archeologico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola
di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed ha
svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente e in
proprio, con regolare esecuzione certificata da parte
dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie
decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello
scolare mancante a compiere il quadriennio, e comunque non
inferiore a due anni, ovvero ancora, colui che ha svolto attivita'
di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio, per non
meno di otto anni, dei quali almeno cinque gia' svolti alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare
esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei
beni sui quali e' stato eseguito il restauro; b) per i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di
interesse artistico e storico, colui che ha conseguito un diploma
presso una scuola statale, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a tre
anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e
ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente ed
in proprio con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni restaurati, per un periodo di tempo
almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il
triennio, ovvero ancora ha svolto attivita' di restauro dei beni
predetti, direttamente ed in proprio, per non meno di sei anni,
dei quali almeno quattro compiuti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui e' stato
eseguito il restauro.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 224 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante: "Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 66/L alla Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2000, n. 98:
"Art. 224 (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili
e superfici decorate). - 1. Per gli interventi sui beni
mobili di interesse storico-artistico e sulle superfici
decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui
all'art. 27, comma 2, della legge, l'ufficio di direzione
dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della
legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1
nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'art. 28,
comma 4, della legge, l'organo di collaudo comprende un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso
dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della
legge".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, gia' citato nelle note
alle premesse:
"Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409".



 
Art. 8
Operatore qualificato per i beni culturali

1. Per gli effetti del presente regolamento, per operatore qualificato per i beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.



Nota all'art. 8:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".



 
Art. 9
Lavori utili per la qualificazione

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 5 e' redatta in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, gia' citato nelle note alla premessa:
"7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti
in conformita' allo schema di cui all'allegato D e
contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con
buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede
arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e
per gli scavi archeologici, la certificazione deve
contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela
del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati
rilasciati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento".
- Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
"Art. 23 (Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti
all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la
certificazione rilasciata dal committente ed il certificato
di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata
dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata
dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il
loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la
dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e
con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento
comprovante i lavori eseguiti".



 
Art. 10.
Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti e' comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.
2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.



Nota all'art. 10:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' gia' stata citata
nelle note all'art. 8.



 
Art. 11.
Specificita' degli interventi
1. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facolta' della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 7, della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:
"7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora
ciascuna di tali opere superi altresi' in valore il 15 per
cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresi'
l'elenco delle opere di cui al presente comma".



 
Art. 12.
Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Societa' organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attivita' documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa.
2. La sussistenza dei requisiti e' determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 2000
Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 84
 
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