Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL MOLISE
DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996;
Visto il decreto rettorale n. 964 del 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998, con il quale e' stato modificato il precitato statuto;
Viste le delibere del 15 e 31 maggio 2000 con la quale il senato accademico integrato ex art. 22 dello statuto, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, ha approvato tutte le modifiche di adeguamento agli articoli 3, 9, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 45 e 55, nonche' all'allegato dello statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
Vista la rettorale prot. n. 13787 del 2 giugno 2000 con la quale il suddetto statuto, modificato, e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
Vista la nota ministeriale prot. n. 2607 del 19 settembre con la quale il predetto dicastero ha trasmesso il decreto ministeriale del 19 settembre 2000 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimita' alle modifiche apportate agli articoli numeri 9, 13, 22, 24 e 38, nonche' un rilievo di merito alla modifica apportata all'art. 25;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 ottobre 2000, adottata, all'unanimita' e, comunque con la maggioranza superiore ai tre quinti dei componenti;
Vista la delibera del senato accademico integrato del 4 ottobre 2000, adottata all'unanimita' e, comunque con la maggioranza superiore ai tre quinti dei componenti;
Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche allo statuto di autonomia;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996, e modificato con decreto rettorale n. 964 del 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998, e' modificato agli articoli 3, 9, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 55 e al suo allegato, che si riportano integralmente nel testo annesso al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Campobasso, 4 ottobre 2000
Il rettore: Cannata
 
STATUTO
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3.
Attivita' didattiche e formative
1. L'Universita' organizza e coordina, nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo, le attivita' necessarie al conseguimento dei livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale.
2. L'Universita' promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attivita' inerenti alla didattica in conformita' alle modalita' organizzative stabilite dai regolamenti di Ateneo.
4. L'Universita', per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, puo', nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera, purche' non dipendenti da universita' italiane, di comprovata ed adeguata qualificazione professionale e/o scientifica, per lo svolgimento di attivita' didattica formale e integrativa nelle differenti tipologie di corso di studio attivate nell'Ateneo, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
5. L'Universita' promuove e stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti piu' ampie possibilita' di formazione.
6. L'Universita' promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale, anche ad integrazione del tirocinio professionale nonche' corsi di istruzione permanente e ricorrente, periodi di tirocinio pratico, viaggi e visite di studio.
7. L'Universita' ha tra i propri scopi la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e, a tal fine, ricerca e realizza forme di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative e centri di ricerca didattica ed educativa.
Art. 9.
Rapporti con l'esterno
1. L'Universita', in conformita' ai principi generali sanciti dal presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con altre universita', istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali.
2. L'Universita' partecipa ad iniziative e programmi di ricerca e di formazione universitaria e professionale in collaborazione con enti pubblici e privati mediante la stipula di contratti e convenzioni.
3. Essa favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.
4. L'Universita' realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo.
5. L'Universita' favorisce la partecipazione, il coinvolgimento, l'aggiornamento e la formazione, qualora questo non osti con l'assolvimento dei compiti istituzionali, del proprio personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo ai programmi ed ai contratti di ricerca, nonche' alle iniziative di formazione, anche professionale, realizzati da altri enti pubblici e privati, in particolare con quelli ai quali l'Universita' partecipa come ente promotore. Al riguardo, il tempo pieno, con i limiti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dal decreto legislativo n. 297/1999, e' compatibile con l'assunzione di incarichi retribuiti occasionali, conferiti da enti pubblici e privati, di ricerca di base o applicata o di trasferimento, convenzionati o associati con l'Universita', anche in forma di societa' di capitali, nonche' con la partecipazione agli organi collegiali e di governo dei suddetti enti, previa autorizzazione rilasciata ai sensi di apposito regolamento sentito il consiglio delle competenti strutture didattiche.
Art. 12.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita'.
In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:
a) le modalita' per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonche' quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
b) le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
c) le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;
d) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
e) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'amministrazione centrale e periferica in conformita' a quanto previsto nel presente statuto.
2. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta' e di dipartimento, nonche' il consiglio degli studenti per quanto di competenza.
3. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico nella composizione integrata di cui all'art. 22, comma 2, del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 13.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio.
2. Esso stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' organizzative dell'attivita' didattica comune a piu' corsi di studio, delle attivita' di formazione, delle attivita' e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori universitari, nonche' con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedonocollegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attivita' didattiche e formative. Esso, altresi', prevede nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso universita' straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
3. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facolta', sentito il consiglio degli studenti.
4. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico nella composizione integrata di cui all'art. 22, comma 2, del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facolta'.
Art. 14.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione
la finanza e la contabilita'
1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
2. Il regolamento disciplina, altresi', la possibilita' dell'Universita' di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.
3. Nel regolamento e' stabilita la facolta' di avvalersi, con delibera del consiglio di amministrazione, anche di avvocati del libero Foro nonche' di avvocati dell'Universita' iscritti ad apposito albo.
4. In sede di apposito regolamento, valutata la necessaria coesistenza tra l'eventuale attivita' per conto terzi e la dovuta attivita' istituzionale di ricerca e insegnamento, saranno determinati il tetto ed i criteri per il compenso individuale sulle prestazioni svolte per conto terzi all'interno delle strutture universitarie.
5. Il regolamento e' deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, i consigli di facolta' e di dipartimento.
6. Sulla base del regolamento, l'Universita' puo' porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a societa' e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a societa' di capitali in Italia ed all'estero, per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche, di ricerca e di formazione ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. Puo', altresi', far ricorso, secondo la legislazione vigente, a forme di affidamento all'esterno per la gestione di servizi strumentali alla ricerca e alla didattica istituzionali. Nel rispetto dei principi di contabilita' pubblica il regolamento, inoltre, deve prevedere norme di adeguamento a forme di pagamento idonee per l'acquisto di beni e servizi, anche all'estero, tramite il commercio elettronico.
Titolo II
ORGANI DI ATENEO
Capo I
Organi di governo
Art. 20.
Rettore - Elezione
1. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia in ruolo e fuori ruolo a tempo pieno o che si impegnino ad optare per questo regime in caso di elezione. Il rettore dura in carica tre anni accademici. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il rettore, oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo.
La carica di rettore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.
2. L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta' e nel consiglio di amministrazione;
c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione;
d) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione.
Art. 22.
Senato accademico - Composizione
Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) i direttori dei dipartimenti;
e) il direttore amministrativo, con voto consultivo; limitatamente alle modifiche del presente statuto e all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti di cui agli articoli 12 e 13 del presente statuto, la composizione del senato accademico e' integrata con:
f) due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientificodisciplinari presenti nell'Universita' del Molise indicati nel regolamento didattico di Ateneo;
g) una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facolta'; questa rappresentanza dovra' in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il senato accademico;
h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.
Art. 24.
Consiglio di amministrazione - Funzioni
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) approva, tenuto conto degli indirizzi formulati al riguardo dal senato accademico, il bilancio di previsione;
b) approva il conto consuntivo, sentito il senato accademico;
c) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
d) approva i contratti e le convenzioni, ove tale competenza non sia attribuita ad altre strutture;
e) determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa. Limitatamente al personale docente ed al personale tecnico-amministrativo dell'area tecnico-scientifica. Tale determinazione e' operata su conforme parere del senato accademico;
f) delibera sulla ripartizione di risorse materiali, finanziarie e di personale in base ai criteri individuati dal senato accademico;
g) approva la pianta organica di ateneo relativamente al personale tecnico-amministrativo con le modalita' e le procedure previste dalla normativa vigente;
h) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;
i) attribuisce l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;
l) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore amministrativo ed ai dirigenti;
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dal regolamenti di Ateneo;
n) determina l'indennita' annuale spettante al rettore, ai prorettori, ai presidi, al direttore amministrativo, ai direttori dei dipartimenti e dei centri di spesa e al personale di cui alla successiva lettera q). Determina, inoltre, su parere del senato accademico, l'entita' dei gettoni di presenza ai membri dello stesso consiglio ed ai componenti delle commissioni e dei seggi elettorali;
o) stabilisce il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione;
p) puo' disporre, su proposta del rettore, e nel limiti stabiliti dalla legislazione vigente anche per quanto riguarda il tempo pieno e il tempo definito del personale docente, l'erogazione di legittimi compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione al proprio personale docente e tecnicoamministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale e' tenuto a svolgere istituzionalmente. Detti compensi sono stabiliti dal consiglio stesso, tenuto conto della durata, della complessita' e delle responsabilita' connesse allo svolgimento dei singoli incarichi;
q) puo' prevedere, su proposta del rettore, un'indennita' di carica o di funzione a chi, all'interno dell'Universita' o nell'interesse di quest'ultima, si renda disponibile ad ulteriori compiti rispetto a quelli rientranti nell'ambito della propria ordinaria prestazione; il consiglio di amministrazione stabilira' l'entita' dell'indennita' in rapporto al carico di lavoro sostenuto ed alla rappresentativita' della carica.
Art. 25.
Consiglio di amministrazione - Composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro-rettore vicario;
c) il pro-rettore, con voto consultivo;
d) il direttore amministrativo;
e) quattro rappresentanti dei professori di prima fascia;
f) quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia;
g) quattro rappresentanti dei ricercatori;
h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;
l) il presidente della regione Molise o un membro designato dall'Ente stesso;
m) il presidente della provincia di Campobasso o un membro designato dall'Ente stesso;
n) il presidente della provincia di Isernia o un membro designato dall'Ente stesso;
o) il sindaco di campobasso o un membro designato dallo stesso comune;
p) il sindaco di Isernia o un membro designato dallo stesso comune;
q) il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio o un membro designato dall'ente stesso;
r) un membro designato dal C.N.E.L.;
s) un membro designato dal Ministero competente per l'Universita';
t) un membro designato dal C.N.R.;
u) il direttore regionale delle entrate o un membro designato dalla stessa direzione regionale delle entrate;
v) subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio e per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato, fino ad un massimo di tre, che concorra alle spese di funzionamento dell'Universita', con fondi non finalizzati a specifiche attivita', con un contributo annuo non inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere e) e f) e' alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera v).
Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare anche i revisori dei conti.
2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla l) alla v) non devono avere con l'Universita' rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Universita' del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del consiglio.
3. I componenti di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) sono eletti secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.
Capo II
Altri organi di Ateneo
Art. 27.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predispone le rispettive relazioni di accompagnamento.
2. Il collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/1989.
3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un numero dispari di membri effettivi non superiore a cinque designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore e scelti tra magistrati o funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica o iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, anche a riposo, o esperti di comprovata esperienza in materia amministrativo-contabile.
4. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del rettore.
Art. 28.
Nucleo di valutazione
1. L'Universita' istituisce il nucleo di valutazione, che ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza delle strutture scientifiche e didattiche dell'Universita', nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse.
3. Il nucleo e' composto di cinque esperti, anche esterni all'Universita', nominati dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico.
4. Il nucleo non ha potere di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture dell'Universita'.
5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
6. Il nucleo per lo svolgimento dei propri compiti, secondo le indicazioni della normativa vigente o fissate nel regolamento generale di Ateneo, acquisisce le opportune informazioni delle strutture interessate, procedendo sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, alla verifica di congruita' tra obiettivi, risorse e risultati.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
Art. 29.
Garante di Ateneo
1. L'Universita' puo' istituire, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il garante di Ateneo.
2. Il garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Universita'.
3. Egli esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento approvato dal senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti.
4. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
5. Il garante di Ateneo propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga piu' idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.
6. La designazione del garante di Ateneo deve avvenire tra persone, esterne all'Universita', che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e indipendenza di giudizio.
7. Il garante di Ateneo dura in carica tre anni e puo' essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico puo' essere retribuito con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore e puo' essere revocato, con le stesse modalita' previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO
Capo I
Strutture didattiche
Art. 32.
Facolta'
1. La facolta' programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attivita' didattiche della facolta' si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
2. La facolta' promuove altresi' iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunita' nazionale e internazionale.
3. Le facolta' dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al regolamento didattico di Ateneo. Nello stesso regolamento puo' essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, nonche' strutture o centri equiparati a tutti gli effetti alle facolta'. Tali strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la cui composizione e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e le cui funzioni sono disciplinate dal successivo art. 35. La figura del direttore della struttura o centro equiparati alla facolta' e' disciplinata dal successivo art. 34, commi 1 e 4, sulla figura del preside di facolta'. Le facolta' possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento e tutorato.
4. II regolamento didattico di Ateneo stabilisce le funzioni che competono ai consigli di facolta' e ai consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite.
5. Le facolta' si articolano in corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, di seguito definiti, nel loro insieme, corsi di studio.
Qualora i corsi di diploma siano istituiti di intesa fra diverse facolta', le competenze sull'organizzazione della didattica dei consigli di facolta' sono delegate ad un apposito consiglio di corso di diploma che sara' composto secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 34.
Il preside
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', e' responsabile della conduzione della stessa in conformita' agli indirizzi e alle determinazioni del consiglio, di cui attua le deliberazioni.
In particolare, il preside:
a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta';
b) svolge attivita' di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche ed organizzative che fanno capo alla facolta';
c) predispone l'ordine del giorno del consiglio di facolta' e presenta allo stesso ogni argomento di discussione;
d) esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Il preside e' eletto tra i professori di prima fascia di ruolo della facolta' che abbiano optato o si impegnino ad optare per il regime di impegno a tempo pieno. Il preside dura in carica tre anni accademici. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il preside oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo.
La carica di preside e' incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.
3. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio di facolta'.
4. Il preside puo' designare tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia a tempo pieno puo' essere designato vicepreside, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia di ruolo della facolta' che abbia optato per il tempo pieno. In caso di cessazione anticipata le funzioni di preside vengono assunte dal decano della facolta' chiamato ad attivare le procedure elettorali.
Art. 36.
Consiglio di facolta' - Composizione
1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) da una rappresentanza dei ricercatori universitari appartenenti alla facolta' in numero pari alla meta' dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti;
c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta' nella misura di cinque per le facolta' con meno di tremila iscritti, di sette per le facolta' con piu' di tremila iscritti, in ogni caso non puo essere inferiore al 15% del numero dei componenti dell'organo;
d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta', costituita da un rappresentante per facolta' con meno di cinquanta unita' di personale docente e tecnico-amministrativo e due negli altri casi.
2. Il regolamento della facolta', deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del consiglio di facolta' per quanto non regolato dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
3. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facolta' si riducano ad un numero inferiore a tre per i professori di prima fascia e a due per i professori di seconda fascia, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o piu' docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione della composizione minima del consiglio di facolta'.
Art. 37.
Commissioni di facolta'
1. Le facolta' possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi assegnati dal consiglio di facolta'.
La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi della facolta' sono definite dal regolamento della facolta'.
2. Presso ogni facolta' e' costituita una commissione per la didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per meta' da docenti e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, nonche' il funzionamento dei servizi di attivita' tutoria e di segreteria.
3. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento di facolta'.
4. La commissione per la didattica, nell'ambito delle sue competenze, puo' formulare proposte al consiglio di facolta' e redige una relazione annuale sull'attivita' svolta.
5. Tale commissione deve esprimere pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
Art. 38.
Corsi di studio
1. Nelle facolta' con piu' corsi di studio l'organizzazione didattica puo' essere demandata ai singoli consigli di corso di studio.
2. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.
3. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attivita' didattica, propone le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Il presidente e' eletto da tutti i componenti del consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia a tempo pieno puo' essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
5. Il presidente puo' designare, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia puo' essere designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
6. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio. In particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:
a) la programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dal regolamento di facolta';
b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;
c) la proposta al consiglio di facolta' di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
d) ogni altro compito delegato dalla facolta' secondo le norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo;
e) la formulazione al consiglio di facolta' di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.
7. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che concorrono alla didattica del corso di studio, essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento, da una rappresentanza degli studenti, in numero di uno per cinquecento iscritti, e comunque non inferiore a tre, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Partecipano alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori a contratto.
Art. 39.
Scuole di specializzazione
1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta delle facolta' e dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente sull'ordinamento universitario e del presente statuto.
2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.
3. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola; e' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia puo' essere eletto un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel regolamento generale di Ateneo.
5. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.
Capo II
Dipartimenti
Art. 45.
Organi del dipartimento
Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta.
1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di questi organi; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, nell'ambito del dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.
Il direttore puo' designare un professore di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento il quale si assumera' le responsabilita' degli atti sottoscritti.
2. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e nominato con decreto del rettore. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia a tempo pieno puo' essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
3. Il direttore dura in carica tre anni accademici.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il segretario amministrativo designa un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo e programmazione delle attivita' del dipartimento.
Il consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore alle scadenze previste dal regolamento di dipartimento o quando ne ravvisi l'opportunita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione.
Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e dal segretario amministrativo che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalita' per la loro elezione, nonche' il funzionamento del consiglio sono contenute nel regolamento del dipartimento.
7. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore, delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento, ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di dipartimento.
8. La giunta e' composta dal direttore del dipartimento, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con voto deliberativo sulle materie attinenti alla gestione del personale, dal segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, altresi', il direttore vicario con voto consultivo. Le modalita' di elezione dei componenti della giunta sono contenute nello specifico regolamento di dipartimento.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 55.
Efficacia dello statuto
1. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.
2. Gli organi elettivi ed i componenti elettivi dei diversi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato.
3. Successivamente alla scadenza naturale del loro mandato, gli organi e le componenti elettive di cui al comma 2, restano in carica fino all'insediamento dei corrispondenti organi previsti dal presente statuto.
4. In prima applicazione del presente statuto le votazioni per l'elezione dei sette membri del consiglio del personale tecnicoamministrativo di cui al precedente art. 52, in attesa dell'emanazione del regolamento generale di Ateneo, si svolgono secondo le norme relative all'elezione del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di amministrazione dell'Universita' stabilite nel regolamento elettorale vigente.
5. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo, il consiglio degli studenti e' composto da due membri per ciascuna facolta' eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta' dagli stessi rappresentanti, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e dal rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.).
 
Allegato
ELENCO DELLE FACOLTA' E RELATIVI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA
Facolta' di agraria:
corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;
corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali;
corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;
corso di diploma universitario in produzioni animali;
corso di diploma universitario in produzioni vegetali;
corso di diploma universitario in tecnologie alimentari.
Facolta' di economia:
corso di laurea in discipline economiche e sociali;
corso di laurea in economia aziendale;
corso di laurea in scienze politiche;
corso di laurea in economia del turismo;
corso di diploma universitario in servizio sociale;
corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;
corso di diploma universitario in scienze assicurative;
corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca;
corso di diploma universitario in amministrazione aziendale;
scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente.
Centro ricerca e servizio di Ateneo per la formazione "G. A. Colozza":
corso di laurea in scienze della formazione primaria;
scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti nella scuola secondaria.
Facolta' di giurisprudenza:
corso di laurea in giurisprudenza;
corso di laurea in scienze dell'amministrazione.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
corso di laurea in scienze ambientali;
corso di diploma universitario in tecnico per la progettazione e gestione di sistemi di depurazione biologica.
 
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