Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 agosto 2000
Legge n. 144/1999, art. 4, Fondo progettazione preliminare. (Deliberazione n. 76/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo aggiornato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 4, per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti di cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche assegna alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 110 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui, lire 30 miliardi per il 1999, lire 40 miliardi per il 2000 e lire 40 miliardi per il 2001, prevedendo che a decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63/98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture, e vista la propria delibera del 5 agosto 1998, n. 79/98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;
Vista la delibera del 22 dicembre 1998, n. 140/98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998), con la quale questo Comitato ha approvato le linee per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, prevedendo la redazione di rapporti interinali settoriali a cura delle amministrazioni centrali competenti;
Considerato che il richiamato art. 4 della legge n. 144/1999 riserva il 50% dei finanziamenti alle regioni dell'obiettivo 1 e demanda a questo Comitato la ripartizione delle risorse, stabilendo che il 70% venga assegnato alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e prevedendo che il residuo 30% sia attribuito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione;
Considerato che, secondo il dettato legislativo, l'assegnazione deve essere revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione;
Considerato che la commissione infrastrutture, nella seduta del 24 luglio 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riparto formulata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed ha puntualizzato altri aspetti in vista di una regolamentazione organica della materia;
Ritenuto di procedere al riparto dello stanziamento relativo all'intero triennio 1999- 2001, al fine di accelerare la procedura di assegnazione dei fondi 2001 e recuperare cosi' i ritardi connessi ai tempi occorsi per completare la procedura di zonizzazione dell'obiettivo 2 e definire conseguentemente le percentuali da utilizzare per il riparto nell'ambito della relativa macro-area, prevedendo pero', in relazione alla diversa data di disponibilita' dei fondi e in sintonia con le finalita' della legge, il ricorso alle risorse stanziate per il 2001 solo dopo l'esaurimento degli importi concernenti il biennio 1999-2000;
Ritenuto che in base al regolamento CEE n. 1260/1999 siano identificabili quali regioni riconducibili all'obiettivo 1 Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonche' il Molise in quanto beneficiario del regime transitorio di progressiva uscita da tale obiettivo, e ritenuto di adottare, per il riparto tra dette regioni, percentuali uguali a quelle concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed utilizzate nella delibera del 6 agosto 1999, n. 142/99 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1999);
Ritenuto, nell'ottica di piena concertazione con le regioni seguita da questo Comitato, di dare un'informativa della proposta di riparto alla suddetta Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Preso atto delle risultanze della seduta tenuta il 3 agosto 2000 dalla citata Conferenza;
Delibera: 1. Riparto territoriale.
1.1. Riparto tra macro-aree.
Lo stanziamento di 110 miliardi di lire recato dall'art. 4 della legge n. 144/1999 per il triennio 1999-2001 e' ripartito tra la macro-area delle regioni dell'obiettivo 1 e la macro-area delle regioni dell'obiettivo 2 in ragione del 50% ciascuna.
1.2. Riparto nell'ambito delle macro-aree.
Il 50% assegnato a ciascuna macro-area e' ripartito come segue:
il 35% e' suddiviso tra le regioni come indicato nel prospetto allegato, che forma parte integrante della presente delibera e che, alla colonna 2, riporta gli importi spettanti per il biennio 1999-2000 e, alla colonna 3, gli importi per l'anno 2001;
il residuo 15% e' attribuito in base alla "premialita'", seguendo cioe' l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione in modo da privilegiare gli enti piu' efficienti, e corrisponde, per ciascuna macro-area, all'importo di 10,5 miliardi di lire per il biennio 1999-2000 e alla cifra di 6 miliardi di lire per il 2001. 2. Accesso al fondo.
2.1. Soggetti abilitati a chiedere il finanziamento.
In base al combinato disposto dell'art. 4 della legge n. 144/1999 e dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135), soggetti abilitati a chiedere il finanziamento a fondo perduto per la progettazione preliminare sono: regioni, province, comuni e loro consorzi, comunita' montane, consorzi di bonifica o consorzi di irrigazione, societa' per le gestioni dei servizi pubblici cui partecipano enti locali o loro aziende speciali.
2.2. Opere cui e' riferibile il finanziamento.
L'accesso al fondo e' possibile per opere il cui costo di realizzazione previsto sia pari o superiore ai 3 miliardi di lire e per le quali sia stato redatto uno studio di fattibilita' i cui risultati, come prescrive il menzionato art. 4 della legge n. 144/1999, siano stati valutati positivamente e certificati come tali dalle strutture di valutazione istituite ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 144/1999 e siano stati giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla delibera n. 140/98, meglio specificata in premessa, e quindi dei programmi operativi con cui e' stata data estrinsecazione a detti rapporti, o con le previsioni degli analoghi documenti programmatori relativi alle regioni dell'obiettivo 2. 3. Procedura di assegnazione.
3.1. Utilizzo dello stanziamento relativo al biennio 1999-2000.
La Cassa depositi e prestiti registra le domande pervenute dai soggetti abilitati a richiedere il finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione e separatamente per le due macro-aree di cui al punto 1.1 in modo da dar luogo a due distinte graduatorie.
La Cassa valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo e, senza procedere ad istruttorie di ordine tecnico, accoglie le richieste di finanziamento relative alla singola regione secondo l'ordine di presentazione delle richieste medesime e sino a concorrenza della quota attribuita alla regione stessa per il biennio 1999-2000.
L'importo "premiale", pari a 10,5 miliardi di lire, viene attribuito sulla base della graduatoria generale relativa alla macro-area considerata, una volta stralciate le istanze che hanno trovato accoglimento nell'ambito della quota regionale.
La concessione del finanziamento avviene con determinazione del direttore generale della Cassa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera o, se successiva, dalla data di presentazione della richiesta.
3.2. Utilizzo dello stanziamento relativo al 2001.
Le richieste presentate entro il 31 dicembre 2000 che non trovino capienza nello stanziamento di cui al punto 3.1 concorrono con le istanze presentate nel 2001 ai fini dell'imputabilita' sullo stanziamento relativo al 2001 stesso.
Si applica la medesima procedura stabilita al richiamato punto 3.1 per quanto concerne il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e per quanto attiene all'utilizzo prioritario della quota assegnata alla singola regione ed all'accesso alla quota "premiale" nel caso di istanze che eccedano detta quota.
3.3. Entita' finanziamento concedibile.
Il finanziamento e' erogabile in misura pari a quella richiesta, ma non puo' eccedere l'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera considerata.
Ai sensi dell'art. 17, comma 14-ter, della legge n. 109/1994 di cui al testo aggiornato citato in premessa, sino all'emanazione del decreto previsto al comma 14-bis della medesima norma la verifica di cui sopra e' effettuata facendo riferimento, per quantificare la tariffa riferibile alla progettazione preliminare, all'aliquota stabilita, nei tariffari professionali in vigore, per il progetto di massima e per il preventivo sommario relativi ad intervento della stessa tipologia e costo di quello per il quale viene richiesto il finanziamento. 4. Revoche.
L'assegnazione del finanziamento e' revocata se, entro novanta giorni dall'erogazione, non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.
Si applicano disposizioni analoghe a quelle previste al comma 55 del richiamato art. 1 della legge n. 549/1995 per l'ipotesi di mancato rimborso delle anticipazioni concesse a carico del Fondo rotativo per la progettualita', istituito presso la Cassa depositi e prestiti.
A tal fine la Cassa comunica, entro i successivi trenta giorni, l'avvenuta revoca al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che trattiene le relative somme dai trasferimenti agli enti locali ed alle regioni.
Le somme cosi' recuperate vengono riassegnate alla quota, regionale o premiale, sulla quale e' stato imputato il finanziamento revocato. 5. Relazione.
La Cassa depositi e prestiti riferisce, entro il 31 dicembre 2000 e poi con periodicita' annuale, sullo stato di attuazione della presente delibera, evidenziando in particolare eventuali criticita' riscontrate anche in vista di eventuali modifiche od integrazioni alle direttive di cui alla delibera stessa.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 159
 
Allegato

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| | Riparto biennio |
| Percentuali di | 1999-2000 (in |Riparto 2001 (in
Regioni | riparto (1) |mld. di lire) (2)|mld. di lire) (3) ===================================================================== Emilia-Romagna | 1,83 | 1,28 | 0,73 --------------------------------------------------------------------- Lazio | 5,22 | 3,65 | 2,09 --------------------------------------------------------------------- Liguria | 2,41 | 1,69 | 0,96 --------------------------------------------------------------------- Lombardia | 2,93 | 2,05 | 1,17 --------------------------------------------------------------------- Piemonte | 6,40 | 4,48 | 2,56 --------------------------------------------------------------------- Toscana | 3,94 | 2,76 | 1,58 --------------------------------------------------------------------- Veneto | 3,51 | 2,46 | 1,40 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta | 0,19 | 0,13 | 0,08 --------------------------------------------------------------------- P.A. Trento | 0,20 | 0,14 | 0,08 --------------------------------------------------------------------- P.A. Bolzano | 0,39 | 0,27 | 0,16 --------------------------------------------------------------------- Friuli-Venezia | | | Giulia | 1,32 | 0,93 | 0,53 --------------------------------------------------------------------- Marche | 1,66 | 1,16 | 0,66 --------------------------------------------------------------------- Umbria | 2,08 | 1,46 | 0,83 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo | 2,92 | 2,04 | 1,17 --------------------------------------------------------------------- Totale | | | centro-nord | 35,00 | 24,50 | 14,00 --------------------------------------------------------------------- Basilicata | 1,63 | 1,14 | 0,65 --------------------------------------------------------------------- Calabria | 4,51 | 3,16 | 1,80 --------------------------------------------------------------------- Campania | 8,75 | 6,12 | 3,50 --------------------------------------------------------------------- Molise | 0,95 | 0,66 | 0,38 --------------------------------------------------------------------- Puglia | 6,00 | 4,20 | 2,40 --------------------------------------------------------------------- Sardegna | 4,38 | 3,07 | 1,76 --------------------------------------------------------------------- Sicilia | 8,78 | 6,15 | 3,51 --------------------------------------------------------------------- Totale sud | 35,00 | 24,50 | 14,00 --------------------------------------------------------------------- Totale Italia | 70,00 | 49,00 | 28,00
 
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