Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287
Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed in particolare l'articolo 16, comma 2, concernente la disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998 e del 9 novembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
b) per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;
c) per "UIC", l'Ufficio italiano dei cambi;
d) per "albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
e) per "mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;
f) per "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore dell'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.



Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n.
108 (Disposizioni in materia di usura), e' il seguente:
"Art. 16. - 1. L'attivita' di mediazione o di
consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari e' riservata ai
soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, e'
specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione
creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilita' necessari per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo VI del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita'
professionali.
6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella
pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art.
5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle
imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con
l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
venti milioni di lire".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
messaggi alle Camere. Indice le lezioni delle nuove Camere
e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo'
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della citata
legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 319/1998 e' il seguente:
"2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi
vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di
intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione
annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle
funzioni indicate nel presente comma".
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 319/1998 e' il seguente:
"2. Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese
nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono
svolti a titolo principale e diretto".
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente dell Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali]".
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 108/1996 si veda in nota
al titolo.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della citata
legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.



 
Art. 2.
Attivita' di mediazione creditizia
1. E' mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. I mediatori creditizi svolgono la loro attivita' senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi e' vietato concludere contratti nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attivita' svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorita', da ordini o da consigli professionali;
b) fornitori di beni o servizi.
4. In conformita' all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge
3 febbraio 1989 n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge
21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore) e' il seguente:
"1. Per l'esercizio dell'attivita' disciplinata dai
precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche
necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione
dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art.
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
- L'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' il seguente:
"Art. 115. - Non possono aprirsi o condursi agenzie di
prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che
siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie
di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e
simili, senza licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del
mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono
comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo
di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa
indicati. E' ammessa la rappresentanza".



 
Art. 3.
A l b o
1. L'albo dei mediatori creditizi e' istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'attivita' di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento e' riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attivita' di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalita' previste nel comma 3.
 
Art. 4.
Requisiti per l'iscrizione nell'albo
1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita' in possesso dei seguenti requisiti:
a) domicilio in Italia;
b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;
c) onorabilita' ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.
2. Possono altresi' iscriversi nell'albo le societa' con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di societa' aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:
a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;
b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;
c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
d) svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.



Note all'art. 4:
- Per l'oggetto della legge n. 39/1989 si veda in nota
all'art. 2.
- Il testo dell'art. 109 del decreto legislativo n.
385/1993 e' il seguente:
"Art. 109. - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro
adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vengono determinati i requisiti di professionalita' e di
onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione,
la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale".
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 385/1993 e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Ai fini del presente capo il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e
secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi
con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare
la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi".



 
Art. 5.
Domanda di iscrizione nell'albo
1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalita' stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare:
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale;
b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di societa', il legale rappresentante deve dichiarare:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
c) il numero di codice fiscale;
d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la societa' svolge l'attivita' di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato.
4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate:
a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese;
b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. L'UIC ha facolta' di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione.
6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.



Note all'art. 5:
- Per l'oggetto della legge 3 febbraio 1989, n. 39, si
veda in nota all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n.
385/1993 si veda in nota all'art. 4.



 
Art. 6.
Cancellazione e sospensione dall'albo
1. La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, e' disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato puo' presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non puo' essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.
2. La cancellazione dall'albo e' disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attivita' di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicita' mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalita' ivi indicate, puo' disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilita'. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorche' con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facolta' del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalita' ivi indicate.



Nota all'art. 6:
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni
contro la mafia".



 
Art. 7.
Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio
1. Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.



Note all'art. 7:
- Il testo del comma 1 dell'art. 128 del citato decreto
legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
"1. Al fine di verificare il rispetto delle
disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo'
acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire
ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107".
- Il testo dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 5
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti
urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il
seguente:
"Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui
al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto
provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza".



 
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro del bilancio
e della programmazione economica
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 4



Nota all'art. 8:
- Per l'oggetto della legge n. 39/1989 si veda in nota
all'art. 2.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone