Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FERRARA
DECRETO RETTORALE 22 agosto 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la proposta di modifica all'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza, formulata al consiglio della facolta' di giurisprudenza nella seduta del 26 gennaio 2000;
Visto il parere favorevole a tale modifica di statuto, espresso dal senato accademico nella seduta del 16 febbraio 2000, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;
Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 19 luglio 2000;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, e' modificato come segue: Titolo 2
ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA
Art. 2.1.1 Laurea in giurisprudenza 1. Durata legale del corso di laurea.
La durata del corso di laurea in giurisprudenza e' di 4 anni. 2. Organizzazione degli studi.
Gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea in giurisprudenza hanno, se non specificato diversamente, struttura e durata annuale (60 ore).
Le annualita' obbligatorie per tutti gli studenti al fine del conseguimento della laurea in giurisprudenza sono individuate nei settori scientifico-disciplinari come sottoriportato:
una annualita' per ciascuno dei seguenti settori:
1) N20X - Filosofia del diritto;
2) N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita';
3) N02X - Diritto privato comparato o N01X - Diritto privato;
4) N19X - Storia del diritto italiano;
5) N08X - Diritto costituzionale;
6) N14X - Diritto internazionale;
7) N07X - Diritto del lavoro;
8) P01B - Politica economica o P01C - Scienze delle finanze o P0lA - Economia politica;
9) N04X - Diritto commerciale;
10) Nl6X - Diritto processuale penale;
due annualita' per ciascuno dei seguenti settori:
N01X - Diritto privato;
N17X - Diritto penale;
N10X - Diritto amministrativo;
N15X - Diritto processuale civile.
Nel regolamento di facolta' verranno individuate le discipline attivate e le ulteriori precisazioni oltre all'anno di corso.
E' attivato obbligatoriamente almeno un insegnamento annuale del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico.
Ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza gli studenti devono altresi' sostenere almeno cinque esami a scelta salvo autorizzazione diversa della competente autorita' didattica, fra le discipline attivate.
Gli studenti presentano nei termini di regolamento le opzioni relative alle materie obbligatorie, previste alternativamente e a quelle a scelta. La mancata presentazione delle opzioni e delle scelte comporta l'automatica assegnazione di un piano di studi comprendente tutte le materie indicate fra quelle obbligatorie, comprese quelle alternative, e l'attribuzione di tre materie ulteriori, e cioe' l'insegnamento annuale obbligatorio del settore scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto ecclesiastico e di due annualita' del settore scientifico-disciplinare N18X del diritto romano e diritti dell'antichita' e N13X del diritto tributario.
Tutti i corsi comportano un esame.
E' data facolta' agli studenti di sostenere gli esami relativi a materie biennalizzate, alla fine dei due corsi.
Sono discipline attivabili tutte quelle contenute nei settori scientifico-disciplinari contraddistinti dalla lettera N (area giuridica), P (area economica), Q (area sociologica), L18C (Linguistica inglese), Ll9B (Linguistica tedesca), Ll6B (Linguistica francese), L17C (Linguistica spagnola), S01A e S01B, previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli insegnamenti che sono considerati alternativi ad altri e non sono stati scelti dallo studente come obbligatori possono essere sostenuti come esami a scelta.
La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.
3. Esame di laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque da lui scelti fra i complementari o i fondamentali alternativi non scelti come fondamentali per un totale di 26 annualita'.
L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su un tema approvato dall'insegnante della materia. 4. Affinita' e riconoscimenti.
Su conforme parere del consiglio di facolta' i laureati in scienze politiche e in economia possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea, mentre coloro che sono forniti di altra laurea possono essere iscritti al secondo anno di corso di laurea.
Gli esami sostenuti nel corso di diploma sono riconosciuti totalmente o parzialmente ai fini del conseguimento del diploma di laurea su parere del consiglio di facolta' e nei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2 e 3, della tabella III allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994.
Il consiglio di facolta' determina caso per caso quali fra gli esami superati per il conseguimento di altra laurea o diploma possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Ferrara, 22 agosto 2000
Il rettore: Conconi
 
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