Gazzetta n. 238 del 11 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2000, n. 277
Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale, fino 31 dicembre 2004, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui citati prodotti decorrenti dal 1o gennaio 2005;
Visto l'articolo 8, comma 10, lettera e), della medesima legge n. 488 del 1998, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
Visto l'articolo 7, comma 16, della menzionata legge n. 488 del 1999, secondo cui le disposizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo 7 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999;
Visto l'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo
8; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che ha rideterminato, a decorrere dal 16 gennaio 1999, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
Vista la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada;
Visto il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 95 del 9 aprile 1992;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato, ed in particolare l'articolo 38-ter;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreche' di importo non inferiore a 25 euro, puo' essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per "esercenti le attivita' di autotrasporto merci" si intendono le imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate "esercenti nazionali", nonche' le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate "esercenti comunitari".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della
Costituzione, che si riferisce alle funzioni del
Presidente della Repubblica e' il seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti".
- Il testo dei commi 5 e 13 dell'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza per
la stabilizzazione e lo sviluppo", sono i seguenti:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui
prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti
per il raggiungimento progressivo della misura delle
aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri".
"13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme
di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal
comma 10, lettera a)".
- Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti
sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva non inferiore a
11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante
credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione;".
- Il testo dell'art. 7, comma 16, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente:
"16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a
decorrere dal 16 gennaio 1999".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 gennaio 1999, recante modificazioni, per l'anno 1999,
delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle
aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di
petrolio e emulsioni" ha stabilito, tra l'altro, la
seguente aliquota d'imposta, a decorrere dal 16 gennaio
1999: gasolio usato come carburante: L. 780.731 per
mille litri.
- Il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) (abrogata).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati
ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".
- Il decreto 24 giugno 1999 del direttore generale del
Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti e della navigazione e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.
- La prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. 70 del 6 agosto 1962, pag. 2005/62.
- Il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del
26 marzo 1992 e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 95 del 9 aprile
1992.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18 maggio 1992, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, cosi' come modificato dall'art. 2
del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e
dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e dall'art. 2 del decreto legislativo 23 marzo
1998, n. 56, e dall'art. 1 del decreto legislativo
24 marzo 1999, n. 81, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei
medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e
dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data
di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato
art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire versamento
presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovute ai sensi
del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con
decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui
all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da
ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni
individuate con decreto del Ministro delle finanze.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che
si avvalgono della procedura di compensazione della
predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633".
- Il testo dell'art. 38-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' il
seguente:
"Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti). - I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri della Comunita' economica europea, senza
stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante
nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17,
assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il
domicilio o la residenza, che non hanno effettuato
operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di
trasporto e relative prestazioni accessorie non
imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle
prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera
d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori
all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a
norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi
importati o acquistati, sempreche' di importo
complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo
complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta
inferiore a duecento euro il rimborso spetta
annualmente, sempreche' di importo non inferiore a
venticinque euro.
La disposizione del primo comma si applica, a
condizione di reciprocita', anche agli operatori
economici domiciliati e residenti in Stati non
appartenenti alla Comunita' economica europea, ma
limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e
importazioni di beni e servizi inerenti alla loro
attivita'.
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede
l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto
di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro
il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro
il suddetto termine, alla notifica di apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso
ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario.
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella
misura prevista al primo comma dell'art. 38-bis, con
decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a
quello in cui e' stata presentata la richiesta di
rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la
data di notifica della eventuale richiesta di documenti
e la data della loro consegna, quando superi quindici
giorni.
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono
restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla
notifica di apposito provvedimento, le somme
indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica
la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma
rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la
domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto
interessato fino a quando non sia restituita la somma
indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena
pecuniaria.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le modalita' e i termini relativi
all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini
per la richiesta degli stessi, nonche' le prescrizioni
relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini
del controllo dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le
modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai
termini anzidetti possono essere apportate integrazioni
e correzioni con successivi decreti.
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti
nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il
mutamento del tasso di conversione dell'unita' di conto
europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a
quello di cui si e' tenuto conto nell'ultima
determinazione degli ammontari di riferimento".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall'art. 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, v. note alle premesse.
- I testi dei commi 5 e 6 dell'art. 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza per la
stabilizzazione e lo sviluppo", sono i seguenti:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui
prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti
per il raggiungimento progressivo della misura delle
aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
tenuto conto del valore delle emissioni di anidride
carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali
nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono
stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da
assicurare in ogni caso un aumento delle singole
aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna
tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote
alla data di entrata in vigore della presente legge e la
misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al
comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale
delle misure intermedie in meno del 10 e in non piu' del
30 per cento della predetta differenza".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, vedasi note alle premesse.
- Per la legge 6 giugno 1974, n. 298, vedasi note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n.
298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada), e' il
seguente:
"Art. 32 (Licenze). - L'esercizio dell'autotrasporto in
conto proprio e' subordinato ad apposita licenza
rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
La licenza e' accordata per ciascun veicolo trattore e
vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che
siano nella disponibilita' della stessa impresa avente
in disponibilita' il veicolo a motore.
La licenza e' rilasciata, per autoveicoli aventi
portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su
presentazione di domanda in cui debbono essere precisate
le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le
cose o le classi di cose da trasportare.
Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata
utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su
presentazione di domanda, sentito il parere della
commissione di cui al successivo art. 33.
Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre
a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al
secondo comma, deve essere corredata dalla
documentazione, che sara' specificata nel regolamento di
esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del
richiedente o l'attivita' economica da esso svolta
giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del
tipo e della portata indicati.
Le domande possono essere presentate anche prima
dell'acquisto del veicolo.
La licenza deve essere concessa entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data della
presentazione della domanda, per i veicoli di cui al
secondo comma del presente articolo, o dalla data del
completamento della documentazione richiesta, per i
veicoli di cui al terzo comma.
Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la
licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile,
avente validita' per diciotto mesi, a condizione che
forniscano la documentazione essenziale comprovante
l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma
del precedente comma quarto.
La licenza viene resa definitiva per effetto della
presentazione della completa documentazione.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione
in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto
proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale
della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione".
- Per il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del
26 marzo 1992, vedasi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 881/92
del Consiglio del 26 marzo 1992, e' il seguente:
"Art. 13. - La prima direttiva del Consiglio del 23
luglio 1962, e' modificata come segue:
1) Il testo del titolo e' sostituito dal testo
seguente: "Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio
1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in
materia di trasporti di merci su strada .
2) Il testo dell'art. 1 e' sostituito dal testo
seguente:
"Articolo 1 - 1. Gli Stati membri liberano, alle
condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti
internazionali di merci su strada per conto terzi e per
conto proprio, elencati nell'allegato, che sono
effettuati verso il loro territorio o in partenza dal
medesimo o che lo attraversano in transito.
2. I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi a
tali trasporti oggetto dell'allegato non sono soggetti
al regime della licenza comunitaria ne' ad altri regimi
di autorizzazione di trasporto .
3) L'allegato II e' soppresso e il testo
dell'allegato I e' sostituito da quelle che figura
nell'allegato II del presente regolamento".
- Il testo dell'allegato II del regolamento (CEE) n.
888/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, e' il seguente:
"Trasporti che devono essere liberati da ogni regime di
licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di
trasporto
1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un
regime di servizio pubblico.
2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso
totale a carico autorizzato, compreso quello dei
rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile
autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi
3,5 tonnellate.
4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreche'
sussistano le condizioni seguenti:
a) le merci trasportate devono appartenere
all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate,
date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate
o riparate;
b) il trasporto deve servire a far affluire le merci
all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a
spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze
aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono
essere guidati dal personale dell'impresa;
d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere
di proprieta' dell'impresa o essere stati da questa
acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in
quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste
dalla direttiva n. 84/647/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli
noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su
strada. Questa disposizione non si applica in caso di
utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un
guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
e) il trasporto deve costituire soltanto un'attivita'
accessoria nell'ambito di tutte le attivita'
dell'impresa.
5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature
mediche, nonche' altri articoli necessari in caso di
soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita'
naturali".



 
Art. 2.
1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Note all'art. 2:
- L'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
"Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri
proventi che concorrono a formare il reddito e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e
degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede
i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare
il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera
si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge
non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte,
acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere
dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate
separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data,
gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino
a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi
o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono
tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2
ma senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto,
dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non
ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10".



 
Art. 3.
1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato "ufficio", (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione dell'impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalita' del titolare o del rappresentante legale o negoziale, gli estremi degli atti previsti dall'articolo 1, comma 2, l'indicazione dell'eventuale titolarita' di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacita' di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonche' degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
3. Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonche' l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro. Per gli esercenti comunitari si fa riferimento ai dati delle fatture anch'esse contenenti gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, gia' presentate al competente ufficio del Dipartimento delle entrate ai fini del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), concesso ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Qualora gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso dell'IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale, che vengono restituite all'interessato decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.
4. Nel caso di titolarita' dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione e' contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi e' stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo e' riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi.
5. Nella dichiarazione sono anche riportati: la modalita' prescelta di fruizione del credito di cui all'articolo 1, comma 1, e l'impegno a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.
6. Alla dichiarazione e' allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonche' un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura dell'anno considerato, il proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facolta' di compera o di contratto di noleggio di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'intestatario dei predetti contratti che parimenti sono allegati in copia.
7. Qualora la documentazione prescritta dal presente articolo sia stata gia' precedentemente allegata, nelle successive dichiarazioni e' sufficiente farne riferimento.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e' il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e'
stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data, il luogo
dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma".
- Il testo dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' il seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica
del documento di identita' possono essere inviate per
via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di
contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei
limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. 25, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e' il seguente:
"4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza
fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico
e scarico. Nei predetti depositi non possono essere
custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono
esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico gli esercenti depositi di oli
combustibili, per uso privato o industriale. Gli
esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio
liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo
della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro
di carico e scarico".
- Per il testo dell'art. 38-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
vedasi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 84 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' il seguente:
"Art. 84. - 1. Agli effetti del presente articolo un
veicolo si intende adibito a locazione senza conducente
quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a
mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
regolano i trasporti internazionali tra Stati membri
delle Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri,
trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati locati senza conducente, dei quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato
membro delle Comunita' europee, a condizione che i
suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in
circolazione conformemente alla legislazione dello Stato
membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
quello del conducente, destinati al trasporto di
persone, nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e
le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati ai
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita'
per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da lire
sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento se trattasi di altri
veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta
di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".



 
Art. 4.
1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarita', invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilita' di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne da' comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di controllo circa la veridicita' della predetta dichiarazione.
2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo puo' utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente puo' annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.
3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui e' sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.
4. Nel caso di esercenti nazionali, nonche' di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entita' e la modalita' del rimborso.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1284 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
interessi legali e' del cinque per cento in ragione di
anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto: altrimenti sono dovuti
nella misura legale".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, vedasi note alle premesse.



 
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.



Note all'art. 5:
- Per il decreto 24 giugno 1999 del direttore generale
del Dipartimento delle entrate vedasi note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 444, concernente il regolamento
recante norme per la semplificazione delle annotazioni
da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti
di carburante per autotrazione, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e' il seguente:
"Art.12. - 1. (Soppresso).
2. Gli esercenti di impianti di distribuzione di
carburante, in deroga alle disposizioni in materia di
scheda-carburante, a richiesta degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e
residenti negli Stati membri dell'Unione europea,
debbono rilasciare fattura per gli acquisti di olii da
gas effettuati presso di loro.
3. I criteri, le modalita', i termini di fatturazione e
i conseguenti adempimenti, nonche' le eventuali
richieste di rimborso, sono disciplinati con uno o piu'
decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero dei trasporti e della
navigazione.
4. (Soppresso)".



 
Art. 6.
1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' concesso secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli e, qualora in tale periodo le fatture siano state rilasciate senza specificazione dell'autoveicolo rifornito, nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e' indicato, con riferimento ai dati delle fatture stesse, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficio. Relativamente al medesimo periodo, in caso di non obbligatorieta' del rilascio della fattura, il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti indicata nell'articolo 5.
2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 relative all'anno 1999 e' fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Art. 7.
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
 
Art. 8.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 3

Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione:
dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole "... individuato
con il decreto di cui all'art. 7 ..."; dell'art. 7, ai sensi della
deliberazione della Sezione del controllo in data 28 settembre
2000.
 
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