Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2000 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 4 luglio 2000
Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Ammissione a finanziamento di progetti esecutivi di edifici pubblici. (Ordinanza n. D/909).

IL VICE COMMISSARIO In funzione di Commissario delegato (art. 5 legge 24.02.1992 n. 225) -Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n. 2741 del 30.1.1998 - Ordinanza
Commissariale n. D/874 del 25.5.2000

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2741 del 30.01.1998 con la quale il Presidente della Giunta Regionale e' stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tebalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997;

VISTA l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il Presidente ha nominato il sottoscritto Assessore Tommaso Franci quale Vice Commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;

VISTA l'ordinanza 25 maggio 1998 n. 483 con la quale il Vice Commissario ha approvato il Piano stralcio degli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della Provincia di Arezzo;

CONSIDERATO la successiva ordinanza n. D/782 del 2 dicembre 1999 con la quale il Vice Commissario ha approvato la prima rimodulazione del piano stralcio sopra citato;

VISTA la presa d'atto della prima rimodulazione del Piano stralcio avvenuta in data 3 marzo 2000 da parte del Dipartimento della Protezione Civile;

RITENUTO opportuno accogliere le richieste motivate trasmesse dai Comuni di Anghiari e Badia Tedalda, agli atti dell'ufficio del commissario, di utilizzo immediato della risorse previste nella prima rimodulazione - seconda fase -, di cui all'ordinanza n. D/782 del 2 dicembre 1999, ad integrazione delle risorse necessarie per l'avvio degli interventi n. 3, 4, 6, 7, 8, 10 riportati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta del Comune di Anghiari di utilizzo delle economie derivanti dagli interventi n. 1, 2, 5 integrata da parte delle disponibilita' previste per la quota dell'intervento n. 3 programmata alla seconda fase, come da richiesta del medesimo Comune agli atti dell'ufficio del Commissario;

RITENUTO altresi' di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Badia Tedalda, agli atti dell'ufficio del commissario, di utilizzo delle economie risultanti dagli interventi n. 6, 7, 8, 10 a compensazione dell'eccedenza del costo dell'intervento n. 12 pari a L. 805.782 (ottocentecinquemilasettecentottantadue) (Euro 416,15);

PRESO ATTO dell'esito positivo della valutazione nell'ambito delle Conferenze di Servizi dei progetti esecutivi, che sono stati successivamente approvati dall'ente attuatore e da questi trasmessi al Genio Civile di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 88/1982, elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, e rispondenti alle previsioni del Piano di prima rimodulazione approvato con Ordinanza commissariale no D/782 del 2 dicembre 1999.

2. L'intervento n. 3 realizzato dal Comune di Anghiari e' ammesso utilizzando parte dell'importo programmato per la quota di intervento prevista alla seconda fase, come da richiesta del medesimo Comune agli atti dell'ufficio del Commissario.

3. L'intervento n. 4 realizzato dal Comune di Anghiari e' ammesso utilizzando le economie derivanti dagli interventi n. 1, 2, 5 e di parte delle disponibilita' previste per la quota dell'intervento n. 3 programmata alla seconda fase, come da richiesta del medesimo Comune agli atti dell'ufficio del Commissario.

4. Gli interventi n. 6, 7, 8, 10 realizzati dal Comune di Badia Tedalda sono ammessi utilizzando parte degli importi programmati per le quote di interventi ammessi alla seconda fase, come da richiesta del medesimo Comune agli atti dell'ufficio del Commissario.

5. L'intervento n. 12 realizzato dal Comune di Badia Tedalda e' ammesso utilizzando a copertura dell'eccedenza del costo dell'intervento pari a L. 805.782 (ottocentocinquemilasettecentottantadue) (Euro 416,15) le economie risultanti dagli interventi n. 6, 7, 8, 10.

6. I suddetti interventi sono eseguiti dagli Enti attuatori in conformita' ai progetti approvati nelle conferenze di servizi di cui all'art. 14 del DL n. 6/98 e sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998.

7. Gli Enti attuatori sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dal Commissario nell'attuazione del Piano tramite la compilazione di apposite schede di monitoraggio predisposte dagli uffici.

8. La presente ordinanza e' comunicata ai Comuni, alla Provincia di Arezzo, alla Comunita' Montana della Valtiberina, agli Uffici regionali interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

9. La presente ordinanza comprensiva dell'allegato parte integrante e sostanziale e' pubblicata sul Bollettino della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2000

Il vice commissario: FRANCI
 
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