Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO 11 settembre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila;
Visto il comma 1 dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa universita' (senato accademico del 16 marzo 2000, consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000);
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 2000, prot. n. 2800, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;
Decreta:
L'art. 30 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
Titolo VI
Organo di valutazione delle attivita'
Art. 30.
Nucleo di valutazione di ateneo
1. Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di valutare la gestione delle attivita' didattiche, di ricerca ed amministrative dell'ateneo nonche' quelle degli interventi di sostegno per il diritto allo studio, procedendo anche alla verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttivita' nella ricerca e nella didattica, dell'imparzialita' e del buon andamento nell'azione amministrativa.
2. Al nucleo di valutazione, composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, nominati con provvedimento del rettore, anche in ambito non accademico, viene assicurata autonomia funzionale con diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti e trasmettono apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Il rettore puo' avvalersi della collaborazione del nucleo di valutazione per la definizione degli indirizzi di sviluppo dell'ateneo.
4. La nomina a componente del nucleo di valutazione e' incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, di presidente del consiglio di corso di laurea, del consiglio di area didattica, di direttore di dipartimento.
5. Ai componenti del nucleo di valutazione viene corrisposto un compenso nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 11 settembre 2000
Il rettore: Bignardi
 
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