Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2000
Programmazione semestrale delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2000 nella misura dell'uno per cento rispetto a quello delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997 fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, nonche' al comma 3, la determinazione, con deliberazione semestrale del Consiglio dei Ministri, del numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al citato comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
Visto il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unita',
Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dal decreto 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;
Vista la relazione dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma del medesimo art. 39, comma 2-bis, presentata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2000 ed i successivi approfondimenti ed integrazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipar-timento della ragioneria generale dello Stato, a seguito di ulteriori e successivi dati e modifiche pervenuti dalle amministrazioni interessate;
Considerato che a seguito del riesame dei dati inviati dalle amministrazioni interessate l'obiettivo di riduzione dell'1,5 per cento relativo al 1999, previsto dal citato art. 39, non risulta nel complesso raggiunto in quanto la riduzione realizzata e' pari allo 0,67 per cento, a seguito della riduzione del 2,82 per cento verificatasi per il personale presente nei Ministeri e negli enti pubblici non economici e dell'incremento dello 0,84 per cento nel settore della sicurezza;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate nel corso del primo semestre 2000 raggiungono una cifra superiore alle 24.000 unita', compresi i vincitori e gli idonei relativi al concorso unico di ragionieri e al personale proveniente dall'ex Ente Poste, assolutamente non compatibile con l'obiettivo di riduzione programmata;
Considerato che parte delle richieste riguarda: settecentoventotto unita' di personale proveniente dall'ex Ente Poste e inquadrabile, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presso le pubbliche amministrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2000; ottantasette unita' in mobilita' provenienti dall'ACI 116; centodiciasette unita' in mobilita' provenienti dalle ex basi Nato;
Considerato che l'INPS e l'INPDAP hanno completato procedure concorsuali per l'assunzione di personale impegnato in lavori socialmente utili e che millenovecentoquaranta unita' risultano gia' utilizzate dall'INPS alla data del 31 dicembre 1997, data di riferimento per il computo del personale su cui operare la prevista riduzione e considerato inoltre che l'onere finanziario relativo alla loro assunzione, anche a tempo parziale, puo' ragionevolmente essere considerato di minore impatto;
Visti, in particolare, gli atti di programmazione dell'INPS e dell'INAIL, che contemperano l'obiettivo di reperire nuove professionalita' con quello di pervenire ad una incisiva riduzione nel triennio del numero totale degli addetti;
Considerato che la conclusione delle procedure del concorso unico per quattrocento posti di ragioniere consente di ripartire i vincitori e una parte degli idonei nelle sedi maggiormente carenti delle diverse amministrazioni;
Tenuto conto delle richieste relative ad assunzioni la cui copertura finanziaria sia prevista da specifiche disposizioni legislative, in deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ritenuto, pertanto, che le stesse non vadano considerate ai fini della verifica delle autorizzazioni previste dal citato art. 39;
Considerato che l'ulteriore obiettivo di riduzione dell'uno per cento previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, implica un numero di assunzioni nel 2000 non superiore a dodicimila unita', posto che gli esodi ammonteranno a circa ventimila unita', sulla base di un tasso di cessazione stimato del 2,50 per cento;
Ritenuto pertanto di dover operare una notevole riduzione del numero di assunzioni da autorizzare tale da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione programmata per il 2000, assicurando nel contempo un significativo avvio del recupero della percentuale di riduzione non conseguita nel biennio decorso;
Ritenuto che al fine di assicurare il raggiungimento del suindicato obiettivo, occorre dare priorita' ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi maggiormente carenti di personale: ai vincitori di concorsi; alle assunzioni di professionalita' del settore informatico, tecnico e sanitario; ai vincitori di concorsi unici, alle categorie protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n. 302, e 12 marzo 1999, n. 68;
Ritenuto altresi' di dover autorizzare, ai sensi del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'assunzione di complessive tremilanovecentoventi unita' richieste dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, dall'ufficio centrale della giustizia minorile, e dal Corpo della polizia penitenziaria del Ministero della giustizia, in quanto le stesse, al fine di sopperire alla situazione di emergenza che in questa fase attraversa l'amministrazione penitenziaria e piu' in generale l'intera amministrazione della giustizia, presentano carattere di priorita' e di urgenza;
Ritenuto che occorre intervenire sulle richieste di avvio di tutte le nuove procedure di reclutamento di personale al fine di rendere i flussi di reclutamento compatibili ai tetti programmati di riduzione e di apportare, percio', una riduzione mediamente del 30 per cento alle richieste relative ai posti concernenti in particolare le aree professionali A e B, in quanto per delle aree e' maggiormente possibile avvalersi di procedure di mobilita' di personale tra enti;
Vista la relazione in data 30 giugno 2000 dell'ufficio del ruolo unico della dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione degli accessi alla dirigenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
1. In attesa di dati aggiornati e definitivi sull'andamento delle cessazioni dal lavoro per l'anno in corso, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ed agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita' e' assegnato, per l'anno 2000, un contingente pari a complessive cinquemilasettecentoquattordici unita', come da tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, e' assegnato, per l'anno 2000, un contingente di assunzioni pari a cinquemilaseicentotrenta unita', ripartite come risulta dalla medesima tabella 1.
3. A decorrere dal 1 febbraio 2001 e' assegnato un ulteriore contingente di novecentoquarantacinque unita' al Ministero della giustizia - Direzione dell'organizzazione giudiziaria, e di settecento unita' al Corpo della polizia penitenziaria. Detto contingente sara' portato in diminuzione delle autorizzazioni ad assumere determinate per l'anno 2001.
4. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, e' autorizzata l'assunzione di centoventitre unita' appartenenti alle categorie protette di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113, 20 ottobre 1990, n. 302 e 12 marzo 1999, n. 68, ripartite come risulta dalla medesima tabella 1.
5. E' autorizzata l'immissione di personale in mobilita' e, in particolare, ai sensi dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di settecentoventotto unita', relative al personale proveniente dall'exEnte Poste, gia' in posizione di comando; di centodiciassette unita' delle ex basi Nato e di ottantasette unita' provenienti dell'ACI 116, ripartite secondo la citata tabella 1.
6. E' autorizzata l'assunzione presso l'INPS e l'INPDAP di vincitori di concorso pubblico gia' utilizzati con lavori socialmente utili nei limiti indicati nella tabella 1-bis allegata al presente decreto.
7. Ai Ministeri, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono attribuite cinquecentosessanta unita' ripartite secondo la medesima tabella 1, concernenti i vincitori e gli idonei del concorso pubblico unico a quattrocento posti di ragioniere.
8. Al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, alla direzione dell'organizzazione giudiziaria, all'ufficio centrale della giustizia minorile e al Corpo della polizia penitenziaria del Ministero della giustizia, al fine di sopperire alla situazione di emergenza che in questa fase attraversa l'amministrazione penitenziaria e piu' in generale l'intera amministrazione della giustizia, sono assegnate, ai sensi dell'art. 39 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'ambito del contingente di cui ai commi 1, 2 e 3, un totale di duemilaquattrocentotrenta unita' per l'anno in corso, ed altre milleseicentoquarantacinque unita' a decorrere dal 1 febbraio 2001.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato le cui procedure di reclutamento prevedono corsi di formazione presso accademie o scuole, potranno avviare ai corsi solo se espressamente e preventivamente autorizzate secondo le procedure di cui all'art. 39 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449.
10. Per quanto non diversamente stabilito, restano ferme le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1998; in data 3 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1998; in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999; in data 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1999; in data 16 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, e in data 8 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000.
 
Art. 2.
1. Resta fermo, per le assunzioni conseguenti procedure concorsuali avviate anteriormente al 1 gennaio 2000, quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998, relativamente alla possibilita' di incrementare entro i limiti del 30 per cento il contingente assegnato nel caso di assunzioni con contratto a tempo parziale e con orario non superiore al 50 per cento di quello ordinario, ovvero con contratto di formazione e lavoro.
 
Art. 3.
l. E' autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nella tabella 2 allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali, ferma restando la necessita' di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni.
2. I relativi bandi devono, in particolare, prevedere il ricorso a contratti a tempo parziale allo scopo di assicurare, per ciascuna amministrazione interessata, ad eccezione delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'immissione di personale a tempo parziale in misure non inferiore al 50 per cento dei contingenti per ciascuna di esse complessivamente autorizzati.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 30 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 259
 
Tabella 1
----> vedere tabella da pag. 10 a pag. 11 della G.U. <----
 
Tabella 2
----> vedere tabella da pag. 12 a pag. 15 della G.U. <----
 
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