Gazzetta n. 224 del 25 settembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 settembre 2000
Disposizioni urgenti per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia in Siracusa - via di fuga definitiva. (Ordinanza n. 3082).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
Visto l'art. 2, comma 3-bis, della legge n. 677 del 31 dicembre 1996, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza dall'isola di Ortigia nella citta' di Siracusa;
Vista l'ordinanza n. 2561 del 21 maggio 1997, con la quale e' stata disposta la realizzazione di un collegamento di superficie tra Ortigia (Riva Nazario Sauro) e Siracusa (sponda opposta), con finanziamento dell'opera a valere sui fondi di cui alla legge n. 730 del 28 ottobre 1986, art. 3, commi 10 e 11, assegnato al Ministero dei lavori pubblici e per suo tramite alla regione Siciliana;
Vista la nota n. 2/Ord.2561/Prot.Civ./Gab. del 18 aprile 2000, con la quale il prefetto di Siracusa, gia' nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 2561/1997, oltre a rappresentare l'impossibilita' di eseguire il collegamento Ortigia - Siracusa secondo il disposto della medesima ordinanza, ha fatto presente la necessita' di modificare il tracciato indicato della ripetuta ordinanza n. 2561/1997, nonche' l'opportunita' di conferire al sindaco di Siracusa incarico di commissario delegato;
Rilevato che il progetto presentato per il collegamento oggetto della citata ordinanza n. 2561 del 21 maggio 1997 ha avuto parere negativo definitivo dalla conferenza dei servizi del 4 giugno 1999;
Ritenuto che il sito dove e' stato allocato il ponte provvisorio (approssimativamente sulla direttrice via Malta, via Chindemi) e' soddisfacente sotto tutti i punti di vista, specialmente per l'afflusso e l'esodo della popolazione, in caso di calamita', provenendo tale convincimento anche dall'esperienza maturata nel corso dell'esercizio del ponte provvisorio realizzato in base all'ordinanza n. 3055 del 7 febbraio 2000;
Considerato che la rimodulazione del piano finanziario della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, approvata con la delibera della giunta regionale siciliana n. 154 del 19 giugno 2000, ha previsto una apposita posta di spesa di 8 miliardi per la realizzazione della via di fuga Ortigia - Siracusa;
Sentita la regione siciliana;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Siracusa e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati ad eliminare il pericolo esistente e garantire la possibilita' dei soccorsi e l'eventuale evacuazione, in caso di emergenza, della popolazione dall'isola di Ortigia, ad alto rischio sismico, interventi consistenti nella realizzazione del collegamento di superficie tra via Malta e via Chindemi e nelle opere complementari atte ad assicurare completamente l'uso delle vie di fuga gia' esistenti; per l'attuazione di detti interventi il commissario si avvale delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ove occorre anche avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 2.
2. Il commissario delegato si avvale del comune di Siracusa quale ente attuatore.
3. Per la fase progettuale e le indagini sono assegnati 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; per l'approvazione dei progetti il commissario indira' apposita conferenza dei servizi, da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti stessi. Qualora alla conferenza dei servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. La conferenza dei servizi delibera a maggioranza semplice. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico il commissario puo' richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente della regione siciliana, previa deliberazione della giunta regionale, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta. I pareri, visti i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora non siano resi entro tale termine, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. I lavori dovranno essere iniziati entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto ed ultimati nei successivi 270 giorni. Le aree demaniali necessarie all'esecuzione degli interventi dovranno essere concesse entro e non oltre quindici giorni dall'approvazione degli interventi.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive integrazioni e modificazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 41 e 117;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, art. 7, commi 7, 8 e 9, articoli 9, 15, 16, 17, 19, 20, art. 21, comma 1-bis, articoli 23, 24, 25, 27, 29;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.
 
Art. 3.
1. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 1 si provvede utilizzando l'importo di lire 8.000.000.000 previsto nel quadro generale di ripartizione della spesa della legge n. 433 del 31 dicembre 1991, priorita' 1. La somma e' trasferita dalla regione siciliana sulla contabilita' speciale, a disposizione del commissario delegato, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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