Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 7 agosto 2000
Modificazione delle tariffe dei servizi postali relative alle corrispondenze raccomandate e assicurate.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di Autorita' di regolamentazione
del settore postale
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto l'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il provvedimento del 30 aprile 1997 con il quale il presidente dell'ente Poste italiane ha determinato le tariffe dei servizi postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1997;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorita' di regolamentazione del settore postale, nonche' l'art. 13, concernente la determinazione delle tariffe mediante provvedimenti dell'Autorita' di regolamentazione;
Considerato che la societa' Poste italiane ha avanzato richiesta di revisione delle tariffe della corrispondenza raccomandata e assicurata, proponendo in particolare:
di elevare da lire 4000 a lire 4200 il diritto di raccomandazione onde recuperare, in parte, i costi aggiuntivi sostenuti per l'introduzione del sistema di tracciatura elettronica "tracking & tracing";
di eliminare l'assicurata convenzionale;
di aumentare per l'interno il limite del valore massimo dichiarato degli invii assicurati da lire 2.000.000 a lire 4.000.000;
di introdurre, sia per l'interno che per l'estero, cinque scaglioni di valore assicurato;
di rimodulare il diritto di assicurazione, tenendo conto della situazione del relativo mercato;
Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.) reso nella seduta del 24 luglio 2000, tenendo anche conto degli effetti sull'indice dei prezzi dei servizi postali;
Ritenuto di accogliere le indicazioni contenute nel predetto parere del N.A.R.S.;
Decreta:
Art. 1.
Raccomandazione
1. Il diritto di raccomandazione per la corrispondenza indirizzata sia all'interno che all'estero e' elevato da lire 4.000 a lire 4.200.
 
Art. 2.
Assicurazione
1. E' soppresso il diritto di assicurazione convenzionale per le corrispondenze.
2. Sono introdotti, sia per l'interno che per l'estero, i cinque seguenti scaglioni di valore assicurato per le corrispondenze, a fianco di ciascuno dei quali e' indicato il relativo diritto di assicurazione:
fino a lire 100.000, lire 5.000;
fino a lire 500.000, lire 10.000;
fino a lire 1.000.000, lire 15.000;
fino a lire 2.000.000, lire 20.000;
fino a lire 4.000.000, lire 25.000.
3. Resta fermo il limite massimo di valore dichiarabile per l'estero (DTS 1633 = lire 3.934.000).
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, che e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra il vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2000
Il Ministro: Cardinale Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2000 Registro n. 5 Ufficio riscontro Comunicazioni, foglio n. 395
 
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