Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2000, n. 260
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 marzo 2000, relativo a modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460;
Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano reso nella riunione del 20 luglio 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 526 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Violazioni in materia di vinificazione e distillazione
1. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, non osserva i requisiti stabiliti nel citato allegato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.
2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da due a quattro mesi. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire sessanta milioni e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi ad un anno.
3. Chiunque procede alla vinificazione di uve appartenenti a varieta' che non figurano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, come varieta' di uve da vino nella classificazione delle varieta' di viti per la provincia in cui tali uve sono state raccolte, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.
4. Chiunque detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve in difformita' di quanto disposto dall'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila.
5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a lire centocinquantamila per ogni 100 chilogrammi di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato articolo 27 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.
6. Chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti, previsto dagli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ogni ettolitro o frazione di esso.
7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti nell'articolo 43 e negli allegati IV, V e VI, lettere F, G ed H, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e all'articolo 45. Se il fatto concerne esclusivamente variazioni non superiori al dieci per cento dei limiti previsti nei predetti allegati, l'inosservanza di obblighi di presentazione all'autorita' competente delle previste dichiarazioni o l'omessa annotazione di operazioni sui registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.
8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti comunitari nonche' nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci tonnellate.
10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e qualita' del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarita', inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettolitri.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per l'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
vedasi in note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1999)".
- L'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, cosi'
recita:
"Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare
o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla
data del 31 luglio 1999 per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari che devono essere
espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad
emanare disposizioni per il riordino del sistema
sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in
danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai
principi e alle indicazioni contenute nella Convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995,
nonche' adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione,
per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del
Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari della Comunita', la piena
applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle sanzioni
amministrative previste dai regolamenti comunitari".
- Il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del
17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, e' pubblicato in G.U.C.E n. L. 179
del 14 luglio 1999.
- Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione,
del 31 marzo 2000 relativo a modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, e' pubblicato in
G.U.C.E n. L. 143 del 16 giugno 2000.
- Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, reca:
"Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione
dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per
l'inosservanza di regolamenti in materia agricola".
- La legge 4 novembre 1987, n. 460, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione
e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche'
sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in
materia agricola".
- La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di
aiuti comunitari nel settore agricolo".
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del
17 maggio 1999 vedi note alle premesse.
- L'art. 1, paragrafo 2 del succitato regolamento cosi'
recita:
"2. Essa disciplina i seguenti prodotti: Codice NC |Designazione delle merci --------------------------------------------------------------------- a) ex 2009 60|Succhi di uva (compresi i mosti di uva) ---------------------------------------------------------------------
|Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente 2204 30 92 |fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole --------------------------------------------------------------------- 2204 30 94 | --------------------------------------------------------------------- 2204 30 96 | --------------------------------------------------------------------- 2204 30 98 | ---------------------------------------------------------------------
|Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati: mosti
|di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli
|altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, b) ex 2204 |2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98 --------------------------------------------------------------------- c) 0806 10 93|Uve fresche diverse da quelle da tavola --------------------------------------------------------------------- 0806 10 95 | --------------------------------------------------------------------- 0806 10 97 | --------------------------------------------------------------------- 2209 00 11 |Aceti di vino --------------------------------------------------------------------- 2209 00 19 | --------------------------------------------------------------------- d) 2206 00 10|Vinello --------------------------------------------------------------------- 2307 00 11 |Fecce di vino --------------------------------------------------------------------- 2307 00 19 | --------------------------------------------------------------------- 2308 90 11 |Vinaccia" --------------------------------------------------------------------- 2308 90 19 |
- L'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99 del
Consiglio del 17 maggio 1999 cosi' recita:
"Allegato I
DEFINIZIONI DEI PRODOTTI
Le seguenti definizioni si applicano:
- ai prodotti ottenuti nella Comunita' a partire da
uve raccolte all'interno della medesima, compresi i vini di
cui al punto 15, sesto trattino, e
- ai prodotti diversi da quelli contemplati ai punti
3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 24, allorche'
essi:
- sono originari di Paesi terzi, oppure
- sono elaborati nella Comunita' a partire da uve
raccolte all'esterno della medesima, nella misura in cui la
loro elaborazione e' ammessa ai sensi del presente
regolamento.
Le definizioni dei prodotti vitivinicoli ai quali non
si applica il presente allegato sono adottate, per quanto
necessario, ai sensi del presente regolamento secondo la
procedura di cui all'art. 75.1. Uve fresche: il frutto
della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche
leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la
torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da
ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.
2. Mosto di uve: il prodotto liquido ottenuto
naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per
il mosto di uve e' ammesso un titolo alcolometrico
effettivo pari o inferiore a 1% vol.
3. Mosto di uve parzialmente fermentato: il prodotto
proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un
titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1% vol.
ed inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico
volumico totale; tuttavia, taluni v.q.p.r.d., il cui titolo
alcolometrico volumico effettivo e' inferiore ai tre quinti
del loro titolo alcolometrico volumico totale, ma non
inferiore a 4,5% vol., non sono considerati come mosti di
uve parzialmente fermentati.
4. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con
uve parzialmente appassite: il prodotto della fermentazione
parziale di un mosto di uve ottenuto con uve parzialmente
appassite, avente un tenore totale di zucchero minimo,
prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo
alcolometrico volumico naturale ed effettivo non inferiore
a 8% vol. Tuttavia, alcuni vini che corrispondono a queste
definizioni non vengono considerati quali mosto di uve
parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente
appassite.
5. Mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il
prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo
pari o superiore a 12% vol. e inferiore a 15% vol., e
- ottenuto mediante aggiunta ad un mosto di uve non
fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale
non inferiore a 8,5% vol. e proveniente esclusivamente
dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5;
- di alcole neutro di origine vinica, compreso
l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche,
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non
inferiore a 95% vol.;
- o di un prodotto non rettificato proveniente dalla
distillazione di vino avente un titolo alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 52% vol. e non superiore
a 80% vol.
6. Mosto di uve concentrato: il mosto di uve non
caramellizzato:
- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto
di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso
il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 oC al
rifrattometro, utilizzato secondo metodo a stabilirsi, non
sia inferiore a 50,9%;
- proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti
di cui all'art. 42, paragrafo 5;
- ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona
viticola in cui le uve sono state raccolte.
Tutti i prodotti succitati devono, per i vini liquorosi
e i v.l.q.p.r.d.:
- provenire da varieta' di viti che sono scelte tra
quelle menzionata all'art. 42, paragrafo 5, e
- avere, fatta eccezione per taluni v.l.q.p.r.d.
compresi in un elenco che sara' adottato, un titolo
alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a
12% vol.;
b) e mediante aggiunta:
i) da soli o miscelati:
- di alcole neutro di origine vinica, compreso
l'alcole ricavato dalla distillazione di uve secche con un
titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96%
vol.;
- di distillato di vino o di uve secche con un
titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52%
vol. e non superiore a 86% vol.;
ii) nonche', eventualmente, di uno o piu' d'uno dei
prodotti seguenti:
- mosto di uve concentrato;
- miscela di uno dei prodotti di cui al punto i)
con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo e quarto
trattino;
iii) per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco
che sara' adottato.
Per il mosto di uve concentrato e' ammesso un titolo
alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.
7. Mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto
liquido non caramellizzato:
- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto
di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso
il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla
temperatura di 20 oC, dal rifrattometro, utilizzato secondo
un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 61,7%;
- che ha subito trattamenti autorizzati di
disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi
dallo zucchero;
- che presenta le seguenti caratteristiche:
- pH non superiore a 5 per un valore di 25o Brix;
- densita' ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm
non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25o
Brix;
- tenore di saccarosio non rivelabile con metodo
analitico da stabilirsi;
- indice Foli-Ciocalteau non superiore a 6 per un
valore di 25o Brix;
- acidita' titolata non superiore a 15
milliequivalenti/kg di zuccheri totali;
- tenore di anidride solforosa non superiore a 25
mg/kg di zuccheri totali;
- tenore di cationi totali non superiore a 8
milliequivalenti/ kg di zuccheri totali;
- conduttivita' non superiore a 120 micro-Siemens
per centimetro a 20oC e a 25o Brix;
- tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a
25 mg/kg di zuccheri totali;
- presenza di mesoinositolo;
- proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti
di cui all'art. 42, paragrafo 5;
- ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona
viticola in cui le uve sono state raccolte.
Per il mosto di uve concentrato rettificato e' ammesso
un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore
a 1% vol.
8. Succo di uve: il prodotto liquido non fermentato ma
fermentescibile ottenuto con trattamenti appropriati per
essere consumato come tale; esso e' ottenuto:
a) dall'uva fresca o dal mosto di uve, o
b) mediante ricostituzione:
- dal mosto di uve concentrato, o
- dal succo di uve concentrato.
Per il succo di uve e' ammesso un titolo alcolometrico
volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.
9. Succo di uve concentrato: il succo di uve non
caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale
del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo
autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la
lettura a 20oC al rifrattometro, utilizzato secondo un
metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.
Per il succo di uve concentrato e' ammesso un titolo
alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1% vol.
10. Vino: il prodotto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche,
pigiate o no, o di mosti di uve.
11. Vino nuovo ancora in fermentazione: il vino la cui
fermentazione alcolica non e' ancora terminata e che non e'
ancora separato dalle fecce.
12. Vino atto a diventare vino da tavola: il vino:
- proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti
di cui all'art. 42, paragrafo 5;
- prodotto nella Comunita' e
- avente almeno il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo fissato per la zona viticola in cui e'
stato prodotto.
13. Vino da tavola: il vino diverso dai v.q.p.r.d.:
- proveniente esclusivamente dalle varieta' di viti
di cui all'art. 42, paragrafo 5;
- prodotto nella Comunita';
- avente, dopo le eventuali operazioni menzionate
all'allegato V, sezione D, un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 8,5% vol., purche' tale vino sia
prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone
viticole A e B, e non inferiore a 9% vol. per le altre zone
viticole, nonche' un titolo alcolometrico volumico totale
non superiore a 15% vol.;
- fatte salve eventuali deroghe che potranno essere
adottate, avente inoltre un'acidita' totale espressa in
acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6
milliequivalenti per litro.
Tuttavia per i vini prodotti su talune aree viticole da
stabilirsi, ottenuti senza alcun arricchimento, il titolo
alcolometrico volumico totale puo' essere portato a un
massimo di 20% vol.
Il vino da tavola chiamato "retsina" e' il vino da
tavola prodotto unicamente nel territorio geografico della
Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di
pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo e'
consentito solo per ottenere un vino da tavola "retsina" in
condizioni definite dalla normativa greca vigente.
14. Vino liquoroso: il prodotto:
A. avente:
- un titolo alcolometrico volumico effettivo non
inferiore a 15% vol. e non superiore a 22% vol.;
- un titolo alcolometrico volumico totale non
inferiore a 17,5% vol., fatta eccezione per determinati
vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate
(v.l.q.p.r.d.) i quali figurano in un elenco che sara'
adottato;
B. ottenuto:
a) da:
- mosto di uve parzialmente fermentato;
- o da vino;
- o da una miscela dei prodotti suddetti;
- o, per taluni v.l.q.p.r.d. da determinare, da
mosto di uve o dalla miscela di questo prodotto con vino;
- dei prodotti di cui al punto i), da soli o
miscelati;
- oppure di uno o piu' dei prodotti seguenti:
- alcole di vino o di uve secche con un titolo
alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol. e
non superiore a 96% vol.;
- acquavite di vino o di vinaccia con un titolo
alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol. e
non superiore a 86% vol.;
- acquavite di uve secche con un titolo
alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol. e
inferiore a 94,5% vol.;
- nonche', eventualmente, di uno o piu' di uno dei
prodotti seguenti:
- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con
uve parzialmente appassite;
- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione
del fuoco diretto, il quale, salvo per questa operazione,
risponde alla definizione di mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato;
- miscela di uno dei prodotti di cui al secondo
trattino con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo
e quarto trattino.
15. Vino spumante: salvo deroga di cui all'art. 44,
paragrafo 3, il prodotto ottenuto dalla prima o seconda
fermentazione alcolica:
- di uve fresche;
- di mosto di uve;
- di vino;
- atti a diventare vino da tavola;
- di vino da tavola;
- di v.q.p.r.d.;
- di vini importati, figuranti in un elenco da
stabilire, ottenuti da varieta' di viti e da regioni
viticole aventi caratteristiche che li differenziano dai
vini comunitari, caratterizzato alla stappatura del
recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione e che,
conservato alla temperatura di 20oC in recipienti chiusi,
presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica
in soluzione e non inferiore a 3 bar.
16. Vino spumante gassificato: il prodotto:
- ottenuto da vino da tavola;
- caratterizzato all'atto della stappatura del
recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale
gas, e
- che, conservato a 20oC in recipienti chiusi,
presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica
in soluzione e non inferiore a 3 bar.
17. Vino frizzante: il prodotto:
- ottenuto da vino da tavola o da v.q.p.r.d. o da
prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.,
purche' tali vini o prodotti presentino un titolo
alcolometrico totale non inferiore a 9% vol.;
- avente un titolo alcolometrico effettivo non
inferiore a 7% vol.;
- che, conservato a 20oC in recipienti chiusi,
presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica
endogena in soluzione non inferiore a 1 bar e non superiore
a 2,5 bar;
- presentato in recipienti di 60 litri o meno.
18. Vino frizzante gassificato: il prodotto:
- ottenuto da vino da tavola, da v.q.p.r.d. o da
prodotti atti a diventare vino da tavola o v.q.p.r.d.;
- avente un titolo alcolometrico effettivo non
inferiore a 7% vol. e un titolo alcolometrico totale non
inferiore a 9% vol.;
- che, conservato a 20oC in recipienti chiusi,
presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica
in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta non
inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;
- presentato in recipienti di 60 litri o meno.
19. Aceto di vino: l'aceto:
- ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica
di vino;
- avente un tenore di acidita' totale espressa in
acido acetico non inferiore a 60 g/l.
20. Feccia di vino: il residuo che si deposita nei
recipienti contenenti vino, dopo la fermentazione, durante
l'immagazzinamento o dopo trattamento autorizzato, nonche'
quello ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione
di questo prodotto.
Sono considerati feccia di vino anche:
- il residuo che si deposita nei recipienti
contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo
trattamento autorizzato;
- il residuo ottenuto dalla filtrazione o dalla
centrifugazione del prodotto.
21. Vinaccia: il residuo della torchiatura delle uve
fresche, fermentato o no.
22. Vinello: il prodotto ottenuto:
- dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate
nell'acqua, o
- mediante esaurimento con acqua delle vinacce
fermentate.
23. Vino alcolizzato: il prodotto:
- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo
non inferiore a 18% vol. e non superiore a 24% vol.;
- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un
prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione
di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo
massimo di 86% vol., a un vino non contenente zucchero
residuo;
- avente un'acidita' volatile massima espressa in
acido acetico di 1,5 g/l.
24. Vino di uve stramature: il prodotto:
- ottenuto nella Comunita', senza alcun
arricchimento, da uve raccolte nella Comunita', provenienti
dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, e
comprese in un elenco che sara' adottato;
- avente un titolo alcolometrico volumico naturale
superiore a 15% vol.;
- avente un titolo alcolometrico volumico totale non
inferiore a 16% vol. e un titolo alcolometrico volumico
effettivo non inferiore a 12% vol.
Gli Stati membri possono prevedere un periodo di
invecchiamento per questo prodotto".
- L'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Art. 19. - 1. Gli Stati membri compilano una
classificazione delle varieta' di viti per la produzione di
vino. Tutte le varieta' classificate appartengono alla
specie Vitis vinifera o provengono da un incrocio tra
questa specie e altre specie del genere Vitis. La
classificazione non puo' applicarsi alle varieta' seguenti:
- Noah;
- Othello;
- Isabelle;
- Jacquez;
- Clinton e
- Herbe'mont.
2. Nella classificazione gli Stati membri indicano le
varieta' di viti atte alla produzione di ciascuno dei
v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio. Tali varieta'
appartengono alla specie Vitis vinifera.
3. Soltanto le varieta' di viti menzionate nella
classificazione possono essere impiantate, reimpiantate o
innestate nella Comunita' per la produzione di vino. La
restrizione non si applica alle viti utilizzate a scopo di
ricerca ed esperimenti scientifici.
4. Le superfici piantate con varieta' di viti per la
produzione di vino non menzionate nella classificazione
devono essere estirpate, tranne nei casi in cui la
produzione e' destinata esclusivamente al consumo familiare
dei viticoltori. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per sorvegliare tale deroga.
5. Qualora una varieta' di vite venga eliminata dalla
classificazione, le relative operazioni di estirpazione
vengono eseguite entro quindici anni dalla sua
eliminazione".
- L'art. 42, paragrafo 5 del succitato regolamento
cosi' recita:
"5. Salvo deroga, soltanto uve appartenenti alle
varieta' che figurano come varieta' di uve da vino nella
classificazione compilata a norma dell'art. 19, nonche' i
prodotti che ne derivano, possono essere utilizzati nella
Comunita' per l'elaborazione di quanto segue:
a) mosto di uve mutizzato con alcole;
b) mosto di uve concentrato;
c) mosto di uve concentrato rettificato;
d) vino atto a diventare vino da tavola;
e) vino da tavola;
f) v.q.p.r.d.;
g) vino liquoroso;
h) mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto con
uve parzialmente appassite;
i) vino di uve stramature".
- L'art. 27 del Regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Art. 27. - 1. Sono vietate la sovrappressione delle
uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. E'
parimenti vietata la rifermentazione delle vinacce per
scopi diversi dalla distillazione.
2. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di
vino non sono considerate pressatura in presenza delle
seguenti condizioni:
a) se i prodotti ottenuti sono di qualita' sana,
leale e mercantile;
b) se le fecce cosi' trattate non sono ridotte allo
stato secco.
3. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le
associazioni di persone, ad eccezione delle persone e delle
associazioni di cui al paragrafo 7, che abbiano proceduto
alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la
totalita' dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione
stessa.
4. Il quantitativo di alcole contenuto nei
sottoprodotti, rispetto al volume di alcole contenuto nel
vino prodotto, e' almeno pari al 10% se il vino e' stato
ottenuto mediante vinificazione diretta di uve. Salvo
deroghe da contemplare per i casi giustificati in termini
tecnici, esso non puo' essere inferiore al 5% se il vino e'
stato ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di
mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora
in fermentazione. Qualora tali percentuali non vengano
raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione
consegnano una quantita' di vino di loro produzione in modo
da garantire il rispetto di dette percentuali. Deroghe al
paragrafo 3 e al primo comma del presente paragrafo possono
essere disposte per categorie di produttori da determinare,
per talune regioni produttive e per i vini soggetti alla
distillazione di cui all'art. 28.
5. L'obbligo di consegna di cui al paragrafo 3 puo'
essere adempiuto con la consegna di vino ad un fabbricante
di aceto.
6. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le
associazioni di persone, ad eccezione delle persone e delle
associazioni di cui al paragrafo 7, che detengano
sottoprodotti provenienti da qualsiasi trasformazione di
uve diversa dalla vinificazione, sono tenute a consegnarli
alla distillazione.
7. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le
associazioni di persone che procedano alla trasformazione
dell'uva raccolta nella zona viticola A o nella parte
tedesca della zona viticola B o su superfici vitate in
Austria sono tenute a ritirare, previo controllo e a
condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale
trasformazione.
8. Le persone ovvero le associazioni soggette agli
obblighi di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 6 possono
assolvere i suddetti obblighi ritirando, previo controllo e
a condizioni da determinare, i sottoprodotti della
vinificazione.
9. Il prezzo d'acquisto delle vinacce di uve, delle
fecce di vino e del vino consegnati alla distillazione ai
sensi del presente articolo e' pari a 0,995 euro per %
vol/hl.
10. Il prezzo pagato dal distillatore non puo' essere
inferiore al prezzo d'acquisto.
11. Il distillatore ha la seguente alternativa:
a) beneficiare di un aiuto per il prodotto da
distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla
distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52%
vol., oppure;
b) consegnare all'organismo d'intervento il prodotto
ottenuto dalla distillazione, purche' abbia un titolo
alcolometrico di almeno 92% vol.
Se prima della consegna al distillatore il vino e'
stato trasformato in vino alcolizzato, l'aiuto di cui alla
lettera a) e erogato al produttore del vino alcolizzato e
il prodotto ottenuto dalla distillazione non puo' essere
consegnato all'organismo d'intervento.
12. Puo' essere deciso che la consegna dell'alcole
all'organismo d'intervento possa essere sostituita dalla
consegna ad un operatore che abbia presentato un'offerta
nell'ambito delle vendite organizzate per lo smercio dei
prodotti della distillazione e che sia stato prescelto
nell'ambito della procedura di cui all'art. 31, paragrafo
1.
13. I paragrafi da 1 a 12 non si applicano ai succhi di
uve e ai succhi di uve concentrati ne' ai mosti di uve e ai
mosti di uve concentrati destinati alla preparazione di
succhi di uve".
- L'art. 2 paragrafo 7, lettera a) del regolamento (CE)
n. 1493/99 cosi' recita':
"7. Le superfici piantate con varieta' di viti
classificate, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, come
varieta' di uve da vino, e:
a) piantate a decorrere dal 1o settembre 1998, la cui
produzione puo' essere messa in circolazione soltanto se
destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3,
o dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
822/87, oppure".
- L'art. 28 paragrafo 1, ultimo periodo del regolamento
(CE) n. 1493/99 cosi' recita:
"Art. 28. - 1. Salvo deroga, tali vini possono
circolare soltanto se sono destinati ad una distilleria".
- L'art. 43 del succitato regolamento cosi' recita:
"Art. 43. - 1. Le pratiche e i trattamenti enologici
autorizzati sono stabiliti negli allegati IV e V.
2. In particolare:
- le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati
riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione, la
disacidificazione e la dolcificazione, nonche' le norme
relative al tenore di anidride solforosa e al tenore
massimo di acidita' volatile figurano nell'allegato V,
sezioni da A a G;
- le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati
nonche' le norme relative alla produzione di vino spumante
e di vino spumante di qualita' figurano nell'allegato V,
sezioni H e I;
- le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati
nonche' le norme relative alla produzione di vini liquorosi
figurano nell'allegato V, sezione J".
- L'allegato IV del succitato regolamento cosi' recita:
"Allegato IV
ELENCO DELLE PRATICHE E DEI TRATTAMENTI
ENOLOGICI AUTORIZZATI
1. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere
effettuati su uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve
parzialmente fermentato, sul mosto d'uve parzialmente
fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, sul
mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in
fermentazione:
a) arieggiamento o aggiunta di ossigeno;
b) trattamenti termici;
c) centrifugazione e filtrazione, con o senza
coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro
uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti cosi'
trattati;
d) utilizzazione di anidride carbonica, detta
altresi' biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o
miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera
inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria;
e) utilizzazione di lieviti per vinificazione;
f) applicazione di una o piu' delle pratiche
seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
- aggiunta di fosfato di ammonio bibasico o di
solfato di ammonio entro certi limiti;
- aggiunta di solfito di ammonio o di bisolfito di
ammonio entro certi limiti;
- aggiunta di dicloridrato di tiamina entro certi
limiti;
g) utilizzazione di anidride solforosa, detta
altresi' biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di
metabisolfito di potassio, detto altresi' disolfito di
potassio o pirosolfito di potassio;
h) eliminazione dell'anidride solforosa con
procedimenti fisici;
i) trattamento dei mosti bianchi e dei vini bianchi
nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico
entro certi limiti;
j) chiarificazione con una o piu' delle seguenti
sostanze d'uso enologico:
- gelatina alimentare;
- colla di pesce;
- caseina e caseinati di potassio;
- ovalbumina e/o lattalbumina;
- bentonite;
- diossido di silicio sotto forma di gel o di
soluzione colloidale;
- caolino;
- tannino;
- enzimi pectolitici;
- preparato enzimatico di betaglucanasi a
condizioni da determinare;
k) utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di
potassio;
l) uso di acido tartarico per l'acidificazione alle
condizioni di cui all'allegato V, sezioni E e G;
m) impiego per la disacidificazione, alle condizioni
previste all'allegato V, sezioni E e G, di uno o piu' dei
prodotti seguenti:
- tartrato neutro di potassio;
- bicarbonato di potassio;
- carbonato di calcio contenente eventualmente
piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L
(+) tartarico ed L (-) malico;
- tartrato di calcio;
- acido tartarico a condizioni da determinare;
- preparato omogeneo di acido tartarico e di
carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente
polverizzato;
n) uso di resina di pino di Aleppo a condizioni da
determinare;
o) uso di preparati di scorze di lieviti, entro certi
limiti;
p) uso di polivinilpolipirrolidone, entro certi
limiti e a condizioni da determinare;
q) uso di batteri lattici in sospensione vinica a
condizioni da determinare;
r) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni
da determinare.
2. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere
utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione
di mosto di uve concentrato rettificato:
a) arieggiamento;
b) trattamenti termici;
c) centrifugazione e filtrazione, con o senza
coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro
uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti cosi'
trattati;
d) utilizzazione di anidride solforosa, detta
altresi' biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di
metabisolfito di potassio, detto altresi' disolfito di
potassio o pirosolfito di potassio;
e) eliminazione dell'anidride solforosa con
procedimenti fisici;
f) trattamento con carboni per uso enologico;
g) uso di carbonato di calcio contenente
eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio
degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico;
h) uso di resine scambiatrici di ioni a condizioni da
determinare.
3. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere
applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato,
destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si
trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il
vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante
gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante
gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d.:
a) utilizzazione nei vini secchi e in quantita' non
superiori al 5 %, di fecce fresche, sane o non diluite che
contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente
di vini secchi;
b) arieggiamento o immissione di argo o azoto;
c) trattamenti termici;
d) centrifugazione e filtrazione, con o senza
coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro
uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto cosi'
trattato;
e) utilizzazione di anidride carbonica, detta
altresi' biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o
miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera
inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;
f) aggiunta di anidride carbonica, entro certi
limiti;
g) utilizzazione, alle condizioni previste dal
presente regolamento, di anidride solforosa, detta altresi'
biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di
metabisolfito di potassio, detto altresi' disolfito di
potassio o pirosolfito di potassio;
h) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di
potassio, purche' il tenore finale di acido sorbico del
prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non
sia superiore a 200 mg/l;
i) aggiunta di acido L-ascorbico, sino a certi
limiti;
j) aggiunta di acido citrico, ai fini della
stabilizzazione del vino entro certi limiti;
k) l'impiego per l'acidificazione di acido tartarico,
alle condizioni previste all'allegato V, sezioni E e G;
l) impiego per la disacidificazione, alle condizioni
previste all'allegato V, sezioni E e G, di uno o piu' dei
prodotti seguenti:
- tartrato neutro di potassio;
- bicarbonato di potassio;
- carbonato di calcio contenente eventualmente
piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L
(+) tartarico ed L (-) malico;
- tartrato di calcio;
- acido tartarico a condizioni da determinare;
- preparato omogeneo di acido tartarico e di
carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente
polverizzato;
m) chiarificazione con una o piu' delle seguenti
sostanze d'uso enologico:
- gelatina alimentare;
- colla di pesce;
- caseina e caseinati di potassio;
- ovolbumina e/o lattolbumina;
- bentonite;
- diossido di silicio sotto forma di gel o di
soluzione colloidale;
- caolino;
- preparato enzimatico di betaglucanasi a
condizioni da determinare.
n) aggiunta di tannino;
o) trattamento dei vini bianchi con carbone per uso
enologico entro certi limiti;
p) trattamento, a condizioni da stabilire:
- dei mosti di uve parzialmente fermentati
destinati come tali al consumo umano diretto dei vini
bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio;
- dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con
fitato di calcio;
q) aggiunta di acido metatartarico entro certi
limiti;
r) uso di gomma arabica;
s) uso, a condizioni da determinare, di acido
DL-tartarico, denominato anche acido racemico, o del suo
sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del
calcio in eccedenza;
t) impiego per l'elaborazione di vini spumanti
ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la
separazione delle fecce e' effettuata mediante sboccamento:
- di alginato di calcio;
o
- di alginato di potassio;
t-bis) impiego di lieviti per vinificazione, secchi
o in sospensione di vino, per l'elaborazione dei vini
spumanti;
t-ter) aggiunta, per l'elaborazione dei vini
spumanti, di tiamina e di sali d'ammonio ai vini di base
per favorire lo sviluppo dei lieviti, alle seguenti
condizioni:
- per i sali nutritivi, fosfato di ammonio entro
certi limiti;
- per i fattori di crescita, tiamina sotto forma di
cloridrato di tiamina, entro certi limiti;
u) uso di dischi di paraffina pura impregnati di
isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile,
unicamente negli Stati membri in cui e' tradizionalmente
utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla
legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati
solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che
nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei
vini;
v) aggiunta, per favorire la precipitazione del
tartaro:
- di bitartrato de potassio;
- di tartrato di calcio entro limiti ed a
condizioni da determinare;
w) impiego di solfato di rame per l'eliminazione di
un difetto di gusto o di odore del vino, sino a certi
limiti;
x) impiego di preparati di scorze di lieviti entro
certi limiti;
y) uso di polivinilpolipirrolidone entro certi limiti
e a condizioni da determinare;
z) impiego di batteri lattici in sospensione di vino
a condizioni da determinare;
z-bis) aggiunta di caramello, ai sensi della
direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinati ad
essere utilizzate nei prodotti alimentari(1), per
rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d;
z-ter) aggiunta di lisozima entro limiti ed a
condizioni da determinare.
4. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere
utilizzati per i prodotti menzionati nella frase
introduttiva del punto 3, unicamente nell'ambito di
condizioni di impiego da determinare:
a) apporto di ossigeno;
b) trattamento per elettrodialisi per garantire la
stabiliz-zazione tartarica del vino;
c) impiego di un'ureasi per diminuire il tasso di
urea nei vini".
(1) Gazzetta Ufficiale L 237 del 10 settembre 1994, pag.
13. - L'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/99
cosi' recita:
"Allegato V
LIMITI E CONDIZIONI DI TALUNE PRATICHE ENOLOGICHE
A. Tenore di anidride solforosa.
1. Il tenore totale di anidride solforosa dei vini,
diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non puo'
superare, al momento dell'immissione al consumo umano
diretto:
a) 160 mg/l per i vini rossi;
b) 210 mg/l per i vini bianchi e rosati.
2. In deroga al punto 1, lettere a) e b), il tenore
massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini
aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero
invertito, non inferiore a 5 g/l, e' portato a:
a) 210 mg/l per i vini rossi e 260 mg/l per i vini
bianchi e rosati;
b) 300 mg/l per:
- i vini aventi diritto alla designazione
"Spa"tlese conformemente alle disposizioni comunitarie;
- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle
denominazioni di origine controllata "Bordeaux supe'rieur ,
"Graves de Vayres , "Co'tes de Bordeaux , "Saint-Macaire ,
"Premie'res Coates de Bordeaux , "Sainte-Foix Bordeaux ,
"Coates de Bergerac (seguita o meno dalla designazione
"Coates de Saussignac ), "Haut Montravel , "Coates de
Montravel e "Rosette ;
- i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle
denominazioni di origine "Allela , "La Mancha , "Navarra ,
"Penede's , "Rioja , "Rueda , "Tarragona e "Valencia ;
- i v.q.p.r.d. bianchi originari del Regno Unito,
designati e presentati conformemente alla normativa
britannica con il termine "botrytis o con altri termini
equivalenti, quali "noble harvest , "noble late Harvested o
"special late Harvested ;
c) 350 mg/l per i vini aventi diritto alla
designazione "Auslese , conformemente alle disposizioni
comunitarie, e per i vini bianchi designati come "vino
superiore a denominazione di origine , conformemente alla
legislazione rumena, e aventi diritto a uno dei nomi
seguenti: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea
Calugareasca;
d) 400 mg/l per i vini aventi diritto alle
designazioni "Beerenauslese , "Ausbruch , "Ausbruchwein ,
"Trockenbeerenauslese e "Eiswein , conformemente alle
disposizioni comunitarie, e per i v.q.p.r.d. bianchi aventi
diritto alle denominazioni di origine controllata
"Sauternes , "Barsac , "Cadillac , "Ce'rons , "Loupiac ,
"Sainte-Croix-du Mont , "Monbazillac , "Bannezeaux ,
"Quarts de Chaume , "Coteaux du Layon , "Coteaux de
l'Aubance "Graves Supe'rieures' e "Jurançon .
3. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, per
talune zone viticole della Comunita' puo' essere concessa
agli Stati membri la facolta' di autorizzare, per i vini
prodotti nel loro territorio, un aumento di non oltre 40
mg/l dei tenori massimi totale di anidride solforosa
inferiori a 300 mg/l previsti nella presente sezione.
4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni piu'
restrittive per i vini prodotti nel loro territorio.
B. Tenore di acidita' volatile.
1. Il tenore massimo di acidita' volatile non puo'
superare:
a) 18 milliequivalenti per litro per i mosti di uve
parzialmente fermentati;
b) 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e
rosati nonche', fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti
ottenuti dal taglio di vino bianco con vino rosso nel
territorio spagnolo;
c) 20 milliequivalenti per litro per i vini rossi.
2. I tenori di cui al punto 1 sono validi:
- per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella
Comunita', nella fase della produzione e in tutte le fasi
di commercializzazione;
- per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i
vini originari di paesi terzi, in tutte le fasi successive
alla loro entrata nel territorio geografico della
Comunita'.
3. Possono essere previste deroghe al punto 1:
a) per alcuni v.q.p.r.d. e alcuni vini da tavola
designati mediante un'indicazione geografica, quando:
- hanno subito un periodo di invecchiamento di
almeno due anni, oppure
- siano elaborati secondo metodi particolari;
b) per i vini con un titolo alcolometrico volumico
totale non inferiore a 13 % vol. o eccezionalmente
praticata conformemente alla legislazione vigente
l'8 maggio 1970.
4. L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di
uve concentrato rettificato non puo' avere l'effetto di
aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o
del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11% nella
zona viticola A, l'8% nella zona viticola B e il 6,5% nella
zona viticola C.
5. In caso di applicazione delle disposizioni della
sezione C, punto 4, i limiti dell'aumento di volume sono
portati rispettivamente al 15% nella zona viticola A e
all'11% nella zona viticola B.
6. La concentrazione non puo' avere l'effetto di
ridurre di oltre il 20% il volume iniziale e in nessun caso
di aumentare di oltre 2% vol. il titolo alcolometrico
volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a
diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di
tali operazioni.
7. In nessun caso le suddette operazioni possono avere
l'effetto di portare a oltre 11,5% vol. nella zona viticola
A, 12% vol. nella zona viticola B, 12,5% vol. nelle zone
viticole C I a) e C I b), 13% vol. nella zona viticola C II
e 13,5% vol. nella zona viticola C III il titolo
alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto
di uve, dei mosto di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare
vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali
operazioni.
8. Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico
volumico totale dei prodotti di cui al punto 7 puo' essere
portato a 12% vol. nella zona viticola A e a 12,5% vol.
nella zona viticola B.
9. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da
tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti
dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta
oggetto di una delle operazioni di cui al punto 1, lettere
a) e b).
E. Acidificazione e disacidificazione.
1. Le uve fresche, il mosto di uve parzialmente
fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino
possono formare oggetto:
a) nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una
disacidificazione parziale;
b) nelle zone viticole C II e C III a), fatte salve
le disposizioni del punto 3, di un'acidificazione e di una
disacidificazione;
c) nella zona viticola C III b), di
un'acidificazione.
2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di
cui al punto 1 puo' essere effettuata soltanto entro un
limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l,
ossia di 20 milliequivalenti per litro.
3. L'acidificazione dei vini puo' essere effettuata
soltanto entro un limite massimo, espresso in acido
tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per
litro.
4. La disacidificazione dei vini puo' essere effettuata
soltanto entro un limite massimo, espresso in acido
tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per
litro.
5. Inoltre, il mosto di uve destinato alla
concentrazione puo' essere sottoposto a disacidificazione
parziale.
6. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche
eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare
l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone
viticole C I a) e C I b), alle condizioni contemplate al
punto 1 per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a)
e C III b).
7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da
decidersi caso per caso, nonche' l'acidificazione e la
disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni
che si escludono a vicenda.
F. Dolcificazione.
1. La dolcificazione del vino da tavola e' autorizzata:
a) quando le uve fresche, il mosto di uve, il mosto
di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in
fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o il
vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle
operazioni di cui alla sezione D, punto 1, soltanto con
mosto di uve avente al massimo lo stesso titolo
alcolometrico volumico totale del vino da tavola in
questione;
b) quando i prodotti di cui alla lettera a) non sono
stati sottoposti ad una delle operazioni di cui alla
sezione D, punto 1, soltanto con mosto di uve concentrato o
mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve,
purche' il titolo alcolometrico volumico totale del vino da
tavola in questione non venga aumentato di oltre 2% vol.
2. Nel territorio della Comunita' e' vietata la
dolcificazione dei vini importati destinati al consumo
umano diretto e designati da un'indicazione geografica.
3. La dolcificazione dei vini importati diversi da
quelli di cui al punto 2 e' subordinata a norme da
stabilirsi.
G. Trattamenti.
1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni D ed
E, ad eccezione dell'acidificazione e della
disacidificazione dei vini, e' autorizzata soltanto se
effettuata, in condizioni da determinare, al momento in cui
le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve
parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in
fermentazione sono trasformati in vino atto a diventare
vino da tavola, in vino da tavola o in altra bevanda
destinata al consumo umano diretto di cui all'art. 1,
paragrafo 2, diversa dal vino spumante o dal vino spumante
gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte
le uve fresche utilizzate.
2. Lo stesso vale per la concentrazione,
l'acidificazione e la disacidificazione dei vini atti a
diventare vini da tavola.
3. Le concentrazioni dei vini da tavola deve essere
effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte
le uve fresche utilizzate.
4. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini
possono essere effettuate solo nell'azienda di
vinificazione e nella zona viticola in cui sono state
raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.
5. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti da 1 a 4
deve essere dichiarata alle autorita' competenti. Lo stesso
vale per i quantitativi di saccarosio, di mosto di uve
concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato
detenuti, per l'esercizio della professione, da persone
fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in
particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai
trasformatori, nonche' da negozianti da determinare,
contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche,
del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso.
La dichiarazione di questi quantitativi puo' tuttavia
essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di
carico e di utilizzazione.
6. Ciascuna delle operazioni di cui alla sezione E deve
essere iscritta sul documento di accompagnamento, sotto la
cui scorta i prodotti cosi' trattati sono messi in
circolazione.
7. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche
eccezionali, tali operazioni possono essere effettuate
soltanto:
a) anteriormente al 1o gennaio, nelle zone viticole
C;
b) anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e
B, unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia
immediatamente precedenti a tali date.
8. Tuttavia, la concentrazione a freddo,
l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono
essere praticate durante tutto l'anno.
H. Vino spumante.
1. Ai fini del presente punto, nonche' del punto I del
presente allegato e del punto K dell'allegato VI, si
intende per:
a) "partita (cuve'e):
- il mosto di uve;
- il vino;
- il risultato della miscela di mosti di uve e/o di
vini con caratteristiche diverse, destinati
all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante;
b) "sciroppo zuccherino (liqueur de tirage):
- il prodotto destinato ad essere aggiunto alla
partita per provocare la formazione di spuma;
c) "sciroppo di dosaggio (liqueur d'expe'dition):
il prodotto destinato ad essere aggiunto ai vini
spumanti per conferire loro caratteristiche gustative
particolari.
2. Lo sciroppo di dosaggio puo' essere composto solo
da:
- saccarosio;
- mosto di uve;
- mosto di uve parzialmente fermentato;
- mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato rettificato;
- vino, o
- una miscela di questi prodotti, eventualmente
addizionati di distillato di vino.
3. Fatto salvo l'arricchimento dei componenti della
partita (cuve'e) autorizzato a norma del presente
regolamento, e' vietato qualsiasi arricchimento della
partita.
4. Tuttavia, ogni Stato membro puo' autorizzare, per le
regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal
punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi,
l'arricchimento della partita (cuve'e) nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti. Tale arricchimento puo'
essere effettuato con l'aggiunta di saccarosio, di mosti di
uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati.
Lo si puo' realizzare con l'aggiunta di saccarosio o di
mosti di uve concentrati allorche' questo metodo e'
tradizionalmente o eccezionalmente praticato nello Stato
membro interessato, conformemente alla legislazione vigente
al 24 novembre 1974. Cio' nondimeno, gli Stati membri
possono escludere l'uso di mosti di uve concentrati.
5. L'aggiunta di sciroppo zuccherino e l'aggiunta di
sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento
ne' una dolcificazione. L'aggiunta di sciroppo zuccherino
non puo' provocare un aumento del titolo alcolometrico
volumico totale della partita (cuve'e) superiore a 1,5%
vol. Tale aumento viene misurato calcolando la differenza
tra il titolo alcolometrico volumico della partita e il
titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante
prima dell'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio.
6. L'aggiunta di sciroppo di dosaggio viene effettuata
in modo da non aumentare di oltre 0,5% vol. il titolo
alcolometrico volumico effettivo del vino spumante.
7. E' vietata la dolcificazione della partita (cuve'e)
e dei suoi componenti.
8. Oltre alle eventuali acidificazioni o
disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma
delle altre disposizioni del presente allegato, la partita
(cuve'e) puo' essere oggetto di acidificazione o
disacidificazione. L'acidificazione e la disacidificazione
della partita si escludono reciprocamente. L'acidificazione
puo' essere effettuata soltanto entro il limite massimo,
espresso in acido tartarico, di 1,5 g/li, ossia 20
milliequivalenti per litro.
9. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche
eccezionali, il limite massimo di 1,5 g/l, ossia 20
milliequivalenti per litro, puo' essere portato a 2,5 g/l,
ossia 34 milliequivalenti per litro, purche' l'acidita'
naturale dei prodotti, espressa in acido tartarico, non sia
inferiore a 3 g/l, ossia 40 milliequivalenti per litro.
10. L'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti
puo' provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della
partita (cuve'e) da cui sono ottenuti i vini in questione.
A meno che non si tratti di quella destinata a
trasformare uve, mosto di uve o mosto di uve parzialmente
fermentato direttamente in vino spumante, questa
fermentazione puo' risultare solo dall'aggiunta dello
sciroppo zuccherino. Essa puo' aver luogo esclusivamente in
bottiglie o in recipienti chiusi. L'utilizzazione di
anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per
contropressione e' autorizzata sotto controllo e purche'
non aumenti la pressione dell'anidride carbonica contenuta
nei vini spumanti.
11. Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai
vini spumanti di qualita' e dai v.s.q.p.r.d.:
a) il titolo alcolometrico volumico totale delle
partite (cuve'es) destinate alla loro elaborazione non
dev'essere inferiore a 8,5% vol.;
b) lo sciroppo zuccherino destinato alla loro
elaborazione puo' essere composto solo da:
- mosto di uve;
- mosto di uve parzialmente, fermentato;
- mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato rettificato, o
- saccarosio e vino;
c) fatto salvo l'art. 44, paragrafo 3, il titolo
alcolometrico volumico effettivo, compreso l'alcole
contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente
aggiunto, non dev'essere inferiore a 9,5 % vol.;
d) ferme restando disposizioni piu' restrittive che
possono essere applicate dagli Stati membri ai vini
spumanti prodotti nel proprio territorio, il tenore totale
di anidride solforosa non puo' essere superiore a 235 mg/l;
e) qualora le condizioni climatiche in talune zone
viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri
interessati possono autorizzare, per i vini di cui al punto
i prodotti nel loro territorio, che il tenore massimo
totale di anidride solforosa sia aumentato al massimo di 40
mg/l, fatto salvo che i vini che hanno beneficiato di
questa autorizzazione non siano spediti al di fuori degli
Stati membri in questione.
I. Vini spumanti di qualita'.
1. Il titolo alcolometrico volumico totale delle
partite (cuve'es) destinate all'elaborazione dei vini
spumanti di qualita' e' di almeno 9% vol.
2. Lo sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di
un vino spumante di qualita' puo' essere composto solo da:
a) saccarosio;
b) mosto di uve concentrato;
c) mosto di uve concentrato rettificato;
d) mosto di uve o mosto di uve parzialmente
fermentato da cui puo' essere ottenuto un vino atto a
diventare vino da tavola;
e) vini atti a diventare vini da tavola;
f) vini da tavola,
o
g) v.q.p.r.d.
3. Per quanto riguarda i vini spumanti di qualita' di
tipo aromatico:
a) salvo deroga, essi possono essere ottenuti
utilizzando, per costituire la partita (cuve'e),
esclusivamente mosti di uve o mosti di uve parzialmente
fermentati ottenuti dalle varieta' di viti figuranti in un
elenco da compilare.
Tuttavia, i vini spumanti di qualita' di tipo aromatico
possono essere elaborati utilizzando, quali componenti
della partita, vini ottenuti dalle uve della varieta'
"Prosecco raccolte nelle regioni del Trentino-Alto Adige,
del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;
b) il controllo del processo di fermentazione
anteriormente e successivamente alla costituzione della
partita (cuve'e) puo' essere effettuato, per rendere
spumante la partita, soltanto mediante refrigerazione o
altri processi fisici;
c) e' vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;
d) in deroga alla sezione K, punto 4, dell'allegato
VI, il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini
spumanti di qualita' di tipo aromatico non puo' essere
inferiore a 6% vol.;
e) il titolo alcolometrico volumico totale dei vini
spumanti di qualita' di tipo aromatico non puo' essere
inferiore a 10% vol.;
f) in deroga alla sezione K, punto 6, primo comma
dell'allegato VI, i vini spumanti di qualita' di tipo
aromatico, allorche' sono conservati in recipienti chiusi
alla temperatura di 20o, presentano una sovrappressione non
inferiore a 3 bar;
g) in deroga alla sezione K, punto 8, dell'allegato
VI, la durata del processo di elaborazione dei vini
spumanti di qualita' di tipo aromatico non puo' essere
inferiore a un mese.
4. Gli Stati membri produttori possono definire tutte
le caratteristiche o condizioni di produzione e di
circolazione complementari o piu' rigorose per i vini
spumanti di qualita' contemplati dal presente titolo e
prodotti nel loro territorio.
5. Inoltre, all'elaborazione dei vini spumanti di
qualita' si applicano anche le norme di cui:
- ai punti 1-10 della sezione H;
- al punto 4 e ai punti 6-9 dell'allegato VI, sezione
K, fatto salvo il precedente punto 3, lettere d), f) e g),
della presente sezione I.
J. Vino liquoroso.
1. Per l'elaborazione dei vini liquorosi si utilizzano
i seguenti prodotti:
- mosto di uve parzialmente fermentato, o
- vino, o
- una miscela dei prodotti di cui ai precedenti
trattini, o
- mosto di uve o una miscela di questo prodotto con
vino per taluni v.l.q.p.r.d. compresi in un elenco che
sara' adottato.
2. Sono inoltre addizionati:
a) per quanto riguarda i vini liquorosi e i
v.l.q.p.r.d. diversi da quelli di cui alla lettera b);
i) i seguenti prodotti, da soli o miscelati:
- alcole neutro ottenuto dalla distillazione di
prodotti vitivinicoli, comprese le uve secche, avente un
titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol. e rispondente
ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie;
- distillato di vino o di uve secche, avente un
titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol. e non
superiore a 86% vol., e rispondente ai requisiti da
determinare;
ii) nonche', eventualmente, uno o piu' dei prodotti
seguenti:
- mosto di uve concentrato;
- prodotto ottenuto dalla miscela di uno dei
prodotti di cui al punto i) con un mosto di uve di cui al
punto 1, primo o quarto trattino;
b) per quanto riguarda taluni v.l.q.p.r.d. compresi
in un elenco che sara' adottato;
i) i prodotti di cui alla lettera a), punto i), da
soli o miscelati;
ii) oppure uno o piu' dei prodotti seguenti:
- alcole di vino o di uve secche, avente un titolo
alcolometrico non inferiore a 95% vol. e non superiore a
96% vol. e rispondente ai requisiti previsti dalle
disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle
disposizioni nazionali in materia;
- acquavite di vino o di vinaccia, avente un titolo
alcolometrico non inferiore a 52% vol. e non superiore a
86% vol. e rispondente ai requisiti previsti dalle
disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle
disposizioni nazionali in materia;
- acquavite di uve secche, avente un titolo
alcolometrico non inferiore a 52% vol. e non superiore a
94,5% vol. e rispondente ai requisiti previsti dalle
disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle
disposizioni nazionali in materia;
iii) nonche', eventualmente, uno o piu' dei prodotti
seguenti:
- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con
uve parzialmente appassite;
- mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione
del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione,
risponde alla definizione di mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato;
- prodotto ottenuto dalla miscela di uno dei
prodotti di cui al punto ii) con un mosto di uve di cui al
punto 1, primo o quarto trattino.
3. I prodotti di cui al punto 1 utilizzati per
l'elaborazione dei vini liquorosi e dei v.i.q.p.r.d.
possono aver subito, se del caso, soltanto le pratiche e i
trattamenti enologici di cui al presente regolamento.
4. Tuttavia:
a) l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale puo' risultare soltanto dall'utilizzazione dei
prodotti di cui al punto 2;
b) laddove esista una pratica tradizionale, possono
essere adottate deroghe relative a prodotti specifici per
consentire allo Stato membro interessato di autorizzare
l'impiego di solfato di calcio, purche' il tenore di
solfato del prodotto cosi' trattato, espresso in solfato di
potassio, non sia superiore a 2,5 g/l. Tali prodotti
possono inoltre essere sottoposti a un'acidificazione
supplementare con acido tartarico, nel limite massimo di
1,5 g/l.
5. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive che gli
Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e i
v.l.q.p.r.d. elaborati nei loro territorio, sono
autorizzati su questi prodotti le pratiche e i trattamenti
enologici previsti dal presente regolamento.
6. Sono inoltre autorizzati:
a) la dolcificazione, soggetta a dichiarazione e
registrazione, purche' i prodotti utilizzati non siano
stati arricchiti con mosto di uve concentrato, per mezzo
di:
- mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato rettificato, a condizione che l'aumento del
titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione
non sia superiore a 3% vol.;
- mosto di uve concentrato, mosto di uve
concentrato rettificato o mosto di uve parzialmente
fermentato, ottenuto con uve parzialmente appassite, per
prodotti da stabilire e a condizione che l'aumento del
titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione
non sia superiore a 8% vol.;
- mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato rettificato, per vini da stabilire e a
condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico
totale del vino in questione non sia superiore a 8% vol.;
b) l'aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di
cui ai punti 1 e 2, per compensare le perdite dovute
all'evaporazione durante l'invecchiamento;
c) l'invecchiamento in recipienti posti ad una
temperatura non superiore a 50oC, per prodotti da
stabilire.
7. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive che gli
Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e i
v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, il tenore
totale di anidride solforosa di tali vini non puo' superare
al momento della loro immissione al consumo umano diretto:
a) 150 mg/l se il tenore di zuccheri residui e'
inferiore a 5 g/l;
b) 200 mg/l se il tenore di zuccheri residui e'
superiore a 5 g/l.
8. Le varieta' di viti da cui sono ottenuti i prodotti
di cui al punto 1, utilizzate per l'elaborazione di vini
liquorosi e di v.l.q.p.r.d., sono scelte tra quelle di cui
all'art. 42, paragrafo 5.
9. Il titolo alcolometrico volumico naturale dei
prodotti di cui al punto 1 utilizzati per l'elaborazione di
un vino liquoroso diverso dai v. l.q.p.r.d. non puo' essere
inferiore a 12% vol.".
- La lettera F dell'allegato VI del Regolamento n.
1493/99 cosi' recita:
"Allegato VI
F. Metodi di vinificazione e di elaborazione.
1. Gli Stati membri stabiliscono metodi specifici di
vinificazione e di elaborazione per ciascun v.q.p.r.d.
2. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano in
una delle zone viticole di cui alla sezione E, gli Stati
membri interessati possono autorizzare un aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o
potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto
di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, atti a diventare v.q.p.r.d., ad
eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in
v.l.q.p.r.d. L'aumento non puo' superare i limiti di cui
all'allegato V, sezione C, punto 3.
3. Nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche
eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo
alcolometrico di cui al punto 2 puo' essere portato fino ai
limiti di cui all'allegato V, sezione C, punto 4. Tale
autorizzazione non pregiudica la possibilita' di
un'autorizzazione analoga per i vini da tavola di cui allo
stesso punto.
4. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
puo' essere effettuato secondo i metodi e le condizioni di
cui all'allegato V, sezione D, escluso il punto 7.
Tuttavia, gli Stati membri possono escludere
l'utilizzazione del mosto di uve concentrato.
5. Il titolo alcolometrico volumico totale dei
v.q.p.r.d. non dev'essere inferiore a 9% vol. Tuttavia, per
alcuni v.q.p.r.d. bianchi compresi in un elenco da
stabilire, che non sono stati oggetto di alcun
arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale
minimo dev'essere di 8,5% vol. Le disposizioni del presente
punto non si applicano ai v.s.q.p.r.d. ne' ai
v.l.q.p.r.d.".
- La lettera G dell'allegato VI del regolamento n.
1493/99 cosi' recita:
"Allegato VI
G. Acidificazione, disacidificazione e dolcificazione.
1. Le condizioni e i limiti per l'acidificazione e la
disacidificazione delle uve fresche, del mosto di uve, del
mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino, atti a diventare v.q.p.r.d.,
nonche' la procedura per la concessione di autorizzazioni e
deroghe, sono stabiliti all'allegato V, sezione E.
2. La dolcificazione di un v.q.p.r.d. puo' essere
autorizzata da uno Stato membro soltanto se effettuata:
a) conformemente alle condizioni e ai limiti di cui
all'allegato V, sezione F;
b) nella regione determinata in cui e' stato
elaborato il v.q.p.r.d. o in una zona situata nelle
immediate vicinanze, salvo eccezioni da determinare;
c) con uno o piu' dei prodotti seguenti:
- mosto di uve;
- mosto di uve concentrato;
- mosto di uve concentrato rettificato.
3. Il mosto di uve e il mosto di uve concentrato di cui
al punto 2, lettera c), devono provenire dalla stessa
regione determinata in cui e' stato ottenuto il vino per la
cui dolcificazione sono utilizzati.
4. Le disposizioni della presente sezione G non si
applicano ai v.s.q.p.r.d. ne' ai v.l.q.p.r.d.".
- La lettera H dell'allegato VI del Regolamento 1493/99
cosi' recita:
"Allegato VI
H. Operazioni d'arricchimento, di acidificazione e di
disacidificazione.
1. Ciascuna operazione di arricchimento, di
acidificazione e di disacidificazione di cui alla sezione F
e alla sezione G, punto 1, e' autorizzata soltanto se
effettuata alle condizioni previste all'allegato V, sezione
G.
2. Fatte salve le disposizioni della sezione D, punto
4, tali operazioni possono essere effettuate soltanto nella
regione determinata in cui sono state raccolte le uve
fresche utilizzate".
- I paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14
dell'art. 44 del Regolamento n. 1493/99 cosi' recitano:
"4. Salvo disposizioni piu' restrittive applicate dagli
Stati membri per l'elaborazione nel loro territorio di
prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204
29, il mosto di uve fresche mutizzato con alcole puo'
essere impiegato soltanto per l'elaborazione di tali
prodotti".
"5. Il succo di uve e il succo di uve concentrato
originari della Comunita' non possono formare oggetto di
vinificazione o essere aggiunti al vino. La destinazione di
tali prodotti e' sottoposta a controllo. E' vietato mettere
in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio
della Comunita'".
"7. I vini atti a diventare vini da tavola che non
raggiungono il titolo alcolometrico volumico effettivo
minimo dei vini da tavola possono essere immessi sul
mercato soltanto per l'elaborazione di vini spumanti o se
sono destinati agli acetifici, alle distillerie o ad altri
usi industriali. L'arricchimento di tali vini e il taglio
degli stessi con un vino da tavola onde portarne il titolo
alcolometrico volumico effettivo al livello prescritto per
un vino da tavola possono aver luogo soltanto negli
impianti del vinificatore o per conto di quest'ultimo".
"8. Le fecce di vino e le vinacce non possono essere
impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo
umano diretto, salvo alcole, acquavite o vinello".
"9. Il vinello, sempreche' lo Stato membro interessato
ne autorizzi la fabbricazione, puo' essere utilizzato
soltanto per la distillazione o per il consumo familiare
del singolo viticoltore".
"10. Il vino alcolizzato puo' essere utilizzato
soltanto per la distillazione".
"11. Il mosto di uve parzialmente fermentato, ottenuto
con uve parzialmente appassite, puo' essere messo in
circolazione soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi,
unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era
tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e dei vini di
uve stramature".
"12. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve
parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il
mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve
mutizzato con alcole, il succo di uve e il succo di uve
concentrato originari di Paesi terzi non possono essere
vinificati o addizionati al vino nel territorio della
Comunita'".
"13. I prodotti di cui al paragrafo 12 non possono
essere sottoposti a fermentazione alcolica nel territorio
della Comunita'. La presente disposizione non si applica ai
prodotti destinati alla produzione nel Regno Unito e in
Irlanda dei prodotti del codice NC 2206 00 per i quali, ai
sensi dell'allegato VII, sezione C, paragrafo 2, gli Stati
membri possono autorizzare l'utilizzazione di una
denominazione composta recante il termine "vino ".
"14. Il taglio di un vino originario di un Paese terzo
con un vino della Comunita' e il taglio, nel territorio
geografico della Comunita', di vini originari di paesi
terzi sono vietati".
- L'art. 45 del regolamento 1493/99 cosi' recita:
"Art. 45. - 1. Fatte salve eventuali deroghe, i
seguenti prodotti non possono essere offerti o avviati al
consumo umano diretto:
a) i prodotti dei codici NC 2204 10, 220421, 220429
e 220430 10, importati o no, che siano stati sottoposti a
pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria
oppure, ove cio' sia consentito, dalle normative nazionali;
b) i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettere
a), b) e c), che non siano di qualita' sana, leale o
mercantile;
c) i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, che non
rispondano alle definizioni contenute nell'allegato I.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 per i prodotti
d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui
all'art. 133 del trattato".
- L'art. 48 del Regolamento n. 1493/99 cosi' recita:
"Art. 48. - La designazione e la presentazione dei
prodotti di cui al presente regolamento, nonche' qualsiasi
forma di pubblicita' relativa ai detti prodotti, non devono
essere erronee e tali da creare confusione o indurre in
errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare
per quanto riguarda:
- le informazioni di cui all'art. 47; tale
disposizione si applica anche qualora tali informazioni
siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla
provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di
menzioni quali "genere , "tipo , "metodo , "imitazione ,
"marchio o simili;
- le caratteristiche dei prodotti quali, in
particolare, la natura, la composizione, il titolo
alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la
provenienza, la qualita', la varieta' di vite, l'anno del
raccolto o il volume nominale dei recipienti;
- l'identita' e la qualita' delle persone fisiche o
giuridiche o di un'associazione di persone che partecipano
o hanno partecipato all'elaborazione o alla
commercializzazione del prodotto, in particolare
dell'imbottigliatore".
- L'art. 49 del regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Art. 49. - 1. I prodotti la cui designazione o la cui
presentazione non e' conforme alle disposizioni del
presente regolamento o alle modalita' adottate ai fini
dell'attuazione dello stesso, non possono essere detenuti
per la vendita o immessi sul mercato nella Comunita', ne'
essere esportati. Tuttavia, nel caso di prodotti destinati
all'esportazione, deroghe alle disposizioni del presente
regolamento:
- possono essere autorizzate dagli Stati membri
qualora la normativa del Paese terzo d'importazione lo
richieda;
- possono essere previste nelle modalita' di
applicazione nei casi non contemplati nel primo trattino.
2. Lo Stato membro sul territorio del quale si trova il
prodotto la cui designazione o presentazione non e'
conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1 adotta le
misure necessarie per comminare sanzioni in caso di
infrazioni, in base alla gravita' delle stesse.
Lo Stato membro puo' tuttavia concedere
un'autorizzazione a detenere il prodotto in oggetto per la
vendita a immettere sul mercato nella Comunita' o a
esportare il prodotto, purche' la designazione o la
presentazione di tale prodotto sia resa conforme alle
disposizioni di cui al paragrafo 1".
- L'art. 51 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/99
cosi' recita:
"2. L'utilizzazione di un'indicazione geografica per
designare vini da tavola ottenuti da un taglio di vini
ricavati da uve raccolte in aree di produzione diverse e'
ammessa se l'85% almeno del vino da tavola risultante dal
taglio proviene dall'area viticola di cui porta il nome.
Tuttavia, l'utilizzazione, per designare vini da tavola
bianchi, di un'indicazione geografica relativa ad un'area
di produzione situata all'interno della zona viticola A o
della zona viticola B e' ammessa soltanto se i prodotti che
compongono il taglio sono ottenuti nella zona viticola in
causa o se il vino in questione e' ricavato dal taglio tra
vini da tavola delle zona viticola A e vini da tavola della
zona viticola B".
- L'art. 52 del regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Art. 52. - 1. Se uno Stato membro attribuisce il nome
di una regione determinata ad un v.q.p.r.d. nonche', se del
caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel
v.q.p.r.d. in questione, questo nome non puo' essere
utilizzato per la designazione di prodotti del settore
vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai
quali questo nome non e' stato attribuito in conformita'
alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso
dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un
comune, di una frazione o di una localita' unicamente ad un
v.q.p.r.d. nonche', eventualmente, ad un vino destinato ad
essere trasformato in tale v.q.p.r.d.
Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti
specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri
possono consentire, secondo condizioni di produzione da
essi fissate, che il nome di una regione determinata sia
connesso con una precisazione relativa alle modalita' di
preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di
una varieta' di vigne od un suo sinonimo.
In deroga al primo comma, il Consiglio, deliberando
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
puo' decidere, fino al 31 agosto 2001, di autorizzare che
taluni nomi geografici tradizionalmente utilizzati per
designare un vino da tavola e diventati il nome di una
regione determinata, possano continuare ad essere
utilizzati anche per la designazione dei vini da tavola per
tre campagne viticole al massimo.
2. Possono essere utilizzati per la designazione, la
presentazione e la pubblicita' di una bevanda diversa da un
vino o da un mosto di uve i nomi e le menzioni seguenti:
- il nome di una varieta' di vigna;
- una menzione specifica tradizionale di cui
all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera c), secondo
trattino, quarto doppio trattino, o all'allegato VIII,
sezione D, punto 2, lettera c), secondo trattino, oppure
- una menzione tradizionale complementare di cui
all'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera b), quinto
trattino, purche' sia attribuita da uno Stato membro per la
designazione di un vino ai sensi delle disposizioni
comunitarie, soltanto a condizione che sia escluso
qualsiasi rischio di confusione sulla natura, l'origine o
la provenienza e la composizione di tale bevanda.
3. L'utilizzazione di un nome o di una menzione di cui
al punto 2 o di uno dei termini "Hock , "Claret ,
"Liebfrauenmilch e "Liebfraumilch , anche se corredati di
menzioni quali "genere , "tipo , "modo , "imitazione o
simili, e' vietato per la designazione e la presentazione:
- di una merce del codice NC 2206, a meno che la
merce in questione provenga effettivamente dal luogo cosi'
designato;
- di una merce commercializzata con chiare istruzioni
al fine di ottenerne presso il consumatore una bevanda che
imiti il vino; tuttavia, puo' essere utilizzato il nome di
una varieta' di vite se la merce in questione proviene
effettivamente da tale varieta', a meno che tale nome dia
luogo a confusioni con il nome di una regione determinata o
di un'unita' geografica usato per la designazione di un
v.q.p.r.d.
4. Possono essere utilizzati per la designazione, la
presentazione e la pubblicita' di una bevanda diversa da un
vino o da un mosto di uve i nomi:
- di una regione determinata;
- di un'unita' geografica piu' piccola della regione
determinata, purche' questo nome sia attribuito da uno
Stato membro per la designazione di un vino ai sensi delle
disposizioni comunitarie, solo a condizione che:
a) per i prodotti dei codici NC 2009, 2202, 2205,
2206, 2207, 2208 e 2209 nonche' per i prodotti ottenuti da
una materia prima vinicola i nomi e le menzioni dianzi
citate siano riconosciuti nello Stato membro di origine del
prodotto e che questo riconoscimento sia compatibile con il
diritto comunitario;
b) per le bevande diverse da quelle di cui alla
lettera a), sia escluso qualsiasi rischio di confusione
circa la natura, l'origine o la provenienza e la
composizione di queste bevande. Tuttavia, anche se il
riconoscimento di cui alla lettera a) non ha avuto luogo,
questi nomi possono continuare ad essere utilizzati fino al
31 dicembre 2000, fatta salva l'osservanza della lettera
b)".
- L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Allegato VII
DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTEZIONE
DI TALUNI PRODOTTI DIVERSI DAI VINI SPUMANTI
Ai fini del presente allegato si intende per:
- "etichettatura , l'insieme delle designazioni e
delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi
caratterizzanti il prodotto che figurano sullo stesso
recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonche'
sul pendaglio appeso al recipiente. Non fanno parte
dell'etichettatura alcune indicazioni, contrassegni ed
altri marchi da determinare;
-"imballaggio , gli involucri protettivi, quali
carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e
casse utilizzati per il trasporto di uno o piu' recipienti
e/o la loro presentazione in vista della vendita al
consumatore finale.
A. Indicazioni obbligatorie.
1. L'etichettatura:
a) dei vini da tavola, dei vini da tavola designati
con un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d.;
b) dei vini originari di Paesi terzi diversi da
quelli elencati alla lettera c) seguente;
c) dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini
frizzanti gassificati di cui all'allegato I del presente
regolamento, nonche' di questi vini originari di Paesi
terzi, contiene obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
- la denominazione di vendita del prodotto;
- il volume nominale;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- il numero di lotto ai sensi della direttiva
89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle
diciture o marche che consentono di identificare la partita
alla quale appartiene una derrata alimentare (1).
2. La denominazione di vendita e' costituita dai
seguenti elementi:
a) per i vini da tavola i termini "vino da tavola
nonche':
- nel caso di spedizione in un altro Stato membro o
di
esportazione, il nome dello Stato membro se le uve sono
prodotte e vinificate in tale Stato;
- i termini "me'lange di vini di diversi Paesi
della Comunita' europea per i vini ottenuti dal
mescolamento di prodotti originari di piu' Stati membri;
- i termini "vino ottenuto in ..... da uve raccolte
in ..... completato dall'indicazione degli Stati membri in
causa, per i vini vinificati in uno Stato membro ottenuti
da uve raccolte in un altro Stato membro;
i termini "Retsina o "vino tinto de mezcla per
determinati vini da tavola;
b) per i vini da tavola con indicazione geografica:
- il termine "vino da tavola ;
- il nome dell'unita' geografica;
- una delle menzioni seguenti a condizioni da
determinare: "Landwein , "vin de pays , "indicazione
geografica tipica , "vino de latierra , "vinho regional o
"Regional wine , quando viene usata una delle suddette
menzioni, l'indicazione della menzione "vino da tavola non
e' obbligatoria;
c) per i v.q.p.r.d.:
- il nome della regione determinata;
- fatte salve le eccezioni da stabilire;
- la menzione "vino di qualita' prodotto in una
regione determinata o "v.q.p.r.d. , o
- la menzione "vino liquoroso di qualita' prodotto
in una regione determinata o "v.l.q.p.r.d. , o
- la menzione "vini frizzanti di qualita' prodotti
in regioni determinate o "v.f.q.p.r.d. , o
- una menzione specifica tradizionale inclusa in un
elenco da adottare o diverse di queste menzioni se previste
dalle disposizioni dello Stato membro interessato;
d) per i vini importati la parola "vino , completata
obbligatoriamente dal nome del Paese d'origine e, quando
sono designati mediante un'indicazione geografica, dal nome
dell'unita' geografica in questione;
e) per i vini liquorosi la menzione "vino liquoroso ;
f) per i vini frizzanti la menzione "vino frizzante ;
g) per i vini frizzanti gassificati la menzione "vino
frizzante gassificato ;
h) per i vini di cui alle lettere e), f) e g),
originari di Paesi terzi, menzioni da determinare.
3. L'etichettatura:
a) dei vini da tavola, i vini da tavola con
indicazione geografica e i v.q.p.r.d.;
b) dei vini originari di Paesi terzi, contiene
obbligatoriamente oltre alle menzioni di cui ai punti 1 e
2, le seguenti indicazioni:
- il nome o la ragione sociale, il comune e lo
Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di
volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore;
- per i vini importati, l'importatore o, quando
l'imbottigliamento ha avuto luogo nella Comunita', dell'
imbottigliatore.
4. L'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini
frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, nonche' di
questi vini originari di Paesi terzi, deve essere
completata da indicazioni da determinarsi, corrispondenti a
quelle di cui ai punti 2 e 3.
B. Indicazioni facoltative.
1. L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella
Comunita' puo' essere completata dalle seguenti
indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:
a) per i vini da tavola, i vini da tavola con
indicazione geografica e i v.q.p.r.d.:
- il nome, l'indirizzo e la qualita' della o delle
persone che hanno partecipato alla commercializzazione;
- il tipo del prodotto;
- un colore particolare secondo le modalita'
previste dallo Stato membro produttore;
b) per i vini da tavola con indicazione geografica e
per i v.q.p.r.d.:
- l'anno di raccolta;
- il nome di una o piu' varieta' di vite;
- un riconoscimento, medaglia o concorso;
- indicazioni relative a come e' stato ottenuto il
prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso;
- menzioni tradizionali complementari secondo le
modalita' previste dello Stato membro produttore;
- il nome di un'azienda;
- una menzione indicante l'imbottigliamento:
- nell'azienda viticola, o
- da un'associazione di aziende agricole, o
- in una impresa situata nella regione di
produzione o, per quanto riguarda i v.q.p.r.d, nelle sue
immediate vicinanze;
c) per i v.q.p.r.d.:
- l'indicazione di un'unita' geografica piu'
piccola della regione determinata secondo le modalita'
previste dallo Stato membro produttore;
- l'indicazione di un'unita' geografica piu' grande
della regione determinata per precisare l'ubicazione di un
v.q.p.r.d.;
- una menzione indicante l'imbottigliamento nella
regione determinata, purche' questa indicazione sia
tradizionale e abituale nella regione determinata
interessata.
2. Per i vini liquorosi, i vini frizzanti, i vini
frizzanti gassificati e per i vini originari di Paesi
terzi, indicazioni facoltative corrispondenti a quelle di
cui al punto 1 sono da determinarsi.
Il presente punto non pregiudica la possibilita' per
gli Stati membri di adottare disposizioni relative alla
designazione di questi prodotti fino all'entrata in vigore
delle disposizioni comunitarie corrispondenti.
3. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1,
l'etichettattura puo' essere completata da altre
indicazioni.
4. Gli Stati membri produttori possono rendere
obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2,
proibirle o limitarne l'utilizzazione, per i vini ottenuti
nel loro territorio.
C. Utilizzazione di menzioni specifiche.
1. La denominazione:
a) "vino e' riservata ai prodotti che corrispondono
alla definizione di cui al punto 10 dell'allegato I;
b) "vino da tavola e' riservata ai prodotti che
corrispondono alla definizione di cui al punto 13
dell'allegato I.
2. Fatte salve le disposizioni per l'armonizzazione
delle legislazioni, il punto 1, lettera a) lascia tuttavia
impregiudicata la possibilita' per gli Stati membri di
ammettere:
- l'utilizzazione della parola "vino accompagnata da
un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta
per la designazione di prodotti ottenuti dalla
fermentazione di frutta diversa dall'uva;
- altre denominazioni composte comportanti la parola
"vino .
3. La denominazione:
a) "vino liquoroso e' riservata ai prodotti che
corrispondono alla definizione di cui al punto 14
dell'allegato I, o, se del caso, ad una definizione da
determinare a norma della parte introduttiva di detto
allegato;
b) "vino liquoroso di qualita' prodotto in una
regione determinata o "v.l.q.p.r.d. e' riservata ai
prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto
14 dell'allegato I e alle disposizioni specifiche del
presente regolamento;
c) "vino frizzante e' riservata ai prodotti che
corrispondono alla definizione di cui al punto 17
dell'allegato I o, se del caso, ad una definizione da
determinarsi a norma della parte introduttiva di detto
allegato;
d) "vino frizzante di qualita' prodotto in una
regione determinata o "v.f.q.p.r.d.' e' riservata ai
prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto
17 dell'allegato I e alle disposizioni specifiche del
presente regolamento;
e) "vino frizzante gassificato e' riservata ai
prodotti che corrispondono alla definizione di cui al punto
18 dell'allegato I o, se del caso, ad una definizione da
determinarsi a norma della parte introduttiva di detto
allegato.
4. Se si fa uso delle dette denominazioni composte di
cui al punto 2, deve essere eliminata qualsiasi
possibilita' di equivoco con i prodotti di cui al punto 1.
D. Lingue utilizzabili per l'etichettatura.
1. Le indicazioni sull'etichettatura sono redatte in
una o piu' linque ufficiali della Comunita' per consentire
al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna
delle indicazioni.
Tuttavia, l'indicazione:
- del nome della regione determinata;
- del nome di un'altra unita' geografica;
- delle menzioni specifiche tradizionali e delle
menzioni tradizionali complementari;
- il nome delle aziende viticole o delle loro
associazioni, nonche' menzioni relative all'
imbottigliamento, sono redatte unicamente in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il
prodotto e' stato elaborato. Per i prodotti originari della
Grecia le indicazioni di cui al secondo comma possono
essere ripetute in una o piu' lingue ufficiali della
Comunita'.
Le indicazioni di cui al primo e secondo trattino del
secondo comma possono essere redatte in una sola lingua
ufficiale della Comunita' qualora quest'ultima sia
considerata alla stregua della lingua ufficiale di quella
parte dei territorio del paese d'origine in cui si trova la
regione determinata in questione, se tale lingua e'
utilizzata tradizionalmente e abitualmente nello Stato
membro interessato.
Per i prodotti ottenuti ed immessi sul mercato nel loro
territorio gli Stati membri possono consentire che le
indicazioni di cui al secondo comma siano redatte anche in
una lingua diversa dalle lingue ufficali della Comunita',
se tale lingua e' utilizzata tradizionalmente e
abitualmente nello Stato membro interessato o in una parte
del suo territorio. Inoltre, gli Stati membri produttori
possono consentire, per i loro prodotti, che le indicazioni
di cui al secondo comma siano redatte in un'altra lingua se
essa e' quella utilizzata tradizionalmente per tali
indicazioni.
2. Possono essere decise ulteriori deroghe al punto 1.
E. Codici.
1. Secondo modalita' da stabilire, si utilizza un
codice per indicare sull'etichettatura:
- di un prodotto di cui alla sezione A, punto 1,
diverso da quello di cui al trattino successivo, e
informazioni relative, in tutto o in parte, al nome di una
regione determinata diversa da quella che puo' utilizzarsi
per la designazione del prodotto in questione. Tuttavia,
gli Stati membri possono determinare altre misure
appropriate per il loro territorio, al fine di evitare
possibilita' di equivoco con la regione determinata in
questione;
- di un vino da tavola conformemente al secondo e
terzo trattino della sezione A, punto 2, lettera a), la
sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e, ove
opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione.
Secondo modalita' da stabilire, un codice puo' essere
utilizzato sull'etichettatura dei prodotti di cui al
presente allegato per le indicazioni di cui alla sezione A,
punto 3, in quanto lo Stato membro nel cui territorio
questi prodotti sono imbottigliati l'abbia permesso. Questa
utilizzazione e' subordinata alla condizione che figuri per
esteso sull'etichettatura il nome o la ragione sociale di
una persona o di un gruppo di persone diverse
dall'imbottigliatore, che partecipa al circuito
commerciale, nonche' il comune o frazione in cui ha la sede
questa persona o questo gruppo.
F. Marchi.
1. Laddove la designazione, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti di cui al presente regolamento
sono completate da marchi, essi non possono contenere
parole o parti di parole, contrassegni o illustrazioni:
a) che siano di natura tale da causare confusione o
indurre in errore le persone cui sono rivolti ai sensi
dell'art. 48, oppure
b) che:
- possano essere confusi dalle persone cui sono
destinati con la designazione totale o parziale di un vino
da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di
un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d o di un vino
importato la cui designazione e' disciplinata da
disposizioni comunitarie o con la designazione di un altro
prodotto cui si faccia riferimento nel presente allegato, o
- siano identici alla designazione di tale prodotto
senza che i prodotti utilizzati per l'elaborazione dei
prodotti finali di cui sopra abbiano diritto ad usufruire
di detta designazione o presentazione. Inoltre,
l'etichettatura utilizzata per la designazione di un vino
da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di
un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d. o di un
vino importato non puo' contenere marchi che riportano
parole o parti di parole, segni o illustrazioni che:
a) nel caso di:
- vini da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e
vini frizzanti gassificati includano il nome di un
v.q.p.r.d;
- v.q.p.r.d, includano il nome di un vino da
tavola;
- vini importati, includano il nome di un vino da
tavola o di un v.q.p.r.d;
b) nel caso di vini da tavola con un'indicazione
geografica, v.q.p.r.d o vini importati, contengano
informazioni false, soprattutto per quanto riguarda
l'origine geografica, la varieta' di vite, l'anno di
raccolta o una menzione relativa ad una qualita' superiore;
c) nel caso di vini da tavola diversi da quelli di
cui alla lettera b), vini liquorosi, vini frizzanti e vini
frizzanti gassificati, contengano informazioni concernenti
l'origine geografica, la varieta' di vite, l'anno di
raccolta o una menzione relativa ad una qualita' superiore;
d) nel caso di vini importati, possa creare
confusione con un'illustrazione utilizzata per distinguere
un vino da tavola, vini liquorosi, vini frizzanti e vini
frizzanti gassificati, un v.q.p.r.d o un vino importato,
designato mediante un'indicazione geografica.
2. In deroga alla lettera b) del primo comma del punto
1, il titolare di un marchio registrato per un vino o un
mosto di uve che sia identico:
- al nome di un'unita' geografica piu' piccola di
una regione determinata utilizzato per la designazione di
un v.q.p.r.d., oppure
- al nome di un'unita' geografica utilizzato per la
designazione di un vino da tavola recante un'indicazione
geografica, oppure
- al nome di un vino importato designato mediante
un'indicazione geografica, puo', anche e non ha diritto a
questo nome a norma del primo comma del punto 1, continuare
ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002 a condizione
che il marchio in questione:
a) sia stato registrato al piu' tardi il 31 dicembre
1985 dall'autorita' competente di uno Stato membro
conformemente al diritto vigente al momento di questa
registrazione; e
b) sia stato effettivamente utilizzato fino al
31 dicembre 1986 senza interruzione dopo la sua
registrazione o, se quest'ultima e' anteriore al 1o gennaio
1984, almeno dopo tale data.
Inoltre, il titolare di un marchio conosciuto e
registrato per un vino o un mosto di uve che contenga
termini identici al nome di una regione determinata o al
nome di un'unita' geografica piu' piccola di una regione
determinata puo', anche se non ha diritto a questo nome a
norma del punto 1, continuare ad usare tale marchio se
corrisponde all'identita' del suo titolare originario o del
prestanome originario, purche' la registrazione del marchio
sia stata fatta almeno venticinque anni prima del
riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione
da parte dello Stato membro produttore a norma delle
disposizioni comunitarie pertinenti per quanto riguarda i
v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato
senza interruzione.
I marchi conformi alle condizioni del primo e del
secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione
dei nomi delle unita' geografiche utilizzati per la
designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione, decide anteriormente al
31 dicembre 2002 dell'eventuale proroga del termine
indicato al primo comma del punto 2.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
marchi di cui al punto 2, a mano a mano che essi vengono
loro comunicati.
La Commissione ne informa gli organismi competenti
degli Stati membri preposti al controllo dell'osservanza
delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo.
G. Commercializzazione, controllo e protezione.
1. Sin dal momento della commercializzazione del
prodotto in un recipiente di volume nominale non superiore
a 60 litri, tale recipiente, deve essere etichettato.
Questa etichettatura dev'essere conforme alle disposizioni
del presente regolamento; lo stesso dicasi per i recipienti
di volume nominale superiore a 60 litri, quando sono
etichettati.
2. Possono essere decise deroghe al punto 1.
3. Ogni Stato membro e' responsabile dei controllo e
della protezione dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola con
indicazione geografica commercializzati conformemente al
presente regolamento.
4. I vini importati destinati al consumo umano diretto
e designati mediante un'indicazione geografica possono
beneficiare, ai fini della loro commercializzazione nella
Comunita' e su riserva di reciprocita', del controllo e
della protezione di cui al punto 3.
La disposizione di cui al precedente comma viene
attuata tramite accordi negoziati e conclusi con i Paesi
terzi interessati secondo la procedura di cui all'art. 133
del trattato".
(1) Gazzetta ufficiale legge 186 del 30 giugno 1989, pag.
21. - L'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Allegato VIII
DESIGNAZIONE, DENOMINAZIONE, PRESENTAZIONE E
PROTEZIONE DEI VINI SPUMANTI
A. Definizioni.
1. Il presente allegato stabilisce le norme per la
designazione e la presentazione:
a) dei vini spumanti definiti all'allegato I, punto
15, elaborati nella Comunita';
b) dei vini spumanti gassificati definiti
all'allegato I, punto 16, originari della Comunita';
c) dei vini spumanti definiti ai sensi del presente
regolamento secondo la procedura di cui all'art. 75,
originari dei Paesi terzi;
d) dei vini spumanti gassificati definiti ai sensi
del presente regolamento secondo la procedura di cui
all'art. 75, originari dei Paesi terzi.
I vini spumanti di cui al primo comma della lettera a)
comprendono:
- "vini spumanti di cui all'allegato V, sezione H;
- "vini spumanti di qualita' di cui all'allegato V,
sezione I, e
- "vini spumanti di qualita' prodotti in una regione
determinata (v.s.q.p.r.d.) di cui all'allegato VI, sezione
K.
2. Ai fini del presente allegato, si intende per:
- "etichettatura , il complesso delle menzioni, dei
contrassegni, delle illustrazioni, dei marchi o di altre
designazioni, che caratterizzano il prodotto, apposti sullo
stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura,
nonche' sul pendaglio appeso al recipiente e sul
rivestimento del collo delle bottiglie. Non fanno parte
dell'etichettatura talune indicazioni, contrassegni e altri
marchi da determinare;
- "imballaggio , gli involucri protettivi, quali carte,
rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse
utilizzati per il trasporto di uno o piu' recipienti e/o la
loro presentazione in vista della vendita al consumatore
finale;
- "elaboratore di un prodotto di cui al paragrafo 1,
la persona fisica o giuridica ovvero l'associazione di tali
persone che procede all'elaborazione o vi fa procedere per
proprio conto;
- "elaborazione , la trasformazione di uve fresche,
mosti di uve e di vini in un prodotto menzionato al punto
1.
B. Indicazioni obbligatorie.
1. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, la
designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione:
a) di una menzione che precisa la denominazione di
vendita, conformemente alla sezione D, punto 2;
b) del volume nominale del prodotto;
c) di una menzione relativa al tipo di prodotto,
conformemente alla sezione D, punto 3;
d) del titolo alcolometrico volumico effettivo
secondo modalita' da stabilire.
2. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1,
lettere a) e b), la designazione sull'etichettatura
contiene oltre alle indicazioni elencate al punto 1:
- il nome o la ragione sociale dell'elaboratore o di
un venditore stabilito nella Comunita' e
- il nome del comune o della frazione e dello Stato
membro in cui la suddetta persona ha la sua sede, in
conformita' della sezione D, punti 4 e 5.
Tuttavia, gli Stati membri produttori possono rendere
obbligatoria l'indicazione per esteso solo del nome o della
ragione sociale dell'elaboratore.
Qualora sull'etichetta figuri il nome o la ragione
sociale dell'elaboratore e qualora l'elaborazione abbia
luogo in un comune, una frazione o uno Stato membro diversi
da quelli di cui al primo comma, secondo trattino, le
indicazioni ivi previste sono completate dall'indicazione
del nome del comune o della frazione in cui l'elaborazione
e' effettuata e, se questa ha luogo in un altro Stato
membro, dall'indicazione di quest'ultimo.
3. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1,
lettere c) e d), la designazione sull'etichettatura
contiene oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 1,
l'indicazione:
a) del nome o della ragione sociale dell'importatore,
nonche' del comune e dello Stato membro in cui questi ha la
sede;
b) del nome o della ragione sociale dell'elaboratore,
nonche' del nome del comune e del Paese terzo in cui questi
ha la sede, in conformita' della sezione D, punti 4 e 5.
4. La designazione sull'etichettatura contiene menzioni
supplementari nei casi seguenti:
- per i prodotti elaborati con vini originari di
Paesi terzi, quali quelli previsti all'allegato I, punto
15, sesto trattino, la designazione sull'etichettatura
indica che il prodotto e' stato elaborato con vini
importati e precisa il Paese terzo del quale e' originario
il vino utilizzato per la costituzione della partita;
- per i v.s.q.p.r.d. e' indicato sull'etichettatura
il nome della regione determinata nella quale sono state
raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del prodotto;
- per i vini spumanti di qualita' del tipo aromatico
di cui all'allegato VI, sezione K, punto 10, la
designazione sull'etichettatura comporta l'indicazione del
nome della varieta' di vite da cui sono stati ottenuti,
oppure la menzione "elaborato con uve di varieta'
aromatiche .
C. Indicazioni facoltative.
1. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, la
designazione sull'etichettatura puo' essere completata da
altre indicazioni, sempreche':
- non rischino di creare confusione nella mente delle
persone cui sono destinate, in particolare per le
indicazioni obbligatorie di cui alla sezione B e per quelle
facoltative di cui alla sezione E;
- siano rispettate, se del caso, le disposizioni
della sezione E.
2. Gli organismi competenti in materia di vigilanza e
di controllo nei settore del vino spumante possono,
osservando le norme generali di procedura adottate da
ciascuno Stato membro, esigere dall'elaboratore o dal
venditore di cui alla sezione B, punto 2, primo comma,
primo trattino, la prova dell'esattezza delle menzioni
utilizzate per la designazione e concernenti la natura,
l'identita', la qualita', la composizione, l'origine o la
provenienza del prodotto in questione o dei prodotti
utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.
Allorche' tale richiesta proviene:
- dall'organismo competente dello Stato membro nel
quale e' stabilito l'elaboratore o il venditore, la prova
e' richiesta direttamente a questi da detto organismo;
- dall'organismo competente di un altro Stato membro,
questo fornisce all'organismo competente del Paese di
stabilimento dell'elaboratore o del venditore, nell'ambito
della loro diretta collaborazione, tutti gli elementi utili
che consentano a quest'ultimo di esigere la prova di cui
trattasi; l'organismo richiedente e' informato del seguito
dato alla propria richiesta.
Qualora gli organismi competenti constatino che tale
prova non e' stata fornita, le menzioni in questione sono
considerate come non conformi al presente regolamento.
D. Modalita' concernenti le indicazioni obbligatorie.
1. Le indicazioni di cui alla sezione B:
- sono raggruppate nello stesso campo visivo sul
recipiente e
- sono presentate in caratteri chiari, leggibili,
indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo
sfondo sul quale sono stampate e da poter essere nettamente
distinte dal complesso delle altre indicazioni scritte e
dei disegni.
E' tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie
relative all'importatore figurino fuori del campo visivo
nel quale sono raggruppate le altre indicazioni
obbligatorie.
2. Per l'indicazione della denominazione di vendita, ai
sensi della sezione B, punto 1, lettera a), viene apposta
una delle menzioni seguenti:
a) per un vino spumante di cui all'allegato V,
sezione H, la menzione "vino spumante ;
b) per un vino spumante di qualita' di cui
all'allegato V, sezione I, diverso da quello di cui alla
lettera d) del presente punto, la menzione "vino spumante
di qualita' o "Sekt ;
c) per un v.s.q.p.r.d. di cui all'allegato VI,
sezione K:
- la menzione "vino spumante di qualita' prodotto
in una regione determinata o "v.s.q.p.r.d. o "Sekt
bestimmter Anbaugebiete o "Sekt bA , o
- una menzione specifica tradizionale scelta tra
quelle di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera
c), secondo trattino, quarto sottotrattino, dallo Stato
membro in cui e' avvenuta l'elaborazione e riprodotta in un
elenco da adottare, o
- uno dei nomi delle regioni determinate di
v.s.q.p.r.d. stabilito in applicazione della deroga di cui
all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettera c), secondo
trattino, o
- due di queste menzioni usate congiuntamente.
Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per
taluni v.s.q.p.r.d. prodotti sul loro territorio, che
talune menzioni di cui al primo comma siano usate da sole o
congiuntamente;
d) per un vino spumante di qualita' del tipo
aromatico di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, la
menzione "vino spumante aromatico di qualita' ;
e) per un vino spumante originario di un Paese terzo:
- "vino spumante ovvero
- "vino spumante di qualita' o "Sekt quando le
condizioni per la sua elaborazione siano state riconosciute
equivalenti a quelle di cui all'allegato V, sezione I.
Per tali vini spumanti, la denominazione di vendita e'
associata a un riferimento al Paese terzo nel quale le uve
utilizzate sono state raccolte, vinificate e trasformate in
vino spumante. Se i prodotti utilizzati per l'elaborazione
del vino spumante sono stati ottenuti in un Paese diverso
da quello in cui l'elaborazione ha avuto luogo, in
applicazione della sezione B, punto 3, il nome del Paese in
cui e' avvenuta l'elaborazione deve risultare chiaramente
tra le indicazioni che figurano sull'etichetta;
f) per un vino spumante gassificato originario della
Comunita' o di un Paese terzo, la menzione "vino spumante
gassificato . Se la lingua usata per questa menzione non
indica l'aggiunta di anidride carbonica, l'etichetta e'
completata con i termini "ottenuto mediante aggiunta di
anidride carbonica conformemente a modalita' da
determinare.
3. L'indicazione della menzione relativa al tipo di
prodotto determinato dal tenore di zucchero di cui alla
sezione B, punto 1, lettera c), viene fatta mediante una
delle menzioni seguenti, comprensibili nello Stato membro o
nel Paese terzo di destinazione in cui il prodotto e'
offerto al consumo umano diretto:
- "brut nature , "naturherb , "bruto natural , "pas
dose' , "dosage ze'ro , "dosaggio zero : se il suo tenore
di zucchero e' inferiore a 3 g/l; tali menzioni possono
essere usate unicamente per i prodotti che non hanno subito
aggiunta di zucchero dopo la formazione della spuma;
- "extra brut , "extra herb o "extra bruto : se il
tenore di zucchero e' compreso tra 0 e 6 g/l;
- "brut , "herb o "bruto : se il tenore di zucchero
e' inferiore a 15 g/l;
- "extra dry , "extra trocken o "extra seco : se il
tenore di zucchero e' compreso tra 12 e 20 g/l;
- "sec , "trocken , "secco o "asciutto', "dry ,
"ton", "ISO 7>icnuo'", "ISO 1>seco", "torr" o "kuiva": se
il tenore di zucchero e' compreso tra 17 e 35 g/l;
- "demi-sec , "halbtrocken , "abboccato , "medium
dry , "halvt qr", ">ISO 7>çi'biçnio'", ">ISO 1>semi
seco", "meio seco", "halvtorr" o "poulikuiva": se il tenore
di zucchero e' compreso tra 33 e 50 g/l;
- "doux , "mild , "dolce , "sweet , "s qd ,
">ISO 7>aeoeyo'", ">ISO 1>dulce" , "doce", "sot" o
"makea": se il tenore di zucchero e' superiore a 50 g/l.
Se il tenore di zucchero del prodotto consente
l'indicazione di due delle menzioni di cui al primo comma,
l'elaboratore o l'importatore puo' usarne una sola, a
propria scelta.
In deroga alla sezione B, punto 1, lettera c), per i
vini spumanti di qualita' del tipo aromatico di cui
all'allegato V, sezione I, punto 3 e i v.s.q.p.r.d. del
tipo aromatico di cui all'allegato VI, sezione K, punto 10
la menzione relativa al tipo di prodotto di cui al primo
comma puo' essere sostituita dall'indicazione del tenore di
zucchero espresso in grammi per litro, determinato mediante
l'analisi.
Per indicare il tipo del prodotto determinato dal
tenore di zucchero, sono ammesse nell'etichettatura
unicamente le indicazioni di cui al primo e terzo comma.
4. Il nome o la ragione sociale dell'elaboratore,
nonche' il nome del comune, o della frazione, e dello Stato
in cui questi ha la sede sono indicati:
- per esteso, o
- per quanto riguarda i prodotti elaborati nella
Comunita', in codice, sempreche' figurino per esteso il
nome o la ragione sociale della persona o dell'associazione
di persone diverse dall'elaboratore che e' intervenuto nel
circuito commerciale del prodotto, nonche' il comune, o la
frazione, e lo Stato membro in cui tale persona o
associazione hanno la sede.
5. Qualora il nome di un comune o di una frazione
figuri sull'etichetta, per indicare la sede
dell'elaboratore o di un'altra persona che abbia
partecipato al circuito commerciale oppure per precisare il
luogo dell'elaborazione e qualora tale indicazione comporti
il nome di una regione determinata ai sensi dell'allegato
VI, sezione A, diversa da quella che puo' essere utilizzata
per designare il prodotto in questione, l'indicazione del
nome avviene in base a un codice.
Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere, per la
designazione dei prodotti elaborati nel proprio territorio,
altre opportune misure, in particolare per quanto riguarda
la dimensione dei caratteri da utilizzare per questa
indicazione, in modo da evitare confusioni relative
all'origine geografica del vino.
6. Le menzioni indicanti il modo di elaborazione
possono essere stabilite dalle modalita' di applicazione.
E. Impiego di alcuni termini specifici.
1. Il nome di un'unita' geografica, diversa da una
regione determinata, di dimensioni inferiori a uno Stato
membro o ad un Paese terzo puo' essere indicato unicamente
per completare la designazione:
- di un v.s.q.p.r.d.;
- di un vino spumante di qualita' cui e' stato
attribuito, mediante le modalita' d'applicazione, il nome
di tale unita' geografica, oppure
- di un vino spumante originario di un Paese terzo
soggetto a condizioni di elaborazione riconosciute
equivalenti a quelle di un vino spumante di qualita'
recante il nome di una unita' geografica, nell'allegato V,
sezione I.
Tale indicazione e' autorizzata soltanto a condizione
che:
a) sia conforme alle disposizioni dello Stato membro
o del Paese terzo in cui e' stata effettuata l'elaborazione
del vino spumante;
b) l'unita' geografica in causa sia delimitata con
precisione;
c) tutte le uve dalle quali il prodotto in questione
e' stato ottenuto provengano da tale unita' geografica,
fatta eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo
zuccherino o nello sciroppo di dosaggio;
d) per un v.s.q.p.r.d. tale unita' geografica sia
situata entro i confini della regione determinata di cui il
vino in causa reca il nome;
e) per i vini spumanti di qualita', il nome di tale
unita' geografica non sia previsto per designare un
v.s.q.p.r.d.
In deroga al secondo comma, lettera c), gli Stati
membri possono autorizzare l'indicazione del nome di
un'unita' geografica di dimensioni inferiori a una regione
determinata per completare la designazione di un
v.s.q.p.r.d., se il prodotto e' stato ottenuto almeno per
l'85% da uve raccolte in tale unita'.
2. Il nome di una varieta' di vite puo' essere usato
unicamente per completare la designazione di un prodotto di
cui alla sezione A, punto 1:
- lettera a) oppure
- lettera c), soggetto a condizioni di elaborazione
riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V,
sezione I o nell'allegato VI, sezione K.
Si puo' indicare il nome di una varieta' di vite o di
un sinonimo di tale nome soltanto se:
a) la coltivazione di tale varieta' e l'impiego dei
prodotti da essa ottenuti sono conformi alle disposizioni
della Comunita' o del Paese terzo in cui sono state
raccolte le uve utilizzate;
b) tale varieta' figura in un elenco che sara'
adottato dallo Stato membro in cui sono stati ottenuti i
prodotti utilizzati per la costituzione della partita; per
quanto riguarda i v.s.q.p.r.d., tale elenco e' compilato in
conformita' dell'allegato VI, sezione B, punto 1 o sezione
K, punto 10, lettera a);
c) il nome di questa varieta' non puo' essere confuso
con il nome di una regione determinata o di un'unita'
geografica usato per designare un altro vino prodotto o
importato nella Comunita';
d) il nome di tale varieta' non e' ripetuto nella
stessa espressione, salvo se esistono piu' varieta' recanti
questo stesso nome e se quest'ultimo figura in un elenco
che sara' adottato dallo Stato membro produttore. Tale
elenco e' comunicato alla Commissione che ne informa gli
altri Stati membri;
e) il prodotto e' interamente ottenuto da uve della
varieta' in questione, fatta eccezione per i prodotti
contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di
dosaggio, e se detta varieta' caratterizza in modo
determinante il prodotto ottenuto;
f) la durata del processo di elaborazione
comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione,
calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a
rendere spumante la partita, non e' stata inferiore a
novanta giorni, sempreche' la durata della fermentazione
destinata a rendere spumante la partita e la durata della
presenza della partita sulle fecce siano, come minimo,
cosi' stabilite:
- 60 giorni;
- 30 giorni se la fermentazione avviene in
recipienti provvisti di dispositivi agitatori.
Tuttavia questa disposizione non si applica ai vini
spumanti del tipo aromatico di cui all'allegato V, sezione
I, punto 3 o all'allegato VI, sezione K, punto 10.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri produttori
possono:
- ammettere l'indicazione del nome di una varieta' di
viti se il prodotto e' ottenuto almeno per l'85% da uve
della varieta' in causa, fatta eccezione per i prodotti
contenuti nello sciroppo zuccherino o nello sciroppo di
dosaggio, e se detta varieta' caratterizza in misura
determinante il prodotto ottenuto;
- ammettere l'indicazione del nome di due o tre
varieta' di viti se previsto dalla normativa dello Stato
membro produttore e se tutte le uve da cui il prodotto e'
stato ottenuto provengono da queste due varieta', fatta
eccezione per i prodotti contenuti nello sciroppo
zuccherino o nello sciroppo di dosaggio, e se la miscela di
queste varieta' caratterizza in misura determinante il
prodotto ottenuto;
- limitare l'indicazione a determinati nomi di
varieta' di viti di cui al secondo comma.
3. La menzione "fermentazione in bottiglia puo' essere
utilizzata solamente per designare:
- un v.s.q.p.r.d.;
- un vino spumante di qualita' oppure
- un vino spumante originario di un Paese terzo,
soggetto a condizioni di elaborazione che sono state
riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V,
sezione I o nell'allegato VI, sezione K. L'uso della
menzione prevista al primo comma e' ammesso solamente se:
a) il prodotto utilizzato e' diventato spumante
mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
b) la durata del processo di elaborazione
comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione e
calcolata a decorrere dalla fermentazione destinata a
rendere spumante la partita non e' stata inferiore a nove
mesi;
c) la durata della fermentazione destinata a rendere
spumante la partita e la durata della presenza della
partita sulle fecce sono state almeno di novanta giorni;
d) il prodotto utilizzato e' stato separato dalle
fecce mediante filtraggio secondo il metodo di travaso o
mediante sboccatura.
4. L'indicazione delle menzioni "fermentazione in
bottiglia secondo il metodo tradizionale o "metodo
tradizionale o "metodo classico o "metodo tradizionale
classico nonche' delle menzioni che risultano da una
traduzione di questi termini, puo' essere utilizzata
solamente per designare:
- un v.s.q.p.r.d.;
- un vino spumante di qualita' oppure
- un vino spumante originario di un Paese terzo
soggetto a condizioni di elaborazione che sono state
riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V,
sezione I o nell'allegato VI, sezione K.
L'uso di una delle menzioni di cui al primo comma e'
ammesso solamente se il prodotto utilizzato:
a) e' stato trasformato in spumante mediante seconda
fermentazione alcolica in bottiglia;
b) e' rimasto senza interruzione sulle fecce per
almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla
costituzione della partita;
c) e' stato separato dalle fecce mediante sboccatura.
5. Una menzione relativa al metodo di elaborazione,
inclusiva del nome di una regione determinata o di un'altra
unita' geografica o di un termine derivato da uno di questi
nomi puo' essere utilizzata solamente per designare:
- un v.s.q.p.r.d.;
- un vino spumante di qualita' oppure
- un vino spumante originario di un paese terzo
soggetto a condizioni di elaborazione che sono state
riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V,
sezione I o nell'allegato VI, sezione K.
L'uso di tale menzione e' ammesso solamente per
designare un prodotto che ha diritto a un'indicazione
geografica di cui al primo comma.
6. Sono riservate, per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d.
che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo
comma:
a) la menzione "Winzersekt per i v.s.q.p.r.d.
elaborati in Germania e la menzione "Hanersekt per i
v.s.q.p.r.d. elaborati in Austria che soddisfano le
condizioni seguenti:
- essere ottenuti con uve vendemmiate nella stessa
azienda vinicola, comprese le associazioni di produttori,
in cui l'elaboratore, ai sensi della sezione D, punto 4,
effettua la vinificazione dell'uva destinata
all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.;
- essere commercializzati dall'elaboratore di cui
al primo trattino e presentati con etichette che contengano
indicazioni sull'azienda vinicola, sul vitigno e
sull'annata.
Nelle modalita' d'applicazione possono essere stabilite
condizioni supplementari per l'utilizzazione della menzione
"Winzersekt e per l'impiego di menzioni equivalenti in
altre lingue della Comunita'. Secondo la medesima procedura
uno Stato membro puo' essere autorizzato a prevedere
modalita' speciali, in particolare piu' restrittive.
Le menzioni previste nei commi precedenti possono
essere utilizzate solo nella lingua d'origine;
b) la menzione "cre'mant e' riservata ai
v.s.q.p.r.d.:
- ai quali lo Stato membro in cui e' effettuata
l'elaborazione attribuisce questa menzione, associandola al
nome della regione determinata;
- che sono stati ottenuti da mosti prodotti
mediante torchiatura di uve intere per quanto riguarda i
v.s.q.p.r.d. bianchi, entro il limite di 100 litri per 150
kg di uve vendemmiate;
- che hanno un tenore massimo di anidride solforosa
di 150 g/l;
- che hanno un tenore di zucchero inferiore a 50
g/l e
- che sono stati ottenuti rispettando le eventuali
regole particolari supplementari stabilite per la loro
elaborazione e designazione dallo Stato membro nel quale ha
avuto luogo l'elaborazione.
Tuttavia, in deroga al primo trattino, per i
v.s.q.p.r.d. cui lo Stato membro interessato non
attribuira' la menzione "cre'mant secondo la presente
disposizione, i produttori di tali v.s.q.p.r.d. possono
utilizzare tale menzione purche' essi l'abbiano
tradizionalmente utilizzata durante almeno dieci anni
anteriormente al 10 luglio 1996.
Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i
casi nei quali fa ricorso a tale deroga.
7. L'annata di raccolta puo' essere indicata unicamente
per completare la designazione di:
- un v.s.q.p.r.d.;
- un vino spumante di qualita' oppure
- un vino spumante originario di un Paese terzo
soggetto a condizioni di elaborazione che sono state
riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V,
sezione I o nell'allegato VI, sezione K.
L'indicazione dell'annata di raccolta e' ammessa
solamente se il prodotto e' ottenuto almeno per l'85% da
uve raccolte durante l'annata in causa, fatta eccezione per
i prodotti contenuti nello sciroppo zuccherino o nello
sciroppo di dosaggio.
Per i v.s.q.p.r.d. elaborati nei loro territorio, gli
Stati membri possono tuttavia stabilire che l'indicazione
dell'annata di raccolta e' ammessa solamente se il prodotto
e' interamente ottenuto da uve raccolte durante l'annata in
causa, fatta eccezione per i prodotti contenuti nello
sciroppo zuccherino o nello sciroppo di dosaggio.
8. L'uso di una menzione indicante una qualita'
superiore e' ammesso solamente per:
- un v.s.q.p.r.d.;
- un vino spumante di qualita' oppure
- un vino spumante originario di un Paese terzo
soggetto a condizioni di elaborazione che sono state
riconosciute equivalenti a quelle previste nell'allegato V,
sezione I o nell'allegato VI, sezione K.
9. Uno Stato membro o un Paese terzo puo' essere
indicato con il suo nome o con l'aggettivo da esso
derivato, combinato con la denominazione di vendita di cui
alla sezione D, punto 2, soltanto se il prodotto stesso e'
stato ottenuto esclusivamente con uve raccolte e vinificate
nel territorio dello stesso Stato membro o dello stesso
Paese terzo nel quale e' avvenuta l'elaborazione del
prodotto.
10. La designazione di uno dei prodotti di cui alla
sezione A, punto 1 puo' essere accompagnata da una menzione
o da un contrassegno riferentisi a una medaglia o ad un
premio ottenuti tramite la partecipazione ad un concorso, o
ad una qualsiasi altra distinzione, solo a condizione che
tali distinzioni siano state attribuite, da un ente
ufficiale o ufficialmente riconosciuto a tal fine, a un
quantitativo determinato del prodotto in questione.
11. L'uso delle menzioni "Premium o "Riserva puo'
essere utilizzato solamente per completare:
- l'indicazione "vino spumante di qualita' o
- l'indicazione di una delle menzioni di cui alla
sezione D, punto 2, lettera c).
La menzione "Riserva puo', se del caso, essere
completata da una qualificazione supplementare alle
condizioni stabilite dallo Stato membro produttore.
12. Se del caso, le modalita' di applicazione possono
stabilire:
a) condizioni per l'uso:
- della menzione di cui al punto 8;
- delle menzioni relative ad un modo di
elaborazione diverse da quelle di cui ai punti da 3 a 6;
- delle menzioni relative a caratteristiche
particolari delle varieta' di viti da cui il prodotto e'
stato ottenuto;
b) un elenco delle menzioni di cui alla lettera a).
F. Lingue che possono essere utilizzate per
l'etichettatura.
Le indicazioni di cui:
- alla sezione B sono redatte in una o piu' lingue
ufficiali della Comunita', in modo che il consumatore
finale possa comprendere facilmente ciascuna di tali
indicazioni;
- alla sezione C sono redatte in una o piu' lingue
ufficiali della Comunita'.
Per i prodotti messi in circolazione nel proprio
territorio, gli Stati membri possono consentire che tali
indicazioni siano redatte anche in una lingua diversa da
una lingua ufficiale della Comunita', sempreche' l'impiego
di questa lingua sia d'uso corrente e tradizionale nello
Stato membro interessato o in parte del suo territorio.
Tuttavia:
a) per i v.s.q.p.r.d. od i vini spumanti di qualita',
l'indicazione:
- del nome della regione determinata di cui alla
sezione B, punto 4, secondo trattino;
- del nome di un'altra unita' geografica di cui
alla sezione E, punto 1, e' fatta unicamente nella lingua
ufficiale dello Stato membro nel cui territorio e' stata
effettuata l'elaborazione; per i prodotti precitati
elaborati in Grecia, tali indicazioni possono essere
ripetute in una o piu' altre lingue ufficiali della
Comunita';
b) per i prodotti originari di Paesi terzi:
- l'uso di una lingua ufficiale del Paese terzo in
cui e' avvenuta l'elaborazione e' ammesso, sempreche' le
indicazioni di cui alla sezione B, punto 1 siano redatte
anche in una lingua ufficiale della Comunita';
- la traduzione in una lingua ufficiale della
Comunita' di talune indicazioni di cui alla sezione C puo'
essere disciplinata da modalita' d'applicazione;
c) per i prodotti originari della Comunita' e
destinati all'esportazione, le indicazioni di cui alla
sezione B, punto 1, redatte in una lingua ufficiale della
Comunita' possono essere ripetute in una lingua diversa.
G. Presentazione.
1. I prodotti di cui alla sezione A, punto 1 possono
essere detenuti per la vendita e messi in circolazione
solamente in bottiglie di vetro:
a) chiuse con:
- un tappo a forma di fungo, in sughero o altre
sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti,
trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una
capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il
tappo e interamente o parzialmente il collo della
bottiglia;
- un altro dispositivo di chiusura adeguato, quando
si tratti di bottiglie con un contenuto nominale non
superiore a 0,20 litri, e
b) provviste di un'etichettatura conforme al presente
regolamento.
Il dispositivo di chiusura di cui al primo comma,
lettera a), primo e secondo trattino non puo' essere
rivestito da una capsula o da una lamina contenenti piombo.
Tuttavia, per i prodotti di cui alla sezione A, punto
1, che sono ottenuti mediante seconda fermentazione in
bottiglia di cui alla sezione E, punti 3 e 4, determinate
eccezioni per i vini spumanti ancora in fase di
elaborazione, chiusi con tappo provvisorio e non
etichettati, possono essere:
a) definite dallo Stato membro produttore, a
condizione che tali vini:
- siano destinati a diventare v.s.q.p.r.d.;
- circolino unicamente tra elaboratori all'interno
della regione determinata in questione;
- siano muniti di un documento di accompagnamento e
- costituiscano oggetto di controlli specifici;
b) applicate, sino al 31 dicembre 2001, agli
elaboratori di vini spumanti di qualita' che sono stati
espressamente autorizzati dallo Stato membro interessato e
che rispettano le condizioni stabilite daquest'ultimo,
segnatamente in materia di controllo. Anteriormente al
30 giugno 2000 gli Stati membri interessati trasmettono
alla Commissione una relazione sull'applicazione di tali
eccezioni. La Commissione, se del caso, presenta le
proposte necessarie per la sua proroga.
2. Secondo modalita' da stabilire, possono essere
imbottigliati in bottiglie di tipo "sciampagnotte o simili,
munite di un dispositivo di chiusura di cui al punto 1,
lettera a), in previsione della vendita, dell'immissione in
circolazione o dell'esportazione, unicamente:
- i prodotti di cui alla sezione A, punto 1;
- le bevande per le quali tale imbottigliamento e' di
uso tradizionale e:
- rispondenti alle definizioni di vino frizzante o
di vino frizzante gassificato di cui ai punti 17 e 18
dell'allegato I oppure;
- ottenute mediante fermentazione alcoolica di un
frutto o di un'altra materia prima agricola, segnatamente i
prodotti di cui all'allegato VI, sezione C, punto 2 e i
prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del
Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole
generali relative alla definizione, alla designazione e
alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di
prodotti vitivinicoli (1), oppure;
- aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo
non superiore a 1,2% vol.;
- i prodotti che, nonostante tale tipo di
imbottigliamento, non sono atti a ingenerare confusione o
indurre in errore il consumatore quanto all'effettiva
natura del prodotto stesso.
3. Le modalita' di etichettatura che non formino
oggetto del presente regolamento possono essere
disciplinate dalle modalita' di applicazione del medesimo,
in particolare per quanto concerne:
a) l'apposizione delle etichette sui recipienti;
b) la dimensione minima delle etichette;
c) la ripartizione sulle etichette degli elementi di
designazione;
d) la dimensione dei caratteri stampati sulle
etichette;
e) l'uso di contrassegni, illustrazioni o marchi.
4. Fatto salvo il punto 5, se l'imballaggio di un
prodotto di cui alla sezione A, punto 1, reca una o piu'
indicazioni riferentisi al prodotto imballato, tali
indicazioni devono essere conformi al presente regolamento.
5. Se i recipienti contenenti un prodotto di cui alla
sezione A, punto 1, sono presentati per la vendita al
consumatore finale in un imballaggio, questo deve essere
rivestito di un'etichettatura conforme al presente
regolamento.
Sono adottate modalita' intese ad evitare un rigore
eccessivo nel caso di imballaggi specifici contenenti, in
piccole quantita', i prodotti di cui alla sezione A, punto
1, soli o associati ad altri prodotti.
H. Marchi.
1. Se la designazione, la presentazione e la
pubblicita' concernenti i prodotti di cui alla sezione A,
punto 1 sono completate con marchi, questi ultimi non
possono contenere parole, parti di parole, contrassegni o
illustrazioni:
a) che siano di natura tale da creare confusioni o
indurre in errore le persone alle quali si rivolgono ai
sensi dell'art. 48, o;
b) che possono essere confusi con la designazione
totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di
qualita' prodotto in una regione determinata compreso un
v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione e'
disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di
un altro prodotto di cui alla sezione A, punto 1, o che
siano identici alla designazione di tale prodotto, senza
che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita
del vino spumante in questione abbiano diritto a tale
designazione o presentazione.
2. In deroga al punto 1, lettera b), il titolare di un
marchio conosciuto e registrato per un prodotto di cui alla
sezione A, punto 1, che contempla termini identici al nome
di una regione determinata o al nome di un'unita'
geografica piu' piccola di una regione determinata, puo',
anche se non ha diritto all'impiego di questo nome ai sensi
del punto 1, continuare ad usare questo marchio se
corrisponde all'identita' del suo titolare originario o del
prestanome originario, purche' la registrazione del marchio
sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento
ufficiale del nome geografico in questione da parte dello
Stato membro produttore a norma dell'art. 54, paragrafo 4,
per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato
effettivamente utilizzato senza interruzioni.
I marchi conformi alle condizioni del primo comma non
possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle
unita' geografiche utilizzati per la designazione, di un
v.q.p.r.d.
I. Disposizioni generali.
1. Fatto salva la sezione F, punto 1, ogni Stato membro
ammette la designazione e la presentazione di prodotti
menzionati alla sezione A, punto 1, originari di altri
Stati membri e messi in circolazione nel proprio
territorio, ove esse siano conformi alle disposizioni
comunitarie e ammesse in virtu' del presente regolamento
nello Stato membro in cui il prodotto e' stato elaborato.
2. La designazione, la presentazione e la pubblicita'
di prodotti diversi da quelli di cui alla sezione A, punto
1, non possono indicare, implicare o suggerire che il
prodotto in questione e' un vino spumante.
3. Le denominazioni di vendita di cui alla sezione D,
punto 2 sono riservate ai prodotti citati alla sezione A,
punto 1.
Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere che il
termine "vino spumante possa essere utilizzato, sotto forma
di denominazione composta, per la designazione di una
bevanda del codice NC 2206 00 91 ottenuta dalla
fermentazione alcolica di un frutto o di un'altra materia
prima agricola, se l'utilizzazione di tali denominazioni
composte e' di uso tradizionale, conformemente alla
legislazione esistente il 29 novembre 1985.
4. Le denominazioni composte di cui al punto 3, secondo
comma figurano sull'etichettatura in caratteri dello stesso
tipo, dello stesso colore e di altezza tale da distinguerle
nettamente dalle altre indicazioni.
5. I v.s.q.p.r.d. possono essere messi in circolazione
soltanto se il tappo reca il nome della regione determinata
cui detti vini hanno diritto e le bottiglie sono munite di
etichetta fin dalla partenza dal luogo di elaborazione.
Per l'etichettatura possono tuttavia essere ammesse
deroghe, purche' sia assicurato un controllo adeguato.
6. Sono adottate modalita' di applicazione del punto 5;
lo stesso dicasi per le disposizioni derogatorie relative
all'apposizione sul tappo di cui al punto 5, primo comma,
qualora, all'atto del controllo da parte dell'autorita'
competente, un vino spumante non sia riconosciuto come
v.s.q.p.r.d.".
(1) Gazzetta ufficiale L 149 del 14 giugno 1991, pagina 1.
- L'art. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Art. 18. - 1. I produttori di uve destinate alla
vinificazione nonche' i produttori di mosto e di vino
dichiarano ogni anno i quantitativi di prodotti dell'ultimo
raccolto. Gli Stati membri possono inoltre imporre ai
commercianti di uve destinate alla vinificazione di
dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultimo raccolto
immessi in commercio.
2. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che
non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno i
quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che
provengano sia dal raccolto della campagna in corso sia da
raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi
terzi sono menzionati a parte".
- L'art. 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 cosi'
recita:
"Art. 70. - 1. I prodotti disciplinati dal presente
regolamento possono circolare nella Comunita' soltanto se
accompagnati da un documento controllato
dall'amministrazione.
2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di
persone che detengono tali prodotti per l'esercizio della
loro professione, in particolare i produttori, gli
imbottigliatori, i trasformatori e i negozianti da
determinare, hanno l'obbligo di tenere registri nei quali
devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite
dei prodotti in oggetto.
3. Le modalita' d'applicazione del presente articolo,
in particolare la natura e il tipo del documento di cui al
paragrafo 1, nonche' le deroghe al presente articolo, sono
adottate secondo la procedura di cui all'art. 75".



 
Art. 2.
Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo
1. Il produttore che non presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/99 e del relativo aggiornamento da parte delle regioni, nei termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione e duecentomila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata; la sanzione e' ridotta a un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni o si tratta di errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata.
2. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto prelevato da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ogni ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.
3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamnento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:
a) da lire cinque milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realta' locale;
b) da lire dieci milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni.
5. Per gli impianti e reimpianti di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di uve da tavola, realizzati anteriormente al 1o settembre 1996 in difformita' con la normativa comunitaria e nazionale, non si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 4, comma 3, della legge 4 novembre 1987, n. 460.



Note all'art. 2:
- Gli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1493/99
cosi' recitano:
"Art. 16. - 1. L'inventario del potenziale produttivo
contiene i dati seguenti:
a) le superfici vitate impiantate con varieta'
classificate per la produzione di vino ai sensi dell'art.
19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in
oggetto:
b) le varieta' interessate;
c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;
d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in
applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Uno Stato membro puo' prevedere che l'inventario sia
compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso tutti
gli inventari regionali devono essere compilati entro il
31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente
regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario
da parte di una regione non osta all'applicazione del
presente titolo in altre regioni dello Stato membro in
questione".
"Art. 17. - 1. La Commissione puo' procedere alla
valutazione:
a) delle produzioni del settore vitivinicolo;
b) degli impieghi industriali dei prodotti della
vite;
c) dell'evoluzione del consumo dei vini e degli altri
prodotti vitivinicoli consumabili come tali;
d) di qualsiasi altro elemento la cui conoscenza e'
necessaria per la gestione del mercato o di un regime di
adeguamento dell'offerta.
2. Per la valutazione suddetta la Commissione puo'
valersi di un aiuto esterno.
3. La Commissione finanzia uno studio indipendente
sull'utilizzazione di varieta' interspecifiche e, sulla
scorta di questo, presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, una relazione,
eventualmente corredata di proposte".
- L'art. 2 paragrafo 1 del Regolamento CE n. 1493/99
cosi' recita:
"Art. 2. - 1. L'impianto di vigneti con varieta' come
uve da vino ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, e' vietato
fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei
seguenti diritti:
a) diritto di nuovo impianto di cui all'art. 3;
b) diritto di reimpianto di cui all'art. 4;
c) diritto di impianto prelevato da una riserva di
cui all'art. 5 o all'art. 6, paragrafo 1, in caso di
applicazione dell'art. 5, paragrafo 8.
E' ugualmente vietato fino alla stessa data il
sovrainnesto di varieta' di uve da vino su varieta' di uve
diverse da quelle da vino".
- Gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1493/99
cosi' recitano:
"Art. 3. - 1. Gli Stati membri possono concedere
diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:
a) destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure
di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica
utilita', adottate in applicazione della normativa
nazionale;
b) destinate alla sperimentazione viticola, oppure
c) destinate alla coltura di piante madri per marze.
Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti di
nuovo impianto per le superfici i cui prodotti vitivinicoli
sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei
viticoltori.
2. Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti
di nuovo impianto entro il 31 luglio 2003 per superfici
destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un vino da
tavola designato mediante un'in-dicazione geografica
qualora sia stato riconosciuto che la rispettiva
produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, e'
largamente inferiore alla domanda.
3. Il produttore che ha ottenuto diritti di nuovo
impianto se ne avvale per le superfici e le finalita' per
le quali sono stati concessi.
4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la
fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono
stati concessi. I diritti di nuovo impianto diversi da
quelli di cui al paragrafo 1, che non sono esercitati entro
tale periodo, vengono assegnati ad una riserva a norma
dell'art. 5, paragrafo 2, lettera a).
5. I diritti di nuovo impianto diversi da quelli di cui
al paragrafo 1 possono essere concessi al produttore
soltanto entro le quantita' stabilite nell'art. 6,
paragrafo 1. A tal fine:
a) prima di assegnare i diritti di impianto
nuovamente creati di cui all'art. 6 ad una o piu' riserve,
gli Stati membri si assicurano che la concessione dei
diritti di nuovo impianto non riduca ad un valore inferiore
allo zero il volume dei diritti di impianto nuovamente
creati di cui all'art. 6, paragrafo 1; e
b) quando uno Stato membro ha assegnato ad una o piu'
riserve i diritti d'impianto nuovamente creati di cui
all'art. 6, la successiva concessione di un diritto di
nuovo impianto implica l'estinzione di un diritto di
impianto corrispondente ad una pari superficie in coltura
pura assegnato alla riserva o alle riserve suddette per la
regione in causa. Qualora la riserva o le riserve non
dispongano di sufficienti diritti di impianto, non possono
essere concessi diritti di nuovo impianto".
"Art. 4. - 1. I diritti di reimpianto sono i seguenti:
a) i diritti di reimpianto assegnati a norma del
paragrafo 2, oppure;
b) diritti analoghi acquisiti in forza di una
precedente normativa comunitaria o nazionale.
2. Gli Stati membri assegnano diritti di reimpianto ai
produttori che hanno estirpato una superficie piantata a
vite.
Gli Stati membri possono assegnare diritti di
reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una
superficie vitata prima della fine della terza campagna
successiva a quella in cui tale superficie e' stata
piantata. I diritti di reimpianto riguardano una superficie
equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto o
avra' luogo l'estirpazione.
3. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda
per la quale sono stati assegnati. Gli Stati membri possono
stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui
ha avuto luogo l'estirpazione.
4. In deroga al paragrafo 3, i diritti di reimpianto
possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad
un'altra azienda all'interno dello stesso Stato membro
qualora:
a) una parte dell'azienda interessata venga
trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti
possono essere esercitati soltanto su una superficie di
quest'ultima nel limite della superficie trasferita,
oppure;
b) le superfici di quest'altra azienda siano
destinate:
i) alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini da
tavola designati mediante un'indicazione geografica,
oppure;
ii) alla coltura di piante madri per marze.
I diritti possono essere utilizzati soltanto per le
superfici e le finalita' per le quali sono stati concessi.
Gli Stati membri provvedono affinche' l'applicazione
delle deroghe non comporti un aumento globale del
potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare
quando i trasferimenti si effettuano da superfici non
irrigue a superfici irrigue.
5. I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del
presente regolamento sono esercitati prima della fine della
quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo
l'estirpazione. Detto periodo puo' essere portato dagli
Stati membri, mediante deroga, a otto campagne. I diritti
di reimpianto non utilizzati entro tale periodo sono
attribuiti alla riserva a norma dell'art. 5, paragrafo 2,
lettera a)".
"Art. 5. - 1. Per migliorare la gestione del potenziale
produttivo a livello nazionale o regionale, gli Stati
membri istituiscono una riserva nazionale e/o, se del caso,
riserve regionali di diritti di impianto.
2. Alla riserva o alle riserve sono assegnati i
seguenti diritti:
a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e
diritti di impianto prelevati dalla riserva e non
utilizzati entro i termini indicati rispettivamente
all'art. 3, paragrafo 4, all'art. 4, paragrafo 5, e al
paragrafo 6 del presente articolo;
b) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai
produttori che li detengono, eventualmente dietro
corrispettivo da parte dell'amministrazione competente il
cui l'importo e le cui modalita' saranno stabilite dallo
Stato membro tenendo conto dei legittimi interessi delle
parti;
c) i diritti d'impianto nuovamente creati di cui
all'art. 6.
3. Gli Stati membri possono concedere i diritti
assegnati alla riserva:
a) a titolo gratuito, ai produttori di eta' inferiore
a quarant'anni dotati di una sufficiente capacita'
professionale che si insediano per la prima volta in
un'azienda viticola in qualita' di capo dell'azienda,
oppure;
b) dietro corrispettivo versato all'amministrazione
competente nazionale e, se del caso, regionale, ai
produttori che intendono far valere tali diritti per
piantare vigneti la cui produzione abbia sicure
possibilita' di essere commercializzata. Gli Stati membri
definiscono i criteri per determinare l'importo del
corrispettivo, che puo' variare in funzione del futuro
prodotto finale dei vigneti in causa.
4. Gli Stati membri provvedono affinche' il luogo dove
sono esercitati i diritti di impianto prelevati da una
riserva, le varieta' utilizzate e le tecniche colturali
impiegate garantiscano che la produzione futura risponda
alla domanda del mercato e che le rese siano
rappresentative delle rese medie e della regione dove sono
utilizzati, in particolare se questi diritti che hanno
origine in superfici non irrigue sono utilizzati in
superfici irrigue.
5. I diritti di impianto attribuiti ad una riserva
possono essere prelevati non oltre la fine della quinta
campagna successiva a quella durante la quale sono stati
assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi
entro tale periodo si estinguono.
6. I diritti di impianto prelevati da una riserva sono
esercitati entro la fine della seconda campagna successiva
a quella in cui sono stati prelevati. Se non sono
esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati ad una
riserva a norma del paragrafo 2, lettera a).
7. Lo Stato membro che istituisce riserve regionali
puo' emanare norme per trasferire diritti d'impianto tra le
riserve regionali. Se in uno Stato membro coesistono
riserve regionali e nazionali, possono essere autorizzati
anche trasferimenti tra tali riserve.
I trasferimenti di cui al presente paragrafo possono
essere subordinati ad un coefficiente di riduzione.
8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, l'autorita'
competente di uno Stato membro puo' scegliere di non
attuare il sistema delle riserve purche' detto Stato membro
possa dimostrare di disporre nel proprio territorio di un
sistema efficace per la gestione dei diritti d'impianto.
Tale sistema puo', se del caso, derogare alle disposizioni
pertinenti del presente capo. Qualora uno Stato membro
disponga di tale sistema, i diritti di reimpianto di cui
alla prima frase dell'art. 4, paragrafo 5, sono prorogati
di cinque campagne. La seconda frase dell'art. 4, paragrafo
5, resta applicabile".
- L'art. 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento
(CE) n. 1493/99 cosi' recita:
"3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del
potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16, puo'
derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga
dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve
comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate,
a produrre vino da commercializzare.
La deroga e' concessa:
a) quando il produttore interessato ha prima
estirpato altre viti su una superficie equivalente in
coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha
ricevuto per la superficie interessata un premio
all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o
nazionale; e/o".
- L'art. 2, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento
(CE) n. 1493/99 cosi' recita:
"3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del
potenziale produttivo viticolo a norma dell'art. 16, puo'
derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga
dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve
comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate,
a produrre vino da commercializzare.
La deroga e' concessa:
c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a
soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che
non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se
fossero stati richiesti; tali diritti possono essere
utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie
equivalente in coltura pura; e/o".
- L'art. 2, paragrafo 7, lettera a) del Regolamento
(CE) n. 1493/99 cosi' recita:
"7. Le superfici piantate con varieta' di viti
classificate, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, come
varieta' di uve da vino, e:
a) piantate a decorrere dal 1o settembre 1998, la cui
produzione puo' essere messa in circolazione soltanto se
destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3,
o dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
822/87, oppure".
- Per la legge di conversione 4 novembre 1987 n. 460
vedi note alle premesse. L'art. 4, comma 3, della succitata
legge cosi' recita:
"3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai
nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del
regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo
1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni
ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione
si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto
stabiliti dall'art. 7 del predetto regolamento. Ove il
trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il
termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima
provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
dello stesso trasgressore la spesa relativa (12/b)".
- Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898 vedi note alle
premesse. L'art. 4 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni
amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4), con le seguenti
modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli
estremi della violazione devono essere notificati, in
deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(4), agli interessati residenti nel territorio dello Stato
entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni
dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal Ministro
competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione
competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle
materie di competenza delle regioni e per le funzioni
amministrative ad esse delegate l'ordinanza- ingiunzione e'
emessa dal presidente della giunta regionale o da un
funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (4/a), deve essere presentato
all'autorita' indicata nella precedente lettera c)".



 
Art. 3.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Loiero, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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