Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 giugno 2000
Proroga al 31 luglio 2000 del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, che ha modificato il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che, all'art. 11-bis vieta, a partire dal 1o gennaio 2002, a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attivita' di pesca con una o piu' reti da posta derivanti destinate alla cattura del pesce spada;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine entro cui versare gli oneri per le pesche speciali;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000, recante proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2000 che ha prorogato ulteriormente il termine per corrispondere le somme dovute a titolo di onere per le pesche speciali, fissandolo al 12 giugno 2000;
Ritenuto opportuno consentire un'ultima proroga per il pagamento degli oneri per le pesche speciali di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995;
Ritenuto altresi' opportuno, in considerazione delle disposizioni del regolamento comunitario sopra citato, azzerare l'importo dell'onere per la pesca speciale del pesce spada nonche' ridurre l'importo previsto per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica per il ridotto numero di imbarcazioni dedite a tale tipo di pesca in virtu' dei ritiri gia' definiti o in corso di definizione;
Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 13 giugno 2000, hanno espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995 in premessa citato e' cosi' modificato:
"a decorrere dal 2000, l'onere annuale a carico dell'interessato, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le autorizzazioni per le pesche speciali, previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, e' determinato nella misura seguente:
a) pesca del corallo: L. 1.000.000;
b) novellame per allevamento:
pesci: L. 300.000 per compartimento autorizzato, per un massimo di cinque compartimenti;
molluschi, vongole: L. 500.000;
mitilli: L. 200.000;
c) novellame per consumo:
con traino L. 1.000.000;
con sciabica e circuizione: L. 300.000;
d) pesca subacquea professionale: L. 100.000;
e) pesca molluschi con draga idraulica: L. 200.000.
2. Considerata la riduzione dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica prevista dal comma 1, lettera e), gli interessati che abbiano gia' provveduto a versare l'importo previsto ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 26 luglio 1995, potranno detrarre, dai versamenti dovuti per i successivi anni, la somma gia' corrisposta in eccedenza rispetto al nuovo importo.
 
Art. 2.
Per il corrente anno, il termine per corrispondere le somme di cui al precedente art. 1, dovute a titolo di onere per le pesche speciali, e' prorogato al 31 luglio 2000.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Roma, 23 giugno 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 109
 
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