Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della UAP Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1662 del 10 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della UAP Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:
art. 15 (modifica delle modalita' di riunione del consiglio di amministrazione: soppressione dell'espressione "quando questi lo ritenga opportuno" in relazione alla convocazione da parte del presidente e introduzione della locuzione temporale "con periodicita' almeno trimestrale" anche al fine dell'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate e sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi; nuova disciplina in materia di presidenza delle riunioni consiliari e di nomina del segretario; soppressione dei commi finali in tema di deliberazioni del consiglio di amministrazione);
art. 18 (composizione, durata in carica, attribuzioni e doveri del collegio sindacale). Si rilevano, peraltro, l'introduzione di un nuovo art. 19 (nuova disciplina in materia di: nomina e retribuzione del collegio sindacale; cause di ineleggibilita' e di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale, requisiti professionali richiesti per il presidente del collegio sindacale) e la conseguente rinumerazione dei seguenti articoli, il cui contenuto non e' stato modificato:
ex art. 19, rinumerato art. 20 (esercizi sociali);
ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio e dividendi);
ex art. 21, rinumerato art. 22 (prescrizione dei dividendi);
ex art. 22, rinumerato art. 23 (liquidazione);
ex art. 23, rinumerato art. 24 (autorita' giudiziaria competente);
ex art. 24, rinumerato art. 25 (norme di rinvio).
 
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