Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 giugno 2000
Interruzione tecnica della pesca a strascico e a volante, nell'anno 2000, nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernenti la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visti il regolamento CE n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante modalita' attuative di dette azioni;
Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;
Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;
Considerato che, nelle more dell'approvazione della legge di finanziamento della misura e' opportuno disciplinare le interruzioni tecniche dell'attivita' al fine di assicurare piu' efficace sostenibilita';
Considerato che il VI piano triennale prevede, tra le altre misure, la determinazione di criteri e modalita' delle interruzioni tecniche, al fine di garantire la riduzione dello sforzo di pesca, nonche' di prevedere misure sociali di accompagnamento;
Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 28 giugno 2000, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina, con le modalita' specificate negli articoli seguenti, l'attuazione per l'anno 2000, dal 3 luglio al 1o agosto, delle interruzioni tecniche della pesca nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli compresi, con l'esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del compartimento marittimo di Gallipoli, per le navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica.
 
Art. 2.
1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformita' a delibera della commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione, nel compartimento di pertinenza, delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare le previste interruzioni.
2. Nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del comma 1, e' stabilita l'effettuazione delle interruzioni tecniche, e' vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi dal primo giorno di interruzione al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Nei giorni di interruzione tecnica alle navi di cui al comma 1 non e' consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.
4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facolta' di aderire all'interruzione stessa per l'intero periodo, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di interruzione, di formale comunicazione di adesione.
5. Nessuna restrizione all'attivita' di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di altre disposizioni normative preesistenti al presente decreto, puo' essere disposta per i compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.
 
Art. 3.
1. Durante il periodo d'interruzione tecnica e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.
2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave puo', durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale e' stata iniziata l'interruzione tecnica.
3. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.
 
Art. 4.
1. A cura dell'armatore devono essere depositati presso gli uffici marittimi, prima dell'inizio del periodo di interruzione tecnica, tutti i documenti di bordo della nave.
2. Per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica, entro cinque giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica.
3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 5.
1. Nel periodo successivo all'interruzione tecnica, nel compartimento marittimo interessato, e' vietata, nei giorni di sabato e domenica, la pesca a strascico e/o volante alle navi iscritte nel compartimento stesso.
2. Alle navi provenienti dai compartimenti marittimi nei quali non sara' disposta per l'anno 2000 l'effettuazione delle interruzioni e alle navi provenienti dai compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna e' comunque vietato, nei giorni di sabato e domenica di tutto l'anno, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante in tutti i compartimenti marittimi del Tirreno, dello Ionio e dell'Adriatico.
3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate d'inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
 
Art. 6.
1. Le navi a strascico e/o volante abilitate anche all'uso di uno o piu' sistemi di pesca tra quelli di cui all'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, nonche' le unita' asservite ad impianti di acquacoltura, possono, su richiesta dell'armatore presentata alla Capitaneria di porto di iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di cui al precedente art. 5, previa sospensione dell'abilitazione allo strascico e/o volante da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorita' marittima, assicurando comunque il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale.
2. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' le navi di cui al decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del 17 luglio 1998, in deroga alle prescrizioni dell'art. 5, rimangono ferme al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attivita'. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.
3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al precedente comma l'armatore e' tenuto a comunicare alla Capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 107
 
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