Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 settembre 2000
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia atti a dare vini da tavola, campagna vitivinicola 2000/2001, per le regioni Sicilia, Toscana e Liguria limitatamente alla provincia di Imperia.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche comunitarie e internazionali

Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a diventare vino da tavola, ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, ad esclusione dei prodotti destinati a v.q.p.r.d.;
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita destinata all'elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di qualita';
Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 23 marzo 1965, recante "Norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti";
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia e sulla disciplina del procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Liguria, Sicilia e Toscana con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette, limitatamente alla provincia di Imperia;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2000-2001 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole:
della regione Liguria e limitatamente alla provincia di Imperia;
della regione Sicilia;
della regione Toscana.
2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 14 settembre 2000
Il direttore generale: Petroli
 
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