Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MESSINA
DECRETO RETTORALE 30 agosto 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente alla scuola di specializzazione in psicologia clinica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1989, istitutivo della scuola di specializzazione in psicologia clinica;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;
Visto il decreto interministeriale dell'11 febbraio 1999;
Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina relativa al riordino della citata scuola di specializzazione;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 giugno 2000;

Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina e' integrato come appresso:
Articolo unico
Gli attuali articoli da 570 a 576 incluso, dell'ordinamento degli studi relativi alla scuola di specializzazione in "Psicologia clinica", sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in psicologia clinica
Art. 570.
E' istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Universita' degli studi di Messina.
La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale di gruppo e istituzionale.
La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti nell'albo degli psicologi e nell'albo dei medici chirurghi dei rispettivi ordini professionali.
Art. 571.
La scuola ha la durata di quattro anni.
Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale di cui quattrocento ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e quattrocento ore al tirocinio.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 8 per ciascun anno di corso per un totale di 32 specializzandi.
E' prevista la possibilita' di utilizzare strutture e servizi non universitari ai fini del tirocinio professionale tramite rapporti di convenzione come contemplato dalla legislazione vigente.
Art. 572.
Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di medicina e chirurgia e di scienze della formazione dell'Universita' degli studi di Messina.
Art. 573.
Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.
I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese.
Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 574.
La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:
a) propedeutica;
b) psicodiagnostica;
c) psicoterapia individuale e di gruppo;
d) interventi psicologici nelle istituzioni.
Area A - Propedeutica.
Obiettivo: per raggiungere un confronto integrato tra le diverse prospettive scientifiche che studiano il comportamento umano normale e patologico, va sviluppata una approfondita conoscenza di base relativa ai seguenti temi:
psicologia dello sviluppo, con riferimento all'intero ciclo di vita e con richiami ai concetti fondamentali della psicologia generale e della metodologia psicologica;
psicologia sociale, con particolare riferimento alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali;
modelli teorici e formativi della psicologia clinica, proposti anche nella loro prospettiva storica;
procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla formazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati;
fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici ed endocrinologici dell'attivita' psichica normale e patologica;
prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;
categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.
Settori: M10A psicologia generale; M10B psicobiologia e psicologia fisiologica; M10C metodologia e tecniche della ricerca psicologica; M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B psicologia sociale; M11E psicologia clinica; E06A fisiologia umana; E07X farmacologia; F03X genetica medica; F11A psichiatria.
Area B - Psicodiagnostica.
Obiettivo: Vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in termini psicodiagnostici individui, gruppi e situazioni secondo un'ottica finalizzata all'intervento ed in relazione ai seguenti settori:
teorie e tecniche psicometriche;
teorie e tecniche del colloquio clinico;
teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile e adulto;
procedure e specificita' della ricerca in campo clinico e sociale.
Per attuare le modalita' psicodiagnostiche indicate e' necessario che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:
fenomeni di psicopatologici nello sviluppo, in un'ottica di integrazione tra fattori genetici ed acquisiti;
categorie nosografiche di interesse psichiatrico con particolare riferimento alle problematiche di personalita' e di relazionalita' interindividuale;
prospettive e tecniche neuropsicologiche;
prospettive e processi psicosomatici.
Settori: M10C metodologie e tecniche della ricerca psicologica; M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria; F19B neuropsichiatria infantile.
Area C - Psicoterapia individuale e di gruppo.
Obiettivo: Va acquisita in base alle conoscenze su significato, procedure e finalita' della psicoterapia la competenza a operare su singoli soggetti e/o su famiglie o gruppi, con pazienti in eta' infantile, adolescenziale, adulta e senile, con trattamenti psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.
Vanno perseguiti presupposti e conoscenze culturali, in un'ottica critica di confronto, dei modelli teorici e formativi, nonche' delle indicazioni ed eventuali controindicazioni riguardanti le singole psicoterapie. Va inoltre attuata una formazione psicoterapeutica connessa ad uno specifico modello.
Gli specializzandi vanno addestrati ad operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad attivare procedure di verifica dei risultati.
Settori: M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria.
Area D - Interventi psicologici nelle istituzioni.
Obiettivo: Va acquisita la competenza a studiare e comprendere le dinamiche delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato storico-sociale. Va sviluppata la capacita' a strutturare programmi di ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitativi, educativo assistenziali o giuridiche, anche in riferimento ai problemi della devianza giovanile ed adulta, delle tossicodipendenze e della violenza.
Settori: M11A psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B psicologia sociale; M11C psicologia del lavoro e applicata; M11D psicologia dinamica; M11E psicologia clinica; F11A psichiatria; F19B neuropsichiatria infantile; F22A igiene generale e applicata; F22B medicina legale; Q05G sociologia della devianza.
Art. 575.
Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie e convenzionate delineando:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.
Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nell'art. 574.
L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto nell'art. 574.
Art. 576.
All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' didattiche, teoriche e seminariali e le specifiche attivita' relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dalla scuola. L'attivita' di supervisione deve promuovere una formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie, nelle strutture eventualmente convenzionate, ospedaliere e dei servizi territoriali.
Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio, e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica.
Art. 577.
Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della scuola, lo specializzando, oltre ad avere superato tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti, deve:
a) avere effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno 50 casi di varia eta' e di differente patologia sotto il controllo di un supervisore;
b) avere eseguito la valutazione di almeno 50 protocolli elaborati con l'applicazione di test di livello, di test di personalita', di scale di valutazione;
c) avere effettuato almeno 50, tra primi colloqui e valutazioni attraverso counseling;
d) avere partecipato attivamente alla discussione di almeno 100 casi clinici;
e) essersi impegnato in almeno 4 trattamenti psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;
f) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;
g) avere partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca sulla verifica dei risultati delle psicoterapie.
Art. 578.
Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento vale la normativa generale per le scuole di specializzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Messina 30 agosto 2000
p. Il rettore: Ferlazzo
 
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