Gazzetta n. 212 del 11 settembre 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 8 settembre 2000
Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del TUF.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997, adottato d'intesa con la CONSOB;
Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerato che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'autorizzazione alla gestione del servizio di compensazione e liquidazione e alla gestione del servizio di liquidazione su base lorda deve essere rilasciata a un'unica societa';
Considerata la necessita' di promuovere l'avvio, in tempi brevi, di un servizio di liquidazione su base lorda, al fine di allineare agli standard internazionali la gamma dei servizi di regolamento offerti sulla piazza finanziaria italiana e di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dal Sistema europeo delle banche centrali per il regolamento delle operazioni di politica monetaria;
Considerato che la Banca d'Italia gestisce attualmente il servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, ai sensi del sopracitato provvedimento del 9 aprile 1997, e che la migrazione delle operazioni ad un servizio di compensazione e liquidazione gestito dalla societa' autorizzata ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, richiede la previa definizione di adeguate procedure;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la Borsa (CONSOB);

Dispone:
Art. 1.
Definizioni
Nelle presenti disposizioni si intendono per:
a) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
b) "testo unico della finanza": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) "liquidazione su base netta": l'attivita' volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
d) "liquidazione su base lorda": l'attivita' volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;
e) "servizi di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico della finanza, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;
f) "societa' di gestione": la societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del testo unico della finanza a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;
g) "definitivita' infragiornaliera": irrevocabilita' e opponibilita' dei regolamenti finali eseguiti nell'arco della giornata operativa.
 
Art. 2.
Gestione dei servizi di liquidazione
1. I servizi di liquidazione sono gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
2. La societa' di gestione deve assicurare che l'accesso ai servizi di liquidazione e alle attivita' ad essi accessorie, nonche' la loro fruizione da parte dei partecipanti, avvengano su basi non discriminatorie.
 
Art. 3.
Requisiti della societa' di gestione
1. L'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione puo' essere rilasciata esclusivamente ad una societa' che esercita l'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del testo unico della finanza, ovvero ad una societa' per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da organismi esercitanti attivita' di gestione accentrata anche esteri, purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano. La societa' deve possedere un capitale minimo, versato ed esistente, di 12,5 milioni di euro.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di gestione devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali previsti per le societa' di gestione accentrata ai sensi dell'art. 80, comma 4, del testo unico della finanza.
3. La societa' deve possedere una struttura organizzativa idonea ad assicurare l'ordinato e continuo funzionamento dei servizi nonche' livelli di efficienza, nella gestione degli stessi, in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale.
4. Per le finalita' di cui al comma precedente, la societa', almeno una volta all'anno, sottopone a verifica le strutture tecnologiche e informatiche dedicate alla gestione dei servizi di liquidazione; tali verifiche possono essere effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive.
I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, autorizza la societa' richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo averne accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti;
b) la conformita' del regolamento operativo a quanto previsto dalle disposizioni del presente provvedimento;
c) l'adozione di adeguate misure di contenimento dei rischi anche a fronte dello svolgimento delle attivita' accessorie di cui al successivo art. 10 e dell'eventuale svolgimento di attivita' diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione.
 
Art. 4.
Regolamento operativo
1. La societa' di gestione, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, predispone un regolamento operativo disciplinante l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di liquidazione, nonche' le attivita' accessorie di cui al successivo art. 10.
2. Il regolamento operativo stabilisce, tra l'altro:
a) l'articolazione delle fasi, indicando in particolare il momento in cui le operazioni vengono acquisite dai servizi di liquidazione;
b) gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi;
c) gli organismi di deposito accentrato presso i quali puo' avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
d) i soggetti presso cui puo' avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;
e) le modalita' operative alle quali si devono attenere i soggetti che partecipano ai servizi di liquidazione, ivi comprese quelle che devono essere seguite in caso di svolgimento dei servizi di liquidazione per conto di terzi;
f) le modalita' tecniche che i sistemi di riscontro e rettifica giornaliera utilizzati devono osservare per garantire che i sistemi di liquidazione acquisiscano in maniera corretta e completa i dati sulle operazioni da liquidare;
g) le misure di contenimento dei rischi di regolamento;
h) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuita' elaborativa;
i) le modalita' con cui verranno rese note ai partecipanti le informazioni afferenti lo svolgimento del servizio.
3. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, approva le modifiche del regolamento operativo. Le modifiche si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento senza che siano stati manifestati rilievi.
 
Art. 5.
Revoca dell'autorizzazione
1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' revocare l'autorizzazione quando la societa' di gestione:
a) perda uno o piu' dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni;
b) non adempia agli obblighi di cui all'art. 7, commi 2 e 4.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuita' dei servizi di liquidazione.
 
Art. 6.
Partecipanti
1. Possono partecipare ai servizi di liquidazione, in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto di terzi, i seguenti soggetti:
a) le banche autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonche' quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;
b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonche' quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;
c) le societa' di gestione del risparmio, limitatamente all'attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi;
d) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del testo unico della finanza, nonche', limitatamente all'attivita' svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati alla negoziazione per conto proprio;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del testo unico della finanza;
f) gli organismi che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 70 del testo unico della finanza;
g) i soggetti che gestiscono i sistemi di garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del testo unico della finanza;
h) la Banca d'Italia;
i) Poste italiane S.p.A.;
j) la Cassa depositi e prestiti;
k) il Ministero del tesoro.
2. Possono inoltre partecipare ai servizi di liquidazione in nome e per conto proprio, ovvero in nome proprio e per conto di terzi, i seguenti soggetti:
a) gli organismi esteri che esercitano l'attivita' di gestione accentrata o di liquidazione di strumenti finanziari, purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorita' di vigilanza per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di condizioni di reciprocita';
b) i gestori di sistemi esteri di compensazione e garanzia di strumenti finanziari, purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano, previo accordo fra le rispettive autorita' di vigilanza per lo scambio di informazioni e per l'applicazione di condizioni di reciprocita';
c) i gestori dei sistemi di garanzia di cui all'art. 68, comma 1, del testo unico della finanza, purche' autorizzati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
3. La societa' esclude dalla partecipazione i soggetti che non appartengono piu' alle categorie di cui ai commi precedenti.
4. La societa' ha facolta' di sospendere i soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro, che non si attengano alle modalita' operative di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), ovvero non rispettino gli ulteriori requisiti di carattere tecnico eventualmente stabiliti nel regolamento operativo di cui all'art. 4.
 
Art. 7.
Criteri generali per la gestione
1. I dati sulle singole operazioni da liquidare sono trasmessi alla societa' di gestione preventivamente riscontrati da sistemi di riscontro e rettifica giornalieri. La societa' di gestione adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la definitivita' infragiornaliera dei regolamenti e comunque a ridurre al minimo il lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione ed elaborazione dei dati sulle singole operazioni da liquidare e quello del regolamento delle stesse.
2. Nella gestione dei servizi di liquidazione la societa' deve assicurare l'ordinato continuo e trasparente funzionamento degli stessi, il contenimento dei rischi di regolamento, il mantenimento di livelli di efficienza in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale.
3. In ogni caso la societa' di gestione deve adottare modalita' organizzative dei servizi finalizzate a contenere al massimo il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o piu' dei partecipanti.
4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere alla societa' l'adozione, anche attraverso modifiche del regolamento operativo di cui all'art. 4, di specifiche misure idonee a garantire l'ordinato, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi di liquidazione.
 
Art. 8.
Orari e giornate di svolgimento
1. La societa' individua gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi di liquidazione in modo da assicurarne la compatibilita' con gli orari e le giornate di funzionamento del sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla Banca d'Italia, anche al fine di consentire il trasferimento dei fondi nella stessa giornata di regolamento. I servizi di liquidazione dovranno in ogni caso consentire il regolamento delle operazioni di politica monetaria e quelle di finanziamento infragiornaliero della Banca d'Italia.
 
Art. 9.
Regolamento del contante e degli strumenti finanziari
1. Il regolamento del contante in euro avviene sui conti in essere presso la Banca d'Italia.
2. Per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, la societa' di gestione puo' avvalersi di banche autorizzate in Italia ovvero di banche comunitarie.
3. Il regolamento degli strumenti finanziari avviene sui conti detenuti dai partecipanti presso gli organismi di deposito accentrato indicati nel regolamento operativo.
4. La societa' di gestione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il regolamento degli strumenti finanziari avvenga in modo irrevocabile e contestualmente al regolamento del contante.
 
Art. 10.
Attivita' accessorie
1. Sono considerate accessorie ai servizi di liquidazione le seguenti attivita':
a) gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
b) gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonche' della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purche' cio' non comporti l'assunzione in proprio delle operazioni da regolare;
c) concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonche' in strumenti finanziari, da concedere ai partecipanti ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai partecipanti medesimi di regolare le rispettive posizioni;
d) gestione di conti in valuta aperti dai partecipanti ai servizi di liquidazione, da utilizzarsi esclusivamente per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall'art. 11 del testo unico bancario.
2. La societa' di gestione dei servizi di liquidazione puo' altresi' partecipare ad altri sistemi di regolamento esteri, per liquidare le operazioni per conto dei propri partecipanti.
 
Art. 11.
Norme transitorie e finali
1. Le domande di autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione, redatte in carta libera secondo il modello indicato nell'allegato A, devono pervenire alla Banca d'Italia e alla CONSOB entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. A tal fine fa fede il timbro di avvenuta ricezione da parte delle suddette amministrazioni.
2. Le domande di autorizzazione devono essere corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, del regolamento operativo del servizio di liquidazione su base lorda e, almeno, di un progetto di avvio del servizio di compensazione e di liquidazione su base netta.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, valutate le domande e la documentazione acclusa, rilascia l'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione.
4. La Banca d'Italia e la CONSOB si riservano di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione presentata. In tal caso, il termine di cui al comma precedente e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni.
5. Entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione la societa' deve presentare alla Banca d'Italia e alla CONSOB, per l'approvazione, il regolamento operativo del servizio di compensazione e di liquidazione su base netta.
6. Sino all'avvio dell'esercizio, da parte della societa' autorizzata, del servizio di compensazione e liquidazione su base netta restano in vigore le disposizioni relative al servizio di compensazione e liquidazione di strumenti finanziari contenute nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia emanato il 9 aprile 1997. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del presente provvedimento.
7. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 settembre 2000
Il Governatore: Fazio
 
Allegato A

Modello di domanda di autorizzazione all'esercizio dei servizi di liquidazione
Alla Banca d'Italia -
Amministrazione centrale - Via
Nazionale, 91 - 00184 Roma

Alla Commissione nazionale per le
societa' e la Borsa - Via Isonzo,
19 d/e - 00198 Roma

La societa' .... con sede legale in ...., iscritta nel registro delle imprese di .... numero ..............., nella persona del sottoscritto ...., legale rappresentante della medesima, chiede l'autorizzazione alla gestione del servizio di liquidazione su base lorda e del servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.
A tal fine attesta che il capitale sociale versato ed esistente della societa' e' di euro ...................., e allega la seguente documentazione:
atto costitutivo, statuto della societa', elenco degli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali);
dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione degli organismi di deposito accentrato controllanti e delle relative autorita' di vigilanza (1);
verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' sia degli stessi amministratori sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo;
relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, sulla struttura organizzativa della societa';
regolamento operativo del servizio di liquidazione su base lorda;
regolamento operativo del servizio di compensazione e di liquidazione ovvero progetto di avvio del servizio medesimo.

(data)................
(firma)...............

(1) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente provvedimento tale indicazione e' necessaria solo per le societa' che non svolgono attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari.
 
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