Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 agosto 2000
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza del sig. Lars Stefan Lindgren, nato il 9 ottobre 1958 a Vingaker (Svezia), cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "advokat" - rilasciatogli in data 9 dicembre 1993 dal "Sveriges Advokatsamfund" di Stoccolma - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico ottenendo il "Degree of Master of Laws (LLM), in data 13 gennaio 1988, presso la "Stockholms Universitet";
Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 1999;
Visto l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Lars Stefan Lindgren, nato il 9 ottobre 1958 a Vingaker, cittadino svedese, e' riconosciuto il titolo professionale di "advokat" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto penale;
7) diritto processuale penale;
8) diritto amministrativo;
9) diritto internazionale privato;
10) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 25 agosto 2000
p. Il direttore generale: De Santis
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1o dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra ndicate. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti.
d) L'esame si considera superato nel caso in cui il candidato abbia conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti.
e) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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