Gazzetta n. 207 del 5 settembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2000
Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE).

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i) e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come prodotti fitosanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Vista l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985, che fissa le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificata dall'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991;
Vista l'ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978, che ha recepito la direttiva del Consiglio n. 76/895/CEE concernente le quantita' massime di residui consentite negli ortofrutticoli;
Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990, relativa alle quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, che ha recepito, tra l'altro, le direttive del Consiglio n. 86/362/CEE e n. 86/363/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, di recepimento della direttiva n. 90/642/CEE concernente i controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati su ed in prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, integrazione al decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, concernente attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, relativo alla attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1998, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 7 giugno 1999 (attuazione della direttiva n. 97/71/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999, dai decreti del Ministro della sanita' del 18 giugno 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 e n. 218 del 16 settembre 1999, dal decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 1999 (attuazione della direttiva n. 98/82/CE), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999;
Visti i decreti del Ministro della sanita' emanati successivamente al 31 dicembre 1997 relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenvalerate (decreto del 26 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 1998), DNOC (decreto del 4 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999) e DINOTERB (decreto del 30 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1999);
Visti i decreti dirigenziali emanati successivamente al 31 dicembre 1997 relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive anilazina, dimetipin, imazapir, flucicloxuron, fluorocloridone, tidiazuron;
Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 2000;
Vista la direttiva del Consiglio n. 97/41/CE del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 1999/65/CE del 24 giugno 1999, che modifica le direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, rispettivamente nei cereali e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 1999/71/CE del 14 luglio 1999, concernente i limiti massimi di residui di Azoxystrobin nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del predetto decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE;
Considerata l'opportunita', per facilitare la consultazione, di unificare i sopracitati provvedimenti, che hanno fissato in tempi successivi i residui di prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana ed a quella degli animali e stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei e sui:
a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A;
b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;
e) altri prodotti di origine vegetale, di cui all'allegato 1, parte C;
d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D;
e) altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte E.
2. Il presente decreto si applica ai prodotti di cui al comma 1, anche essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, in quanto possono contenere i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari.
3. Nell'applicazione del presente decreto sono fatti salvi i limiti di sostanze attive dei prodotti fitosanitari fissati: negli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e successive modifiche; negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modifiche; nei mangimi quali sostanze indesiderabili, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1975 e successive modifiche.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari": i residui delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, dei loro metaboliti e dei loro prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti destinati all'alimentazione umana e a quella degli animali, quali definiti negli allegati 2, 3 e 4;
b) "immissione in circolazione": qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
c) "intervallo di sicurezza": l'intervallo in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione in circolazione;
d) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato o viene immesso in libera pratica uno dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2.
 
Art. 3. Esclusione dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi
di residui
1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, trattati prima dell'esportazione verso un Paese terzo per i quali possa essere adeguatamente provato che:
a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi;
b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati:
a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;
b) alla semina o alla piantagione.
 
Art. 4.
Limiti massimi di residui
1. I prodotti di cui all'art. 1 non devono contenere dal momento in cui sono immessi in circolazione, quantita' di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari superiori a quelle specificate negli elenchi di cui agli allegati 2, 3 e 4. Nel caso di derrate immagazzinate in silos, magazzini, frigoriferi e simili, e limitatamente ai trattamenti ammessi dopo la raccolta, i limiti di residui si intendono applicabili dal momento in cui sono immessi in circolazione, dopo aver rispettato l'intervallo di sicurezza eventualmente previsto.
2. Sui e nei prodotti di origine vegetale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.
3. Sui e nei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3.
4. Sui e nei prodotti di origine animale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) sono ammessi i limiti massimi di residui delle sostanze cloro-organiche di cui all'allegato 4, in considerazione di una possibile contaminazione ambientale, qualora tali limiti non siano stati specificatamente indicati nell'allegato 3.
5. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione, oppure di concentrazione o di diluizione conseguente alla trasformazione.
6. Nel caso di alimento composto, per il quale non siano stati fissati limiti massimi di residuo, i limiti massimi applicabili non devono essere superiori alla somma degli apporti derivanti dagli ingredienti, tenuto conto delle relative concentrazioni degli stessi nella miscela, dei limiti fissati per essi negli allegati 2, 3 e 4 e delle disposizioni del comma 5.
7. Per i prodotti agricoli vegetali e animali non specificatamente considerati negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, e' tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.
8. Le spezie, il caffe' crudo, il cacao in grani, il te' ed i prodotti similari, i semi oleaginosi ed altri prodotti agricoli vegetali importati non oggetto di coltivazione in Italia, possono contenere residui pari al massimo dei valori contemplati in ogni singola voce delle sostanze attive, salvo diversa specifica indicazione.
9. Per prodotti agricoli vegetali importati, derivanti da colture non oggetto di coltivazione in Italia, e' tollerato un valore di residuo non superiore a 0,01 mg/kg per le sostanze attive non elencate nell'allegato 2.
 
Art. 5.
Intervalli di sicurezza
1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 5 del presente decreto.
2. L'intervallo di sicurezza di cui al comma 1 non viene indicato quando le modalita' di impiego dei prodotti fitosanitari, autorizzate sulla base della buona pratica agricola, comportano tempi di applicazione che garantiscono il rispetto del limite massimo previsto negli allegati 2 e 3.
 
Art. 6.
Controlli
1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'art. 4, sono effettuati, almeno a campione, secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993 ed in base al decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993, eccettuato l'art. 8 ed al decreto legislativo n. 156 del 26 maggio 1997, eccettuati gli articoli 6 e 7.
2. All'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"3. Il Ministero della sanita', entro il 31 agosto di ogni anno, comunica alla Commissione delle Comunita' europee le informazioni relative all'esecuzione del programma nazionale di controlli e del programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente";
"3-bis. Il Ministero della sanita', entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale di controlli per l'anno di calendario successivo. Tale programma previsionale deve contenere specificati almeno:
a) i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni alimentari da prelevare;
b) i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare;
e) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.".
 
Art. 7.
Procedura di conciliazione
1. Gli organi deputati al controllo, qualora rilevino in un prodotto di cui all'art. 1 la presenza di livelli di residui superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e qualora detto prodotto provenga da uno Stato membro dell'Unione europea, denominato Stato membro di origine, e sia documentatamente conforme alla normativa ivi vigente, informano entro sette giorni dal riscontro della violazione il Ministero della sanita', Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, delle misure restrittive adottate.
2. Il Ministero della sanita' comunica, entro venti giorni a partire dalla data di applicazione delle misure restrittive di cui al comma 1, alle autorita' competenti dello Stato membro di origine ed alla Commissione europea le misure adottate, documentando la motivazione.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2 inizia con lo Stato membro di origine del prodotto alimentare uno scambio di informazioni per eliminare, se possibile, gli effetti restrittivi delle misure adottate, mediante una serie di misure concordate.
4. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero della sanita' e le Autorita' competenti dello Stato membro di origine notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti e le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la eventuale fissazione di un limite massimo di residuo convenuto.
5. La Commissione europea puo' fissare un limite massimo di residuo temporaneo valido sino a quattro anni.
 
Art. 8.
Misure di ispezione veterinaria
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di sostanze attive antiparassitarie nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
 
Art. 9.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985, modificata dall'ordinanza ministeriale 5 agosto 1991 e di cui ai decreti del Ministro della sanita' del 22 gennaio 1998 e successive integrazioni e modifiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 maggio 2000
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 74
 
----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 18 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 98 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 99 a pag. 109 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 110 del S.O. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 111 a pag. 160 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da pag. 161 a pag. 213 del S.O. <----
 
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