Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 18 agosto 2000, n. 248
Nuove norme di tutela del diritto di autore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"ART. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 luglio 1941, n. 166.



 
ART 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 dei medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter".
4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n.
633, con le modifiche introdotte dalla presente legge
risulta come segue:
"Art. 68. - E' libera la riproduzione di singole opere
o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a
mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle
biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei
limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto,
per uso personale.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in
genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di
utilizzazione economica spettanti all'autore.
E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno
1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere
dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o
mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le
stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per
gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La
misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione
e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie
interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per
ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina
rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1
e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di
cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente,
nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si
tratti di opere rara fuori dai cataloghi editoriali, con
corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore
degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art. 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del
medesimo art. 181-ter. Tale compenso e' versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le
biblioteche dipendono."
- L'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come
segue:
"Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'art. 171-ter, e' punito con la multa da L. 100.000 a
L. 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi
scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,
diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla
legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o
diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera
altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la
proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere
mediante una delle forme di elaborazione previste da questa
legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o
rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di
produrre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione
dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero
introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni casi
fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o
per radio o registra in dischi fonografici o altri
apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.
La pena e' della reclusione fino ad un anno o della
multa non inferiore a L. 1.000.000 se i reati di cui sopra
sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla
pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternita'
dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della
attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, firmata il
9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato 4".
- La legge 22 maggio 1993, n. 159, reca: "Norme in
materia di abusiva riproduzione di opere librarie e
abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio
di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma
dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633".



 
ART. 3.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini".
2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici e consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".



Nota all'art. 3:
- L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come
segue:
"Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna
remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a)gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli
spartiti e partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini.
1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche
di Stato e degli enti pubblici e' consentita la
riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici".



 
ART. 4.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".



Nota all'art. 4:
- L'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come
segue:
"Art. 161. - Agli effetti dell'esercizio delle azioni
previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati
dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che
risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di
particolare gravita' o quando la violazione del diritto di
autore e' imputabile a tutti i coautori.
L'autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi
particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a
chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per
scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei
dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore".



 
ART. 5.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"ART. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli art. 669-octies,
669-undecies, 675, 693 e 697 e del codice di procedura
civile:
"Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.".
"Art. 669-undecies (Cauzione). - Con il provvedimento
di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento
di modifica il giudice puo' imporre all'istante, valutata
ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento
dei danni".
"Art. 675 (Termine d'efficacia del provvedimento). - Il
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia,
se non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla
pronuncia".
"Art. 693 (Istanza). - L'istanza si propone con ricorso
al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche
proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere
assunta.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi
dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere
interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle
domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata".
"Art. 697 (Provvedimenti in caso di eccezionale
urgenza). - In caso d'eccezionale urgenza, il presidente
del tribunale o il giudice di pace puo' pronunciare i
provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con
decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle
altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che
intervenga per le parti non presenti all'assunzione della
prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere,
deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle
parti non presenti all'assunzione".



 
ART. 6.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"ART. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
 
ART. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".



Note all'art. 7:
L'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come
segue:
"Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione e
nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto
pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le
regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti
sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di
mandato bastando che consti della loro qualita';
2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato
dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli
atti per i quali questa cautela e' prescritta o
autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzate a compiere allestazioni di credito per diritto
d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n.
93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo
esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di procedura
civile".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: "Norme a
favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro".



 
ART. 8.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
"ART. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. ART. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".
2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente:
"ART. 75-bis - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".
3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75, sono inserite le seguenti: "75-bis,".



Note all'art. 8:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Per il testo dell'art. 26, comma 3-bis, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modificazioni
introdotte dalla presente legge, vedesi in nota all'art.
12.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 24 - (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di
una condizione di procedibilita'".
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti
a favore della cinematografia):
"Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il
Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera'
annualmente la somma di lire
unmiliardoquattrocentosettantamilioni, sentito il parere
della Commissione centrale per la cinematografia:
a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed
incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di
iniziative e manifestazioni in Italia promosse od
organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di
lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche'
per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a
contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti
pubblici nazionali per la conservazione del proprio
patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione
di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza
internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle
sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in
base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
programmazione complessiva di film italiani, con
particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane
periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in
campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a
contribuire in base a particolari impegni assunti nel
quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi,
materiali ed attrezzature inerenti alla produzione
cinematografica nazionale, secondo convenzioni da
stipulare, annualmente, con il Ministero dei trasporti;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) (abrogata);
m) (abrogata);
n) (abrogata);
o) (abrogata);
p) per la ricerca creativa
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio
filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o
soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative
assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o
industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base
ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno
industriale o artistico;
t) abrogata;
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne
di interesse nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati,
sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a
carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni
pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di
riviste e opere a carattere storico e critico-informativo
di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia,
nonche' l'organizzazione di corsi di cultura
cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza
scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con
particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo;
z) abrogata.
In sostituzione dei contributi sugli spettacoli
cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni
contenute nell'art. 15, regio decreto legge 15 aprile 1926,
n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n.
1615 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un
contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo
degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara'
ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello
spettacolo.
L'autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la commissione centrale per la cinematografia,
fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di
presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita'
competente in materia di spettacolo determina con proprio
decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare
all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la
realizzazione della Mostra internazionale d'arte
cinematografica.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 giugno 1931, n. 146.
- L'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, con le modifiche introdotte dalla presente legge,
risulta come segue:
"Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di
cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e'
commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101,
104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121,
124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni
diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta
una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati
nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e
9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli
76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84. 108,
113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1,
126, 128, escluse le attivita' previste dall'art. 126, 135,
escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1,
e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due
milioni."



 
ART. 9.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione: "Ente italiano per il diritto di autore" ovunque ricorra e' sostituita dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)".
 
ART. 10.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"ART. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentirne la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".



Nota all'art. 10:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518,
reca: "Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla
tutela giuridica dei programmi per elaboratore".



 
ART. 11

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
"ART. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia, o analogo sistema di riproduzione. 2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
ART. 182-ter - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di
procedura penale:
"Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione
della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in
ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la
comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente
anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire
senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
- La lettera b) del comma 6 dell'art. 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", con le
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come
segue:
"Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 6. Le competenze dell'autorita' sono
cosi' individuate:
a) omissis;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della
legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
lintegrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di
telecomunicazioni;
2) emana direttivo concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita' e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili o
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge compiti attribuiti dall'art. 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma
e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotta o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo
conto dei codici di autoregolamentazione relativi al
rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle
comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
delle norme in materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme
di attuazione;
10) propone al Ministero dalle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
commissione parlamentare per l'indirizza generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila
sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto o
di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati
da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita'
delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle
trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che
svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la
consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi
dell'art. 476, primo comma del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati
territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) omissis".



 
ART. 12.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".



Nota all'art. 12:
- L'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre
1988, n. 214 Supplemento ordinario, con le modificazioni
introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 26 (Dipartimento per l'informazione e
l'editoria). - 1. Nell'ambito del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
dipartimento per l'informazione e l'editoria, che
sostituisce la direzione generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a
questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in
confermita' al comma 3 dell'art. 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello
della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.
3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e
promuove campagne informanive attraverso la televisione, la
radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte
a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita'
dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi
o contraffatti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono
utilizzare le somme affluire nel capitolo di cui all'art.
174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni".
- Per il testo dell'art. 174-bis, comma 2, lettera b),
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, vedasi l'art. 8 della presente legge.



 
ART. 13.

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"ART. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'".
 
ART. 14.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"ART. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati;
e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 32-bis del
codice penale:
"Art. 30 (Interdizione da una professione o da
un'arte). - L'interdizione da una professione o da un'arte
priva il condannato della capacita' di esercitare, durante
l'interdizione, una professione, arte, industria, o un
commercio o mestiere, per cui e' richiesto uno speciale
permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o
licenza dell'autorita' e importa la decadenza dal permesso
o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non puo'
avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a
cinque anni salvi i casi espressamente stabiliti dalla
legge".
"Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). -
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non
inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".



 
ART. 15.

1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"ART, 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".
 
Art. 16

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge e' punito, purche' il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino a lire due milioni e il fatto e' punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
 
ART.17.

1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
"ART. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
ART. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. ART. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
ART. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 83 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedure penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271:
"Art. 83 (Vendita o distruzione delle cose deperibili).
- 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3,
del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della
segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle
cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi
di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha
eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto
verbale da allegare agli atti.
3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle
operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo
dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al
difensore.
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedure penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".



 
ART. 18.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".



Nota all'art. 18:
- L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante
"Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per
le riproduzioni private senza scopo di lucro", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
15 febbraio 1992, n. 38, con le modifiche apportate dalla
presente legge, risulta come segue:
"Art. 3 (Diritti per le registrazioni non a scopo di
lucro). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i
produttori originari di opere audiovisive e i produttori di
videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere,
quale compenso per la riproduzione privata per uso
personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di
videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore
dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e
video (musicassette, videocassette e altri supporti) e
degli apparecchi di registrazione audio.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' fissato nella
misura del:
a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore
dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio
(musicassette e altri supporti audio);
b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore
dei nastri o supporti analoghi di registrazione video
(videocassette e altri supporti video);
c) 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore
degli apparccchi di registrazione audio.
3. Il compenso e' dovuto da chi produce o importa nel
territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o
supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli
apparecchi di registrazione audio.
4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i
supporti analoghi di registrazione audio e per gli
apparecchi di registrazione audio e' corrisposto alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale
provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite
le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli
autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai
produttori di fonogrammi.
5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il
50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del
comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i
supporti analoghi di registrazione video e' corrisposto
alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loro associciazioni di
categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli
autori, per un terzo ai produttori originari di opere
audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i
quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di
essi attribuiti all'istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'art. 4 per le
attivita' e le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.
6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono
presentare alla SIAE ogni tre mesi una dichiarazione dalla
quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1
ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del
medesimo comma 1 e, contestualmente devono corrispondere il
compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al
comma 6-bis. ovvero se sussistono seri indizi che la
dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la
SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione
delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che
acquisisca da questi le necessarie informazioni".



 
ART. 19.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti il Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; puo' richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1496):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali
(Veltroni) il 17 ottobre 1996.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 31 ottobre 1996, con pareri della commissione
1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a.
Esaminata dalla 2a commissione, in sede referente, il
18 marzo 1997; il 2, 29 aprile 1997; il 4, 5, 17, 18, 24,
25 giugno 1997; il 2, 15, 16 luglio 1997; il 16 settembre
1997.
Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1997 (atto
n. 1496-A relatore sen. Buccero).
Assegnato nuovamente alla 2a commissione (Giustizia),
in sede deliberante, il 25 settembre 1997 con pareri delle
commissioni 1a, 5a 6a, 7a, 8a, 10a.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il
17 novembre 1997; il 26 marzo 1998; il 6, 7, 12, 13, 14
maggio 1998 ed approvato in un testo unificato con atto n.
2157 (sen. Centaro ed altri) il 27 maggio 1998.
Camera dei deputati (atto n. 4953-bis - stralcio degli
articoli 1, 5 e da 7 a 22 dell'atto n. 4953 deliberato
dall'assemblea il 6 ottobre 1998):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 6 ottobre 1998 con pareri, delle commissioni
I, V, VI, VII, IX, X, XIV.
Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998;
il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2
marzo 1999; il 23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19
ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre
1999; il 19, 20 gennaio 2000.
Esaminato in aula il 13 marzo 2000; il 20 giugno 2000
ed approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 1496-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 5 luglio 2000, con pareri delle commissioni
1a, 5a, 7a, 8a, 10a.
Esaminata dalla 2a commissione, in sede deliberante, il
18, 20 luglio 2000 ed approvato il 25 luglio 2000.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di
procedura penale.
"Art. 116. (Reato diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti). - Qualora il reato commesso sia diverso
da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od
omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno
grave.".



 
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