Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. 233
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, concernente le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o piu' regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalita' di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;
Visto il regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre
1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000, sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;"; b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob);";



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-- L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare decreti aventi valore di
leggi e i regolamenti.
-- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;"
-- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione
della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili);
"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. (Omissis).
2. Il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, e'
emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica,
del tesoro e delle partecipazioni statali".
Nota all'art. 1:
-- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99
(Regolamento recante norme concernenti le modalita' di
esercizio della funzione di revisore contabile) come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 2. (Composizione della commissione centrale per i
revisori contabili). - 1. La commissione centrale e'
composta:
a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e
giustizia;
b) da un dirigente del Ministero della giustizia,
designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;
b-bis) da un componente designato dal presidente
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB);
b) dal direttore generale degli affari civili e delle
libere professioni, o da un suo delegato, con funzioni di
vicepresidente;
c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, designato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un rappresentante della Banca d'Italia,
designato dal Governatore della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'associazione fra le
societa' italiane per azioni, designato dal presidente
dell'associazione medesima;
h) da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
i) da tre revisori contabili, designati dal direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni del
Ministero di grazia e giustizia, come segue:
1) uno nell'ambito di una terna di revisori
contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni,
proposta dal consiglio nazionale dei dottori
commercialisti;
2) uno nell'ambito di una terna di revisori
contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni,
proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali;
3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel
registro dei revisori contabili da almeno cinque anni".



 
Art. 2.
1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto dopo le parole: "come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e successive modificazioni.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 4 (Compensi spettanti ai componenti e al
segretario della Commissione). - 1. Per la tenuta del
registro del tirocinio e del registro dei revisori
contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario
della commissione i compensi indicati all'art. 5 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'art. 1
della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, e successive
modificazioni."



 
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo ed al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto sono abrogate.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 7 (Domanda di iscrizione). - 1. La domanda di
iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle
prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata
al Ministero di grazia e giustizia ed e' presentata
direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa e'
fissata all'estero, il domicilio in Italia;
c) attivita' esercitata e, se dipendente pubblico,
l'amministrazione o l'ente di appartenenza;
d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui
all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88;
e) il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'art. 8 del decreto legislativo citato;
f) il recapito presso il quale devono essere inviate
tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti
concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le
eventuali variazioni.
3. Omissis.
La commissione ha facolta' di verificare, presso le
pubbliche amministrazioni interessate, la veridicita' delle
dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui
all'art. 6;
b) la dichiarazione di assenso, conforme alle
prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore
contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio,
ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione
dell'amministrazione che designa l'impiegato ai sensi
dell'art. 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il
quale viene svolto il tirocinio;
c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in
originale o in copia autentica, ovvero certificato
sostitutivo del medesimo."



 
Art. 4.
1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto e' comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che puo' ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 8 (Iscrizione nel registro del tirocinio). - 1.
Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il
direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia, su
proposta della commissione, adottata entro centoventi
giorni dalla data di presentazione o di ricezione della
domanda stessa.
2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto e'
comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del
Ministero, all'interessato, che puo' ottenerne copia
conforme. Il reparto, su richiesta scritta
dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione."



 
Art. 5.
1. All'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "dalla data di iscrizione nel registro." sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1o maggio 1998.
2-ter. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalita' previste dall'articolo 43.".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 9 (Durata e contenuto del tirocinio). - 1. Il
tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di
ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
2. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e
riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attivita'
proprie della funzione di revisore contabile, e
nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto
dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili.
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio
ricevute successivamente alla data del 1o maggio 1998.
2-ter. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1,
il direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni, su proposta della commissione centrale,
accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla
data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto
delle forme e delle modalita' previste dall'art. 43."



 
Art. 6.
1. All'articolo 10 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 7, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
b) nel comma 8, le parole: "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7";
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio e' automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
8-ter. Il decesso ovvero la impossibilita' di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne da' comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attivita' svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale puo' richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 10 (Svolgimento del tirocinio). - 1. Il tirocinio
e' svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito
di societa' di revisione iscritte all'albo speciale
istituito presso la commissione nazionale per le societa' e
la borsa.
2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico
abilitato al controllo legale dei conti, la cui attivita'
abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e
consolidati. Il dipendente pubblico puo' appartenere ad un
ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.
3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il
tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che
articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente
con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli
lo svolgimento del tirocinio.
4. Il dipendente pubblico fa altresi' istanza ad una
delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la
quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato
al controllo legale dei conti di cui al comma 2.
5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso
cui e' svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante
di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di
studio presso facolta' universitarie economiche o
giuridiche, purche' tale frequenza non pregiudichi il
tirocinio stesso.
6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i
sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una
relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i
compiti concernenti l'attivita' di revisore contabile alla
cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con
l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni
tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia
assistito o collaborato.
7. La relazione di cui al comma 6 asseverata dal
soggetto presso il quale e' stato svolto il tirocinio e'
trasmessa alla commissione.
8. L'obbligo della relazione, con le modalita' indicate
nei commi 6 e 7, sussiste anche nel corso dell'anno, in
caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore
contabile o funzionario pubblico.
8-bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8
non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni
successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio e'
automaticamente interrotto sino alla data di presentazione
o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
8-ter. Il decesso ovvero la impossibilita' di
prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile
al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio,
ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che
intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro
soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne da'
comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera
raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attivita'
svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di
inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il
quale deve essere proseguito. La commissione centrale puo'
richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e
documenti."



 
Art. 7.
1. L'articolo 19 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Materie delle prove di esame). - 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.
2. Ciascuna prova scritta verte su una o piu' materie, scelte tra quelle elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad h) e da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su tutte le materie elencate nella predetta disposizione.".
 
Art. 8.
1. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto e' abrogata.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 27 (Presentazione della domanda di iscrizione
delle societa'.). - 1. La domanda di iscrizione delle
societa', conforme alle prescrizioni di legge in materia di
bollo, e' presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il
tribunale del circondario in cui la societa' ha la sede
principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile
in Italia. Alla domanda e' allegata la seguente
documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul
bollo:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto, con gli eventuali atti modificativi;
b) (Omissis);
c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui
all'art. 29.
2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento si considerano presentate alla data di
spedizione.
3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti,
nei confronti degli amministratori della societa', in
ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra
l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il
certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo
alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette
senza ritardo le domande con i documenti allegati alla
commissione centrale per i revisori contabili presso il
Ministero di grazia e giustizia."



 
Art. 9.
1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del decreto, dopo le parole: "al richiedente" sono aggiunte in fine le seguenti: "a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami.".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 30 (Esame delle domande e iscrizione.). - 1. Le
domande per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro
quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di
invio a mezzo raccomandata.
2. La commissione esegue i controlli necessari per
verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla
legge per l'iscrizione.
3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono
assunti, su proposta della commissione, con decreto del
direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il
provvedimento e' comunicato al richiedente a cura del
reparto dei revisori contabili del Ministero della
giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".



 
Art. 10.
1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole: "acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "acquisisce anche direttamente".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 32 (Iniziativa per l'avvio dei procedimenti.). -
1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie
ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce anche
direttamente informazioni in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 88
del 1992 o circa i fatti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo
medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi
dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I provvedimenti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo citato sono trasmessi alla commissione.
3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad
essa pervenute, propone al direttore generale degli affari
civili del Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione
degli atti. La proposta non e' vincolante".



 
Art. 11.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del decreto e' inserito il seguente: "3-bis.
Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 5



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998,
n. 99, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 39 (Sospensione del revisore contabile). - 1. Se
emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al
corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti,
il direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un
periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
2. L'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni
di controllo dei conti deve ritenersi gravemente
compromessa se:
a) emergono fatti che denotano grave incapacita'
tecnica, o, per le societa', grave incapacita'
organizzativa, ovvero mancanza di integrita' morale
dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per
svolgere la sua attivita';
b) emergono fatti che denotano gravi negligenze
commesse dall'iscritto;
c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore
generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale
per svolgere la sua attivita', intrattengono con il
soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti
controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad
oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero
li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al
conferimento dell'incarico;
d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore
generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale
per svolgere la sua attivita', sono legati alla societa' o
all'ente che conferisce l'incarico, o a societa' o enti che
la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o
autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al
conferimento dell'incarico;
e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore
generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale
per svolgere la sua attivita', sono amministratori della
societa' o dell'ente che conferisce l'incarico o di
societa' o enti che la controllano, ovvero lo siano stati
nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
f) l'iscritto e' eletto sindaco o evita la decadenza
dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di
una delle situazioni indicate nell'art. 2399 del codice
civile diverse da quelle indicate nell'art. 2382 del codice
civile;
g) l'iscritto persona fisica, o il legale
rappresentante della societa' di revisione, viene
sottoposto a misure cautelari;
h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi
che nel caso concreto e' compromessa gravemente l'idoneita'
al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei
conti.
3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria
o per attivita' estranee a quelle proprie della funzione di
revisore contabile, costituisce illecito disciplinare a
carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene
svolto.
3-bis. - Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e)
del comma 2 non si applicano nei confronti delle
amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico".



 
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