Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 luglio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Camea, unita' di Oricola. (Decreto n. 28495).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la sentenza n. 796 del 13 maggio 1998, pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Nuova Camea;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della predetta societa', con la quale e' stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 13 maggio 1998;
Visto il provvedimento ministeriale n. 26320 del 21 maggio 1999, con il quale, riscontrata la carenza del requisito occupazionale richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, si e' ritenuto non potersi dare seguito all'istanza in questione;
Visto il ricorso al TAR per il Lazio, proposto, dal curatore fallimentare della S.r.l. Nuova Camea, avverso il precitato provvedimento;
Vista la sentenza n. 3901/2000, con la quale il suddetto tribunale amministrativo ha accolto il ricorso sopra indicato, ravvisando, nella fattispecie, la sussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991;
Visti i ricorsi proposti da 7 ex dipendenti della S.r.l. Nuova Camea, per l'ammissione, al passivo del fallimento, dei propri crediti retributivi, previo accertamento della data di assunzione dei lavoratori medesimi;
Visti i provvedimenti, datati 25 febbraio 2000, con i quali il giudice delegato ha accolto i predetti ricorsi, disponendo, quale data di assunzione dei ricorrenti, il 15 ottobre 1997;
Riesaminata, pertanto, l'istanza presentata dal curatore fallimentare della S.r.l. Nuova Camea;
Considerato che, stante quanto disposto dal giudice delegato, la suddetta azienda, nel semestre precedente la data di fallimento, ha mediamente occupato piu' di 15 unita', come richiesto dall'art. 1, comma 1, legge n. 223/1991;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla corresponsione del trattamento richiesto;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Camea, con sede in Roma e unita' di Oricola (L'Aquila), per un massimo di 11 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1998 al 12 maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata nel preambolo del presente provvedimento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto, dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone