Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2000
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978 e 17 aprile 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 con il quale e' stata revocata la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano", e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Reggiano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a d.o.c. Reggiano intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Reggiano" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2000;
Ritenuto di dover accogliere l'istanza del Consorzio di tutela Reggiano relativa all'inserimento dei comuni di Albinea e Quattro Castella, gia' presenti nell'area di produzione della d.o.c. "Reggiano", nella zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata "Reggiano rosso";
Vista l'istanza del comune di Guastalla (Reggio Emilia) tesa ad ottenere l'inclusione del proprio territorio amministrativo nell'area di produzione delle uve della denominazione di origine controllata "Reggiano";
Ritenuto di dover attendere il parere degli organismi tecnici e del comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna in merito alla predetta istanza ed a quella del comune di Reggiolo (Reggio Emilia) di cui al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 aprile 2000, in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE 823/87 e dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per l'inclusione degli stessi nella zona di produzione di cui trattasi;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Atteso che l'art. 3, delimitante la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", potra' essere modificato sulla base delle risultanze delle indagini della commissione regionale per l'Emilia-Romagna, istituita in seno al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e del sopracitato parere della regione Emilia-Romagna;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano";
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", approvato con decreto dirigenziale 26 novembre 1996 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 5 maggio 1997 e 26 maggio 1997, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti, attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Reggiano", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario, paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
 
Art. 4.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Reggiano" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "REGGIANO"

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Reggiano" e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Reggiano", seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
"Reggiano" Lambrusco rosso o rosato:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta e Malbo Gentile.
"Reggiano" Lambrusco novello:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta e Malbo Gentile.
"Reggiano" Lambrusco Salamino rosso o rosato:
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.
"Reggiano" rosso:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon e Marzemino.
"Reggiano" rosso novello:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon e Marzemino.
"Reggiano" bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.
Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande, Albinea, Quattro Castella e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Reggio Emilia, Rubiera, S. Mattino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano e Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Reggiano" bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Novellara, Fabbrico, Rolo, Campagnola, Gualtieri, Montecchio, Campegine e Bagnolo in Piano.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
"Reggiano" Lambrusco 9,50%;
"Reggiano" Rosso 9,50%;
"Reggiano" Lambrusco Salamino 9,50%;
"Reggiano" Bianco spumante 9,50%.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la regione Emilia-Romagna con proprio provvedimento potra' stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Reggiano" devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
"Reggiano" Lambrusco 18 t per Ha;
"Reggiano" rosso 18 t per Ha;
"Reggiano" Lambrusco Salamino 18 t per Ha;
"Reggiano" bianco spumante 18 t per Ha.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera produzione non potra' rivendicare la denominazione di origine controllata.
La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata "Reggiano" bianco spumante puo' essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in bottiglia e della spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Reggiano" prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente disciplinare e iscritte all'albo.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. "Reggiano" aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino d.o.c. "Reggiano".
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. "Reggiano" o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Reggiano" Lambrusco:
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l; e' prevista la tipologia frizzante.
"Reggiano" Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l; e' prevista la tipologia frizzante.
"Reggiano" rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l; e' prevista la tipologia frizzante. e' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
"Reggiano" bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Reggiano" Lambrusco novello:
Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
All'atto dell'immissione al consumo il "Reggiano" Lambrusco novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 per mille.
"Reggiano" rosso novello:
Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
All'atto dell'immissione al consumo il "Reggiano rosso novello" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidita' totale minima.
Art. 9.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Reggiano" e' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
I vini "Reggiano" Lambrusco rosso o rosato, Lambrusco Salamino rosso o rosato e Rosso devono recare in etichetta la tipologia di colore e la locuzione di secco con residuo zuccherino da 0 a 15 g/l, di semisecco o abboccato da 12 a 35 g/l, di amabile da 30 a 50 g/l e di dolce oltre i 45 g/l, e possono indicare l'annata di produzione delle uve. I dati sopra citati riguardanti il residuo zuccherino sono riferiti esclusivamente ai vini nella tipologia frizzante.
Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata "Reggiano", previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacita' fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse, ai sensi del decreto ministeriale 7 luglio 1993 e del decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive modifiche, con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona eccetto il tappo a corona.
Le bottiglie di capacita' inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.
 
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