Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2000
Istruzioni in merito alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 della legge 27 novembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attivita' di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 (regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali) e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del succitato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, occorre emanare le istruzioni relative alla tenuta dei registri contabili in uso ai depositi fiscali;
Decreta:
Art. 1.
Registro di carico e scarico
1. I depositi fiscali sono tenuti ad adottare un registro di carico, scarico e rimanenze dei tabacchi lavorati distinti per marca e per tipo di condizionamento. Il registro consta di quattro sezioni riportanti le quantita', il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa, il valore dell'I.V.A. dei prodotti fabbricati, detenuti, ricevuti o spediti dal deposito fiscale. Tali sezioni devono essere tenute sia ai valori unitari che complessivi.
2. Il registro deve indicare alla voce carico:
a) la rimanenza iniziale per ogni giornata;
b) le introduzioni effettuate con acquisizione nazionale od intracomunitaria da depositi fiscali operanti in altri Paesi dell'Unione europea, che dovranno corrispondere alle quantita' e qualita' risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento (di cui al Regolamento comunitario 2719/92 e successive modificazioni) e dalla allegata lista delle merci (packing-list); le introduzioni effettuate - dai depositi abilitati - con acquisizione extracomunitaria che devono corrispondere alla documentazione doganale di importazione;
c) il carico dalla produzione che deve corrispondere al verbale redatto dai funzionari addetti alla vigilanza ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999;
d) eventuali "altri carichi" derivanti da eccedenze di prodotto ricevute rispetto alle indicazioni del documento amministrativo di accompagnamento, nonche' eventuali introduzioni ad altro titolo che devono essere comunque preventivamente autorizzate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente.
3. Il registro deve indicare alla voce scarico:
a) le vendite con emissione della bolletta di cui all'art. 4 del presente decreto, ovvero di altro documento di addebito del corrispettivo in caso di vendite in esenzione;
b) le spedizioni, in regime sospensivo, ad altri depositi fiscali che dovranno corrispondere a quelle risultanti dai documenti amministrativi di accompagnamento;
c) la voce "scarichi autorizzati", da utilizzare per eventuali scarichi di quantitativi di prodotto, non immessi al consumo, previa verifica ed autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente;
d) la voce "scarichi per partite in sospeso" in cui verranno registrate eventuali mancanze rispetto ai quantitativi indicati nei documenti di accompagnamento o mancanze ad altro titolo in attesa di definizione.
4. Per ciascuna delle operazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il depositario autorizzato emettera' apposita bolletta, rispettivamente di carico e di scarico, da conservarsi agli atti del deposito.
 
Art. 2.
Registro delle partite in sospeso
Il depositario autorizzato dovra' tenere un registro dei prodotti scaricati quali partite in sospeso distinto in quattro sezioni riportanti le quantita', il valore ai prezzi di tariffa vigenti, il valore dell'accisa ed il valore dell'I.V.A. Tale registro dovra' indicare le rimanenze, il carico (corrispondente alla voce di scarico per partite in sospeso nel registro di cui all'art. 1, comma 1) e lo scarico che dovra' essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato compartimentale competente e che potra' generare o meno debito d'imposta.
 
Art. 3.
Liquidazione delle imposte
1. Il depositario autorizzato deve compilare il giorno 15 di ogni mese ed alla fine di ciascun mese un prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti, distinto per marca e tipo di condizionamento, relativo al periodo per il quale, di volta in volta, e' dovuto il pagamento dell'accisa a termini dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dall'art. 20, comma 1, della legge 27 novembre 1997, n. 449.
2. Il debito di accisa ed I.V.A. risulta dal riepilogo di cui al comma 1, nelle relative sezioni del registro di carico e scarico in corrispondenza della voce di scarico "vendita" nonche' nelle relative sezioni del registro delle partite in sospeso in corrispondenza dello scarico qualora per lo stesso sia stato disposto dall'Ispettorato compartimentale competente il versamento dell'imposta.
3. Il prospetto di cui al comma 1, deve pervenire, o comunque essere trasmesso con raccomandata a.r., entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento dell'accisa, all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente, unitamente a copia della ricevuta del versamento dell'accisa.
4. Non appena ricevuta la quietanza di tesoreria, il depositario autorizzato provvede ad inviarne copia, con allegata copia del relativo prospetto riepilogativo dell'accisa dovuta, all'Ispettorato compartimentale competente che, effettuati i dovuti accertamenti, provvede a trasmetterlo alla Direzione generale dei monopoli di Stato unitamente a copia del prospetto riepilogativo.
5. In caso di vendita effettuata ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, o di vendita per esportazione, verra' tenuto un autonomo registro di carico e scarico. I prodotti destinati ad operazioni esenti non devono essere muniti dei contrassegni di legittimazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 67 del 22 febbraio 1999.
 
Art. 4.
Modalita' di richiesta e vendita
1. I titolari delle rivendite generi di monopolio per ordinare i tabacchi ai depositi fiscali autorizzati devono avanzare apposita richiesta con specifica bolletta, il cui modello sara' preventivamente assentito dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.
2. Le quantita' vendute alle rivendite, riportate alla voce "scarico" del registro di cui all'art. 1 del presente decreto, devono corrispondere a quelle risultanti dai modelli di richiesta approvati.
3. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato deve emettere apposita "bolletta di vendita", in doppia copia, di cui una e' conservata agli atti del deposito fiscale e l'altra deve accompagnare la merce ed essere conservata dal rivenditore.
4. La bolletta di vendita deve contenere le seguenti indicazioni:
a) intestazione del deposito fiscale, ubicazione e numero del codice di accisa;
b) data di emissione;
c) numero e indirizzo della rivendita generi di monopolio di destinazione e codice fiscale del rivenditore;
d) quantita' vendute per ciascuna marca;
e) prezzo unitario di ciascuna marca e valore complessivo.
5. La bolletta di vendita deve inoltre riportare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta sul valore aggiunto e' assolta dal depositario autorizzato e non e' ammessa in detrazione.
6. Le bollette di vendita, anche a modulo continuo, devono preventivamente essere numerate e vidimate dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente.
7. Le quantita' ed i valori di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 del presente articolo devono corrispondere a quelle risultanti dal partitario delle rivendite tenuto da ogni depositario.
 
Art. 5.
Depositi di fabbricazione
1. I depositi fiscali di fabbricazione tengono, oltre al registro di cui all'art. 1, un registro giornaliero di carico, scarico e rimanenze delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti.
2. Dal registro di cui al precedente comma devono risultare tutte le operazioni di entrata e di uscita che devono corrispondere ai documenti di accompagnamento ricevuti od emessi.
 
Art. 6.
Verifiche
1. Il registro di cui all'art. 1, unitamente a tutta la documentazione contabile, sara' reso disponibile ai funzionari dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente ai fini delle verifiche per l'accertamento della regolarita' delle introduzioni, della giacenza e della distribuzione dei tabacchi lavorati.
2. I documenti amministrativi di accompagnamento spediti e ricevuti nonche' i documenti contabili devono essere numerati progressivamente ed ordinati cronologicamente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2000
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2000 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 87
 
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