Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2000, n. 226
Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle comunita' montane;
Visti gli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, recante disposizioni di attuazione del menzionato articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratutita di libri di testo;
Considerata l'opportunita' di apportare talune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320;
Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 30 maggio 2000 e del 1 giugno 2000.
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1. Conferma delle disposizioni relative alla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo

1. Ai sensi degli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, citato in premessa, e le allegate tabelle sono confermate, con le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo la parola "decreto." sono aggiunte le seguenti:
"Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune puo' avvalersi della collaborazione delle scuole";
b) al comma 3 dell'articolo 2, alla lettera c), dopo la parola "familiare" sono inserite le seguenti:
"esclusi il coniuge ed i figli,";
c) dopo il primo comma dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilita' annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.";
d) ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, le parole "30 settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"15 luglio";
e) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione," sono soppresse.
2. Per l'anno 2000, sono confermati i piani di riparto di cui alle tabelle A (1) e A (2) allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, nonche', ove le regioni non provvedano all'adempimento di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, il piano di riparto adottato per l'anno 1999 dal Ministero dell'interno in attuazione del comma 4 del predetto articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le disponibilita' annuali di bilancio. Per l'anno 2000, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilita' determinate dall'articolo 53, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e a norma dell'articolo 70, comma 3 della medesima legge e relativa tabella D: legge n. 448 del 1998, articolo 27 - fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.3.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato

Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro

Il Ministro dell'interno
Bianco

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio di Ministri, foglio n. 109



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono
a garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari. I
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autononile regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane".
- Si riporta il testo degli artt. 53, comma 1 e 70,
comma 3 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 448:
Art. 53. "1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed
il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese
commerciali, le agevolazioni di cui all'art. 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di
programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta
elettronica".
"Art. 70. - 3. La Commissione unica del farmaco, quando
sottopone a particolari condizioni o limitazioni
l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio
sanitario nazionale, puo' prevedere, anche nel caso di
prodotti disciplinati dall'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che
la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da
centri o medici specializzati e che la prescrizione dalle
singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere
affidata anche al medico di medicina generale".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca:
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1999, n. 320, reca: "Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo".
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
23 dicembre 1999, n. 448:
"Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal
comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai
comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque
aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente
ripartite tra i comuni con decreto del Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel
rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
anno, da assumere quale limite all'intemo del quale i
docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli artt. 153, 154, 155 e
631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno
scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso
testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
l'anno 1999".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta ed autonomie locali e
Conferenza unificata.) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomia locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomia locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI, ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o deIl'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno".
Note all'art. 1:
Per il testo degli artt. 53, comma 1 e 70, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonche' per il testo
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1999, n. 320, si vedano le note alle premesse.



 
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