Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Sofid Vita S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1604 del 13 luglio 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Sofid Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:
"Art. 13 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio: "L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e' convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il termine predetto puo' essere portato a sei mesi. Le assemblee hanno luogo, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e' convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi di legge, svolgendo la Societa' attivita' assicurativa).
Art. 23 (Nuova disciplina in materia di):
a) possibilita' del consiglio di amministrazione di riunirsi per videoconferenza: modalita';
b) introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. Introduzione del richiamo a quanto stabilito dall'art. 29 dello statuto in materia di modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione da parte dei sindaci
Art. 29 (Nuova disciplina in materia di):
a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
b) possibilita' da parte del collegio sindacale, o di almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, ove nominato, il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione".
 
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