Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2000, n. 225
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, in materia di accesso del personale della polizia municipale allo "schedario dei veicoli rubati" presso il centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
Visto l'articolo 16-quater, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di apportare le modificazioni occorrenti al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono inseriti i seguenti:
"Art. 10-bis. - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, autorizzato dal comando, ufficio o servizio di appartenenza puo' accedere ai dati e alle informazioni contenute nello "schedario veicoli rubati operante presso il centro elaborazione dati di cui al presente regolamento, limitatamente alle categorie di dati individuate a norma dell'articolo 3, secondo comma, per le finalita' relative allo svolgimento dei servizi di polizia stradale ed alla prevenzione e repressione dei reati concernenti i veicoli ed i relativi contrassegni di identificazione.
2. Le autorizzazioni all'accesso possono essere conferite in via permanente o per un periodo di tempo determinato, e sono comunicate all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'articolo 10, terzo comma. La sospensione dal servizio e la sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
3. Per le finalita' di cui ai comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza e le amministrazioni interessate adottano, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e nell'osservanza delle norme regolamentari previste dal medesimo articolo e delle eventuali disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 10-ter. - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, fornisce agli organismi interessati la collaborazione occorrente per la migliore attuazione, da parte della polizia municipale, delle disposizioni del presente regolamento.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 1o
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza):
"Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle
informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7,
per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai
soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o
cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli
incompleti.
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei
capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano
questi a fare diretta richiesta dei dati e delle
informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i
soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9".
- Per completezza d'informazione si riporta il testo
dell'art. 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilita' pubblica):
Art. 16-quater. (Disposizioni relative ai servizi di
polizia stradale della polizia municipale). - 1. Il
personale della polizia municipale addetto ai servizi di
polizia stradale accede ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
direzione generale della motorizzazione civile e puo'
accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1o aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo
schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n.
121.
2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze,
sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono apportate le
occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art.
11, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, vedi nelle note all'art.
1.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378
(Approvazione del regolamento concernente le procedure di
raccolta, accesso, comunicazione, correzione. cancellazione
ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati
negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui
all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121):
"Art. 9. I soggetti che possono accedere ai dati ed
alle informazioni contenuti negli archivi magnetici del
centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, oltreche' i
funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione addetti al settore, muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto
ufficio, sono:
a) i funzionari preposti alla direzione degli uffici
centrali e provinciali di pubblica sicurezza: gli ufficiali
preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto
dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;
b) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia
di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di
cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata:
c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;
d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli
ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i
responsabili delle strutture operative dei servizi di
sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi
uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere
a), b) e c), a norma dell'art. 11, ultimo comma, della
ripetuta legge, secondo le modalita' stabilite dall'art. 11
del presente decreto.
Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 3, lettera
b), del presente decreto, l'accesso alle informazioni ed ai
dati registrati in procedure individuate dall'ufficio per
il coordinamento e la pianificazione a norma dell'ultimo
comma dello stesso art. 3 potra' essere limitato ai soli
capi degli uffici o ai responsabili di servizi o reparti
operativi, all'uopo delegati, muniti di particolare chiave
d'accesso con le modalita' stabilite dalla commissione di
cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.
Alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati puo' accedere
altresi', nei limiti dell'art. 7, terzo comma, del presente
regolamento, l'autorita' giudiziaria avanti la quale e'
pendente un procedimento mediante esibizione di apposita
attestazione, da inoltrare o presentare agli uffici
competenti, circa l'attinenza della richiesta al
procedimento stesso e le generalita' del giudice al quale
e' affidato l'affare.
Le norme tecniche relative all'accesso alle speciali
procedure di cui all'art. 7, terzo comma, del presente
decreto sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8,
terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121".
"Art. 10. L'accesso ai dati ed alle informazioni
conservati negli archivi magnetici del centro elaborazione
dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente,
avviene di norma attraverso la rete periferica dei
terminali collegati al sistema integrato di elaboratori
facente capo al suddetto centro, ovvero attraverso
richiesta scritta motivata, rivolta all'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione, di particolari
elaborazioni da sviluppare su tabulati, che verranno
trasmessi ove possibile per via terminale.
Lo stesso ufficio potra', a proprio giudizio, ammettere
che i soggetti di cui al precedente art. 9 rivolgano
personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.
A tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identita'
della persona che richiede l'accesso, la sussistenza
dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o
in via provvisoria a norma del successivo art. 11 ovvero,
per gli appartenenti all'autorita' giudiziaria, acquisita
l'attestazione di cui al penultimo comma dell'articolo
precedente e compiuta una sommaria deliberazione delle
esigenze che giustificano lo stesso, formula la richiesta
al centro elaborazione dati e consegna i dati ottenuti al
richiedente.
Delle richieste rivolte direttamente all'ufficio
predetto deve essere fatta annotazione in appositi registri
conservati a cura dell'ufficio medesimo".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 31
dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b),
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia".



 
Art. 2.
1. In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per le quali e' autorizzato l'accesso da parte del personale della polizia municipale di cui all'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e nelle relative disposizioni di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Fassino, Ministro della giustizia Visto: il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 1



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 1o
aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse):
"Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la
fissazione dei criteri e delle norme tecniche per
l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui
al comma precedente e per il controllo tecnico
sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del
personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le
norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno".
- Per il testo dell'art. 10-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 1), vedi l'art. 1 del
presente regolamento.
- Per il testo dell'art. 16-quater, comma 2, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, vedi nelle
note alle premesse.



 
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