Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000
Regolazione dei servizi di pubblica utilita': direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma. (Deliberazione n. 63/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Visto l'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a. al fine dell'acquisizione del parere da parte delle commissioni parlamentari nel termine di trenta giorni;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante disposizioni sulla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni in ente pubblico economico, che all'art. 8, comma 1, prevede il parere motivato delle commissioni parlamentari sullo schema di contratto predisposto dal consiglio di amministrazione, da formularsi nel termine di trenta giorni;
Visto l'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale il Ministro delle poste e delle comunicazioni comunica alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano d'impresa di cui al comma 23 della stessa legge;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante norme per la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo, che all'art. 9, commi 1 e 4, prevede la stipula del contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, ed il Presidente dell'Ente, nonche' l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari sul relativo schema di contratto;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, che all'art. 3, comma 1, prevede la stipula del contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, e l'E.N.A.C.;
Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', che prevede il previo parere di questo Comitato sullo schema dei contratti di programma, nonche' l'applicabilita' delle disposizioni di cui alla richiamata delibera ai contratti di servizio nel caso in cui questi abbiano il medesimo contenuto dei contratti di programma;
Viste le proprie delibere, in data 8 maggio 1996, e 9 luglio 1998, che hanno istituito e regolamentato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
Individuato nel contratto di programma lo strumento per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Ritenuto di uniformare la procedura relativa alla stipula dei contratti di programma nei vari settori;
Ritenuto di porre dei termini per il completamento delle diverse fasi del procedimento, al fine di assicurare la speditezza del relativo iter;
Visto il parere del NARS, espresso nella seduta del 21 giugno 2000, che tra l'altro propone di riferire l'iter procedurale alla stipula dei contratti di servizio quando presentano i medesimi contenuti del contratto di programma;
Delibera: 1. Ambito di operativita'.
Le direttive di cui alla presente delibera si applicano per la stipula dei contratti di programma tra l'amministrazione competente per il settore ed il soggetto esercente il servizio, nonche' per la stipula dei contratti di servizio quando presentano i medesimi contenuti del contratto di programma. 2. Procedura.
Il procedimento per la stipula del contratto di programma tra l'amministrazione competente per il settore ed il soggetto esercente il servizio dovra' rispettare le fasi ed i tempi seguenti:
1) predisposizione dello schema di contratto di programma a cura delle parti; in caso di rinnovo il nuovo schema di contratto dovra' essere predisposto almeno centoventi giorni prima della data di scadenza del precedente;
2) entro il termine di cui al punto 1), trasmissione, a cura dell'amministrazione di settore, dello schema di contratto al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato ed alle amministrazioni concertanti per le istruttorie di rispettiva competenza;
3) il termine complessivo per la formulazione del parere da parte di questo Comitato e' fissato in quarantacinque giorni dal ricevimento dello schema di contratto; entro tale termine, il NARS, quale organo di consulenza del comitato in materia di regolazione, e la Ragioneria generale dello Stato, per gli aspetti finanziari, disporranno di trenta giorni per la formulazione dei rispettivi pareri; le amministrazioni concertanti disporranno anch'esse di trenta giorni, comunque inclusi nel termine previsto per il parere di questo Comitato medesimo, per concludere le rispettive istruttorie;
4) formulazione del conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle altre amministrazioni interessate, nel termine di quindici giorni dalla formulazione del parere del CIPE;
5) acquisizione sullo schema di contratto, ove previsto dalla normativa vigente e nei termini da questa prescritti, del parere motivato delle competenti commissioni parlamentari; al riguardo, nei casi espressamente indicati dalla legge, trascorso il suddetto termine si intendera' maturato il silenzio-assenso;
6) eventuale riesame collegiale di questo Comitato, entro trenta giorni dalla formulazione dei pareri delle commissioni parlamentari, del testo dello schema di contratto modificato a seguito dei pareri stessi;
7) sottoscrizione del contratto tra l'amministrazione competente e l'ente che eroga il servizio.
Roma, 22 giugno 2000
Il Presidente delegato: Visco
 
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