Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 25 luglio 2000
Modificazioni allo statuto della Societa' Reale Mutua di Assicurazioni, in Torino. (Provvedimento n. 01642).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Societa' Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'appello n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 29 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria dei delegati della Societa' Reale Mutua di Assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 22, 23, 36, 37, 41 e 42 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Societa' Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 4 (Costituzione - Oggetto - Sede). - Ampliamento dell'oggetto sociale - Nuova disciplina:
a) esercizio di tutte le attivita' connesse all'attivita' assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o strumentali o funzionali alla medesima;
b) possibilita' di compiere ogni operazione di natura commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, inerente o utile al perseguimento dell'oggetto sociale: (a titolo esemplificativo) partecipare a societa', enti, imprese, raggruppamenti di imprese, accordi, intese, nonche' aderire a fondazioni e ad associazioni, anche non riconosciute: modalita'.
Soppressione dell'inciso "Tecnica" riferito alla Sezione "Vita" e soppressione dell'ex comma finale relativo alla possibilita' di partecipare a societa' od imprese, anche non mutue, per il raggiungimento delle finalita' sociali;
Art. 22 (Assemblea dei delegati e giunta elettorale). - Nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea: possibilita', anche per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea dei delegati previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.
Conseguente soppressione dell'inciso "... tre sindaci effettivi ..." in relazione al soggetti altresi' abilitati ad attivare la convocazione dell'assemblea tramite domanda;
Art. 23 (Assemblea dei delegati e giunta elettorale). - Introduzione dell'inciso "... dal collegio sindacale o da almeno due sindaci in relazione ai soggetti preposti alla convocazione dell'assemblea dei delegati;
Art. 36 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in materia di riunioni del comitato: "Il comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente del consiglio di amministrazione o quando sia convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da almeno due sindaci".
"Art. 37 (Assemblea dei delegati e giunta elettorale). - Nuova disciplina in materia di:
a) raduno del consiglio di amministrazione - ulteriori casi: "... Il consiglio di amministrazione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta sia convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da almeno due sindaci ...";
b) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita' della comunicazione, anche qualora "particolari esigenze lo richiedano".
In relazione ai casi di raduno ordinario del consiglio di amministrazione, soppressione delle parole "... od il collegio sindacale" in riferimento ai soggetti altresi' abilitati ad attivare riunioni consiliari tramite richiesta;
"Art. 41 (Collegio dei sindaci). - Nuova disciplina in materia di:
a) nomina del presidente del collegio sindacale: "Il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i delegati stessi o fra i soci della Reale Mutua";
b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.
In relazione alla composizione del collegio sindacale, modifica del numero dei membri effettivi (tre in luogo dei precedenti cinque);
Art. 42 (Collegio dei sindaci). - Riformulazione dell'articolo con introduzione dell'obbligo, per i sindaci, di assistere, altresi', alle riunioni del Comitato esecutivo (in luogo della precedente previsione statutaria "... ed hanno facolta' di intervenire ...").
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2000
Il presidente: Manghetti
 
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