Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 2000, n. 222
Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1237, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'organizzazione meteorologica mondiale conclusa a Washington l'11 ottobre 1947;
Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi;
Visto l'articolo 3, primo comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;
Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in particolare l'articolo 8 recante modifiche agli articoli 731 e 735 del codice della navigazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2000, n. 163/99;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Obbligo della licenza e delle abilitazioni
per il personale addetto al servizio pubblico
di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente

1. Il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) deve essere titolare di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche, rilasciata dall'Ente stesso secondo le modalita' fissate dal presente regolamento e comunque sotto la vigilanza e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche di attuazione del presente regolamento.
3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di certificazione del personale militare addetto al servizio pubblico di informazione al volo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo della legge 6 marzo 1948, n. 616, recante
"Approvazione della Convenzione internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1948,
n. 131.
- Il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, recante
"Ratifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 16 marzo
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo
durante il periodo della Costituente" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.
- Il testo della legge 21 novembre 1950, n. 1237,
recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale
e Protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington
l'11 ottobre 1947" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 6 marzo 1951, n. 54.
- Il testo della legge 20 dicembre 1995, n. 575,
recante "Adesione della Repubblica italiana alla
convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza
della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles
il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1996, n. 4,
s.o.
- Il testo dell'articolo 3, primo comma, lettera h),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,
n. 145, recante "Ordinamento dell'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale"
(Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1981, n. 110) e' il seguente:
"Art. 3. (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede:
a) - g) (Omissis);
h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente,
alla formazione ed all'addestramento del personale da
impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al
volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni
nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei
servizi di assistenza al volo; restano ferme le
attribuzioni del Ministero della difesa in materia di
licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che
le stesse non siano in contrasto con la normativa
internazionale".
- Il testo dell'articolo 8 della legge 21 dicembre
1996, n. 665, recante "Trasformazione in ente di diritto
pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale" (Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1996, n. 304) e' il seguente:
"Art. 8 (Personale). - 1. L'Ente succede nei rapporti
di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni
economiche e normative vigenti al momento della
trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti
dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.
2. La dotazione organica e' strettamente riferita alle
effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla
copertura dei servizi resi in funzione della domanda
espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima
economicita', l'Ente definisce entro il 1o gennaio 1999
l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in
relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di
istituto, con contestuale individuazione delle attivita' e
dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi,
in regime di libera concorrenza o di mercato.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dell'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva di lavoro.
4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di
diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione
del giudice ordinario.
5. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato.
6. I dipendenti assunti successivamente alla
trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno
diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi
dell'articolo 2120 del codice civile.
7. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione in ente pubblico economico mantengono il
regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione
dell'Ente in societa' per azioni, quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il
regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al
comma 6; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio
1979, n. 29.
8. Al codice della navigazione sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 731 e' aggiunta la
seguente lettera:
"c-bis) il personale addetto al controllo del
traffico aereo";
b) il secondo comma dell'articolo 731 e' sostituito
dal seguente:
"Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere
provvisto di licenze, attestati e abilitazioni";
c) al secondo comma dell'articolo 735 le parole:
"dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente
succeduto all'azienda";
d) all'articolo 735 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Il personale addetto al controllo del traffico aereo
ed il personale addetto al servizio pubblico di
informazione al volo gestito direttamente dall'ente
succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in
due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni
contenute nel relativo regolamento".
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana con proprio decreto il regolamento
riguardante l'istituto degli albi nazionali del personale
addetto al controllo del traffico aereo e del personale
addetto al servizio pubblico di informazione al volo
gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al
volo.
- Il testo dell'articolo 731 del codice della
navigazione, e' il seguente:
"Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La
gente dell'aria comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale addetto ai servizi a terra;
c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni
aeronautiche;
c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
aereo.
Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere
provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati
e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle
categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di
pilota o di paracadutista.
Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita'
per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la
sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e
delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri
stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa
esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948. n. 616, ratificato con
la legge 17 aprile 1956, n. 561".
- Il testo dell'articolo 735 del codice della
navigazione, e' il seguente:
"Art. 735 (Albi e registro della gente dell'aria). - Il
personale di volo delle prime due categorie e' iscritto in
albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in
apposito registro.
Il personale addetto al servizio pubblico di
informazioni volo non gestito direttamente dall'ente
succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale
tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono
iscritti in due distinti albi nazionali.
Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed
il personale addetto al servizio pubblico di informazione
al volo gestito direttamente dall'ente succeduto
all'azienda di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due
appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti
e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel
relativo regolamento".
- Il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" (Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, s.o.) come modificato dall'art. 11
della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'art. 74 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogata".
- Il testo della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante
"Determinazione degli atti amministrativi da adattarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1991, n. 14.
Note all'articolo 19:
- Per il testo dell'articolo 735 del codice della
navigazione si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 21 dicembre
1996, n. 665, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i servizi pubblici di informazione al volo, ai sensi del presente decreto, nell'ambito delle specifiche funzioni ed entro i limiti delle abilitazioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. La titolarita' della licenza e' condizionata alla verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12.
 
Art. 3
Rinnovo della licenza di operatore
di servizio informazioni aeronautiche

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche deve essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative abilitazioni o almeno una di esse, per un periodo continuativo superiore a cinque anni.
2. Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame teorico nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonche' privo delle condizioni ostative di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Art. 4
Funzioni autorizzate dalla licenza di operatore
di servizio informazioni aeronautiche

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche autorizza il titolare a: a) esercitare le prerogative di cui all'articolo 5 relativamente alle
abilitazioni conseguite; b) svolgere mansioni di coordinamento nell'ambito delle attivita'
inerenti ai servizi del traffico aereo per la parte di specifica
competenza, al servizio informazioni aeronautiche e al servizio di
meteorologia aeroportuale; c) sovraintendere con idonea abilitazione all'addestramento del
personale operatore di servizio informazioni aeronautiche in
tirocinio operativo di abilitazione presso l'ente di servizio; d) svolgere compiti connessi con la gestione operativa e tecnica
della sede di appartenenza, nonche' operare nelle attivita'
d'ufficio strumentali ai servizi di assistenza al volo; e) svolgere attivita' di insegnamento, consulenza, studio,
pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo nel
campo dei servizi di assistenza al volo, anche in ambito
internazionale.
 
Art. 5
Abilitazioni della licenza di operatore
di servizio informazioni aeronautiche

1. Le abilitazioni, distinte come segue, autorizzano il titolare all'esercizio delle attivita' riportate: a) operatore dati volo/ufficio riporti dei servizi del traffico aereo
(ARO):
1) codificare e inserire, prelevare e decodificare dati
aeronautici in e da appropriati sistemi automatizzati;
2) compilare, ricevere, validare e trasmettere piani di volo
compilati (FPL) e ripetitivi (RPL) e la messaggistica associata;
3) selezionare, preparare e fornire agli esercenti, alle unita' di
controllo del traffico aereo, agli operatori aeroportuali
informazioni aeronautiche in linguaggio chiaro e informati
codificati quali avvisi agli aeronaviganti (Notam), bollettini
informazioni pre-volo (Pib), circolari di informazione aeronautica
(AIC);
4) trattare messaggistica per la gestione del flusso del traffico
aereo (ATFM) e fornire informazioni inerenti la gestione del
flusso del traffico aereo agli esercenti e alle unita' di
controllo del traffico aereo, codificare e trasferire messaggi
tattici (TACT) tra esercenti e l'unita' centrale di gestione del
flusso (CFMU), tra questa e unita' di controllo del traffico
aereo;
5) operare presso unita' posizione di gestione del flusso del
traffico aereo (FMP);
6) estrarre, decodificare, tradurre, informazioni dalle
pubblicazioni del servizio di informazioni aeronautiche (AIS) e
carte aeronautiche;
7) fornire informazioni e documentazione (briefing) pre-volo;
8) ricevere, verificare, codificare e trasmettere richieste di
avviso agli aeronaviganti, ricevere, verificare e trasmettere
avvisi di neve (snowtam) e di presenza di volatili (birdtam);
9) compilare liste inerenti piani di volo ripetitivi (RPL),
statistica di partenza e di arrivo;
10) controllare l'integrita' ed accettare rapporti post-volo
codificati;
11) cooperare con gli esercenti per ottenere permessi di sorvolo e
di atterraggio;
12) cooperare con le unita' di controllo del traffico aereo, con
le autorita' aeroportuali, con le unita' di ricerca e soccorso
(SAR), effettuare coordinamenti con le unita' dei servizi del
traffico aereo e con i servizi tecnici; b) operatore ufficio internazionale avvisi agli aeronaviganti (NOF):
1) ricevere, verificare e trattare le richieste di avviso agli
aeronaviganti (Notam);
2) codificare e autorizzare l'emissione di avviso agli
aeronaviganti (Notam);
3) preparare sommari e lista di controllo degli avvisi agli
aeronaviganti (check list notam);
4) curare l'aggiornamento del sistema internazionale di
classificazione degli avvisi agli aeronaviganti (sistem notam);
5) estrarre e tradurre informazioni dalle pubblicazioni del
servizio di informazioni aeronautiche (AIS) e dalle carte
aeronautiche;
6) curare l'aggiornamento della banca dati del servizio di
informazioni aeronautiche e del servizio del traffico aereo (ATS); c) pubblicazioni e carte aeronautiche:
1) curare la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento della
pubblicazione informazioni aeronautiche (AIP);
2) curare la redazione, la pubblicazione degli emendamenti e dei
supplementi alle pubblicazioni informazioni aeronautiche (AIP);
3) codificare l'avviso preavvisatore agli aeronaviganti delle
modifiche alla pubblicazione informazioni aeronautiche (trigger
notam);
4) curare la pubblicazione delle circolari di informazione
aeronautica;
5) curare la pubblicazione delle carte aeronautiche; d) osservatorio meteorologico:
1) effettuare le osservazioni di routine e speciali, codificare e
distribuire i riporti, i riporti speciali selezionati e i riporti
per decolli ed atterraggi delle condizioni meteorologiche
aeroportuali nelle forme codificate dall'ICAO e
dall'Organizzazione meteorologica mondiale;
2) decodificare tutti i messaggi di osservazione, di previsione e
di pericolo della meteorologia aeronautica;
3) verificare l'integrita' e l'accuratezza dei dati prelevati dai
sensori e trattati dai sistemi automatizzati per l'osservazione;
4) curare la strumentazione e l'equipaggiamento della stazione
meteorologica, coordinare la manutenzione tecnica;
5) cooperare con i centri di previsione e con le unita' di
controllo del traffico aereo;
6) ricevere e trasmettere modelli di riporto dell'area (Airep) e
segnalazioni utili all'emissione di avvisi di aeroporto, avviso di
condizioni meteorologiche pericolose per il volo per gli strati
bassi dell'atmosfera (Airmet) e avviso di condizioni
meteorologiche pericolose per il volo (sigmet); e) informatore meteorologico:
1) decodificare tutti i messaggi di osservazione, di previsione e
di pericolo della meteorologia aeronautica;
2) decodificare le carte di meteorologia aeronautica;
3) selezionare, prelevare, fornire e spiegare agli esercenti le
informazioni del servizio meteorologico per la navigazione aerea
internazionale;
4) coordinare con gli esercenti il tipo di informazioni e le carte
di meteorologia aeronautica nonche' le modalita' e l'orario di
ritiro;
5) fornire informazioni e documentazioni meteorologiche (briefing)
pre-volo;
6) assistere gli esercenti durante la pianificazione del volo;
7) assicurare il servizio di radiodiffusione; f) operatore di servizio informazioni volo d'aerodromo (AFIS):
1) fornire sugli aerodromi non controllati informazioni utili per
una sicura ed efficiente condotta dei voli nella zona di traffico
aeroportuale e sull'area di movimento.
2. Ciascuna abilitazione e' annotata sulla licenza ed indica le funzioni autorizzate.
 
Art. 6
Requisiti per il rilascio della licenza di operatore
di servizio informazioni aeronautiche

1. Per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ad anni 18; b) cittadinanza italiana ovvero, ad uno dei Paesi non aderenti
all'Unione europea; c) diploma di maturita' rilasciata da istituto di istruzione
secondaria di secondo grado; d) idoneita' psicofisica accertata secondo le modalita' di cui
all'articolo 12; e) frequenza e superamento di uno specifico corso tenuto presso la
divisione formazione dell'ENAV, ovvero presso istituti operanti
anche nell'ambito dell'Unione europea e riconosciuti secondo
specifiche disposizioni. L'addestramento deve comprendere le
materie di cui all'articolo 9; superamento degli esami teorici di
cui all'articolo 9; f) superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9.
 
Art. 7
Rilascio della licenza

1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e le relative abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.
2. Il conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e' subordinato al superamento degli esami teorici di cui all'articolo 9.
3. L'istruttoria per il rilascio della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
 
Art. 8
Requisiti per il conseguimento delle abilitazioni

1. Le abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.
2. Per il conseguimento delle abilitazioni e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) superamento degli esami teorico-pratici di cui all'articolo 10; b) svolgimento soddisfacente nei sei mesi precedenti la prova di
esame, sotto la supervisione di operatore di servizio informazioni
aeronautiche, titolare di appropriata abilitazione, di un periodo
di attivita' nel corrispondente servizio in ambiente reale, non
inferiore a:
1) 130 ore per l'abilitazione operatore dei dati di volo/ufficio
riporto dei servizi traffico aereo (ARO);
2) 130 ore per l'abilitazione operatore presso l'ufficio
internazionale avvisi agli aeronaviganti (NOF) riducibili a 90 ore
qualora il candidato sia gia' titolare dell'abilitazione operatore
dei dati di volo/ufficio riporto dei servizi del traffico aereo
(ARO);
3) 45 giorni per l'abilitazione pubblicazioni e carte
aeronautiche;
4) 130 ore per l'abilitazione osservatore meteorologico da
effettuarsi in un arco di tempo non inferiore a 90 giorni;
5) 130 ore per l'abilitazione informatore meteorologico,
riducibili a 90 ore qualora il candidato sia gia' titolare
dell'abilitazione osservatore meteorologico;
6) 130 ore per l'abilitazione operatore di servizio informazione
d'aerodromo (AFIS), riducibili a 90 ore qualora il candidato sia
gia' titolare dell'abilitazione dei dati di volo/ufficio dei
riporti dei servizi del traffico aereo (ARO).
3. L'estensione delle abilitazioni su altri impianti si conseguono dopo un periodo di tirocinio non inferiore a 35 ore.
 
Art. 9
Programma d'esame per il rilascio della licenza

1. Gli esami per il conseguimento della licenza di addetto al servizio pubblico di informazione al volo comprendono una prova teorica scritta e una prova pratica.
2. La prova teorica deve accertare la conoscenza delle seguenti materie da parte del candidato: a) leggi, regolamenti, normative nazionali e internazionali
dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e
dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), attinenti i
servizi di assistenza al traffico aereo, il servizio informazioni
aeronautiche ed il servizio di meteorologia aeronautica; b) telecomunicazioni aeronautiche, con conoscenza delle procedure
delle reti del servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche,
delle procedure radiotelefoniche e della fraseologia AFIS, del
Sistema satellitare di navigazione globale (GNSS) e sistemi per
fornitura su rete locale e di dati elettronici, altri sistemi di
comunicazione, nozioni di informatica, radar, automazione
nell'unita' di servizi del traffico aereo, nel servizio di
informazioni aeronautiche e il servizio di meteorologia
aereonautica; c) caratteristiche del servizio del traffico aereo e della gestione
del flusso del traffico aereo (ATFM); d) servizio informazioni aeronautica; e) meteorologia generale, meteorologia aeronautica e sinottica; f) aerodromi; g) principi di navigazione aerea; h) principi del volo, motori, strumenti e sistemi di bordo, categorie
e tipi di aeromobili, prestazioni, consumi e fattori influenti; i) conoscenza della lingua italiana ed inglese, capacita' di parlare
tale lingua senza accenti ed impedimenti che compromettono la
comprensione.
3. L'ENAV stabilisce adeguate forme di pubblicita' delle date degli esami.
 
Art. 10
Programma di esame per il conseguimento delle abilitazioni

1. Gli esami comprendono una prova teorica e una pratica.
2. La prova teorica accerta la conoscenza dei regolamenti, dei servizi, delle installazioni, della meteorologia, dei tipi di traffico e delle procedure operative che interessano l'aerodromo e i servizi cui la specifica abilitazione si riferisce.
3. La prova pratica accerta l'idoneita' del candidato a svolgere le funzioni tecnico-operative utilizzando i sistemi automatizzati e di comunicazione a disposizione per i servizi cui l'abilitazione si riferisce.
 
Art. 11
Commissioni d'esame per le licenze e le abilitazioni
dell'operatore di servizio di informazioni aeronautiche

1. La commissione esaminatrice per il rilascio della licenza e' nominata dal direttore generale dell'ENAV ed e' composta dai seguenti membri: a) un addetto al servizio informazioni aeronautiche in qualita' di
presidente, con una esperienza maturata nel campo del servizio
informazioni aeronautiche di almeno dieci anni con abilitazioni in
corso di validita'; b) due addetti al servizio informazioni aeronautiche, con esperienza
maturata nel campo del servizio informazioni aeronautiche di
almeno cinque anni, con abilitazioni in corso di validita'.
2. La commissione esaminatrice per il rilascio delle abilitazioni e' nominata dal direttore generale dell'ENAV o da un dirigente da lui delegato ed e' composta dai seguenti membri: a) un addetto al servizio informazioni aeronautiche in qualita' di
presidente, con una esperienza maturata nel campo del servizio
informazioni aeronautiche di almeno sei anni, con abilitazioni in
corso di validita'; b) due addetti al servizio informazioni aeronautiche, con esperienza
maturata nel campo del servizio informazioni aeronautiche di
almeno tre anni, con abilitazioni in corso di validita'.
 
Art. 12
Requisiti psicofisici

1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica richiesta per l'esercizio delle funzioni previste dalla licenza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere all'accertamento dei requisiti psicofisici ed alla certificazione dell'idoneita', al conseguimento della licenza e delle abilitazioni.
3. Le organizzazioni sanitarie di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica.
 
Art. 13
Sospensione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni connesse alla licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 per un periodo continuativo superiore ai 180 giorni.
2. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni sono altresi' sospese dall'ENAV, per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni gravi ai regolamenti e alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al volo.
3. Le violazioni e le loro gravita' sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due operatori di servizio informazioni aeronautiche di comprovata esperienza professionale e da un membro addetto al servizio informazioni aeronautiche designato dall'operatore di servizio informazioni aeronautiche oggetto di accertamento.
4. La sospensione delle abilitazioni e' adottata dall'ENAV ed e' annotata sulla licenza.
 
Art. 14
Reintegrazione delle abilitazioni

1. Le abilitazioni sospese ai sensi dell'articolo 13 possono essere reintegrate con le modalita' previste dall'articolo 8.
2. La reintegrazione delle abilitazioni e' annotata sulla licenza.
 
Art. 15
Decadenza delle abilitazioni

1. La decadenza della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e' disposta al raggiungimento del limite di eta' previsto dalle norme vigenti ovvero per la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo 12.
2. La decadenza delle abilitazioni e' annotata sulla licenza.
 
Art. 16
Revoca della licenza

1. Al di fuori dei casi in cui la revoca sia espressamente prevista dalla legge, la revoca della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche puo' essere disposta dall'ENAV nei casi di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Art. 17
Modello di licenza

1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' adottato un modello di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche.
 
Art. 18
Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni
rilasciate dal Ministero della difesa

1. Le certificazioni di addetto al servizio pubblico di informazioni al volo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e nelle abilitazioni previste dal presente provvedimento, sulla base dei criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito l'ENAV, con decreto adottato d'intesa con il Ministro della difesa.
2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non e' subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).
 
Art. 19
Disposizione transitoria

1. Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' in possesso della qualifica di esperto di assistenza al volo, e' attribuita la titolarita' della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validita', di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.
2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al servizio pubblico di informazioni al volo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1966, n. 665, sara' disciplinato ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 39
 
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