Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 27 luglio 2000, n. 40
Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta.

Premesso che: a) l'articolo 15, comma 8 del D.P.R. n. 34/2000 (di seguito denominato regolamento) prevede da parte delle S.O.A. (societa' organismi di attestazione) l'adozione di procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta per le variazioni delle attestazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione; b) le procedure cui assoggettare le suddette variazioni dovranno essere conformi ai "criteri fissati dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento"; c) l'articolo 2, comma 1, lettera o) del regolamento prevede il parere della Commissione consultiva sulla definizione ".......dei criteri cui devono attenersi nella loro attivita' i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione." Considerato che: a) l'individuazione di tali variazioni e' desumibile dallo stesso dettato normativo laddove si specifica che le suddette variazioni "non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione" e quindi in quanto tali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del regolamento, non possono essere soggette alla determinazione di un corrispettivo secondo la formula dell'allegato E dello stesso regolamento, ma di un corrispettivo a tariffa ridotta; b) le ipotesi di variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione sono riconducibili alle ipotesi che non implicano la necessita' di stipulare un nuovo apposito contratto; c) le suddette variazioni possono essere classificate per tipologie in relazione ai requisiti richiesti per le qualificazioni su cui vanno ad incidere tale variazioni. Rilevato che: a) la Commissione consultiva si e' pronunciata sullo schema di deliberazione il giorno 3 luglio 2000 in merito alla richiesta di parere in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta dando indicazioni sull'opportunita' di non stabilire l'importo della tariffa ridotta in percentuale; b) il parere e' stato trasmesso all'Autorita' in data 13 luglio 2000. Ritenuto che: a) le operazioni a tariffa ridotta presentano caratteri differenti: alcune prescindono dall'entita' della qualificazione a suo tempo attestata, tali quelle relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualita' aziendale e pertanto sono tali da permettere di stabilire una tariffa indipendente dal contenuto degli attestati; altre, come quelle relative ai requisiti di ordine speciale, comportano una attivita', anche in sede di procedura accelerata, differenziata a secondo del livello di importo delle attestazioni (classifica da I a III previste dall'art. 3 del regolamento n. 34/2000) in possesso dell'impresa; b) risulta utile individuare comunque un sistema di calcolo che faccia permanere la tariffa ridotta anche in presenza di variazioni della tariffa base di riferimento. Si approva pertanto il testo dell'allegato schema.
Il Presidente: GARRI



Nel presente supplemento sono pubblicate le determinazioni assunte dall'Autorita' in ordine al sistema di qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente: 1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.; 2. Determinazione n. 24/2000 del 20 aprile 2000: Attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio; 3. Determinazione n. 36/2000 del 21 luglio 2000: Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa; 4. Determinazione n. 38/2000 del 27 luglio 2000: Ulteriori integrazioni sui requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.; 5. Determinazione n. 39/2000 del 27 luglio 2000: Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione alle S.O.A.; 6. Determinazione n. 40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta; 7. Determinazione n. 41/2000 del 27 luglio 2000: Procedure da utilizzare dalle S.O.A. per l'esercizio della loro attivita' di attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34). Con la presente pubblicazione sono offerti alle Societa' per azioni che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari per una corretta redazione delle domande e per l'esibizione della pertinente documentazione. Al fine di garantire parita' di trattamento tra tutti i possibili istanti e tenuto conto della difficolta' di conoscenza propria del periodo feriale, si fissa al 4 settembre 2000 la data dalla quale potranno essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale comunque sara' fatto riferimento anche per le istanze che dovessero pervenire prima di tale data. Roma, 27 luglio 2000
Il Presidente: GARRI



 
INDICAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLE VARIAZIONI DELLE ATTESTAZIONI CHE NON PRODUCONO EFFETTI DIRETTI SULLE CATEGORIE E CLASSIFICHE OGGETTO DELLE QUALIFICAZIONI A) Sulla base dei requisiti richiesti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 per la qualificazione ed in particolare: * requisiti di ordine generale (articolo 17); * requisiti di ordine speciale (articolo 18); * sistema di qualita' aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale (articolo 4); si individuano le ipotesi riconducibili a variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione e pertanto non implicano la stipula di un nuovo apposito contratto: 1. Requisiti di ordine generale: a) variazione della denominazione o ragione sociale, purche' non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo; b) variazione della sede; c) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all'articolo 26, comma 3 del regolamento; 2. Requisiti di ordine speciale: a) Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell'articolo 18, comma 14 del regolamento; 3. Sistema di qualita' aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale: a) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualita' aziendale; b) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale ; c) variazione per l'inserimento dell'indicazione del possesso della certificazione di qualita' aziendale in luogo della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale. B) Per le tipologie di variazioni indicate ai numeri 1 e 3 della lettera A) la tariffa da applicare e' determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05. Per la tipologia di variazione indicata al numero 2 lettera A) la tariffa e' determinata in misura variabile ed e' pari a quella di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10. C) Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a piu' tipologie, i parametri sopra indicati sono ridotti del 50%. D) Alla tariffa ridotta si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del regolamento.
 
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