Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 1 agosto 2000
Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili. (Deliberazione n. 544/00/Cons.).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 31 luglio 2000, in particolare nella sua prosecuzione del 1o agosto 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorita', pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 177, del 31 luglio 1997;
Visto il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/1999 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 1/CIR/1999 del 29 luglio 1999, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", cosi' come modificata dalla delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000;
Vista la propria delibera n. 69/1999 del 9 giugno 1999, "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/Cons del 14 giugno 2000, "Modifiche alla delibera n. 410/1999 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Vista la propria delibera n. 388/00/Cons del 21 giugno 2000, "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
Vista la propria delibera n. 467/00/Cons del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali";
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;
Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunita';
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, sullo schema di provvedimento dell'Autorita' del 15 marzo 2000 relativo alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza;
Visto il bando di gara concernente la licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000;
Considerato quanto segue: Premessa.
Nella delibera 388/00/Cons del 21 giugno 2000, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorita') segnalava l'opportunita' di avviare uno "specifico procedimento inteso a valutare le necessarie eventuali variazioni del quadro regolamentare vigente nel settore radiomobile per prevedere la figura dell'operatore mobile virtuale sulle reti mobili e tenuto anche conto, soprattutto con riferimento agli operatori di terza generazione, della possibilita' di consentire loro ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti". L'opportunita' nasceva da un'esigenza piu' generale di valutazione del mercato radiomobile e della sua evoluzione anche alla luce del passaggio alla terza generazione, con l'obiettivo di analizzare gli effetti indotti sul mercato e sul sistema nazionale delle telecomunicazioni da una possibile revisione del quadro regolamentare di riferimento.
L'avvio del procedimento di valutazione di eventuali misure regolamentari finalizzate a definire diritti di specifici operatori ad entrare sul mercato radiomobile in qualita' di operatori virtuali di rete mobile e/o a definire specifiche condizioni nelle relazioni tra i diversi attori del mercato delle telecomunicazioni, teneva anche conto del parere espresso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) la quale segnalava "l'opportunita' di favorire, in un mercato radiomobile come quello italiano, gia' ampiamente sviluppato tanto sotto il profilo infrastrutturale quanto sotto quello dei servizi voce, l'ingresso di operatori che, pur non disponendo di una propria infrastruttura, offrano servizi al pubblico ottimizzando l'utilizzo delle reti esistenti e contribuendo al miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi". Sulla base di tale presupposto, l'AGCM segnalava inoltre la possibilita' di "definire disposizioni pro-concorrenziali atte a garantire il diritto di accesso di tali operatori alle reti esistenti, nonche', fatto salvo un periodo idoneo al recupero degli investimenti iniziali, alle future infrastrutture per i sistemi di terzi generazione".
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ha avviato un procedimento per la valutazione degli effetti generati sul sistema nazionale delle telecomunicazioni e sui consumatori dalla possibile introduzione degli operatori virtuali di rete mobile, al fine di analizzare l'eventualita' di definire o meno specifiche regole nel mercato radiomobile nazionale. Nell'ambito di tale procedimento l'Autorita' ha svolto una consultazione pubblica e ha ascoltato in audizione i principali operatori del settore, ivi inclusi i soggetti interessati all'assegnazione di una licenza per i sistemi della terza generazione.
Nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi di estrema rilevanza nella valutazione degli effetti prodotti dall'entrata sul mercato degli operatori virtuali di rete mobile, in termini di utilizzo delle risorse esistenti e di variabilita' delle condizioni di offerta dei servizi. In particolare la verifica di tali effetti ha indotto l'Autorita' a ricostruire la situazione esistente sul mercato delle infrastrutture di rete e dei servizi mobili, anche alla luce della regolamentazione vigente, e a valutare l'impatto generato sul mercato dal futuro sviluppo delle reti e dei servizi di terza generazione.
Tenendo, quindi, conto del parere espresso dall'AGCM e dei risultati della consultazione e delle audizioni effettuate, l'Autorita' ha concentrato l'analisi su quattro aspetti fondamentali:
1) descrizione della filiera del mercato delle reti e dei servizi radiomobili alla luce dell'evoluzione delle tecnologie e dei servizi e della pluralita' di operatori generati dallo sviluppo della convergenza;
2) ruolo della regolamentazione e del regolatore nel mercato radiomobile;
3) identificazione e analisi del mercato di riferimento ritenuto rilevante ai fini della valutazione dell'introduzione di operatori virtuali di rete mobile;
4) valutazione degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione. 1. La filiera del mercato dei servizi radiomobili e l'evoluzione dalla seconda alla terza generazione: descrizione e delimitazione degli operatori.
Il settore radiomobile risulta caratterizzato da relazioni verticali tra le attivita' di realizzazione e sviluppo delle infrastrutture di rete di accesso e di trasporto e le diverse attivita' di gestione del cliente e di vendita dei servizi. Le relazioni tra queste attivita' e le modalita' di interazione tra i diversi soggetti all'interno della catena del valore del settore, inoltre, si modificano con l'evoluzione delle tecnologie di rete sempre piu' destinate a diventare piattaforme multimediali e con la diffusione e l'innovazione di servizi interattivi di comunicazione mobile (voce, dati, immagini). All'interno della catena del valore, e' quindi possibile distinguere diverse attivita' e diversi attori sulla base del grado di integrazione verticale e dei livelli di autonomia nelle relazioni a monte fra le attivita' della rete di accesso e di commutazione/trasporto e nelle relazioni a valle tra le attivita' di gestione del cliente e commercializzazione dei servizi. Nel primo caso i livelli di autonomia sono dati dall'indipendenza dei diversi sistemi e risorse legate alle attivita' di rete (commutazione, trasmissione), nel secondo caso i livelli di autonomia sono dati dalla capacita' di interagire con il cliente finale e di modificare autonomamente, e sulla base delle specifiche esigenze dell'utente, le condizioni tecniche e commerciali dell'offerta di servizi.
In particolare, partendo dagli operatori a monte della filiera e' possibile distinguere una serie di attori sul mercato radiomobile, la cui varieta' e i potenziali di crescita sono legati anche all'evoluzione della tecnologia e del mercato, che offrono servizi senza una propria infrastruttura e senza la dotazione di risorse radio di cui e' dotato un operatore di rete mobile (Mobile Network Operator, MNO). L'Autorita' ha ricostruito la filiera del mercato ritenendo opportuno fornire una propria definizione dei diversi possibili attori differenziati sulla base dei confini delle rispettive attivita' all'interno della filiera stessa (1). Nel lavoro di sistematizzazione delle definizioni dei diversi attori, oltre agli operatori di rete mobile (MNO) quali titolari di licenza di rete radiomobile che assegna loro specifiche bande di frequenza nello spettro radioelettrico, l'Autorita' ha utilizzato le seguenti definizioni:
Operatore virtuale di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, MVNO): operatore non titolare di una licenza per l'utilizzo dello spettro radio e che pertanto utilizza le funzioni e gli elementi della rete radio di uno o piu' MNO. Le modalita' di utilizzo della rete di accesso mobile sono assimilabili a quelle per il servizio di roaming relativamente alle funzioni di registrazione, di raccolta e di terminazione. Il MVNO e' quindi dotato di archi di numerazione propri e quindi di SIM card (Subscriber Identification Module card, o moduli di identificazione di abbonato), interoperabili con i terminali mobili (GSM, UMTS). Il MVNO puo' gestire in
(1) L'esigenza dell'Autorita' di fornire un propria definizione dei diversi possibili attori nasce da una triplice considerazione: 1) le definizioni non sono univoche nei diversi Paesi e nell'ambito delle diverse posizioni delle autorita' nazionali; 2) le definizioni fornite dai diversi operatori in sede di consultazione non sono univoche e spesso confondono le diverse tipologie; 3) una chiara definizione e delimitazione dei diversi attori e' funzionale all'analisi successiva, sia relativamente alla configurazione "giuridica" dei diversi attori (in quanto il diverso titolo giuridico conferisce all'operatore specifici diritti e doveri) sia relativamente alla valutazione degli effetti economici derivanti dalle diverse transazioni e relazioni all'interno della filiera. proprio le funzioni di commutazione e di trasporto cosi' come puo' gestire direttamente la base dati di registrazione degli utenti mobili (Home Location Register, HLR). Dalla definizione utilizzata si evince che il MVNO e' completamente autonomo nella relazione con il cliente in quanto quest'ultimo non necessita di alcun rapporto diretto con l'operatore di rete mobile ma stipula un unico contratto con il MVNO dal quale riceve la SIM card.
Fornitore di accesso indiretto (Indirect Access Provider, IAP): operatore che accede alla rete radio attraverso una relazione di interconnessione di raccolta e che offre al cliente servizi di comunicazione mobile attraverso forme di accesso indiretto; il cliente conserva cioe' il proprio abbonamento alla rete di accesso dell'operatore di rete mobile. La relazione e' assimilabile a quella di interconnessione con la rete dell'operatore tradizionale di rete fissa attraverso le prestazioni di carrier selection e preselection. Il cliente avra' accesso ai servizi dell'IAP attraverso la digitazione di un codice di carrier selection dal proprio terminale mobile che instrada la chiamata sulla rete dell'IAP o attraverso la sottoscrizione dei servizi offerti dall'IAP (che possono essere differenziati per direttrice di traffico). Il cliente sceglie, quindi, il servizio dell'IAP su base chiamata (carrier selection) o sulla base della sottoscrizione di un abbonamento con l'operatore preselezionato e puo' scegliere l'intera gamma di servizi voce o solo alcuni di essi (es. chiamate internazionali) svolgendo le altre chiamate con l'operatore di rete mobile. L'IAP non emette e non appone il proprio marchio su proprie SIM card, che corrispondono a quelle dell'operatore mobile con cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di accesso.
Fornitore avanzato di servizi (Enhanced Service Provider, ESP): operatore titolare di licenza per la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa o mobile o titolare di autorizzazione se fornitore di servizi dati o di servizi diversi dalla voce commutata. L'operatore rivende il servizio di comunicazione dell'operatore di rete mobile e fornisce in maniera indipendente servizi a valore aggiunto. Non e' dotato di numerazione propria e quindi non emette direttamente proprie SIM card (fornite al cliente dall'operatore di rete mobile), ma utilizza un proprio marchio nella distribuzione e vendita del servizio, marchiando quindi le SIM card in maniera indipendente dall'operatore di rete mobile, e avendo la possibilita' di esercitare con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e di distribuzione. L'operatore e' in generale responsabile delle attivita' della gestione, del customer care, e della fatturazione del cliente.
Fornitore tradizionale di servizi e semplice rivenditore di traffico (Service Provider, SP, e air time reseller): operatore titolare di autorizzazione in quanto non ha un rapporto diretto con il cliente nella vendita di servizi di fonia aperta al pubblico e non si impegna direttamente a gestire rapporti di assistenza al cliente (rientranti generalmente nelle condizioni del contratto con il MNO). Esso acquista, infatti, minuti o volumi di traffico all'ingrosso dall'operatore di rete e lo rivende sul mercato anche associato ad applicazioni e contenuti per conto dell'operatore di rete mobile, ovvero vende servizi di comunicazione mobile fornendo al cliente la SIM card con marchio dell'operatore di rete mobile. Nelle attivita' di vendita puo' avere un grado piu' o meno elevato di autonomia sia relativamente all'uso di un proprio marchio commerciale, sia relativamente alle politiche di prezzo e alla gamma dei servizi forniti (voce, dati). In caso di totale assenza di autonomia, laddove operasse come puro rivenditore di traffico (air time reseller), concluderebbe un accordo commerciale con il MNO per l'acquisto all'ingrosso del traffico e la definizione delle modalita' di distribuzione, confezionamento e prezzo dei servizi che saranno poi rivenduti sul mercato finale dal reseller. Nel caso di riconoscimento di un certo grado di autonomia, invece, il reseller puo' operare sul mercato finale dei servizi con un proprio marchio commerciale e proprie strategie di confezionamento e tariffazione dei servizi al cliente, rappresentando in questo caso un canale di vendita totalmente alternativo a quello del MNO.
Fornitore di contenuti e fornitore di applicazioni (Content Provider e Application Service Provider): operatore che fornisce contenuti specifici e applicazioni (sotto forma di immagini, suoni, informazioni) agli operatori di rete mobile e ai fornitori di servizi. La loro numerosita' e varieta' cresce con l'evoluzione del mercato dei servizi dalla voce ai dati fino alle prestazioni interattive per esigenze specifiche (es. servizi bancari, servizi di informazione-tempo libero, servizi finanziari, pubblicita' on line, ecc.). Il passaggio ad un ambiente multimediale attraverso le piattaforme di terza generazione accresce notevolmente il potenziale e i livelli di autonomia di tali operatori nelle relazioni con la clientela (relazione client-server).
La seguente tabella riepiloga le caratteristiche dei diversi operatori nella filiera radiomobile, con particolare riferimento ai servizi di telefonia mobile, dato che questi ultimi rappresentano oggi la quasi totalita' dei ricavi sul mercato mobile (2). ------
(2) Il fatturato proveniente dai servizi di comunicazione mobile vocale rappresenta oggi circa il 98% del fatturato complessivo del settore. Il mercato tuttavia si spostera' sempre dalla voce verso i servizi multimediali per effetto dello sviluppo dei servizi sulle piattaforme UMTS. Sulla base di valutazioni interne all'Autorita' la percentuale degli utenti multimediali sugli utenti complessivi (voce + multimedia) passera' dal 16% del 2005 al 60% nel 2015. Tali dinamiche sono piu' sostenute in termini di ricavi in cui il tasso di crescita dei ricavi dati sara' accellerato anche dall'evoluzione dei servizi e sistemi GSM (SMS, WAP, GPRS). I ricavi provenienti dai servizi dati dovrebbero gia' a partire dal 2005 superare quelli derivanti dai servizi voce. ----> Vedere TABELLA a Pag. 65 della G.U. <----

2. Il ruolo della regolamentazione e del regolatore.
2.1 Competitivita' sul mercato radiomobile e obiettivi delle misure asimmetriche in fase di avvio delle attivita'.
In Italia gli operatori nuovi entranti hanno avuto e hanno il diritto al roaming nazionale a condizioni "regolate" per un certo periodo di tempo e condizionatamente a specifici obblighi di copertura del territorio e della popolazione con proprie risorse radio. Tale misura, di natura transitoria, ha l'obiettivo di favorire la concorrenza nel mercato delle reti di accesso e delle infrastrutture mobili laddove il mercato e' caratterizzato dalla presenza di uno o due operatori "forti" gia' esistenti. Tale misura e' attualmente ancora operativa per il terzo e quarto operatore entrati sul mercato GSM (Wind e Blu) ed e' stata prevista, relativamente all'utilizzo delle reti GSM, per gli operatori nuovi entranti nel mercato della terza generazione. La valutazione della concorrenza sul mercato da parte del regolatore dipende quindi dal risultato raggiunto in termini di copertura (infrastrutture) e, quindi, di numerosita' degli operatori esistenti sul mercato delle reti radiomobili. Le misure asimmetriche, infatti, perseguono nel breve periodo l'obiettivo di assicurare una competizione "ad armi pari" garantendo sia un certo equilibrio nell'assegnazione delle risorse frequenziali, sia il diritto da parte degli entranti ad utilizzare le reti degli operatori esistenti in fase di realizzazione della copertura (operatori virtuali per un periodo transitorio) e quindi di sviluppo delle infrastrutture. In un arco di tempo piu' lungo, invece, la presenza di piu' reti in concorrenza dovrebbe incentivare e realizzare maggiori effetti sui consumatori in termini di prezzi, qualita' dei servizi e innovazione.
La presenza di tali misure asimmetriche va tenuta in considerazione nella valutazione dell'introduzione di figure quali i MVNO, in quanto si tratterebbe in questo caso di valutare la revisione del quadro regolamentare di riferimento trasformando una misura pro-concorrenziale transitoria in una regola strutturale permanente.
2.2 Quadro normativo applicabile all'accesso alle reti radiomobili.
Le decisioni del regolatore intese a prevedere diritti e/o obblighi di accesso alle reti mobili da parte di operatori terzi in maniera strutturale e permanente (obblighi di roaming permanente, obblighi di carrier selection e preselection, introduzione dei MVNO) possono influenzare la struttura del mercato radiomobile.
Nell'ambito della consultazione, inoltre, e' emersa la necessita' di definire il quadro giuridico di riferimento in cui si muovono i diversi attori in gioco. Anche relativamente a tale aspetto e' emersa la necessita' dell'Autorita' di assumere una propria posizione interpretativa della normativa nazionale e comunitaria, data la diversita' delle interpretazioni fornite dagli operatori partecipanti alla consultazione.
In particolare sono due gli aspetti rilevanti su cui l'Autorita' intende pronunciarsi:
ambito di applicazione e tipologia del titolo autorizzatorio per operare nel mercato radiomobile dei soggetti cosi' come definiti nel punto 1;
attuale stato della normativa in termini di obblighi ricadenti su alcuni operatori.
Entrando piu' nel dettaglio:
a) I MNO sono soggetti titolari di licenza che assegna loro frequenze su banda radiomobile. La stessa licenza assegna al titolare i numeri identificativi dell'operatore del servizio radiomobile; gli IAP sono soggetti titolari di licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione di una rete fissa di telecomunicazioni al fine di prestare il servizio di telefonia vocale a cui e' stato assegnato un codice di identificazione dell'operatore per l'instradamento della chiamata in modalita' "easy access"; gli ESP sono soggetti titolari di licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazioni (inclusa telefonia fissa) se fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico (3); sono invece soggetti autorizzati se fornitori di servizi dati o di servizi a valore aggiunto; gli SP e gli air time reseller sono titolari di un'autorizzazione generale, in quanto gli specifici oneri relativi agli aspetti qualitativi e di customer care sono assolti dal licenziatario con cui tali soggetti hanno un accordo.
La figura del MVNO, invece, non e' prevista dall'attuale quadro normativo. Tali operatori dovrebbero essere titolari di una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Sulla base del titolo di licenziatario per la prestazioni di servizi di comunicazioni mobili e personali, il MVNO dovrebbe avere diritto attraverso la licenza a richiedere numerazioni per tali servizi (cioe' 3XY UUUUUU-U). La definizione di tale numerazione nella disciplina nazionale (art. 1, lettera d), del provvedimento dell'Autorita' n. 1/CIR/1999 e successivi aggiornamenti) identifica la numerazione per servizi di comunicazione mobile, "la numerazione che nel codice individua una rete di comunicazione mobile", asso --------
(3) Nel caso di operatori titolari di licenza per la prestazione del servizio di telefonia fissa, questi e' tenuto a comunicare all'Autorita' - previo accordo commerciale con il MNO - i servizi e le condizioni di offerta. Non essendo dotati di proprie SIM card o di numerazioni proprie per i servizi di comunicazioni mobili e personali (servizi offerti loro dagli operatori di rete) non e' necessaria una specifica licenza per la prestazione dei servizi di comunicazioni mobili e personali. Si tratta in ogni caso di soggetti licenziatari in quanto fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico a cui si applicano specifici oneri nelle relazioni con la clientela. In linea generale si applicano le stesse condizioni valide per i servizi di telecomunicazioni fisse nelle relazioni con i clienti e nei rapporti con l'Autorita', aad esempio comunicazioni dei servizi e delle condizioni offerte, tipologia di clientela a cui e' rivolto il servizio, rispetto delle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 318/97 nelle relazioni con la clientela. ciando tale numerazione alle attivita' di rete. Occorre, quindi, una variazione dell'attuale normativa per estendere il diritto alla numerazione per servizi mobili (necessaria ad emettere SIM card e numerazioni proprie) anche ai soggetti titolari di licenza per la prestazione dei servizi e non solo ai MNO.
b) Relativamente agli obblighi di fornitura dell'accesso ricadenti sugli operatori di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato, l'Autorita' rileva quanto segue. Tale obbligo e' fatto derivare, sulla base degli atti della consultazione, dall'interpretazione estensiva della direttiva 97/33/CE (art. 4, comma 2) e della direttiva 98/10/CE (art. 16) che afferma che gli operatori di reti pubbliche e di servizi di telefonia aperta al pubblico, notificati come aventi notevole forza di mercato, devono soddisfare ogni ragionevole richiesta di accesso alla rete. Il principio e' ripreso nella normativa italiana all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Si tratta, sia nell'interpretazione dell'accesso come servizio di raccolta (in modalita' easy o equal access), sia nell'interpretazione di accesso speciale a punti diversi dai punti terminali (unbundling) di un'estensione degli obblighi e delle modalita' di regolamentazione della rete di accesso dell'operatore tradizionale di rete fissa agli operatori di reti mobili. Tale estensione, tuttavia, non trova armonizzazione nella normativa comunitaria in cui non esiste, allo stato, una posizione comune dell'estensione degli obblighi di accesso (piu' estensivi di quelli sull'interconnessione) agli operatori notificati nel mercato radiomobile. Non e' tra l'altro estendibile alle reti e ai servizi di comunicazione mobile quanto rilevato dalle direttive ONP in tema di reti e di servizi di telefonia vocale (fissa). Nell'ambito delle direttive ONP, i servizi di telefonia vocale sono infatti definiti all'art. 1 della direttiva 90/388/CEE come "la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale". Partendo da tale definizione l'accesso alla rete in punti diversi dai punti terminali di rete rappresenta una condizione per favorire la concorrenza sui servizi di telefonia fissa basati sulla distanza (locale, nazionale). Il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni mobili e personali, come afferma la stessa direttiva 96/2/CE (direttiva che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobile e personali, cosiddetta direttiva di liberalizzazione del mercato radiomobile), "non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE".
Oltre a non essere caratterizzati dagli stessi obiettivi di disaggregazione dei servizi in quanto i servizi di comunicazione mobile sono indipendenti dalla distanza, l'accesso alla rete fissa e l'accesso alla rete mobile presentano caratteristiche strutturali diverse in termini di: a) contendibilita', b) sostituibilita' dell'offerta e c) sostituibilita' della domanda di servizi, e cioe' delle condizioni strutturali rilevanti al fine di individuare condizioni di potere monopolistico o di forte asimmetria tra operatori tali da giustificare obblighi alla disponibilita' di risorse e infrastrutture essenziali alla liberalizzazione. Mentre, infatti, l'accesso alla rete dell'operatore incumbent di rete fissa presenta caratteristiche di non contendibilita' tecnologica, di non sostituibilita' dell'offerta e di condizioni di sostanziale monopolio tali da non creare condizioni di trasferibilita' della domanda, le reti di accesso radiomobili, invece, presentano le seguenti caratteristiche:
a) sono caratterizzate da una situazione di parziale contendibilita' fintantoche' le risorse radio non vengono allocate in maniera efficiente sul mercato (4). L'utilizzo efficiente delle risorse radio, infatti, limitate in una fase iniziale, cresce con il rilascio di nuove licenze ai MNO ed e' compito dell'Autorita' favorire la liberazione di tali risorse e la loro allocazione al mercato radiomobile, garantendo una maggiore concorrenza sul mercato delle reti e dei servizi mobili, attraverso la promozione di una concorrenza diretta sul mercato dell'accesso ("facility based competition"), anche sulla base di quanto stabilito all'art. 6, comma 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
b) una volta garantito l'ingresso a piu' operatori con proprie infrastrutture (MNO), si realizza una condizione di sostituibilita' dell'offerta nell'accesso alle reti tale da non giustificare obblighi specifici. La presenza di piu' reti, infatti, porta il mercato a generare le forme ottimali di utilizzo della capacita' di rete;
c) anche la sostituibilita' della domanda di servizi dipende dalle condizioni concorrenziali nelle reti di accesso. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso radio (piu' MNO) spinge verso la riduzione dei costi dell'accesso, con rilevanti benefici sui prezzi dei servizi intermedi degli operatori di servizi e di conseguenza sui prezzi finali. La fornitura di servizi di accesso indiretto, invece, consentirebbe di operare sui margini positivi (in particolare su alcune direttrici di traffico) derivanti dalla presenza di condizioni scarsamente concorrenziali nell'accesso, senza necessariamente spingere i prezzi verso una riduzione generalizzata con conseguente limitazione dei benefici in termini di efficienza sul sistema complessivo. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture di accesso rappresenta, quindi, una condizione prioritaria per il regolatore come meglio specificato nel successivo punto 4.
Alla luce delle differenze strutturali e normative fra i mercati fissi e mobili sopra esposte, l'Autorita' non ritiene estensibili gli obblighi definiti dall'art. 4, comma 2, della direttiva 97/33/CE e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 alle condizioni di accesso alle reti radiomobili ricollegabili alla raccolta o accesso disaggregato ad elementi di rete. -------
(4) Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 318/97, il numero di licenze puo' esere limitato in relazione ad una insufficiente disponibilita' dello spettro di frequenze, ma in ogni caso le Autorita' devono garantire la liberazione dello spettro e la creazione di condizioni concorrenziali sul mercato delle comunicazioni mobili e personali favorendo la realizzazione di sistemi e servizi pan-europei (direttiva 96/2/CE).
La normativa attuale, quindi, non impone obblighi quali quello della fornitura dell'accesso indiretto e condizioni per la fornitura di tale fattispecie di accesso agli operatori di rete mobile, fornitura che puo' avvenire sulla base di una decisione autonoma dell'operatore e, di conseguenza, sulla base di un accordo negoziale con altri operatori licenziatari. In tal caso l'operatore di rete sceglie autonomamente il modo piu' efficiente di sfruttamento della propria capacita' di rete radio e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
2.3 Evoluzione del quadro europeo.
La Commissione europea ha predisposto uno schema di cinque direttive che dovrebbe consentire una regolamentazione integrata dell'infrastruttura di comunicazione. In particolare, la proposta di Direttiva COM (2000) 393 su "un quadro regolamentare comune per le infrastrutture e i servizi di comunicazione elettronica", e la proposta di Direttiva COM (2000) 384 "relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime" danno alcune indicazioni di carattere generale relativamente alle tematiche in esame.
La proposta di direttiva COM (2000) 393 propone una definizione di rete di comunicazione elettronica omogenea tra le varie tecnologie di trasmissione e commutazione utilizzate (art. 2) e invita le Autorita' di regolamentazione a sviluppare una regolamentazione che sia tecnologicamente neutrale (art. 7); allo stesso articolo 7 la Commissione invita le Autorita' a produrre una regolamentazione che assicuri agli utenti il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualita' dei servizi, e incoraggi gli investimenti efficienti in infrastrutture.
Gli art. 13 e 14 indicano le condizioni alle quali possono essere imposti obblighi asimmetrici agli operatori aventi notevole forza di mercato e sottomette tali decisioni da parte delle Autorita' nazionali a una dettagliata analisi di mercato e delle condizioni competitive esistenti.
La proposta di direttiva COM (2000) 384 fornisce una definizione di accesso (art. 2) molto ampia, ovvero "il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica", comprendendo tra l'altro "l'accesso alle reti mobili, in particolare per il roaming".
L'art. 8 consente alle Autorita' di imporre alle imprese che detengono notevole potere di mercato, e in casi eccezionali anche alle imprese che non detengono notevole potere di mercato, obblighi ai fini di evitare distorsioni della concorrenza e ai fini "di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno [...] e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilita' dei servizi e vantaggi per i consumatori".
L'art. 12 infine stabilisce che, ai sensi dell'art. 8, agli operatori puo' essere imposto, tra l'altro, "l'obbligo di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete", "l'obbligo di garantire la rivendita di determinati servizi", "l'obbligo di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie di importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi", "l'obbligo di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili".
Nell'imposizione eventuale di tali obblighi le autorita' nazionali dovranno tenere conto tra l'altro "della fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di strutture concorrenti", della "fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto", degli "investimenti iniziali del proprietario della risorsa".
L'Autorita' partecipa attivamente alla definizione del futuro quadro regolamentare comunitario, anche per garantire che l'evoluzione della regolamentazione nazionale avvenga in sintonia con gli sviluppi a livello comunitario.
3. Il mercato rilevante al fine della valutazione dell'introduzione dei MVNO sul mercato radiomobile in Italia.
Il mercato rilevante ai fini dell'introduzione dei MVNO e' il mercato dell'accesso alle risorse radio degli operatori radiomobili (MNO). Un primo aspetto da affrontare e' quello relativo al mercato dei sistemi radiomobili ritenuto rilevante. A tale proposito l'Autorita' considera il mercato in esame quale mercato unico, indipendente dalla tecnologia e dal sistema radiomobile che costituisce la piattaforma per la fornitura dei servizi. Il mercato di accesso a cui fare riferimento e', quindi, quello dei sistemi GSM e IMT2000/UMTS nella sua interezza, che non possono essere considerati separatamente come di converso segnalato dall'AGCM nel parere del 13 giugno 2000. L'evoluzione delle reti radiomobili e la capacita' delle diverse piattaforme utilizzate, infatti, consente di definire un mercato sempre piu' indipendente dalle tecnologie. Sebbene, infatti, le nuove tecnologie UMTS consentano di fornire servizi anche interattivi e innovativi rispetto alle piattaforme GSM, il mercato non presenta delle discontinuita' e sara' caratterizzato da una graduale e non improvvisa migrazione verso i nuovi servizi e applicazioni. A testimonianza di cio' si riscontra un graduale sviluppo del sistema GSM verso il sistema UMTS, con gli operatori che hanno avviato investimenti incrementali e soluzioni cosiddette di 2,5G (GPRS, General Packet Radio Service). Anche sotto il profilo dei servizi e' riscontrabile un'innovazione delle piattaforme GSM al fine di avviare e far decollare la diffusione dei servizi dati attraverso le reti radiomobili, mediante l'utilizzo di appositi protocolli abilitanti come il WAP (Wireless Application Protocol). Questa considerazione e' importante al fine di stabilire che una introduzione degli operatori virtuali di rete mobile limitatamente alle reti GSM non e' coerente con la delimitazione del mercato a fini regolamentari e pro-concorrenziali, in quanto tale manovra strutturale avrebbe rilevanti impatti anche sulle reti UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). La considerazione del mercato di riferimento quale mercato unico per la seconda e la terza generazione e' tra l'altro tenuta in considerazione nella determinazione del diritto al roaming nazionale sulle reti degli operatori radiomobili GSM esistenti da parte degli operatori nuovi entranti nel mercato UMTS. La ratio di tale diritto sta proprio nel fatto che i due mercati sono strettamente correlati sotto il profilo concorrenziale in quanto:
a) il traffico e i servizi veicolati sulle reti GSM rappresentano un mercato di massa i cui consumatori costituiscono, sul mercato dei servizi UMTS un potenziale di domanda di sostituzione;
b) i terminali dual mode consentiranno la scelta indifferenziata di entrambi i sistemi, sia in quanto l'utente non necessariamente e' interessato a conoscere la piattaforma su cui usufruisce dei diversi servizi;
c) sotto il profilo dell'andamento della domanda i trend di sviluppo del mercato dei servizi voce e dati vedranno una graduale riduzione dei ricavi provenienti dalla voce rispetto a quelli derivanti dai dati e servizi a valore aggiunto con conseguenze in termini di allocazione degli investimenti e realizzazione dei nuovi sistemi.
Il mercato dell'accesso alle reti mobili in Italia presenta alcune caratteristiche generali ai sistemi radiomobili, altre specifiche del nostro sistema nazionale. Tra quelle generali, riconducibili allo sviluppo di sistemi pan-europei, il mercato delle reti radiomobili presenta le seguenti caratteristiche significative:
barriere all'entrata derivanti dalla scarsita' delle risorse radio. Le licenze e l'assegnazione di frequenze avviene sulla base della disponibilita' della risorsa spettrale disponibile, che costituisce quindi un limite al numero di operatori sul mercato ("bottleneck facility");
la numerosita' degli operatori e' limitata dalla disponibilita' dello spettro, ma e' crescente nel tempo sia in quanto l'Autorita' stessa promuove la allocazione di nuovo spettro ad esigenze legate alle comunicazioni e coerentemente con lo sviluppo del mercato dei servizi; dall'altra in quanto la disciplina comunitaria con l'obiettivo della realizzazione e diffusione di sistemi pan-europei di comunicazione mobile ha accelerato le procedure di entrata di nuovi operatori nei singoli Stati membri finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle tecnologie e dei servizi;
elevati investimenti e costi per la realizzazione, l'operativita' e lo sviluppo dei sistemi di rete non solo di natura tecnica, ma anche in competenze professionali specifiche;
rapido sviluppo del numero di utenti di telefonia mobile a partire dalla seconda meta' degli anni '90, su cui ha inciso la commercializzazione del servizio pre-pagato;
concentrazione degli operatori leader in fase di consolidamento del mercato europeo, anche per effetto della globalizzazione (vedi Vodafone AirTouch-Mannesmann) e maggiori economie di scala con la rottura dei confini nazionali.
In Italia sono operativi i sistemi TACS e GSM, mentre e' in atto la procedura per l'aggiudicazione della gara per operare nel sistema di terza generazione (IMT2000/UMTS). Similmente ai principali europei e a motivo del vincolo delle risorse radio il mercato italiano vede la presenza di quattro operatori nazionali di rete mobile - Telecom Italia Mobile, Omnitel, Wind e Blu - a cui si affianchera' almeno un operatore nuovo entrante all'esito della gara per l'assegnazione delle licenze IMT2000/UMTS.
La societa' Telecom Italia Mobile (TIM) fornisce, in condizioni di monopolio, il sistema analogico TACS (Total Access Communications System) a 900 MHz. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che le attuali frequenze assegnate al TACS saranno successivamente riservate al sistema GSM (GSM ed E-GSM) con conseguente dismissione del sistema analogico e caduta dell'esclusiva da parte di TIM su tale banda, sulla base di quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale. Indipendentemente dai termini della normativa, la dismissione del sistema analogico rappresenta anche una naturale prospettiva di evoluzione della domanda verso i nuovi servizi. La migrazione degli utenti ai nuovi sistemi, segnale di una maggiore percezione delle potenzialita' offerte dalle tecnologie digitali, e' un indicatore significativo dell'evoluzione dei bisogni degli utenti riscontrabile nell'andamento del numero di linee TACS dal 1998 al 1999 anno in cui il numero di linee segna una caduta dell'11% passando da 3,564 a 3,176 milioni (fonte bilancio TIM).
Data la prospettiva di dismissione del sistema e di migrazione della clientela sui sistemi di seconda e terza generazione, sono considerati nell'analisi i soli sistemi GSM e UMTS.
Relativamente alle specificita' del mercato italiano delle reti radiomobili GSM e' possibile riscontrare alcune differenze sostanziali del mercato italiano che hanno condizionato il quadro regolamentare esistente. Al fine di cogliere tali differenze sono stati presi a riferimento alcuni paesi campione, assimilabili al sistema italiano per dimensione e per posizionamento rispetto al percorso di costruzione del mercato unico europeo. I paesi considerati sono: Spagna, Regno Unito, Francia, Germania.
La prima differenza e' riscontrabile nella dimensione del mercato e nei tassi di crescita che hanno caratterizzato il mercato dei servizi radiomobili in Italia rispetto ai paesi del campione. La tabella successiva mostra il numero di utenti di servizi mobili e i livelli percentuali di penetrazione tra la popolazione nel periodo 1995-1999. ----> Vedere TABELLA a Pag. 69 della G.U. <----
Una seconda differenza e' riscontrabile nei tempi di ingresso degli ultimi (in termini di entrata commerciale) operatori sul mercato, in seguito al rilascio delle rispettive licenze. A tale proposito e' possibile riscontrare un ritardo nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto ai paesi campione, come evidenziato dalla tabella successiva che mostra un ritardo di 3/4 anni nell'entrata del terzo operatore sul mercato italiano rispetto al ritardo medio di 2/6 anni dell'entrata dei terzi operatori nei paesi campione. Simile all' Italia e' solo la situazione spagnola in cui il terzo operatore ha avviato il servizio solo a partire dal 1999. ----> Vedere TABELLA a Pag. 70 della G.U. <----
*Fra gli operatori ancora attivi nel servizio analogico, TIM ha lanciato il servizio TACS nell'aprile 1990, Telefonica nell'aprile `90, Cellnet e Vodafone nel gennaio `85.
Una terza caratteristica distintiva del nostro sistema nazionale, si riscontra in termini di bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al sistema radiomobile. Il nostro paese ha assegnato una banda inferiore al sistema GSM (900 e 1800 MHz) rispetto ai paesi campione. Tale limite, inoltre, risulta ulteriormente penalizzante se si considera il numero di clienti mobili in Italia rispetto agli altri paesi del campione. Come si evince dalla successiva tabella, il numero di MHz assegnato in Italia e' inferiore a quello dei paesi del campione non solo in valore assoluto, ma anche in termini di banda allocata per singolo abitante e per singolo utente di servizi GSM. ----> Vedere TABELLA a Pag. 70 della G.U. <----
*I MHz indicati si intendono duplex.
**In Francia lo spettro dei tre operatori e' variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per MHz risulta complesso; si e' quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per MHz.
Una quarta differenza dell'Italia, si riscontra nella concentrazione del mercato sui primi due (in termini di entrata) operatori radiomobili, soprattutto a motivo dei diversi tempi di ingresso degli altri entrati. La distribuzione delle quote di mercato risulta in Italia meno equilibrata rispetto agli altri paesi (ad eccezione della Spagna, che pero' ha solo tre operatori). TIM e Omnitel detengono al 31 marzo 2000 il 94% della quota di mercato, contro una rispettiva quota dei primi due operatori pari rispettivamente all'84% per la Francia, al 79.7% per la Germania e al 59% per il Regno Unito. Il quarto operatore, laddove presente, detiene gia' il 4.1% della quota di mercato (Germania) e raggiunge il 23% nel Regno Unito, Blu in Italia ha avviato il servizio commerciale solo nel mese di maggio 2000.
Tabella 5
QUOTE DI MERCATO E FREQUENZE GSM DEI SINGOLI OPERATORI ----> Vedere TABELLA a Pag. 71 della G.U. <----
Fonte: Elaborazione dell'autorita' su dati European Radiocomunicazions Office, 2000.
(1) In Italia: TIM dispone anche di 11.8 MHz per il sistema analogico TACS con circa 3.2 milioni di utenti; 3 dei 16.2 MHz indicati per TIM sono solo nelle 16 maggiori citta'; 2 dei 15.2 MHz indicati per Omnitel sono solo nelle 16 maggiori citta'; 4.8 dei 14.8 MHz indicati per Wind sono solo fuori dalle 16 maggiori citta', pertanto, nel calcolo della banda utile ai fini della media utenti per MHz si e' tenuto conto della distribuzione media degli stessi.
(2) In Spagna Telefonica dispone anche di 16.5 MHz per il sistema analogico con 650.000 utenti.
(3) Nel Regno Unito Vodafone dispone anche di 8 MHz con 200.000 utenti e Cellnet di 8 MHz con 540.000 utenti per il sistema analogico.
(4) In Francia lo spettro dei tre operatori e' variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto della banda disponibile e della media di utenti per MHz risulta complesso; si e' quindi indicata la banda massima disponibile ed un valore approssimato di utenti medi per MHz
Una quinta differenza, di natura regolamentare, e' data dall'obbligo di roaming per un periodo transitorio concesso dagli operatori esistenti agli operatori nuovi entranti. La finalita' di tale misura, di natura pro-concorrenziale, e' stata ed e' fondamentale a gestire il problema dei diversi tempi di ingresso nel mercato e a favorire l'accelerazione della concorrenza attraverso una specifica regola asimmetrica per un periodo transitorio, condizionata alla copertura per fasi del territorio e/o della popolazione con l'infrastruttura di rete proprietaria. In particolare, in Italia la regolamentazione ha definito le regole "per" e "sul" mercato della rete di accesso radio, sulla base di due criteri fondamentali: il primo relativo all'assegnazione delle frequenze; il secondo relativo all'introduzione di regole pro-concorrenziali transitorie, con particolare riguardo all'obbligo, ricadente sull'operatore/i gia' esistente/i, di fornire il servizio di roaming al nuovo/i entrante/i. I due criteri sono stati seguiti nella fase di entrata di Omnitel, di Wind, di Blu e sono stati ribaditi dall'Autorita' nel percorso regolamentare che accompagna il rilascio delle licenze di terza generazione (delibere 410/99 e 388/00/CONS), nelle modalita' specificate di seguito.
Le societa' Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia sono entrate sul mercato in seguito all'assegnazione delle rispettive concessioni rilasciate in via diretta alla societa' Telecom (dicembre 1993) e in seguito ad una gara alla societa' Omnitel (marzo 1994). La societa' Omnitel ha usufruito del roaming nazionale sulla rete di TIM a condizioni regolate dal marzo 1996 al 1999 e limitatamente ad alcune zone del territorio nazionale. L'obbligo di roaming e la disponibilita' del servizio sul territorio era, infatti, condizionata al rispetto di specifici obblighi di copertura (5).
La societa' Wind entra sul mercato radiomobile in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza per l'espletamento del servizio radiomobile GSM 1800 nel giugno 1998. Anche in questo caso si prevedono obblighi di copertura e diritto al roaming a condizioni regolamentate (6).
La societa' Blu entra sul mercato in seguito all'aggiudicazione della gara e al rilascio della relativa licenza nell'agosto 1999. La delibera dell'Autorita' n. 69/99 non impone obblighi di copertura, tranne quelli volontariamente assunti dall'operatore nell'offerta presentata e prevede il diritto al roaming per diciotto mesi nelle aree non coperte e per tre mesi nelle aree coperte direttamente.
Gli stessi criteri sono stati seguiti dall'Autorita' nella definizione delle condizioni regolamentari per la terza generazione. Anche in questo caso al nuovo entrante e' concesso, quale misura pro-concorrenziale transitoria, il diritto al roaming a condizioni regolate sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti aggiudicatari per un periodo transitorio e condizionato alla realizzazione della copertura del territorio con la pro
(5) In particolare l'art. 5 della convenzione prevedeva che la societa' doveva essere in grado di realizzare il servizio entro diciotto mesi dal rilascio della concessione assicurando la copertura di almeno il 40% del territorio nazionale e comunque della totalita' dei comuni capoluogo di regione. Tale percentuale sale al 70% del territorio e al 90% della popolazione entro cinque anni dal rilascio della concessione.
(6) In particolare l'art. 2, comma 6, del D.P.C.M. 4 aprile 1998 prevede che la societa', cui viene assegnata anche una banda a 900 MHz, assicuri la copertura, attraverso l'utilizzo di entrambe le bande di frequenza, a 900 e 1800 MHz, di almeno il 40% del territorio nazionale entro trenta mesi dalla data di assegnazione delle frequenze 900 MHz. L'art. 6 che disciplina le condizioni di roaming, prevede il diritto al roaming (a condizioni regolamentate) fino a diciotto mesi dalla messa a disposizione delle frequenze nelle aree in cui e' richiesto e decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura nelle aree per le quali e' stata prevista la fornitura diretta. pria infrastruttura (7). Obblighi di copertura sono, infine, previsti per gli operatori entrati nel mercato della terza generazione al fine del rilascio della licenza (8).
Un'ulteriore caratteristica da prendere in considerazione nell'analisi del mercato di riferimento ai fini della valutazione dell'introduzione dei MVNO, riguarda infine la fase di avvio della terza generazione radiomobile e gli investimenti che i nuovi operatori si accingono a sostenere.
Riepilogando il mercato delle reti e dei servizi radiomobili di seconda e terza generazione, considerato mercato rilevante ai fini dell'analisi, presenta in Italia le seguenti caratteristiche:
alta penetrazione dei servizi di telefonia mobile e avvio della diffusione dei servizi dati;
ingresso recente del terzo e quarto operatore GSM e investimenti di realizzazione delle reti, nonche' della copertura della popolazione, non completati;
frequenze allocate per ciascun operatore (sia 900 sia 1800) inferiori alla media UE;
concentrazione della quota di mercato sui primi due operatori e progressivo aumento della concorrenza con l'entrata del terzo e quarto operatore;
regolamentazione finalizzata ad accompagnare le misure pro-concorrenziali di roaming (misura transitoria) con la realizzazione di proprie infrastrutture sul territorio. 4. Analisi degli effetti di una revisione del quadro regolamentare vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione.
Nell'analizzare gli effetti, in termini di costi e benefici, di una possibile revisione del quadro regolamentare che preveda l'introduzione di nuove figure sul mercato radiomobile quali i MVNO, l'Autorita' ha tenuto conto dei seguenti obiettivi della regolamentazione:
a) promuovere una concorrenza efficiente sul mercato delle infrastrutture di accesso radiomobile;
b) consentire agli operatori di rete nuovi entranti nel mercato della terza generazione di ridurre i livelli di incertezza e i rischi connessi al recupero degli investimenti di entrata;
c) garantire migliori condizioni per gli utenti in termini di prezzo, qualita' e innovazione dei servizi.
(7) In particolare, sulla base di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, della delibera 388/00/CONS, gli operatori nuovi entranti hanno diritto al roaming nazionale sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti anch'essi aggiudicatari a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti per una durata di trenta mesi dall'accordo su tutto il territorio nazionale e fino a sessanta mesi nei capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante sulla base degli impegni contenuti nella licenza. Gli operatori esistenti aggiudicatari aventi notevole forza di mercato forniscono il roaming a condizioni orientate al costo e l'Autorita' si avvale del principio di retail minus quale test di valutazione.
(8) In particolare, sulla base di quanto previsto all'art. 3, comma 6, della delibera 410/99 devono coprire, entro trenta mesi a partire dal 1o gennaio 2002, i capoluoghi di regione ed entro sessanta mesi i capoluoghi di provincia.
L'analisi del mercato dei sistemi radiomobili di cui al precedente considerando, mette in luce come in Italia il mercato delle infrastrutture mobili di seconda generazione non risulti ampiamente sviluppato sotto il profilo infrastrutturale e soprattutto sotto il profilo concorrenziale, condizione che puo' ostacolare e non promuovere la concorrenza sui servizi. Tale considerazione trae origine dalla valutazione del mercato di riferimento, che presenta le seguenti caratteristiche:
a) il terzo e quarto operatore entrati sul mercato non hanno completato la realizzazione delle rispettive infrastrutture e la conseguente copertura del territorio e della popolazione e la capacita' delle proprie infrastrutture e', quindi, da considerarsi prospettica. Tali operatori, inoltre, sono in parte operatori virtuali di rete mobile per un periodo transitorio in quanto utilizzano il servizio di roaming sulle reti esistenti fino al completamento della propria infrastruttura e coerentemente ai termini di copertura stabiliti dalla normativa e contenuti nella rispettiva licenza;
b) comparativamente alla situazione di altri paesi, le reti degli operatori mobili TIM e Omnitel - le uniche allo stato diffuse sul territorio, evidenziano un limite di capacita' e non un eccesso di capacita' necessario per l'ottimizzazione del rispettivo utilizzo delle reti radio (9);
c) sotto un profilo statico, inoltre, occorre osservare che il concetto di ottimizzazione dell'uso delle reti esistenti, sulla base di quanto affermato dall'AGCM, si fonderebbe sulla considerazione di un mercato dei servizi voce i cui volumi, sebbene ridistribuibili tra gli operatori, dovrebbero crescere con l'aumento di un numero "indefinito" di operatori sul mercato. Solo in tal caso si potrebbe generare un miglioramento, in termini di efficienza allocativa, delle condizioni economiche di offerta ai consumatori (prezzi tendenti ai costi marginali). L'introduzione di un numero indefinito di MVNO tuttavia limiterebbe l'incentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture e determinerebbe sul mercato un vincolo di capacita' di cui potrebbero avvantaggiarsi i MNO (limitati) esistenti per erigere di fatto barriere all'entrata sul mercato dei servizi (per es. imponendo prezzi elevati dei servizi di accesso) con il risultato di spingere verso l'alto e non verso il basso i prezzi finali ai clienti. Il problema si aggraverebbe in un contesto dinamico in cui i servizi si spostano dalla voce ai dati e ai servizi interattivi (WAP, GPRS, UMTS) e in cui la necessita' dello sviluppo di piu' reti di seconda e terza generazione in concorrenza e' funzionale alla realizzazione di una varieta' di servizi qualitativamente efficienti e alla diffusione di innovazione negli usi e nelle prestazioni.
(9) A motivo della dotazione spettrale per abitante inferiore alla media dei paesi europei (come evidenziato nella tab. 5) e di una ancora bassa allocazione di frequenze sia nello spettro GSM sia, ipoteticamente, nello spettro UMTS, necessaria ad un efficiente sviluppo delle piattaforme di rete rispetto alla qualita' dei servizi supportati. La concorrenza sulle reti risulta, in tal senso, una condizione prioritaria per lo sviluppo anche della concorrenza sui servizi. L'introduzione dei MVNO limiterebbe, invece, la concorrenza sulle reti disincentivando la realizzazione di reti alternative a quelle dei maggiori operatori (TIM e Omnitel) e causando problemi in termini di utilizzo della capacita' rispetto alle maggiori esigenze qualitative delle piattaforme infrastrutturali. Al tempo stesso almeno cinque operatori (quattro gia' operanti nella seconda generazione a cui si aggiungerebbe almeno un quinto nella terza generazione) costituiscono, sulla base dell'analisi dell'Autorita', un numero sufficiente per garantire condizioni concorrenziali nel medio e lungo periodo. Se quindi le condizioni di roaming sono giustificate quale misura transitoria in una fase sufficiente a consentire la realizzazione di infrastrutture alternative, una loro connotazione quale misura regolamentare permanente (attraverso i MVNO), costituirebbe un grave pregiudizio all'aumento della numerosita' delle reti esistenti e di fatto costituirebbe una limitazione della concorrenza sul mercato dei servizi, aumentando il potere di mercato e la capacita' contrattuale degli operatori dotati di proprie infrastrutture. Si rischierebbe, in tal caso, di irrigidire la "bottleneck facility" che caratterizza il mercato delle reti mobili aumentando al tempo stesso le asimmetrie tra operatori di rete e operatori di servizi. Nell'eventualita' di introduzione di MVNO, inoltre, il mercato sposterebbe l'attenzione del regolatore sulla gestione delle relazioni tra i MNO gia' dotati di infrastrutture (incentivati a non negoziare e a non concedere l'uso della rete radio ai MVNO, anche al fine di conservare la propria posizione dominante) e i MVNO (incentivati a chiedere condizioni regolamentate per l'utilizzo delle reti mobili), con forti rischi di contenzioso e al tempo stesso di limitazione della concorrenza anche sul mercato dei servizi su cui peserebbero i comportamenti degli operatori di rete.
E' necessario, quindi, che l'Autorita' incentivi e controlli l'effettiva realizzazione delle infrastrutture di fatto. Nel corso di tale periodo, mentre non appare necessaria l'introduzione di MVNO, gli operatori di rete mobile possono realizzare, attraverso accordi di partnership o commerciali con i diversi attori in gioco, operazioni intese ad aumentare il valore delle proprie attivita' di rete, accrescendo la concorrenza sul mercato dei servizi agli utenti finali. Maggiori sono gli operatori di reti mobili e maggiori i livelli di competitivita' sul mercato delle infrastrutture, maggiori saranno gli incentivi all'ingresso sul mercato dei servizi da parte di ESP e di produttori di contenuti e maggiori saranno gli incentivi alla negoziazione e allo sviluppo delle transazioni sul mercato da parte dei MNO. Gli operatori di servizi avanzati e di servizi tradizionali rappresentano una forza propulsiva del mercato radiomobile e agiscono da catalizzatori dei nuovi potenziali offerti dalle tecnologie mobili. L'Autorita', anche attraverso una funzione di monitoraggio e controllo delle relazioni tra i diversi operatori, incentiva in tal senso la crescita di tali operatori e di nuove forme di relazione e di accordi commerciali tra operatori.
Un altro aspetto da considerare e' la correlazione tra gli investimenti necessari - per un operatore nuovo entrante UMTS non provvisto di licenza GSM - alla realizzazione di proprie infrastrutture e il recupero dei costi di tali investimenti nel tempo anche per effetto delle economie di scala. Il roaming transitorio rappresenta una misura finalizzata a contenere il problema del recupero degli investimenti, dando all'operatore nel breve periodo la possibilita' di utilizzare le infrastrutture degli operatori esistenti che gia' realizzano flussi positivi di cassa generati dalle attivita' e consentendo a quest'operatore di avviare il servizio nelle parti del territorio non ancora coperte da proprie infrastrutture. L'introduzione di MVNO ridurrebbe, tuttavia, l'incentivo alla realizzazione di infrastrutture alternative non consentendo o rendendo incerto il recupero degli investimenti infrastrutturali, nonche' del costo amministrativo di entrata.
Dall'analisi svolta dall'Autorita' sul proprio modello economico relativo ad un operatore nuovo entrante nella terza generazione e sui dati forniti dalla consultazione e' emerso che il recupero degli investimenti per i sistemi di terza generazione da parte di tale soggetto sono pari a otto-dieci anni dal rilascio della licenza e sette-nove anni dall'avvio delle attivita' commerciali.
Il concetto di "recupero degli investimenti" e' un termine generico che piu' precisamente nel caso di specie si puo' associare ad una serie di indicatori della redditivita' del capitale investito nei sistemi di terza generazione. La tecnica di analisi utilizzata e' stata quella di costruire degli scenari plausibili di sviluppo del mercato e delle conseguenti strategie di impresa in termini di investimenti. Gli indicatori presi in esame, relativamente al conto economico prospettico, ed in particolare l'EBIT (earnings before interests and taxes), indica, in linea con quanto pubblicato da diversi analisti finanziari, che il punto di "break-even" si colloca fra il sesto e l'ottavo anno dalla data di avvio del servizio. Per quanto riguarda l'analisi eseguita con il metodo dei flussi scontati di cassa (DCF, discounted cash flow), stimando un costo medio del capitale variabile dal 7.5% al 9.5%, si ottiene che l'anno di "break-even" per i flussi di cassa liberi (FCF, free cash flow) si colloca tra il settimo e il nono anno dalla data di avvio del servizio.
L'analisi conferma che la realizzazione e lo sviluppo di una rete di terza generazione richiede, investimenti cospicui non solo per l'implementazione di una efficace copertura iniziale del territorio, ma anche nello sviluppo della piattaforma di erogazione dei nuovi servizi che implica, d'altro canto, un rafforzamento degli investimenti in innovazioni incrementali sulla rete tradizionale di commutazione e trasporto. La stima del tempo ritenuto ragionevole per il recupero degli investimentidi un operatore "tipo" nuovo entrante sconta delle incertezze e delle difficolta' implicite sia nella valutazione dei ricavi attesi da servizi nuovi la cui domanda e' fortemente incerta, sia nella difficolta' di stima del valore degli investimenti industriali complessivi. Anche se la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito ritenuto ragionevole, infine, non trova uniformita' di ipotesi da parte degli operatori sentiti in consultazione e audizioni e degli investitori finanziari, risulta evidente che il capitale investito nelle reti di terza generazione deve essere adeguatamente remunerato e che tale tasso di remunerazione terra' conto delle situazioni di mercato che si verranno a creare. La definizione del tempo ragionevole di recupero, quindi, risente allo stato della difficolta' di effettuare analisi puntuali e attendibili.
Occorre inoltre tener conto che il terzo e quarto operatore nel sistema di seconda generazione non hanno ancora completato la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e che anche per tali operatori e' necessario tenere conto di una tempo ragionevole per il recupero degli investimenti infrastrutturali (tempo stimabile, in tal caso, in tre-cinque anni dalla data di avvio delle attivita' commerciali). Un'introduzione dei MVNO prima di questo periodo aumenterebbe di fatto il rischio di entrata nel mercato dei sistemi radiomobili di terza generazione anche per gli operatori di seconda generazione in fase di ammortamento degli investimenti per la realizzazione della rete GSM. Ancora una volta risulterebbero avvantaggiati i MNO tradizionali gia' dotati di reti GSM estese sul territorio e soprattutto con una posizione leader sul mercato dei servizi rafforzando i rischi anticoncorrenziali delineati al punto precedente.
La terza valutazione effettuata dall'Autorita' ha riguardato gli effetti prodotti dall'introduzione di MVNO in termini di prezzi, qualita' e innovazione dei servizi ai consumatori. A tale riguardo si e' affrontata da una parte l'analisi di quale fosse il numero di operatori di rete (MNO e MVNO) sufficiente a consentire la realizzazione di meccanismi concorrenziali in termini di effetti sul mercato, dall'altra di quali fossero le forme e le modalita' piu' efficaci di interazione dei MNO con il mercato dei servizi tali da contribuire al miglioramento delle condizioni di offerta e allo sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali.
Da un punto di vista della numerosita' anche in tale ambito l'analisi mostra come (almeno) cinque operatori sia un numero sufficiente a garantire condizioni concorrenziali. A tale proposito valgono le seguenti osservazioni. Sotto il profilo dei prezzi offerti agli utenti, l'accelerazione della concorrenza sul mercato mobile ha portato ad una forte riduzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile a partire dall'ingresso del terzo operatore nel mercato di seconda generazione. I prezzi dei servizi mobili in Italia sono mediamente inferiori alla media europea e tendono a decrescere: la pressione tariffaria media e' scesa nel 1999 del 10% anche per effetto della maggiore competitivita' indotta dal decollo di Wind e dalla prevista entrata di Blu. Sono notevolmente aumentate le opzioni di prezzo offerte ai clienti e le offerte promozionali che, in alcuni periodi dell'anno, sono particolarmente agguerrite. Proprio a fronte dei minori prezzi il ricavo medio per utente (ARPU) e' in Italia inferiore a quello dei principali paesi europei e tendere a decrescere piu' velocemente a partire dal 1998. Sebbene tale fattore sia dovuto non solo alla pressione tariffaria media, ma anche ad una minore crescita dei volumi di traffico. La crescita degli operatori di rete (nuovi entranti) e la crescita di operatori a valle quali i fornitori di servizi avanzati e tradizionali potra' costituire uno stimolo al miglioramento delle politiche di distribuzione e di vendita e ad un'accelerazione del tasso medio annuo di crescita del traffico rispetto ai livelli attuali. In questo caso, tuttavia, non e' l'introduzione di soggetti a monte della filiera, ma una maggiore varieta' di operatori a valle del mercato e la realizzazione di accordi cooperativi tra operatori di rete e operatori di servizi a creare migliori condizioni di sviluppo e una maggiore creazione di valore.
Relativamente a questo aspetto e alle modalita' di interazione tra i nuovi operatori, le esperienze di altri paesi mostrano come l'utilizzo di canali distributivi di terzi e soprattutto la possibilita' di sfruttare marchi di grande visibilita' si sia mostrato uno strumento vincente e aggressivo di competizione di prezzo che ha spinto i MNO a stabilire accordi di partnership o commerciali con fornitori di servizi (si vedano ad esempio i casi relativi a Virgin-One2One, all'annuncio dell'accordo SingTel/Virgin, all'annuncio dell'accordo Carphone-One2One). L'ESP in questo caso si avvantaggia di una specifica specializzazione che non riguarda l'asset tradizionale di rete (frequenze, numerazione, HLR) ma che si focalizza sulle proprie competenze a valle della filiera, nelle attivita' di distribuzione e nei rapporti con il mercato della domanda di massa. Il MNO in tal caso realizza, attraverso l'accordo, l'obiettivo di pianificare e ottimizzare la gestione di rete attraverso una migliore penetrazione dei servizi resa possibile dalla maggiore specializzazione e segmentazione dell'offerta da parte del fornitore dei servizi. Occorre notare infine che, in questi casi, gli operatori mantengono le proprie specializzazioni (il MNO fornisce l'accesso, ma anche le SIM card e il suo HLR mentre il fornitore di servizi sviluppa autonome politiche di distribuzione e di marketing) e che tali accordi sono quasi sempre funzionali allo sviluppo dei MNO nuovi entranti piuttosto che ai MNO tradizionali. Esempi rilevanti in questa direzione sono anche gli accordi di joint venture e/o i consorzi realizzati da operatori di rete e operatori di servizi per lo sviluppo congiunto dei servizi di terza generazione nel Regno Unito, in Germania e il recente sviluppo di forme consortili anche in Francia e Italia.
Anche da un punto di vista della qualita' dei servizi, l'Autorita' ritiene che l'eventuale introduzione di MVNO non comporti un miglioramento netto della qualita', rispetto ai maggiori effetti positivi realizzabili attraverso le attivita' dei fornitori di servizi avanzati e degli operatori di contenuti. Sotto il profilo della qualita' e dell'innovazione dei servizi l'analisi ha mostrato come le modalita' di interazione piu' efficace al miglioramento della qualita' sono quelle che si realizzeranno tra MNO e ESP soprattutto con riferimento ai nuovi servizi dati e interattivi. Occorre, inoltre, osservare che le relazioni laddove creano valore vengono autonomamente intraprese dalle parti senza il preventivo intervento della regolamentazione e che tali relazioni sul mercato sono destinate a crescere sia con l'evoluzione delle tecnologie di seconda generazione (GPRS) e il passaggio graduale alla terza generazione, sia e soprattutto con lo sviluppo delle piattaforme multimediali.
In termini di innovazione, in un paese che sconta una carenza strutturale nelle reti di accesso quale quello italiano, lo sviluppo della concorrenza e la presenza di piu' operatori sul mercato dell'accesso mobile rappresenta una condizione sia per stimolare l'innovazione sia per consentire una diffusione dei benefici su tutto il territorio nazionale attraverso le azioni del regolatore intese a garantire la copertura nazionale delle reti mobili. L'introduzione dei MVNO, invece, non costituirebbe un'alternativa alle reti di accesso esistenti. Tali operatori, inoltre, e' probabile che concentrino la propria offerta nelle aree maggiormente remunerative (su cui godrebbero di margini piu' elevati), erodendo di conseguenza i margini degli operatori di rete e disincentivando la copertura di aree meno remunerative. L'innovazione del sistema di seconda e terza generazione e la diffusione dei nuovi servizi della comunicazione personale e interattiva deve essere garantita a tutti i cittadini-consumatori al fine di garantire una corretta ed equilibrata coesione e partecipazione alla societa' dell'informazione.
Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente le condizioni relative all'introduzione degli operatori virtuali di rete mobile, indetta con la propria delibera n. 400/00/CONS del 5 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2000, nel sito Internet dell'Autorita' e pubblicizzata a mezzo stampa;
Sentiti gli operatori di rete mobile, nonche' i potenziali candidati all'assegnazione di licenze per i sistemi di terza generazione risultanti dalla consultazione;
Udita la relazione del Presidente e dei Commissari Prof. Silvio Traversa e Avv. Alessandro Luciano;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "Operatore virtuale di rete mobile" (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attivita' di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o piu' operatori di rete mobile licenziatari;
b) "Fornitore avanzato di servizi" (o ESP, Enhanced Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali puo' essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; e' responsabile delle attivita' di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza);
c) "Fornitore di servizi" (o SP, Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; puo' essere responsabile delle attivita' di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale;
d) "Rivenditore di traffico su rete mobile" (o air time reseller): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale;
e) "Fornitore di accesso indiretto" (o IAP, Indirect Access Provider): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di carrier selection o preselection, avvalendosi di un opportuno accordo con un operatore di rete mobile licenziatario.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
 
Art. 2.
Condizioni regolamentari
1. Sulla base delle motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, l'Autorita' ritiene che, allo stato, non risulti giustificato un intervento della regolamentazione diretto a fissare le condizioni per l'ingresso nel mercato dei sistemi radiomobili degli operatori virtuali di rete mobile e dei fornitori di accesso indiretto.
2. L'eventuale revisione del quadro regolamentare vigente tiene conto, fra gli altri elementi, del tempo di recupero degli investimenti iniziali sostenuti da un operatore nuovo entrante nel mercato dei sistemi radiomobili, cosi' come definito nelle premesse del presente provvedimento. Tale tempo, con riferimento alle considerazioni esposte nelle premesse, va ragionevolmente stimato in misura non inferiore agli otto anni dall'avvio dell'attivita' commerciale per i sistemi mobili di terza generazione.
3. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi di telefonia vocale operano nel mercato previo rilascio di una licenza individuale e nel rispetto della normativa vigente.
4. I fornitori avanzati di servizi che offrono servizi diversi dalla telefonia vocale, nonche' i fornitori di servizi e i rivenditori di traffico su reti mobili operano nel mercato previo rilascio di una autorizzazione generale e nel rispetto della normativa vigente.
5. La fornitura di capacita' da parte degli operatori di rete mobile ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 avviene sulla base di negoziazione commerciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori si applica l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 1o agosto 2000
Il presidente
Cheli
Il commissario relatore
Traversa
Il segretario
degli organi collegiali
Belati
 
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