Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 12 giugno 2000
Approvazione della convenzione stipulata in data 8 giugno 2000 tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e l'Universita' degli studi di Bologna per il trasferimento all'Universita' della biblioteca universitaria.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 151 prevede che le universita' possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la convenzione stipulata in data 8 giugno 2000 tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e l'Universita' degli studi di Bologna per il trasferimento all'Universita' della biblioteca universitaria di Bologna;
Decreta:
E' approvata la convenzione stipulata in data 8 giugno 2000 tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e l'Universita' degli studi di Bologna per il trasferimento all'Universita' della biblioteca universitaria di Bologna.
Roma, 12 giugno 2000
Il Ministro: Melandri Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2000 Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 12
 
Allegato CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito anche "il Ministero"), in persona del sottosegretario all'uopo delegato, on. Carlo Carli e l'Universita' degli studi di Bologna (di seguito anche "l'Universita'"), in persona del rettore pro-tempore, prof. Fabio A. Roversi Monaco, a quanto appresso autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 18 aprile 2000;
P r e m e s s o
che a norma dell'art. 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", le universita' possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate;
che in forza di questa disposizione il Ministro per i beni culturali e ambientali, ai fini del trasferimento delle biblioteche pubbliche statali, stipula con l'universita' interessata apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
che la convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l'effetto traslativo della biblioteca, deve regolare modalita' e condizioni di tale trasferimento;
che, nell'ambito della convenzione, sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico e storico-artistico da riservare al demanio dello Stato;
che tutte le funzioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali nonche' i relativi uffici, beni, risorse finanziarie e personale sono ora attribuiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
che, tra le biblioteche pubbliche statali, organi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' compresa anche la Biblioteca universitaria di Bologna, avente sede in Bologna, via Zamboni n. 35 (di seguito anche "la BUB");
che la BUB puo' dirsi collegata all'Universita' degli studi di Bologna, ai sensi e per gli effetti del citato art. 151 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
che l'Universita' degli studi di Bologna ha richiesto il trasferimento della BUB con atto trasmesso il 21 settembre 1998, prot. 22078;
che a seguito di tale richiesta e' stato istituito, con decreto del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria in data 8 gennaio 1999, un gruppo di lavoro;
che il gruppo di lavoro ha provveduto a redigere uno schema di convenzione;
che su tale schema sono stati acquisiti i prescritti pareri del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, resi rispettivamente con atto del 22 luglio 1999 e con atto del 1o luglio 1999;
che, relativamente agli aspetti concernenti il rapporto d'impiego ed il trasferimento del personale, sono state altresi' sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica espresso con nota prot. n. 3963/9 del 22 ottobre 1999;
che, in relazione al trasferimento all'Universita' dell'immobile sede della BUB, il Ministero delle finanze ha espresso il proprio avviso con nota prot. 73737 del 17 giugno 1999; Tutto cio' premesso si conviene quanto segue
Art. 1.
Oggetto del trasferimento e decorrenza
1. E' trasferita all'Universita' degli studi di Bologna la Biblioteca universitaria di Bologna, con i relativi compiti e funzioni, ivi comprese le funzioni connesse alla ricezione degli stampati oggetto di obbligo di deposito.
2. Sono conseguentemente attribuiti all'Universita' gli uffici, i beni, il personale e le relative risorse finanziarie assegnate alla BUB, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla presente convenzione.
3. L'Universita' subentra altresi' nei contratti stipulati per il funzionamento e la gestione della BUB nonche' per la gestione dei progetti in corso.
4. I trasferimenti, le attribuzioni ed i subentri di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente convenzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Entro la data di cui al comma precedente saranno improrogabilmente portate a termine le operazioni di consegna, che dovranno risultare da apposito verbale, redatto e sottoscritto tra le parti.
Art. 2.
Beni immobili
1. L'Universita' subentra al Ministero nell'uso del complesso immobiliare, di proprieta' del demanio dello Stato, attualmente sede della BUB, come esattamente identificato nelle planimetrie allegate sub lettere "A", "B", "C", "D", "E", con relativi impianti, pertinenze ed accessori.
2. La concessione in uso, a titolo gratuito e perpetuo, sara' formalizzata dal Ministero delle finanze con le modalita' previste dall'art. 51, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 448, che ha modificato l'art. 1, comma 93, della legge 3 dicembre 1996, n. 662.
Art. 3.
Patrimonio bibliografico e storico-artistico
1. E' trasferito all'Universita' l'uso gratuito e perpetuo del patrimonio bibliografico e storico-artistico, che permane in ogni caso nel demanio dello Stato, in consegna alla BUB, quale risulta dagli inventari della BUB stessa alla data della presente convenzione.
2. L'Universita':
a) assicura la corretta conservazione e l'integrita' in Palazzo Poggi, od in locali della BUB, dell'intero patrimonio di cui al presente articolo, nei rispetto di ogni normativa presente o futura;
b) consente il libero accesso a tutte le persone di eta' superiore a sedici anni:
c) mantiene il prestito esteso ai residenti nella regione ed opera il prestito interbibliotecario conformemente alle disposizioni del Servizio bibliotecario nazionale (di seguito "SBN");
d) mantiene aggiornato e consultabile in linea il catalogo automatizzato in SBN;
e) continua i progetti speciali di catalogazione in corso;
f) assicura la conservazione e la catalogazione dei beni di cui al presente articolo che presentano interesse storico ed artistico, nel rispetto di ogni normativa presente e futura ed in collaborazione con il Sistema museale di Ateneo.
3. Il Ministero presta la sua assistenza tecnico-scientifica per la conservazione, il restauro e la catalogazione di tutto il patrimonio bibilografico antico conservato presso la BUB, anche se acquisito successivamente alla presente convenzione.
4. L'Universita', il Ministero e la regione Emilia-Romagna, concorrono alla catalogazione e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1) del presente articolo, anche attraverso la predisposizione ed il finanziamento di progetti comuni.
5. Il Ministero riconosce all'Universita' il copyright sulle riproduzioni realizzate a propria cura del patrimonio bibliografico di cui al comma 1) del presente articolo ed ogni altro eventuale provento derivante dalla valorizzazione del patrimonio medesimo, purche' compatibile con il suo carattere storico-artistico. L'Universita' consegna alle biblioteche indicate dal Ministero tre copie di ciascuna delle predette pubblicazioni su qualsiasi supporto realizzate.
Art. 4.
Altri beni mobili
1. E' trasferito in proprieta' all'Universita' tutto il restante materiale mobile, di qualsiasi natura, ivi compresi gli arredi, le attrezzature, i materiali ed i mezzi informatici, di cui dispone la BUB, anche se detenuti da terzi, quali risultano dall'inventario della BUB stessa.
Art. 5.
Personale
1. Il personale della BUB viene inquadrato, tenuto conto dei processi di riqualificazione previsti dall'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal vigente Contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, nonche' delle professionalita' acquisite, nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento dell'Universita', fatta salva la facolta' di opzione a permanere nei ruoli del Ministero. Il personale che esercita la facolta' di opzione viene collocato anche in soprannumero negli uffici del Ministero presenti nella citta' di Bologna.
2. Al personale trasferito all'Universita' viene assicurato il trattamento economico onnicomprensivo in godimento o, comunque, quello piu' favorevole.
3. I termini per l'opzione, le modalita' ed i tempi del trasferimento del personale nonche' i criteri per l'inquadramento sono determinati da appositi decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, cosi' come dettato dal comma 5, art. 9, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Il personale trasferito e' inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. L'Universita' procede all'inquadramento sulla base di apposite tabelle comparative concordate con le organizzazioni sindacali territoriali.
Art. 6.
Risorse
1. I trasferimenti di fondi per far fronte ad impegni pregressi e per quelli futuri, derivanti da ruoli di spesa fissa, sono determinati da appositi atti interministeriali.
2. Gli stanziamenti che saranno assegnati all'Universita' dal Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica, e siano da intendersi distinti ed aggiuntivi rispetto al Fondo di finanziamento ordinario annuale (F.F.O.) onde assicurare all'Universita' almeno il livello attuale di risorse per la BUB, saranno destinati dall'Universita' al finanziamento e allo sviluppo della BUB stessa. Al fine di determinare la spesa storica, il Ministero comunica che nell'ultimo triennio la media annua del complesso delle spese sostenute per la BUB, personale escluso, e' stata di 1.813 milioni.
Art. 7.
Inserimento della BUB nella organizzazione universitaria
1. L'Universita', attraverso opportune modifiche del proprio statuto, attribuisce alla BUB la qualifica di "struttura speciale" dell'Ateneo, mantenendo ad essa la propria attuale denominazione.
2. L'organizzazione interna, la direzione ed il funzionamento della BUB sono disciplinati in apposita parte del regolamento di organizzazione di Ateneo.
3. Le norme regolamentari sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coinvolgimento del Ministero e della regione Emilia-Romagna nella definizione degli indirizzi scientifici e culturali della BUB;
b) attribuzione alla BUB dell'autonomia piu' elevata consentita dall'ordinamento universitario;
c) distinzione, cui gia' si informa lo statuto d'Ateneo, tra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione dall'altro, da affidare a personale dotato di apposita professionalita' nel settore della biblioteconomia.
4. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, continuano ad applicarsi le norme di organizzazione e di funzionamento vigenti in quanto compatibili.
Art. 8.
Impegni dell'Universita' nella gestione della BUB
1. Nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, l'Universita' conferma alla BUB la migliore visibilita' scientifica nazionale ed internazionale, eleggendola quale struttura prioritariamente deputata alle seguenti funzioni:
a) biblioteca storica dell'Universita';
b) biblioteca di storia dalla scienza;
c) biblioteca professionale;
d) centro di ricerca e di servizi biblioteconomici;
e) biblioteca di cultura generale e di documentazione dell'attivita' culturale ed editoriale del territorio;
f) biblioteca di supporto alla ricerca e alla didattica universitaria.
2. L'Universita' mantiene condizioni di accesso e di fruizione pubblica della BUB non inferiori a quelle attualmente in vigore.
3. L'Universita' affida alla BUB il ruolo di centro di coordinamento e supporto del servizio di prestito interbibliotecario da erogarsi da parte di tutte le biblioteche dell'Ateneo attive in SBN.
Art. 9.
La presente convenzione e' soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico dell'Universita'.
E' inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Li', 8 giugno 2000

Il Ministero per i beni e le attività
culturali in persona del sottose-
gretario pro-tempore
Carli Università degli studi di Bologna
Il rettore: Roversi Monaco
 
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